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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11/03/2025 la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 1477/2023 e 1874/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi, procura alla lite in
Parte_1 atti,
APPELLANTE/APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Riccardi, procura alla Controparte_1
lite in atti,
APPELLATA/APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi, procura alla lite in atti, Controparte_2
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente del 21 giugno 2023 e del 25 luglio 2023, successivamente riuniti,
e l' hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1549/2023 del 07.03.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento parziale della domanda proposta nei loro confronti da , li aveva condannati, in solido tra loro, in favore dell'istante, al pagamento della Controparte_2
somma di euro 194.492,49 a titolo di differenze retributive e TFR maturati dal settembre 1997 al settembre 2018, nell'ambito di un rapporto di lavoro che era stato qualificato dal giudice di prime cure come continuativamente svolto alle loro dipendenze, dapprima con mansioni di istruttore di nuoto inquadrabile nel III CCNL Impianti Sportivi e, successivamente, con mansioni di allenatore di pallanuoto di cui al II livello del predetto CCNL e orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00.
Hanno dedotto gli appellanti che il primo giudice non aveva valutato adeguatamente le deposizioni testimoniali, del tutto inidonee, a loro avviso, a comprovare la natura subordinata del rapporto.
Hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado, vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletata consulenza tecnica contabile, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
Con il primo motivo d'appello l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 38 c.c. nella parte in cui il Tribunale, ritenuto erroneamente provato un suo coinvolgimento nella gestione dell'associazione, ha affermato la sua responsabilità personale e solidale nei confronti dell'appellato, senza aver considerato che, in applicazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che colui che invoca una responsabilità ex art. 38 c.c. provi gli elementi da cui desumere la gestione dell'attività dell'associazione, prova che, nel caso di specie, ritiene non essere stata fornita.
Con altra doglianza critica la sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe indotto il giudice di prime cure a qualificare il rapporto intercorso con lo CP_2
come rapporto di lavoro subordinato, sebbene, a suo dire, non siano emersi gli elementi sintomatici della subordinazione, ovvero la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sostiene, infatti, che, in assenza di siffatti elementi, la sola durata ultraventennale del rapporto di lavoro non è elemento sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ben potendo il medesimo essere qualificato come rapporto ultraventennale di collaborazione.
Pag. 2 di 9 Con il terzo e ultimo motivo d'appello contesta le conclusioni peritali, avendo il consulente tecnico inserito nei conteggi sviluppati una consistente quota calcolata a titolo di lavoro straordinario, il cui espletamento ritiene non essere stato rigorosamente provato dal lavoratore.
Inoltre, sostiene che le differenze retributive per lavoro straordinario sono state erroneamente calcolate anche in relazione al periodo di chiusura degli impianti, ovvero da giugno a settembre di ciascun anno.
Le ultime due doglianze hanno costituito rispettivamente il primo e secondo motivo d'appello del gravame proposto dall poi riunito al presente procedimento. Parte_2
Così riassunti i motivi di gravame gli appelli si presentano fondati per quanto di ragione.
Quanto al primo motivo d'appello proposto dall'appellante esso è fondato. Parte_1
Sul punto, si osserva, infatti, che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento per cui la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. n.
18188/14; Cass. n. 8752/17; Cass. n. 14465/20).
Ciò posto, si osserva che a sostegno della propria domanda lo ha sostenuto che, di CP_2
fatto, il era il suo datore di lavoro, il quale, non solo avrebbe determinato Pt_1
l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma avrebbe anche impartitogli le direttive di lavoro.
Secondo la sua prospettazione, nell'esercitare il potere direttivo, organizzativo e di controllo, il avrebbe agito in nome e per conto dell'associazione, divenendo, in tal modo, Pt_1
solidalmente responsabile delle obbligazioni assunte nei suoi confronti.
