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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
M.V.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Sabrina Benvenuto Componente Esperto
Dott.Bruno Ronconi Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso il decreto definitivo n. cronol. 1512/2024 del 06/08/2024 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 743/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 20/4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Albert, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE
Nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in La Spezia, Corso Cavour n. 33, presso lo studio dell'Avv. Roberta Pompei, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMATA
E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“chiede che la Corte di Appello di Geova, previo ogni dovuto adempimento e riedizione ed integrazione dell'istruttoria, per le ragioni indicate in parte motiva, Voglia riformare integralmente detto decreto”.
Per parte reclamata:
“Vorrà Ecc.ma Corte di Appello di Genova, adversis reiectis, per i motivi sopra esposti, confermare il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova nell'ambito del procedimento N° 743/2021 VG si chiede che venga confermata la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. Pt_1
e che la Sig.ra mantenga la piena
[...] Controparte_1
responsabilità genitoriale del figlio . Per_1
Con vittoria di spese di lite”.
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- proponeva reclamo avverso decreto definitivo Parte_1
n. cron. 1512/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova nel procedimento ex art. 330-333 c.c., con il quale aveva dichiarato decaduto dall'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio R_
, e aveva prescritto al padre di contribuire al mantenimento
[...]
del figlio minore.
Il procedimento traeva origine dalla richiesta del PM in data
16/9/2021 di apertura di una procedura a nome del minore
[...]
, in vista dell'affidamento al Servizio in Arcola, R_
perché provvedesse all'elaborazione del miglior progetto in suo favore, contemperando le istanze di tutela della madre e verificando l'opportunità – nella prospettiva di un percorso di crescita realmente ricco e affettivo del minore – del mantenimento della relazione del minore con la figura paterna.
infatti, era stato attinto da plurimi provvedimenti Parte_1
cautelari per le condotte violente e minacciose agite nei confronti della compagna e madre del minore, la quale aveva trovato riparo in Arcola dove, a quanto consta dalle relazioni del
Servizio Sociale, il minore aveva trovato un proprio equilibrio.
A seguito del trasferimento i rapporti padre-figlio si erano, nel tempo, limitati a contatti telefonici mediati dalla madre del minore.
In data 21/8/2023, il PM chiedeva, alla luce della trascurante condotta paterna, di dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. In data 16/11/2023, si costituiva in giudizio Parte_1
chiedendo di sentir respingere l'istanza di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale sul figlio , e nel Per_1
contempo di ordinarsi al Servizio sociale competente di attuare le iniziative necessarie per il riavvicinamento tra padre e figlio e di disporsi CTU al fine di verificare le capacità genitoriali della madre.
In data 22/12/2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo che venisse dichiarata la decadenza di Parte_1
dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale per i Minorenni riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, considerando:
- che il minore vive dal 2019 con la madre e la nonna materna nel Comune di Arcola ed è un bambino sereno e tranquillo, come risulta dalle informazioni acquisite dal Servizio
Sociale, dalle dichiarazioni della madre e delle maestre della
Scuola dell'Infanzia;
- che dal trasferimento il minore non ha più visto il padre e dal
2021 non ha più avuto alcun contatto telefonico con quest'ultimo;
- che il padre dal 2021 non ha posto in essere alcun comportamento teso a dimostrare concretamente la volontà di riprendere i rapporti con il figlio, come ad esempio mettendosi lui stesso in contatto con i Servizi Sociali che, come risulta agli atti, ben sapeva fossero quelli del Comune di Arcola, oppure manifestando alla nonna materna, con cui aveva avuto in passato contatti telefonici, tale volontà; - che questa condotta di inerzia è proseguita anche successivamente alla cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nel 2020 e, quindi, dopo la sentenza che ha definito il procedimento penale a suo carico nel 2023;
- che il padre non risulta aver mai corrisposto il contributo al mantenimento del figlio alla madre, dichiarando di non avere un reddito sufficiente, ma al contempo dichiarando di lavorare in nero e riuscendo così a mantenere le due figlie avute con la nuova compagna;
- che tali informazioni forniscono il quadro di una condotta paterna gravemente irresponsabile ed inosservante dei doveri genitoriali, in particolare per la totale e perdurante inattività del padre durata tre anni (dal 2021 al 2024), che non consente un giudizio prognostico positivo di recupero delle competenze genitoriali.
2.- proponeva reclamo avverso tale provvedimento, Parte_1
ritenendo la motivazione del Tribunale infondata e affetta da difetto di approfondimento.
In particolare, il reclamante sottolinea che dal momento del volontario allontanamento della madre con il figlio, ed in assenza di qualsivoglia provvedimento ablativo nei confronti del reclamante, lo stesso non è stato posto in condizione di conoscere il domicilio del figlio o di frequentarlo.
