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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6077/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 11 luglio 1970, rappresentato e difeso dall' Avv. Elisa Parte_1
Gandini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 8 giugno 1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_2
Reverberi Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 30 agosto 2024 e il 23 dicembre 2024, hanno confermato la loro mancata riconciliazione e hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Varano De' Melegari (PR), il 3 giugno 2004, e che dalla loro unione è nato il figlio in data 23 ottobre 2004. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti al godimento della casa familiare e ad ulteriori questioni del tutto accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro mancata riconciliazione e hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione già formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale aspetto.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Varano De' Melegari (PR) il 3 giugno 2004, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 3, p. 1, anno 2004.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 9 agosto 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varano De' Melegari (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6077/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 11 luglio 1970, rappresentato e difeso dall' Avv. Elisa Parte_1
Gandini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 8 giugno 1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_2
Reverberi Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 30 agosto 2024 e il 23 dicembre 2024, hanno confermato la loro mancata riconciliazione e hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 agosto 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Varano De' Melegari (PR), il 3 giugno 2004, e che dalla loro unione è nato il figlio in data 23 ottobre 2004. Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti al godimento della casa familiare e ad ulteriori questioni del tutto accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro mancata riconciliazione e hanno chiesto l'accoglimento della domanda di separazione già formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale aspetto.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Varano De' Melegari (PR) il 3 giugno 2004, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 3, p. 1, anno 2004.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 9 agosto 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varano De' Melegari (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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