Nulla di quanto prospettato dal lavoratore è, però, emerso dall'espletata istruttoria probatoria, in quanto nessuno dei testi escussi ha confermato che le direttive di lavoro fossero impartite dal , mentre quest'ultimo ha documentalmente provato, non solo di essere divenuto Pt_1
Presidente dell' nell'anno 2019, ovvero quando il rapporto con lo era già Parte_2 CP_2
cessato, ma di aver assunto, in epoca antecedente al 2019, soltanto il ruolo di coordinatore sportivo.
Pag. 3 di 9 Tanto è confermato anche dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente, , il Tes_1
quale ha dichiarato: “…Franco dava direttive di carattere tecnico durante le riunioni che Pt_1
si tenevano per predisporre le linee organizzative dell'attività; in quelle occasioni si rivolgeva per lo più al che poi riferiva il da farsi…”. CP_2
In sostanza, i testimoni nulla hanno riferito in ordine alla circostanza di rilievo, ovvero al fatto che il esercitasse le prerogative tipiche del datore di lavoro, di talché, in assenza di Pt_1 elementi chiari, precisi e concordanti, non può essere affermata la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.
Il secondo motivo d'appello proposto dal e il primo motivo di gravame proposto Pt_1
dall'Associazione sportiva, da esaminarsi contestualmente in quanto identici anche nel loro contenuto letterale, sono, invece, infondati.
Oggetto del relativo esame è l'accertamento dell'esistenza di un vincolo continuativo di subordinazione tra le parti del rapporto dedotto in causa per il periodo decorrente dal
1.09.1997 al 01.09.2018, nonché la quantificazione complessiva del credito vantato ai titoli invocati in ricorso.
, deduce, infatti, di aver espletato attività di istruttore di nuoto con Controparte_2
responsabilità del bordo vasca e, da ultimo, di responsabile dell'impianto sportivo secondo le direttive impartite dall'associazione e dal sig. . Pt_1
Il Collegio rileva che le censure articolate dalle parti appellanti nei confronti delle argomentazioni rese dal Tribunale a sostegno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non sono suscettibili di sovvertire la sentenza impugnata, non trovando conforto nell'istruttoria espletata.
È noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. n. 5960\1999,
Cass. n 15275\2004).
In particolare, è stato affermato dalla Suprema Corte che l'assoggettamento del lavoratore al predetto potere datoriale non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un insieme di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, non può
Pag. 4 di 9 esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento (cfr. Cass. n. 13935/2006).
È stato, dunque, posto l'accento sull'indispensabilità, ai fini dell'accertamento di sussistenza della subordinazione, dell'indagine sulle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, poiché il quadro complessivo di riferimento per compiere la valutazione in discorso non può prescindere dalla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e dalla peculiarità delle mansioni assegnategli (cfr. Cass.n.4500/2007; Cass.n.9256/2009).
Inoltre, è stato anche di recente specificato che il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (Cass. civ., sez.lav.
2.10.2020 n. 21194).
Quindi caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze. Più in particolare, occorre tenere presente che semplici direttive generali e programmatiche ed una sorta di "controllo estrinseco" dell'attività lavorativa costituiscono elementi compatibili con l'attività di lavoro subordinato;
nelle ipotesi in cui sembra sbiadirsi la linea di demarcazione tra lavoro autonomo
(che sia ad esempio prestato nell'ambito dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro) e lavoro subordinato (che sia ad esempio prestato con riconoscimento di margini di autonomia nello svolgimento della prestazione) se ne è dedotto che il potere direttivo debba determinare più che la prestazione del lavoro, il modo di svolgimento della stessa, tale da consentire che essa possa inserirsi proficuamente nell'organizzazione datoriale, realizzandone gli interessi.