Inoltre, il reclamante avrebbe tentato di contattare il figlio tramite i nonni paterni in quanto temeva nuove denunce da parte della , e avrebbe dimostrato in udienza la propria volontà CP_1
di frequentarlo. Infine, lamenta l'assenza di motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie volte a verificare la capacità genitoriale della madre.
3.- si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo proposto da con Parte_1
conferma integrale del decreto del 6/8/2024 emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Genova.
La reclamata evidenziava di non essersi volontariamente allontanata da NO con il figlio , come asserito dal Per_1
reclamante, ma di essersi trovata nella necessità di allontanarsi per paura che lo le facesse del male. Pt_1
Inoltre, circa la volontà del padre di avere un rapporto con il figlio, sostiene che nessuna richiesta di incontro le sarebbe mai pervenuta né direttamente dal signor , né tramite terze Pt_1
persone.
4.- Nel corso del presente grado di giudizio la Corte, ritenuto necessario ai fini del decidere disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la capacità genitoriale di Pt_1
con riguardo al figlio minore, nonché la condizione
[...]
psico- affettiva del padre e del figlio, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “il CTU, previo esame della documentazione in atti e di quelli reperibili presso Istituti
o Enti pubblici o privati su accordo delle parti, accerti:
- la capacità genitoriale di indicando se egli sia in Parte_1
grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale sul figlio;
Per_1 - la condizione psico-affettiva di padre e del figlio, appurando se il minore desideri incontrare il padre e/o sentirlo telefonicamente, verificando altresì quali siano i racconti fatti dagli adulti al bambino circa la condizione del padre e le motivazioni della sospensione degli incontri con lui;
- se risponda all'interesse del minore la ripresa di tali incontri;
- la serietà delle intenzioni del padre di riprendere regolari rapporti col bambino”.
In data 15.4.2025 il CTU dott.ssa depositava la propria Per_3
relazione nella quale premetteva di aver risposto al quesito con completezza solamente rispetto al minore, mentre per la valutazione della capacità genitoriale del sig. sarebbe stato Pt_1
necessario svolgere almeno un incontro in presenza, ma non è stato possibile perché quest'ultimo non si è presentato per due volte.
Con riguardo alla figura del padre il CTU evidenziava che “ciò che il Sig. ha portato è stata l'idea di essere stato vittima Pt_1
di un'ingiustizia prima da parte della madre di , che Per_1
si sarebbe portata via il bambino, e poi dai Servizi Sociali, che non lo hanno mai contattato. Sembra non avere alcuna percezione del decreto del Tribunale per i Minorenni di decadenza della patria potestà” e che “sembra inverosimile la sua idea di essere disponibile a recarsi dove vive 10 Per_1
giorni ogni due mesi se non è riuscito a venire una volta in Ctu”
(v. pag. 16 relazione ctu).
Circa, invece, la condizione psico-affettiva di padre e figlio e il desiderio del minore di incontrare il padre e/o sentirlo telefonicamente, dall'indagine peritale emergeva che Per_1
non vuole incontrare il padre, nonostante riconosca il desiderio dell'uomo di conoscerlo.
Dunque, alla domanda se risponda all'interesse del minore la ripresa degli incontri con il padre, il CTU rispondeva negativamente per tre diverse ragioni.
In primo luogo, ha una propria vita e non vuole che Per_1
questo padre rientri in maniera forzata”.
In secondo luogo, “il Sig. , nell'unico colloquio che è stato Pt_1
possibile svolgere, sembra non avere in alcun modo presente la situazione: pensa che il bambino voglia vederlo anche se entrambi non si conoscono […]. Inoltre crede che Per_1
potrebbe recarsi in Sicilia per passare del tempo con lui, mentre il Sig. non ha le condizioni per venire a Genova, e quindi Pt_1
ci si chiede come potrebbe recarsi regolarmente ad Arcola per iniziare un percorso di riavvicinamento che richiede incontri con i servizi sociali, con educatori e con , incontri che Per_1
necessitano di costanza che non è stato in grado di dimostrare.
Si ricorda che gli appuntamenti sono stati disdetti il giorno prima, e se questo avvenisse con un appuntamento con
avrebbe conseguenze gravi per il bambino”. Per_1
Infine, un'ulteriore motivazione è che “il Sig. sposta la Pt_1
responsabilità per tutta la vicenda con il figlio all'esterno da sé, attribuendo alla madre la colpa, così come ai Servizi Sociali di non averlo mai contattato per dare informazioni. Sarebbe stato importante riflettere sull'accaduto ma sembra che non ci sia alcuno spazio di riflessione nel padre” (v. pag. 18 relazione ctu). 5.- In data 24.4.2025 il P.G., anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, chiedeva il rigetto del reclamo.
