Articolo 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 720
Articolo 2
Versione
20 settembre 1964
Art. 1.
Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000.
Entrata in vigore il 20 settembre 1964