Solo in via residuale e non esclusiva, possono essere utilizzati quali indizi al fine di qualificare, nelle ipotesi più incerte, la natura del rapporto altri indici sussidiari che, come tali, sono capaci di rafforzare il criterio di soggezione, ma non di sostituirlo: tanto che, seppure in ipotesi si rinvenga la sussistenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della "eterodirezione". Tali indici
Pag. 5 di 9 sono: a) quello basato sull'assunzione del rischio, laddove nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro, mentre il lavoratore riceve identica retribuzione a prescindere dall'andamento aziendale;
b) quello dell'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, inserimento inteso sia sotto un profilo spazio temporale, sia sotto il profilo funzionale;
c) la continuità della prestazione;
d)
l'osservanza di un orario di lavoro;
e) la cadenza e la misura della retribuzione;
f) il luogo della prestazione e l'utilizzo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro;
g) il tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (cfr. Cass. 22 febbraio 2006 n. 3858).
Nel caso in esame il compendio delle prove raccolte dimostra, ad avviso del Collegio, che nel periodo sopra precisato ha svolto la propria attività di istruttore di nuoto Controparte_2
seguendo le direttive, anche se di massima, dell' al fine di garantire Parte_2 quotidianamente lo svolgimento dei corsi organizzati.
Ebbene, il fatto che l' si occupasse di organizzare i corsi imponeva senza dubbio Parte_2
un'organizzazione di orari e di attività che non poteva essere rimessa al caso, ma necessitava di precisi criteri e di una netta distribuzione dei compiti.
Non bisogna dimenticare, infatti, che l'insegnamento del nuoto -oltre a richiedere specifiche competenze- comporta una assunzione di responsabilità per la delicatezza dei compiti volti anche a garantire la sicurezza degli allievi, specie i più inesperti. Non è concepibile, quindi, che tale attività fosse rimessa ad iniziative del tutto volontarie degli istruttori, sicché non appare in alcun modo verosimile l'impostazione che le parti appellanti ha inteso dare alla propria difesa.
Gli esiti dell'istruttoria probatoria dimostrano che lo era tenuto a garantire la propria CP_2
presenza quotidiana e ad osservare gli orari di presenza comunicati all'Associazione.
Egli non poteva decidere liberamente quando espletare la propria attività perché era obbligato a garantire il regolare espletamento dei corsi pacificamente organizzati dall' . Parte_2
In definitiva, gli elementi acquisiti attraverso l'istruttoria orale dimostrano –a parere del
Collegio- l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo indicato in ricorso poiché è emerso: a) l'inserimento costante nel ciclo produttivo aziendale (un istruttore di nuoto è essenziale per garantire lo svolgimento dei corsi); b) la sottoposizione alle indicazioni e disposizioni dell'associazione; c) l'osservanza di un preciso orario di lavoro.
Ciò comporta l'accoglimento della domanda diretta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Pag. 6 di 9 Con riferimento all'ultimo motivo d'appello con il quale le parti appellanti contestano le conclusioni peritali in relazione al calcolo del lavoro straordinario pur in mancanza di relativa prova, ritiene la Corte che il motivo è fondato.
Ed invero, per quanto riguarda il lavoro straordinario sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pur in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. n. 8006/1998).
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro oltre che di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. n. 12695/2001).
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di dedurre – e provare – non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cass. n. 1389/2003; Cass. n 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, gli esiti della prova orale non consentono di avallare la pretesa del lavoratore, atteso che i testi di parte ricorrenti, escussi in primo grado, hanno reso dichiarazioni contrastanti.
Ed invero, se il teste a riferito di un orario di lavoro osservato dallo pari alle Tes_1 CP_2
10 ore giornaliere (“…il ricorrente arrivava alle ore 9,00 e restava in piscina fino alle ore 13,00, poi iniziava l'allenamento verso le ore 15,00 e proseguiva fino alle ore 21,00, dal lunedì al venerdì, nel weekend c'erano le partite, quando non c'era il campionato lavorava anche di sabato ma non posso riferire con precisione l'orario perché io non lavoravo eccetto che per qualche sostituzione…”), il teste ha, invece, confermato l'osservanza di un Testimone_2
ordinario orario di lavoro pari alle otto re giornaliere (“…il ricorrente arrivava alle ore 9,00 e restava in piscina fino alle ore 13,00, nelle strutture del Frullone e di Pomigliano, poi riprendeva alle ore 15,00 per finire alle ore 19,00/19,30, dal lunedì al venerdì…”).