6.- All'esito dell'udienza del 8.5.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dalle parti e le conclusioni del PG, acquisita la relazione del Servizio sociale territorialmente competente,
la Corte osserva:
Con riguardo alla censura svolta dal reclamante relativamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilità di genitore del figlio , si osserva che il provvedimento ablativo della Per_1
responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori si traduca in un grave pregiudizio per il minore.
L'articolo 330 1° co. c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” ( . Cass. “ Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 (Rv.
667750 - 01).
Nel caso di specie dalla relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti risulta che il bambino non ha contatti col padre da cinque anni e che il bimbo non chiede del PA . Il piccolo vive con la madre, il compagno della stessa, la nonna e il fratellino. Dalle informazioni acquisite dagli insegnanti risulta che “ è un bambino molto seguito Per_1
dalla mamma e che ha qualche difficoltà di apprendimento ma si impegna molto . Il bimbo frequenta regolarmente portando con sé sempre i compiti svolti e la merenda per la ricreazione ed
è sempre pulito e ordinato” ( v. relaz. soc. pervenuta il
4.11.2024).
Come anzidetto, questa Corte ha inoltre disposto una consulenza tecnica d'ufficio, che è stata svolta dalla dott.ssa . Per_3
L'elaborato peritale risulta congruamente motivato ed esente da vizi logico-deduttivi o di contraddittorio, per cui le conclusioni del Ctu risultano corrette e del tutto condivisibili.
Questo collegio non ha ritenuto di procedere all'ascolto del minore, data la sua età ed il suo vissuto di violenza assistita, onde evitare che il piccolo possa esser ulteriormente turbato dalla comparizione dinanzi alla Corte.
Il piccolo ( nato il [...]) di anni 8, è stato invece Per_1
ascoltato dalla Consulente tecnica d'ufficio la quale ha riferito :
“ sapeva che PA aveva chiesto di rivederlo, ma lui Per_1
dice “No” non sa spiegare subito il perché” ( v. pag. 13 relaz Ctu Dott. ) .. “A domanda mi dice che non è Per_3 Per_1
curioso di vederlo perché ha trattato male lui e la mamma, la mamma di più perché è andata in ospedale. Mi dice che si ricorda che una volta ha spaccato una porta, questo se lo Pt_1
ricorda proprio. Si ricorda anche lui che fa male alla mamma, si ricorda che a un certo punto PA si è arrabbiato, ha iniziato a litigare con la mamma e l'ha iniziata a picchiare in una casa in
Sicilia dove sono andati anche i miei cugini…c'è una porta spaccata, ora l'hanno levata…….io non c'entravo lì, ma mamma non aveva fatto niente, lui voleva scatenare la sua rabbia contro qualcuno e c'era la mamma lì..” gli fa Pt_1
paura, ha paura che possa fare così anche con lui…( v. pag. 14 relaz. ctu dott. …FR non vuole vederlo perché Per_3
aveva picchiato la mamma…Riguardo le sorelle non Per_1
vuole conoscerle perché non le ha mai viste” ( v. pag. 15 relaz.
Ctu dott. . Per_3
Il Ctu ha evidenziato che “ ha una propria vita e non Per_1
vuole che questo padre rientri in maniera forzata ( v. ultima pag. della ctu ).
Inoltre la Ctu ha chiarito di aver potuto svolgere un solo colloquio col sig. “molto faticoso per una reticenza Parte_1
a raccontare di sé…il sig. sembra semplicisticamente Pt_1
pensare che il figlio lo voglia vedere, ipotizzando che la ripresa dei contatti comprenderebbero soggiorni del bambino in Sicilia.
Sembra inverosimile la sua idea di essere disponibile a recarsi dove vive 10 giorni ogni due mesi se non è riuscito a Per_1
venire una volta in Ctu” ( v. pag. 16 relaz. ctu). Infatti la Ctu ha precisato che non si sono potuti svolgere i due incontri previsti col sig. in presenza, perché egli per due Pt_1
volte non si è presentato per asserite motivazioni sanitarie ed economiche. Nonostante siano stati richiesti dal CTU, non sono stati inviati certificati medici che attestino problematiche che impediscano il viaggio in Liguria. ( v. pag. 16 relaz. ctu).
La Ctu ha accertato che “ il sig. sposta la responsabilità Pt_1
per tutta la vicenda con il figlio all'esterno di sé, attribuendo alla madre la colpa, così come ai Servizi sociali di non averlo mai contattato per dare informazioni. Sarebbe stato importante riflettere sull'accaduto ma sembra che non ci sia alcuno spazio di riflessione nel padre. Ad oggi il non aver utilizzato questa valutazione come possibilità di farsi conoscere ..nonostante l'assenza di documentazione sanitaria, porta a non reputare serie le intenzioni di riprendere i contatti con il figlio. “ ( v. pag. 18 relaz. ctu).