Pag. 7 di 9 Deve, pertanto, ritenersi, anche alla luce della deposizione del teste che ha in qualche Tes_3
modo confermato quanto affermato dal teste (“…il stava dalla mattina nella Tes_2 CP_2
struttura; l'allenamento si volgeva dalle ore 14,30 alle ore 16,30; alle ore 16,30 iniziava la scuola nuoto bambini che si concludeva alle ore 18,30; alle ore 18,30 il ricorrente andava via…”) che il lavoratore abbia, mediamente, osservato un orario di lavoro pari alle otto ore giornaliere.
Sulla scorta di quanto affermato e anche in considerazione del fatto che nell'atto di appello non è mossa alcuna censura in merito ai livelli contrattuali riconosciuti dal giudice di prime cure, questo Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha disposto consulenza tecnica contabile con determinazione dei quesiti di seguito riportati: “stabilisca il ctu alla stregua degli atti di causa le differenze retributive dovute all'appellato per il periodo dall'01.09.1997 all'01.09.2018 sulla base dell'inquadramento riconosciuto in sentenza, e cioè con il III livello della contrattazione collettiva applicata dal settembre 1997 al 31 agosto 2006 e con il II livello dall'01.09.2006 sino all'01.09.2018, avendo come parametro solo l'orario di lavoro settimanale, e cioè 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì , senza conteggiare lavoro straordinario
e senza conteggiare l'indennità sostitutiva del preavviso, con il conteggio della paga base e della contingenza , della retribuzione per ferie per il numero di giorni riconosciuto nel contratto collettivo, della 13^ mensilità e del trattamento di fine rapporto e senza conteggio di ulteriori elementi contrattuali;
determinato il dovuto detragga il percepito come documentato e/o ammesso dalla parte appellata, aggiornando il dovuto con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni sino alla data convenzionale del 12.11.2024”.
All'esito dell'espletata CTU, è risultato un credito in favore di di euro 100.372,36, di CP_2
cui euro 30.833,45 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La relazione appare elaborata nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio e alcuna censura alla predetta quantificazione è stata mossa dalle parti.
Pertanto, la società datrice di lavoro è tenuta al pagamento, in favore della somma di CP_2 euro 100.372,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
Infine, si procede d'ufficio a correggere l'errore materiale contenuto nel punto a) del dispositivo - precisando che la somma di euro 100.372,36 è da liquidarsi in favore di CP_2
e non già in favore di – e nel punto c) – precisando che la domanda è
[...] Parte_1
rigettata nei confronti di e non già di - provvedendosi, altresì, Parte_1 Controparte_2
Pag. 8 di 9 ad eliminare il punto d) che per mero errore di digitazione è in esso contenuto.
La condanna degli appellanti al pagamento di un importo minore rispetto a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza nella misura di due terzi e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta.
Infine si compensano le spese di lite tra e , in quanto il rigetto Parte_1 Controparte_2 della domanda nei confronti della persona fisica è dovuta ad un'attenta e non scontata valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
il ha infatti svolto un'attività di Pt_1
coordinamento non inquadrabile nell'ambito dell'attività tipicamente direttiva del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di di euro 100.372,36, di cui euro 30.833,45 a titolo di trattamento Parte_3
di fine rapporto, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni, e per il trattamento di fine rapporto dalla cessazione del rapporto, al saldo;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'associazione riconosciuta appellata alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 8504,00 per il primo grado, ed euro 9090,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
c) rigetta la domanda nei confronti di , compensando le spese di lite tra le Parte_1
parti.
Napoli, addì 11.03.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
11/03/2025 la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 1477/2023 e 1874/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi, procura alla lite in
Parte_1 atti,
APPELLANTE/APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Riccardi, procura alla Controparte_1
lite in atti,
APPELLATA/APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi, procura alla lite in atti, Controparte_2
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente del 21 giugno 2023 e del 25 luglio 2023, successivamente riuniti,
e l' hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1549/2023 del 07.03.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento parziale della domanda proposta nei loro confronti da , li aveva condannati, in solido tra loro, in favore dell'istante, al pagamento della Controparte_2
somma di euro 194.492,49 a titolo di differenze retributive e TFR maturati dal settembre 1997 al settembre 2018, nell'ambito di un rapporto di lavoro che era stato qualificato dal giudice di prime cure come continuativamente svolto alle loro dipendenze, dapprima con mansioni di istruttore di nuoto inquadrabile nel III CCNL Impianti Sportivi e, successivamente, con mansioni di allenatore di pallanuoto di cui al II livello del predetto CCNL e orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00.
Hanno dedotto gli appellanti che il primo giudice non aveva valutato adeguatamente le deposizioni testimoniali, del tutto inidonee, a loro avviso, a comprovare la natura subordinata del rapporto.
Hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado, vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletata consulenza tecnica contabile, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
Con il primo motivo d'appello l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 38 c.c. nella parte in cui il Tribunale, ritenuto erroneamente provato un suo coinvolgimento nella gestione dell'associazione, ha affermato la sua responsabilità personale e solidale nei confronti dell'appellato, senza aver considerato che, in applicazione dei principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che colui che invoca una responsabilità ex art. 38 c.c. provi gli elementi da cui desumere la gestione dell'attività dell'associazione, prova che, nel caso di specie, ritiene non essere stata fornita.
Con altra doglianza critica la sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe indotto il giudice di prime cure a qualificare il rapporto intercorso con lo CP_2
come rapporto di lavoro subordinato, sebbene, a suo dire, non siano emersi gli elementi sintomatici della subordinazione, ovvero la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare, di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sostiene, infatti, che, in assenza di siffatti elementi, la sola durata ultraventennale del rapporto di lavoro non è elemento sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ben potendo il medesimo essere qualificato come rapporto ultraventennale di collaborazione.
Pag. 2 di 9 Con il terzo e ultimo motivo d'appello contesta le conclusioni peritali, avendo il consulente tecnico inserito nei conteggi sviluppati una consistente quota calcolata a titolo di lavoro straordinario, il cui espletamento ritiene non essere stato rigorosamente provato dal lavoratore.
Inoltre, sostiene che le differenze retributive per lavoro straordinario sono state erroneamente calcolate anche in relazione al periodo di chiusura degli impianti, ovvero da giugno a settembre di ciascun anno.
Le ultime due doglianze hanno costituito rispettivamente il primo e secondo motivo d'appello del gravame proposto dall poi riunito al presente procedimento. Parte_2
Così riassunti i motivi di gravame gli appelli si presentano fondati per quanto di ragione.
Quanto al primo motivo d'appello proposto dall'appellante esso è fondato. Parte_1
Sul punto, si osserva, infatti, che è costante nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento per cui la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. n.
18188/14; Cass. n. 8752/17; Cass. n. 14465/20).
Ciò posto, si osserva che a sostegno della propria domanda lo ha sostenuto che, di CP_2
fatto, il era il suo datore di lavoro, il quale, non solo avrebbe determinato Pt_1
l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma avrebbe anche impartitogli le direttive di lavoro.
Secondo la sua prospettazione, nell'esercitare il potere direttivo, organizzativo e di controllo, il avrebbe agito in nome e per conto dell'associazione, divenendo, in tal modo, Pt_1
solidalmente responsabile delle obbligazioni assunte nei suoi confronti.
Nulla di quanto prospettato dal lavoratore è, però, emerso dall'espletata istruttoria probatoria, in quanto nessuno dei testi escussi ha confermato che le direttive di lavoro fossero impartite dal , mentre quest'ultimo ha documentalmente provato, non solo di essere divenuto Pt_1
Presidente dell' nell'anno 2019, ovvero quando il rapporto con lo era già Parte_2 CP_2
cessato, ma di aver assunto, in epoca antecedente al 2019, soltanto il ruolo di coordinatore sportivo.