Infatti la Ctu ha precisato che per esprimersi più precisamente sul funzionamento psichico del reclamante “ sarebbe stato necessario svolgere un incontro in presenza in cui sarebbe stato somministrato ..un reattivo psicodiagnostico” ( v. pag. 16 relaz. ctu).
Nella relazione peritale si evidenzia altresì che “ gli appuntamenti sono stati disdetti il giorno prima e se questo avvenisse con un appuntamento con avrebbe Per_1
conseguenze gravi per il bambino” ( v. pag. 18 relaz. ctu).
Pertanto – anche qualora il sig. sia stato impossibilitato per Pt_1
motivi di salute a presenziare agli incontri in presenza con la CTU – egli avrebbe dovuto chiedere altri appuntamenti e ciò non risulta avvenuto.
Questa Corte rileva in aggiunta a quanto emerso dall'istruttoria svolta che il sig. non sta contribuendo al mantenimento del Pt_1
figlio, mentre ha dichiarato al T.M. di lavorare in nero così mantenendo le sue due figlie avute da un'altra compagna.
Il sig. è stato giudicato per i reati di lesioni aggravate Pt_1
continuate commesse ai danni della madre del minore il
29.052019, consistite in “trauma cranico minor, ematoma braccio destro, ecchimosi braccio sinistro e al collo, escoriazione labbro superiore” e minacce di morte. Tali reati sono stati ritenuti estinti dal Tribunale di Siracusa con sentenza del
12.04.2023, per esito positivo della messa alla prova.
Alla luce di tutti gli elementi suindicati si ritiene che il reclamante abbia posto in essere comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore, il quale è stato vittima di violenza assistita nei confronti della madre da parte del padre e ne ha risentito sotto il profilo emotivo, esprimendo al Ctu paura ad incontrare il padre.
Il reclamante deve dunque migliorare il rapporto di collaborazione con il Servizio sociale del luogo di sua residenza al fine di aderire ad un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché astenersi da atteggiamenti rissosi e violenti (quali quelli posti in essere presenza del figlio). Il minore ha Per_1
inoltre diritto ad esser mantenuto economicamente dal padre, che dovrà dimostrare anche per tal via il suo interesse nei confronti del figlio . Con l'aiuto dei Servizi sociali del luogo di sua residenza, il reclamante dovrà esser indirizzato a frequentare un centro per uomini maltrattanti, di modo che possa migliorare - in un arco di tempo di verifica congruamente ampio - le proprie capacità genitoriali seguendo anche le prescrizioni impartite dal
Tribunale per i Minorenni.
Come correttamente indicato dal predetto Tribunale nel decreto impugnato, “la pronuncia di decadenza non esclude la possibilità per il minore di frequentare e sentire il padre, qualora ne avesse la volontà e il desiderio, pur con le dovute cautele, avuto riguardo al suo esclusivo interesse”. Invece a seguito della decadenza della responsabilità genitoriale viene meno il diritto del padre di vedere il figlio, dovendo comunque il genitore mantenerlo ( v. ultima pag. del Decreto impugnato).
Il Servizio Sociale territorialmente competente con riguardo al minore, valutato l'esito dei suddetti percorsi del padre, avrà cura di verificare nel tempo e con le dovute cautele se sia rispondente all'interesse del bimbo avere contatti col padre, qualora esprima tale desiderio ed in tal caso favorendo Per_1
telefonate e/o videochiamate in ambito protetto col genitore ( per poi eventualmente valutare la possibilità di incontri protetti in presenza qualora il minore esprima chiaramente tale desiderio).
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, anche al fine di non acuire la conflittualità, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da avverso il Parte_2
decreto in data 6/08/2024 emesso nel procedimento R.G. n.
10000743/2021, dal Tribunale per i Minorenni di Genova, che per l'effetto conferma;
- Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di fornire al sig. un supporto alla genitorialità, nonché di Parte_1
inviare il medesimo reclamante ad un centro per uomini maltrattanti;
- Il servizio sociale territorialmente competente con riguardo al minore, valutato l'esito di tali percorsi, avrà cura di verificare nel tempo e con le dovute cautele se sia rispondente all' interesse di avere contatti col padre, qualora il bimbo esprima Per_1
tale desiderio ed in tal caso favorendo telefonate e/o videochiamate in ambito protetto col genitore ( per poi eventualmente valutare la possibilità di incontri protetti in presenza se il minore esprima chiaramente tale volontà).
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 9/05/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Sabrina Benvenuto Componente Esperto
Dott.Bruno Ronconi Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso il decreto definitivo n. cronol. 1512/2024 del 06/08/2024 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 743/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 20/4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Albert, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE
Nei confronti di (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in La Spezia, Corso Cavour n. 33, presso lo studio dell'Avv. Roberta Pompei, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMATA
E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“chiede che la Corte di Appello di Geova, previo ogni dovuto adempimento e riedizione ed integrazione dell'istruttoria, per le ragioni indicate in parte motiva, Voglia riformare integralmente detto decreto”.
Per parte reclamata:
“Vorrà Ecc.ma Corte di Appello di Genova, adversis reiectis, per i motivi sopra esposti, confermare il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova nell'ambito del procedimento N° 743/2021 VG si chiede che venga confermata la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. Pt_1
e che la Sig.ra mantenga la piena
[...] Controparte_1
responsabilità genitoriale del figlio . Per_1
Con vittoria di spese di lite”.
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- proponeva reclamo avverso decreto definitivo Parte_1
n. cron. 1512/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova nel procedimento ex art. 330-333 c.c., con il quale aveva dichiarato decaduto dall'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio R_
, e aveva prescritto al padre di contribuire al mantenimento
[...]
del figlio minore.
Il procedimento traeva origine dalla richiesta del PM in data
16/9/2021 di apertura di una procedura a nome del minore
[...]
, in vista dell'affidamento al Servizio in Arcola, R_
perché provvedesse all'elaborazione del miglior progetto in suo favore, contemperando le istanze di tutela della madre e verificando l'opportunità – nella prospettiva di un percorso di crescita realmente ricco e affettivo del minore – del mantenimento della relazione del minore con la figura paterna.
infatti, era stato attinto da plurimi provvedimenti Parte_1
cautelari per le condotte violente e minacciose agite nei confronti della compagna e madre del minore, la quale aveva trovato riparo in Arcola dove, a quanto consta dalle relazioni del
Servizio Sociale, il minore aveva trovato un proprio equilibrio.
A seguito del trasferimento i rapporti padre-figlio si erano, nel tempo, limitati a contatti telefonici mediati dalla madre del minore.
In data 21/8/2023, il PM chiedeva, alla luce della trascurante condotta paterna, di dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. In data 16/11/2023, si costituiva in giudizio Parte_1
chiedendo di sentir respingere l'istanza di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale sul figlio , e nel Per_1
contempo di ordinarsi al Servizio sociale competente di attuare le iniziative necessarie per il riavvicinamento tra padre e figlio e di disporsi CTU al fine di verificare le capacità genitoriali della madre.
In data 22/12/2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo che venisse dichiarata la decadenza di Parte_1
dalla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale per i Minorenni riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, considerando:
- che il minore vive dal 2019 con la madre e la nonna materna nel Comune di Arcola ed è un bambino sereno e tranquillo, come risulta dalle informazioni acquisite dal Servizio
Sociale, dalle dichiarazioni della madre e delle maestre della
Scuola dell'Infanzia;
- che dal trasferimento il minore non ha più visto il padre e dal
2021 non ha più avuto alcun contatto telefonico con quest'ultimo;
- che il padre dal 2021 non ha posto in essere alcun comportamento teso a dimostrare concretamente la volontà di riprendere i rapporti con il figlio, come ad esempio mettendosi lui stesso in contatto con i Servizi Sociali che, come risulta agli atti, ben sapeva fossero quelli del Comune di Arcola, oppure manifestando alla nonna materna, con cui aveva avuto in passato contatti telefonici, tale volontà; - che questa condotta di inerzia è proseguita anche successivamente alla cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nel 2020 e, quindi, dopo la sentenza che ha definito il procedimento penale a suo carico nel 2023;
- che il padre non risulta aver mai corrisposto il contributo al mantenimento del figlio alla madre, dichiarando di non avere un reddito sufficiente, ma al contempo dichiarando di lavorare in nero e riuscendo così a mantenere le due figlie avute con la nuova compagna;
- che tali informazioni forniscono il quadro di una condotta paterna gravemente irresponsabile ed inosservante dei doveri genitoriali, in particolare per la totale e perdurante inattività del padre durata tre anni (dal 2021 al 2024), che non consente un giudizio prognostico positivo di recupero delle competenze genitoriali.
2.- proponeva reclamo avverso tale provvedimento, Parte_1
ritenendo la motivazione del Tribunale infondata e affetta da difetto di approfondimento.
In particolare, il reclamante sottolinea che dal momento del volontario allontanamento della madre con il figlio, ed in assenza di qualsivoglia provvedimento ablativo nei confronti del reclamante, lo stesso non è stato posto in condizione di conoscere il domicilio del figlio o di frequentarlo.