Pag. 3 di 9 Tanto è confermato anche dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente, , il Tes_1
quale ha dichiarato: “…Franco dava direttive di carattere tecnico durante le riunioni che Pt_1
si tenevano per predisporre le linee organizzative dell'attività; in quelle occasioni si rivolgeva per lo più al che poi riferiva il da farsi…”. CP_2
In sostanza, i testimoni nulla hanno riferito in ordine alla circostanza di rilievo, ovvero al fatto che il esercitasse le prerogative tipiche del datore di lavoro, di talché, in assenza di Pt_1 elementi chiari, precisi e concordanti, non può essere affermata la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.
Il secondo motivo d'appello proposto dal e il primo motivo di gravame proposto Pt_1
dall'Associazione sportiva, da esaminarsi contestualmente in quanto identici anche nel loro contenuto letterale, sono, invece, infondati.
Oggetto del relativo esame è l'accertamento dell'esistenza di un vincolo continuativo di subordinazione tra le parti del rapporto dedotto in causa per il periodo decorrente dal
1.09.1997 al 01.09.2018, nonché la quantificazione complessiva del credito vantato ai titoli invocati in ricorso.
, deduce, infatti, di aver espletato attività di istruttore di nuoto con Controparte_2
responsabilità del bordo vasca e, da ultimo, di responsabile dell'impianto sportivo secondo le direttive impartite dall'associazione e dal sig. . Pt_1
Il Collegio rileva che le censure articolate dalle parti appellanti nei confronti delle argomentazioni rese dal Tribunale a sostegno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non sono suscettibili di sovvertire la sentenza impugnata, non trovando conforto nell'istruttoria espletata.
È noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. n. 5960\1999,
Cass. n 15275\2004).
In particolare, è stato affermato dalla Suprema Corte che l'assoggettamento del lavoratore al predetto potere datoriale non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un insieme di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione rimessa al giudice del merito, il quale, perciò, non può
Pag. 4 di 9 esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento (cfr. Cass. n. 13935/2006).
È stato, dunque, posto l'accento sull'indispensabilità, ai fini dell'accertamento di sussistenza della subordinazione, dell'indagine sulle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, poiché il quadro complessivo di riferimento per compiere la valutazione in discorso non può prescindere dalla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e dalla peculiarità delle mansioni assegnategli (cfr. Cass.n.4500/2007; Cass.n.9256/2009).
Inoltre, è stato anche di recente specificato che il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (Cass. civ., sez.lav.
2.10.2020 n. 21194).
Quindi caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze. Più in particolare, occorre tenere presente che semplici direttive generali e programmatiche ed una sorta di "controllo estrinseco" dell'attività lavorativa costituiscono elementi compatibili con l'attività di lavoro subordinato;
nelle ipotesi in cui sembra sbiadirsi la linea di demarcazione tra lavoro autonomo
(che sia ad esempio prestato nell'ambito dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro) e lavoro subordinato (che sia ad esempio prestato con riconoscimento di margini di autonomia nello svolgimento della prestazione) se ne è dedotto che il potere direttivo debba determinare più che la prestazione del lavoro, il modo di svolgimento della stessa, tale da consentire che essa possa inserirsi proficuamente nell'organizzazione datoriale, realizzandone gli interessi.
Solo in via residuale e non esclusiva, possono essere utilizzati quali indizi al fine di qualificare, nelle ipotesi più incerte, la natura del rapporto altri indici sussidiari che, come tali, sono capaci di rafforzare il criterio di soggezione, ma non di sostituirlo: tanto che, seppure in ipotesi si rinvenga la sussistenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della "eterodirezione". Tali indici
Pag. 5 di 9 sono: a) quello basato sull'assunzione del rischio, laddove nel lavoro subordinato il rischio di impresa è generalmente assunto dal datore di lavoro, mentre il lavoratore riceve identica retribuzione a prescindere dall'andamento aziendale;
b) quello dell'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, inserimento inteso sia sotto un profilo spazio temporale, sia sotto il profilo funzionale;
c) la continuità della prestazione;
d)
l'osservanza di un orario di lavoro;
e) la cadenza e la misura della retribuzione;
f) il luogo della prestazione e l'utilizzo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro;
g) il tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (cfr. Cass. 22 febbraio 2006 n. 3858).
Nel caso in esame il compendio delle prove raccolte dimostra, ad avviso del Collegio, che nel periodo sopra precisato ha svolto la propria attività di istruttore di nuoto Controparte_2
seguendo le direttive, anche se di massima, dell' al fine di garantire Parte_2 quotidianamente lo svolgimento dei corsi organizzati.
Ebbene, il fatto che l' si occupasse di organizzare i corsi imponeva senza dubbio Parte_2
un'organizzazione di orari e di attività che non poteva essere rimessa al caso, ma necessitava di precisi criteri e di una netta distribuzione dei compiti.
Non bisogna dimenticare, infatti, che l'insegnamento del nuoto -oltre a richiedere specifiche competenze- comporta una assunzione di responsabilità per la delicatezza dei compiti volti anche a garantire la sicurezza degli allievi, specie i più inesperti. Non è concepibile, quindi, che tale attività fosse rimessa ad iniziative del tutto volontarie degli istruttori, sicché non appare in alcun modo verosimile l'impostazione che le parti appellanti ha inteso dare alla propria difesa.
Gli esiti dell'istruttoria probatoria dimostrano che lo era tenuto a garantire la propria CP_2
presenza quotidiana e ad osservare gli orari di presenza comunicati all'Associazione.
Egli non poteva decidere liberamente quando espletare la propria attività perché era obbligato a garantire il regolare espletamento dei corsi pacificamente organizzati dall' . Parte_2
In definitiva, gli elementi acquisiti attraverso l'istruttoria orale dimostrano –a parere del
Collegio- l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo indicato in ricorso poiché è emerso: a) l'inserimento costante nel ciclo produttivo aziendale (un istruttore di nuoto è essenziale per garantire lo svolgimento dei corsi); b) la sottoposizione alle indicazioni e disposizioni dell'associazione; c) l'osservanza di un preciso orario di lavoro.
Ciò comporta l'accoglimento della domanda diretta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Pag. 6 di 9 Con riferimento all'ultimo motivo d'appello con il quale le parti appellanti contestano le conclusioni peritali in relazione al calcolo del lavoro straordinario pur in mancanza di relativa prova, ritiene la Corte che il motivo è fondato.
Ed invero, per quanto riguarda il lavoro straordinario sussiste un rigoroso onere della prova in capo al lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario.
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, l'istante deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pur in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. n. 8006/1998).
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro oltre che di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. n. 12695/2001).
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di dedurre – e provare – non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cass. n. 1389/2003; Cass. n 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie, gli esiti della prova orale non consentono di avallare la pretesa del lavoratore, atteso che i testi di parte ricorrenti, escussi in primo grado, hanno reso dichiarazioni contrastanti.
Ed invero, se il teste a riferito di un orario di lavoro osservato dallo pari alle Tes_1 CP_2
10 ore giornaliere (“…il ricorrente arrivava alle ore 9,00 e restava in piscina fino alle ore 13,00, poi iniziava l'allenamento verso le ore 15,00 e proseguiva fino alle ore 21,00, dal lunedì al venerdì, nel weekend c'erano le partite, quando non c'era il campionato lavorava anche di sabato ma non posso riferire con precisione l'orario perché io non lavoravo eccetto che per qualche sostituzione…”), il teste ha, invece, confermato l'osservanza di un Testimone_2
ordinario orario di lavoro pari alle otto re giornaliere (“…il ricorrente arrivava alle ore 9,00 e restava in piscina fino alle ore 13,00, nelle strutture del Frullone e di Pomigliano, poi riprendeva alle ore 15,00 per finire alle ore 19,00/19,30, dal lunedì al venerdì…”).
Pag. 7 di 9 Deve, pertanto, ritenersi, anche alla luce della deposizione del teste che ha in qualche Tes_3
modo confermato quanto affermato dal teste (“…il stava dalla mattina nella Tes_2 CP_2
struttura; l'allenamento si volgeva dalle ore 14,30 alle ore 16,30; alle ore 16,30 iniziava la scuola nuoto bambini che si concludeva alle ore 18,30; alle ore 18,30 il ricorrente andava via…”) che il lavoratore abbia, mediamente, osservato un orario di lavoro pari alle otto ore giornaliere.
Sulla scorta di quanto affermato e anche in considerazione del fatto che nell'atto di appello non è mossa alcuna censura in merito ai livelli contrattuali riconosciuti dal giudice di prime cure, questo Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha disposto consulenza tecnica contabile con determinazione dei quesiti di seguito riportati: “stabilisca il ctu alla stregua degli atti di causa le differenze retributive dovute all'appellato per il periodo dall'01.09.1997 all'01.09.2018 sulla base dell'inquadramento riconosciuto in sentenza, e cioè con il III livello della contrattazione collettiva applicata dal settembre 1997 al 31 agosto 2006 e con il II livello dall'01.09.2006 sino all'01.09.2018, avendo come parametro solo l'orario di lavoro settimanale, e cioè 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì , senza conteggiare lavoro straordinario
e senza conteggiare l'indennità sostitutiva del preavviso, con il conteggio della paga base e della contingenza , della retribuzione per ferie per il numero di giorni riconosciuto nel contratto collettivo, della 13^ mensilità e del trattamento di fine rapporto e senza conteggio di ulteriori elementi contrattuali;
determinato il dovuto detragga il percepito come documentato e/o ammesso dalla parte appellata, aggiornando il dovuto con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni sino alla data convenzionale del 12.11.2024”.
All'esito dell'espletata CTU, è risultato un credito in favore di di euro 100.372,36, di CP_2
cui euro 30.833,45 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La relazione appare elaborata nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio e alcuna censura alla predetta quantificazione è stata mossa dalle parti.
Pertanto, la società datrice di lavoro è tenuta al pagamento, in favore della somma di CP_2 euro 100.372,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
Infine, si procede d'ufficio a correggere l'errore materiale contenuto nel punto a) del dispositivo - precisando che la somma di euro 100.372,36 è da liquidarsi in favore di CP_2
e non già in favore di – e nel punto c) – precisando che la domanda è
[...] Parte_1
rigettata nei confronti di e non già di - provvedendosi, altresì, Parte_1 Controparte_2
Pag. 8 di 9 ad eliminare il punto d) che per mero errore di digitazione è in esso contenuto.
La condanna degli appellanti al pagamento di un importo minore rispetto a quello riconosciuto nella sentenza di primo grado comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza nella misura di due terzi e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta.
Infine si compensano le spese di lite tra e , in quanto il rigetto Parte_1 Controparte_2 della domanda nei confronti della persona fisica è dovuta ad un'attenta e non scontata valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
il ha infatti svolto un'attività di Pt_1
coordinamento non inquadrabile nell'ambito dell'attività tipicamente direttiva del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore di di euro 100.372,36, di cui euro 30.833,45 a titolo di trattamento Parte_3
di fine rapporto, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni, e per il trattamento di fine rapporto dalla cessazione del rapporto, al saldo;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'associazione riconosciuta appellata alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 8504,00 per il primo grado, ed euro 9090,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione;
c) rigetta la domanda nei confronti di , compensando le spese di lite tra le Parte_1
parti.
Napoli, addì 11.03.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
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