Inoltre, il reclamante avrebbe tentato di contattare il figlio tramite i nonni paterni in quanto temeva nuove denunce da parte della , e avrebbe dimostrato in udienza la propria volontà CP_1
di frequentarlo. Infine, lamenta l'assenza di motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie volte a verificare la capacità genitoriale della madre.
3.- si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo proposto da con Parte_1
conferma integrale del decreto del 6/8/2024 emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Genova.
La reclamata evidenziava di non essersi volontariamente allontanata da NO con il figlio , come asserito dal Per_1
reclamante, ma di essersi trovata nella necessità di allontanarsi per paura che lo le facesse del male. Pt_1
Inoltre, circa la volontà del padre di avere un rapporto con il figlio, sostiene che nessuna richiesta di incontro le sarebbe mai pervenuta né direttamente dal signor , né tramite terze Pt_1
persone.
4.- Nel corso del presente grado di giudizio la Corte, ritenuto necessario ai fini del decidere disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la capacità genitoriale di Pt_1
con riguardo al figlio minore, nonché la condizione
[...]
psico- affettiva del padre e del figlio, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “il CTU, previo esame della documentazione in atti e di quelli reperibili presso Istituti
o Enti pubblici o privati su accordo delle parti, accerti:
- la capacità genitoriale di indicando se egli sia in Parte_1
grado di esercitare adeguatamente la responsabilità genitoriale sul figlio;
Per_1 - la condizione psico-affettiva di padre e del figlio, appurando se il minore desideri incontrare il padre e/o sentirlo telefonicamente, verificando altresì quali siano i racconti fatti dagli adulti al bambino circa la condizione del padre e le motivazioni della sospensione degli incontri con lui;
- se risponda all'interesse del minore la ripresa di tali incontri;
- la serietà delle intenzioni del padre di riprendere regolari rapporti col bambino”.
In data 15.4.2025 il CTU dott.ssa depositava la propria Per_3
relazione nella quale premetteva di aver risposto al quesito con completezza solamente rispetto al minore, mentre per la valutazione della capacità genitoriale del sig. sarebbe stato Pt_1
necessario svolgere almeno un incontro in presenza, ma non è stato possibile perché quest'ultimo non si è presentato per due volte.
Con riguardo alla figura del padre il CTU evidenziava che “ciò che il Sig. ha portato è stata l'idea di essere stato vittima Pt_1
di un'ingiustizia prima da parte della madre di , che Per_1
si sarebbe portata via il bambino, e poi dai Servizi Sociali, che non lo hanno mai contattato. Sembra non avere alcuna percezione del decreto del Tribunale per i Minorenni di decadenza della patria potestà” e che “sembra inverosimile la sua idea di essere disponibile a recarsi dove vive 10 Per_1
giorni ogni due mesi se non è riuscito a venire una volta in Ctu”
(v. pag. 16 relazione ctu).
Circa, invece, la condizione psico-affettiva di padre e figlio e il desiderio del minore di incontrare il padre e/o sentirlo telefonicamente, dall'indagine peritale emergeva che Per_1
non vuole incontrare il padre, nonostante riconosca il desiderio dell'uomo di conoscerlo.
Dunque, alla domanda se risponda all'interesse del minore la ripresa degli incontri con il padre, il CTU rispondeva negativamente per tre diverse ragioni.
In primo luogo, ha una propria vita e non vuole che Per_1
questo padre rientri in maniera forzata”.
In secondo luogo, “il Sig. , nell'unico colloquio che è stato Pt_1
possibile svolgere, sembra non avere in alcun modo presente la situazione: pensa che il bambino voglia vederlo anche se entrambi non si conoscono […]. Inoltre crede che Per_1
potrebbe recarsi in Sicilia per passare del tempo con lui, mentre il Sig. non ha le condizioni per venire a Genova, e quindi Pt_1
ci si chiede come potrebbe recarsi regolarmente ad Arcola per iniziare un percorso di riavvicinamento che richiede incontri con i servizi sociali, con educatori e con , incontri che Per_1
necessitano di costanza che non è stato in grado di dimostrare.
Si ricorda che gli appuntamenti sono stati disdetti il giorno prima, e se questo avvenisse con un appuntamento con
avrebbe conseguenze gravi per il bambino”. Per_1
Infine, un'ulteriore motivazione è che “il Sig. sposta la Pt_1
responsabilità per tutta la vicenda con il figlio all'esterno da sé, attribuendo alla madre la colpa, così come ai Servizi Sociali di non averlo mai contattato per dare informazioni. Sarebbe stato importante riflettere sull'accaduto ma sembra che non ci sia alcuno spazio di riflessione nel padre” (v. pag. 18 relazione ctu). 5.- In data 24.4.2025 il P.G., anche alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, chiedeva il rigetto del reclamo.
6.- All'esito dell'udienza del 8.5.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dalle parti e le conclusioni del PG, acquisita la relazione del Servizio sociale territorialmente competente,
la Corte osserva:
Con riguardo alla censura svolta dal reclamante relativamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilità di genitore del figlio , si osserva che il provvedimento ablativo della Per_1
responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori si traduca in un grave pregiudizio per il minore.
L'articolo 330 1° co. c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” ( . Cass. “ Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 (Rv.
667750 - 01).
Nel caso di specie dalla relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti risulta che il bambino non ha contatti col padre da cinque anni e che il bimbo non chiede del PA . Il piccolo vive con la madre, il compagno della stessa, la nonna e il fratellino. Dalle informazioni acquisite dagli insegnanti risulta che “ è un bambino molto seguito Per_1
dalla mamma e che ha qualche difficoltà di apprendimento ma si impegna molto . Il bimbo frequenta regolarmente portando con sé sempre i compiti svolti e la merenda per la ricreazione ed
è sempre pulito e ordinato” ( v. relaz. soc. pervenuta il
4.11.2024).
Come anzidetto, questa Corte ha inoltre disposto una consulenza tecnica d'ufficio, che è stata svolta dalla dott.ssa . Per_3
L'elaborato peritale risulta congruamente motivato ed esente da vizi logico-deduttivi o di contraddittorio, per cui le conclusioni del Ctu risultano corrette e del tutto condivisibili.
Questo collegio non ha ritenuto di procedere all'ascolto del minore, data la sua età ed il suo vissuto di violenza assistita, onde evitare che il piccolo possa esser ulteriormente turbato dalla comparizione dinanzi alla Corte.
Il piccolo ( nato il [...]) di anni 8, è stato invece Per_1
ascoltato dalla Consulente tecnica d'ufficio la quale ha riferito :
“ sapeva che PA aveva chiesto di rivederlo, ma lui Per_1
dice “No” non sa spiegare subito il perché” ( v. pag. 13 relaz Ctu Dott. ) .. “A domanda mi dice che non è Per_3 Per_1
curioso di vederlo perché ha trattato male lui e la mamma, la mamma di più perché è andata in ospedale. Mi dice che si ricorda che una volta ha spaccato una porta, questo se lo Pt_1
ricorda proprio. Si ricorda anche lui che fa male alla mamma, si ricorda che a un certo punto PA si è arrabbiato, ha iniziato a litigare con la mamma e l'ha iniziata a picchiare in una casa in
Sicilia dove sono andati anche i miei cugini…c'è una porta spaccata, ora l'hanno levata…….io non c'entravo lì, ma mamma non aveva fatto niente, lui voleva scatenare la sua rabbia contro qualcuno e c'era la mamma lì..” gli fa Pt_1
paura, ha paura che possa fare così anche con lui…( v. pag. 14 relaz. ctu dott. …FR non vuole vederlo perché Per_3
aveva picchiato la mamma…Riguardo le sorelle non Per_1
vuole conoscerle perché non le ha mai viste” ( v. pag. 15 relaz.
Ctu dott. . Per_3
Il Ctu ha evidenziato che “ ha una propria vita e non Per_1
vuole che questo padre rientri in maniera forzata ( v. ultima pag. della ctu ).
Inoltre la Ctu ha chiarito di aver potuto svolgere un solo colloquio col sig. “molto faticoso per una reticenza Parte_1
a raccontare di sé…il sig. sembra semplicisticamente Pt_1
pensare che il figlio lo voglia vedere, ipotizzando che la ripresa dei contatti comprenderebbero soggiorni del bambino in Sicilia.
Sembra inverosimile la sua idea di essere disponibile a recarsi dove vive 10 giorni ogni due mesi se non è riuscito a Per_1
venire una volta in Ctu” ( v. pag. 16 relaz. ctu). Infatti la Ctu ha precisato che non si sono potuti svolgere i due incontri previsti col sig. in presenza, perché egli per due Pt_1
volte non si è presentato per asserite motivazioni sanitarie ed economiche. Nonostante siano stati richiesti dal CTU, non sono stati inviati certificati medici che attestino problematiche che impediscano il viaggio in Liguria. ( v. pag. 16 relaz. ctu).
La Ctu ha accertato che “ il sig. sposta la responsabilità Pt_1
per tutta la vicenda con il figlio all'esterno di sé, attribuendo alla madre la colpa, così come ai Servizi sociali di non averlo mai contattato per dare informazioni. Sarebbe stato importante riflettere sull'accaduto ma sembra che non ci sia alcuno spazio di riflessione nel padre. Ad oggi il non aver utilizzato questa valutazione come possibilità di farsi conoscere ..nonostante l'assenza di documentazione sanitaria, porta a non reputare serie le intenzioni di riprendere i contatti con il figlio. “ ( v. pag. 18 relaz. ctu).
Infatti la Ctu ha precisato che per esprimersi più precisamente sul funzionamento psichico del reclamante “ sarebbe stato necessario svolgere un incontro in presenza in cui sarebbe stato somministrato ..un reattivo psicodiagnostico” ( v. pag. 16 relaz. ctu).
Nella relazione peritale si evidenzia altresì che “ gli appuntamenti sono stati disdetti il giorno prima e se questo avvenisse con un appuntamento con avrebbe Per_1
conseguenze gravi per il bambino” ( v. pag. 18 relaz. ctu).
Pertanto – anche qualora il sig. sia stato impossibilitato per Pt_1
motivi di salute a presenziare agli incontri in presenza con la CTU – egli avrebbe dovuto chiedere altri appuntamenti e ciò non risulta avvenuto.
Questa Corte rileva in aggiunta a quanto emerso dall'istruttoria svolta che il sig. non sta contribuendo al mantenimento del Pt_1
figlio, mentre ha dichiarato al T.M. di lavorare in nero così mantenendo le sue due figlie avute da un'altra compagna.
Il sig. è stato giudicato per i reati di lesioni aggravate Pt_1
continuate commesse ai danni della madre del minore il
29.052019, consistite in “trauma cranico minor, ematoma braccio destro, ecchimosi braccio sinistro e al collo, escoriazione labbro superiore” e minacce di morte. Tali reati sono stati ritenuti estinti dal Tribunale di Siracusa con sentenza del
12.04.2023, per esito positivo della messa alla prova.
Alla luce di tutti gli elementi suindicati si ritiene che il reclamante abbia posto in essere comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore, il quale è stato vittima di violenza assistita nei confronti della madre da parte del padre e ne ha risentito sotto il profilo emotivo, esprimendo al Ctu paura ad incontrare il padre.
Il reclamante deve dunque migliorare il rapporto di collaborazione con il Servizio sociale del luogo di sua residenza al fine di aderire ad un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché astenersi da atteggiamenti rissosi e violenti (quali quelli posti in essere presenza del figlio). Il minore ha Per_1
inoltre diritto ad esser mantenuto economicamente dal padre, che dovrà dimostrare anche per tal via il suo interesse nei confronti del figlio . Con l'aiuto dei Servizi sociali del luogo di sua residenza, il reclamante dovrà esser indirizzato a frequentare un centro per uomini maltrattanti, di modo che possa migliorare - in un arco di tempo di verifica congruamente ampio - le proprie capacità genitoriali seguendo anche le prescrizioni impartite dal
Tribunale per i Minorenni.
Come correttamente indicato dal predetto Tribunale nel decreto impugnato, “la pronuncia di decadenza non esclude la possibilità per il minore di frequentare e sentire il padre, qualora ne avesse la volontà e il desiderio, pur con le dovute cautele, avuto riguardo al suo esclusivo interesse”. Invece a seguito della decadenza della responsabilità genitoriale viene meno il diritto del padre di vedere il figlio, dovendo comunque il genitore mantenerlo ( v. ultima pag. del Decreto impugnato).
Il Servizio Sociale territorialmente competente con riguardo al minore, valutato l'esito dei suddetti percorsi del padre, avrà cura di verificare nel tempo e con le dovute cautele se sia rispondente all'interesse del bimbo avere contatti col padre, qualora esprima tale desiderio ed in tal caso favorendo Per_1
telefonate e/o videochiamate in ambito protetto col genitore ( per poi eventualmente valutare la possibilità di incontri protetti in presenza qualora il minore esprima chiaramente tale desiderio).
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, anche al fine di non acuire la conflittualità, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da avverso il Parte_2
decreto in data 6/08/2024 emesso nel procedimento R.G. n.
10000743/2021, dal Tribunale per i Minorenni di Genova, che per l'effetto conferma;
- Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di fornire al sig. un supporto alla genitorialità, nonché di Parte_1
inviare il medesimo reclamante ad un centro per uomini maltrattanti;
- Il servizio sociale territorialmente competente con riguardo al minore, valutato l'esito di tali percorsi, avrà cura di verificare nel tempo e con le dovute cautele se sia rispondente all' interesse di avere contatti col padre, qualora il bimbo esprima Per_1
tale desiderio ed in tal caso favorendo telefonate e/o videochiamate in ambito protetto col genitore ( per poi eventualmente valutare la possibilità di incontri protetti in presenza se il minore esprima chiaramente tale volontà).
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 9/05/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni