TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RT AN, elettivamente domiciliata in VIA G.
MATTEOTTI 14 87064 LI SS (CS) presso il difensore avv.
RT AN
ATTRICE contro
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
GN RT, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. GN RT
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 Controparte_2
agito in via monitoria nei confronti di per Parte_1
ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 125.176,80, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione.
4Esse ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 317/2023 del 14/03/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“IN FATTO ED IN DIRITTO NEL MERITO DEI FATTI DI CAUSA. Nel merito, occorre, innanzitutto, porre all'attenzione dell'odierno Giudicante la corretta cronologia dei fatti intercorsi tra le parti in causa e, pertanto, si premette quanto segue:
1. PREMESSA In data 4 aprile 2019 tra AG WE SP e veniva concluso contratto per Parte_1 la somministrazione di energia elettrica con decorrenza dal 1 maggio 2019, codice cliente 69829, come risulta dalla documentazione allegata. La AG WE è un'azienda specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico.
2. L'odierna attrice riceveva fatture anomale nn. 75840 EE del 05/10/21- 85056 EE del 04/11/21- 97323 EE del 10/12/2021- 365 EE del17/02/2022 per l'importo di euro 125.115 (dettagli riferiti a fornitura dal 1 settembre 2021 al 30 ottobre 2021 ); le suddetta fatture venivano immediatamente contestate dapprima con pec del 11 gennaio 2022, e successivamente con comunicazioni/contestazioni del 16/3/2022 e 2/4/2022, in quanto i consumi risultavano anomali e disallineati rispetto alla media dei consumi ordinari effettuati dalla opponente Società, e come si vedrà, anche a quelli successivamente riscontrati, una volta interrotto il rapporto contrattuale con la AG ed instaurato un nuovo rapporto contrattuale con altra società di energia elettrica, di cui si allegano le fatture dei consumi.
3. L'odierna opponente non ha provveduto a fornire una risposta adeguatamente motivata ai reclami scritti presentati dal cliente, relativi alla fatturazione di importi anomali. Solo in seguito ai numerosi reclami veniva inviata comunicazione via pec del 6/12/2022 con la quale la società venditrice si riportava pedissequamente alla ricostruzione dei consumi effettuata da e conseguentemente veniva Controparte_3 confermato l'importo anomalo per come fatturato. Con successiva nota di credito di euro
2 7.349 del 21 marzo 2022, la AG ricalcolava i consumi e riemetteva nuova fattura. L' odierna opponente ha quindi stigmatizzato la condotta di AG, che pur dopo le reiterate richieste e nonostante il riconoscimento del fatto che vi fosse stato un errore nel calcolo dei consumi provvedeva nuovamente ad emettere fattura errata ed abnorme. Si rileva inoltre che risulta sospesa fino al 30/4/2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Fino alla stessa data del 30 aprile 2023 sono anche inefficaci i preavvisi comunicati.
4. Posto che il ricorso avversario è privo di qualsiasi base giuridica, in fatto ed in diritto ed è con ogni evidenza proposto con finalità fuorvianti per l'adita giustizia per quanto appresso si andrà a precisare. È dunque solo ai fini del carico delle spese di lite, per cui si richiama la copiosa giurisprudenza formatasi soprattutto di recente, che replichiamo punto per punto. Posto che l'atto di opposizione dovrebbe essere accolto de plano senza necessità di dedurre specifici argomenti a fronte di deduzioni di solare infondatezza, con conseguente revoca dell'opposto decreto. La lettura del ricorso proposto dalla opposta, assai conciso nella narrazione degli elementi su cui si basa l'emissione del provvedimento monitorio, all'apparenza, non lascerebbe dubitare circa la legittimità della domanda di pagamento avanzata. Invece, a fronte della fattispecie contrattuale evocata nonché delle rapide quanto apodittiche conclusioni circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato, occorre rilevare come quest'ultimo e la relativa misura risultino privi di fondamento per ragioni che non possono essere in questa sede sottaciute. Rimandando alla fase istruttoria il merito della vicenda processuale, onde poter addivenire alla reale situazione determinatasi a causa dell'illegittimo atteggiamento serbato dalla opposta, in questa sede preme prendere posizione sulla censure mosse dalla difesa avversa, al fine di dimostrarne la assoluta infondatezza. In diritto
1. INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO;
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART- 9-10-11-12 TIQV- MANCANZA DEI CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI;
3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DEL TIME E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 200/99 TIT. Contro IV -AUT. ENERGIA ELETTRICA EL. E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI E CORRETTEZZA NELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO;
CP_4
INESISTENZA DELL'INADEMPIMENTO CONTESTATO Preliminarmente si eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice che ha concesso il decreto ingiuntivo. Qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove questa ha sede (art. 19 c.p.c., comma 1). Inoltre, trattandosi di diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve
3 eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). E' noto che la competenza per territorio è quella che si determina in base al rapporto tra territorio e giudice. Invero l'art. 19, comma 1, c.p.c. sancisce che, salvo diversa disposizione di legge, è competente il giudice del luogo ove la persona giuridica convenuta ha la propria sede. La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la regola disposta dall'art. 19 c.p.c., non esclude l'applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. In particolare, il suddetto art. 20 c.p.c. sancisce che nelle cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ai sensi di tale norma, l'attore ha quindi la facoltà di citare il convenuto anziché nel foro generale (art. 19 c.p.c.), in quello in cui l'obbligazione è sorta (forum contractus) ovvero deve essere eseguita (forum solutionis), scegliendo liberamente uno di tali fori speciali ovvero il foro generale (si tratta, cioè, di fori speciali ma facoltativi). A tal riguardo bisogna precisare che, il disposto di cui agli artt. 1326 e ss. c.c. stabilisce inequivocabilmente che, il luogo di nascita delle obbligazioni contrattuali si identifica soltanto con quello di conclusione del contratto. Invero, è prassi comune che i contratti sono stipulati da rappresentanti dell'azienda fornitrice presso i locali dell'azienda committente. In questo caso il luogo in cui è sorta l'obbligazione è Cirò (KR), luogo in cui l'opponente esercita la propria attività e luogo in cui è stato stipulato il contratto AG power spa e Parte_1
Per tali motivi ed ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. è competente il Tribunale di Crotone (KR). Il Tribunale adito in fase monitoria, ha attribuito valore probatorio assoluto alla fattura trasmessa dalla AG WE, emessa sulla base di misurazione eseguite dal distributore senza alcun contraddittorio, atteso che la fattura è documento di provenienza della stessa parte, in quanto formato unilateralmente e, se idoneo a consentire la emissione del provvedimento monitorio, ove contestato, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di opposizione. Per comprendere al meglio l'illegittimità del modus procedendi, posto in essere in danno dell'odierna interessata, vale la pena richiamare il quadro normativo e contrattuale nel quale si colloca la vicenda in esame La qualificazione negoziale dei rapporti tra l'odierno opponente e l'opposta rispetto alla fornitura di energia elettrica ha natura privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 e seguenti c.c., il cui corrispettivo è pagato secondo le scadenze d'uso. La tariffa del servizio di somministrazione di energia elettrica si configura in tutte le sue componenti come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale corrispettivo ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di utenza.
4 Tra il cliente ed il venditore di energia elettrica si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione, e soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all'esecuzione della prestazione ed alla sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall'Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore (nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione dell'energia elettrica, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione. Nel caso in esame è palese che la richiesta somma si riferisca a consumi presunti e non effettivi ciò altera il sistema contrattuale sinallagmatico. Le prestazioni di somministrazione di energia elettrica non possono essere quantificate con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto" poiché così facendo viene alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre. Premesso che il legislatore ha di recente ampliato i casi in cui viene considerata 'anomala' una bolletta e per i quali, in caso di mancata o incompleta risposta al reclamo del cliente, ha statuito l'obbligo per i venditori di fornire risposte più complete e trasparenti agli stessi reclami. Sono le principali novità approvate dall'Autorità e in vigore dal luglio 2016 per i clienti di energia elettrica e gas. Con le nuove regole viene quindi allargata la casistica delle bollette che vengono considerate 'anomale'. Per quanto riguarda i nuovi obblighi di completezza della risposta del venditore, in aggiunta agli elementi già oggi obbligatori, tra i principali elementi di novità, rientra la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se le modalità siano state concretamente applicate;
dettagliare l'origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); tutti obblighi disattesi dalle odierne convenute! Ed ancora al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto con l'opposta venditrice, l'impresa distributrice è tenuta a rendere noti alla controparte la documentazione giustificativa dell'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi, comprensiva delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata. Il quadro fattuale emerso evidenzia nel caso de quo, la mancata collaborazione, da parte del gestore, nel fornire le informazioni relative alle modalità di ricalcolo delle misure dell'energia elettrica elettrica prelevata. Come emerge dalla documentazione allegate e dalla relazione peritale, le fatture di consumo di energia elettrica nel tempo sono state costanti. Nella normalità dei casi la fattura relativa ai consumi elettrici si basa o sulla lettura effettiva del contatore, realizzata dai tecnici del distributore o dalla auto lettura dell'utente; oppure sul criterio dei consumi stimati, vale a dire su di un calcolo realizzato su dati presuntivi, a loro
5 volta, ricavati dai consumi dei periodi precedenti dell'utente. Un altro criterio è quello del consumo storico del periodo immediatamente adiacente e/o successivo, vale a dire, che il distributore/venditore prende a riferimento il consumo reale dell'utente relativo al periodo immediatamente precedente o successivo aquello di interesse. In base alla documentazione depositata appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore.
/ / / Il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare il professionista (la Società di distribuzione ed anche quella di vendita) dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore. Un comportamento “commerciale”, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore e non esonera il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede. Questo standard di diligenza risulta essere stato violato anche nel caso de quo, perché sia che AG, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore Controparte_3 sull'entità degli addebiti, non hanno ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, azionando il rito monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo odiernamente opposto”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Crotone per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
2. Nel merito, solamente nel caso in cui il Tribunale si ritenga competente a istruire la presente causa, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
3. Ancora nel merito, accertare e dichiarare la non dovutezza del credito vantato dalla ricorrente conseguentemente annullare le fatture contestate essendo inesistente l'inadempimento e per le ragioni tutte esposte nella narrativa;
4. CONDANNARE, la opposta, in via riconvenzionale, per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
6 5. CONDANNARE, in ogni caso, la parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
si è ritualmente costituita in giudizio, esponendo quanto segue Controparte_2
nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN FATTO Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto contestare la ricostruzione fattuale effettuata da controparte, al fine di fornire all'Ill.mo Giudice adito un quadro completo e puntuale dei fatti di causa. La 4Esse ha invero fornito una versione confusionaria e non corrispondente al vero dei fatti di causa. Come noto, in data 4 aprile 2019 le parti sottoscrivevano un contratto per la fornitura di energia elettrica (si veda doc.1). Controparte, nonostante i solleciti, non provvedeva però al pagamento delle fatture nn. 7580 EE del 05/10/21, n. 85056 EE del 04/11/21, n. 97323 EE del 10/12/21, n. 365 EE del 17/02/22 per l'importo totale di Euro 125.115,00 pertanto, a fronte della perdurante morosità di 4Esse, depositava il ricorso per decreto ingiuntivo poi accolto e Pt_2 successivamente opposto nella presente sede.
invero, depositava il suddetto decreto ingiuntivo anche in ragione del fatto Pt_2 che, diversamente da quanto arbitrariamente affermato da controparte nel proprio atto introduttivo, non ha mai ricevuto alcuna contestazione inerente alle fatture emesse nei confronti di 4Esse. I documenti allegati da controparte, non provano invero alcun ché, dal momento che non vi è prova che le comunicazioni in questione, peraltro nemmeno identificate con un n. di riferimento, siano mai state inviate a e soprattutto da quest'ultima ricevute. Pt_2
Non è peraltro stata allegata la comunicazione che 4Esse sostiene di aver ricevuto dall'odierna convenuta opposta in data 06.12.2021 e la comunicazione del 11.01.2022 è stata inviata ad , pertanto è irrilevante nella presente sede. CP_5
A tal riguardo si precisa altresì che anche la nota di credito di € 7.349,00, che controparte tenta di utilizzare a dimostrazione dell'anomalia degli importi fatturati è stata emessa da , come si evince dal documento nota di credito – Dettaglio CP_5 fattura passiva – n. 202211506129 del 21_03_2022 – pertanto nel Controparte_6 caso di specie è priva di qualsiasi rilevanza e soprattutto non ha alcuna valenza probatoria. non ha invero mai ricevuto alcuna contestazione dalla 4Esse, pertanto quanto Pt_2 arbitrariamente affermato da controparte è destituito di ogni fondamento, ad ulteriore dimostrazione del fatto che l'opposizione dalla stessa proposta è volta unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto. Si ritiene, in ogni caso, opportuno sottolineare che i consumi fatturati da Pt_2 risultano perfettamente in linea sia con i consumi storici di controparte rilevati da
7 maggio 2019, sia con il tipo di attività svolta, come ben si può evincere dal grafico che si riporta in seguito.
… Come si può ben vedere, invero, già a partire dal 2019 nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre si rileva un picco nei consumi di energia elettrica di 4Esse: tale fenomeno è il c.d. “consumo stagionale”. Anche seguendo i consumi della controparte, è quindi evidente che le fatture emesse da sono perfettamente in linea con i consumi degli anni precedenti. Pt_2
Lo stesso dicasi per gli importi delle fatture emesse, che ovviamente variano in base ai consumi effettuati, come si evince dal seguente grafico.
… Non può, invero, ritenersi che nei mesi con consumi maggiori non aumentino anche gli importi in fattura. Dai due grafici si evince comunque chiaramente che gli importi delle fatture erano perfettamente allineati con i consumi di 4Esse, a dimostrazione dell'infondatezza delle doglianze avversarie. A tal riguardo si rileva altresì che controparte aveva un contratto a PUN + 8 €/MWh (+2
€/MWh di onere di programmazione), pertanto il prezzo dell'energia variava in base alle fluttuazioni del mercato, che, come noto, nel periodo oggetto di fatturazione, aveva subito rilevantissimi aumenti, che avevano ovviamente influito sugli importi fatturati. Si ritiene, in ogni caso, opportuno ribadire che, non ha mai ricevuto alcuna Pt_2 contestazione in merito alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, se non nella presente sede. A tal riguardo, si ribadisce, peraltro, che i documenti depositati da controparte, non possono ritenersi idonei a dimostrare alcun ché, pertanto l'opposizione avversaria deve ritenersi priva di qualsiasi supporto probatorio. 4Esse, peraltro, lo si ribadisce, produce anche documenti provenienti da e CP_5 alla stessa indirizzati, nonché una nota di credito di € 7.349,00 del 21.03.2022, che sostiene essere di quando invece è stata appunto emessa da Pt_2 CP_5 non ha invero mai emesso alcuna nota di credito nè tanto meno emesso una Pt_2 nuova fattura a 4Esse nel mese di Marzo 2022, come ben si può evincere dalla scheda partite aperte che si allega (doc. 3). È quindi evidente l'infondatezza di quanto arbitrariamente affermato da controparte. Si ritiene infine opportuno fare un breve cenno ai riferimenti normativi citati da controparte in merito alla sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le CGF relative alla definizione del prezzo, si evidenzia che tale normativa è entrata in vigore ad Agosto 2022, periodo in cui 4Esse non era già più Cliente di da almeno 8 Pt_2
(otto) mesi, essendo la fornitura cessata il 26.11.2021. È quindi evidente la totale irrilevanza della suddetta normativa ai fini del decidere, in quanto quando si sono verificati i fatti di causa non era ancora in vigore. IN DIRITTO
8 Venendo ora al merito dell'opposizione avversaria, controparte nel proprio scritto introduttivo afferma, del tutto arbitrariamente, che il Giudice che ha concesso il decreto ingiuntivo sarebbe territorialmente incompetente in quanto, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. sarebbe competente il Tribunale di Crotone (KR). Sul punto preme innanzitutto sottolineare che, le Condizioni Generali di Fornitura, sottoscritte da in data 04.04.2019, prevedono, all'art. 28.2, quale foro competente Pt_1 in via esclusiva per ogni controversia tra le Parti il Foro di Ravenna (si veda doc. 1). L'articolo in questione è altresì indicato come clausola vessatoria, pertanto 4Esse al momento della doppia sottoscrizione ha espressamente dichiarato di aver letto, ben compreso ed accettato la condizione in questione. È quindi evidente sin da ora l'infondatezza della doglianza sollevata da controparte. Si ritiene comunque opportuno sottolineare che, come noto, ai sensi dell'art. 20 cpc, richiamato dalla stessa controparte, per le cause relative ai diritti di obbligazione sono previsti due fori facoltativi e alternativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, come previsto dall'art. 1182, comma 3 cc. Nel caso in esame, invero, l'obbligazione in questione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, pertanto, l'art. 20 cpc deve essere applicato in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 cc, il quale stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. La valutazione delle norme applicabili al presente caso porta quindi alla conclusione che, anche qualora non vi fosse stata l'indicazione chiara e precisa del Foro esclusivo, il Giudice di Ravenna sarebbe comunque stato competente in virtù dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 20 cpc, essendo forum destinatae solutionis. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza di parte avversaria, la cui opposizione è volta unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto. Controparte afferma poi che, la fattura, ove contestata, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio ordinario introdotto con l'atto di opposizione. Sul punto occorre innanzitutto ricordare che tale eccezione deve ritenersi fondata solo nel caso in cui le fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione siano state contestate e/o il debitore che ha proposto opposizione eccepisca di non aver stipulato alcun contratto con l'opposto, contestando quindi la mancata esistenza di un rapporto tra le parti e/o, ancora, ritenga che l'importo non sia quello dovuto (Cass. Civ. n. 5071 del 03.03.2009; Cass. Civ. ordinanza n. 5915 del 11.03.2011). È quindi evidente che tale giurisprudenza non è applicabile al caso di specie, in quanto controparte non ha mai sollevato obiezioni e/o contestazioni in merito all'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica e alle fatture emesse, né tanto meno ha contestato le fatture emesse nei suoi confronti, se non nella presente sede e comunque con eccezioni prive di ogni fondamento e di un qualsiasi supporto probatorio. Non essendo quindi stata avanzata, nel caso in esame, alcun tipo di contestazione, le fatture ben possono essere considerate una prova valida per dimostrare il credito preteso
9 (Cass. Civ. Sentenza n. 11736 del 15.05.2018). Si ritiene altresì opportuno sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, la fattura commerciale è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, poiché, pur avendo carattere unilaterale, consiste di fatto nella dichiarazione che una parte contrattuale fa all'altra in merito a fatti riguardanti un rapporto già costituito, pertanto, come nel caso di specie, in cui il rapporto contrattuale non è controverso, la fattura costituisce valido elemento di prova, e non mero indizio, in merito alla prestazione eseguita, soprattutto alla luce del fatto che il debitore ha accettato le fatture, senza contestarle, nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. sentenza n. 11736 del 15.05.2018). Tanto premesso è quindi evidente che, nel caso di specie, le fatture costituiscono valida prova del credito, non essendo mai pervenuta alcuna contestazione in merito dall'odierna convenuta opposta, anche in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 18.6 delle CGF. La relativa eccezione deve pertanto intendersi del tutto infondata. Controparte afferma poi che, a suo dire e senza alcuna specifica contestazione in merito, i consumi sarebbero stati stimati ed “appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore”. Tale assunto non può però in alcun modo essere condiviso in quanto, come noto, il Fornitore emette le fatture di energia elettrica sulla base dei consumi effettivi che gli vengono comunicati dal Distributore. Quando i suddetti dati non vengono inviati al Fornitore in tempo utile per il ciclo di fatturazione, viene emessa una bolletta con i consumi “in stima”, ovvero con una quantificazione dei consumi che si basa sulle medie annue e le eventuali differenze vengono conguagliate non appena ricevuti i dati effettivi di consumo, come previsto dalla normativa di settore. Nel caso di specie, però, quanto fatturato a controparte corrisponde puntualmente alle quantità di energia elettrica presenti ed indicate come consumi effettivi nei flussi ricevuti dal Distributore e corrisponde esattamente a quanto da quest'ultimo fatturato a Pt_2
(doc. 4).
[...]
In ogni caso, si ribadisce che i consumi fatturati a 4Esse sono perfettamente in linea con i suoi consumi storici, come ben si evince dai grafici sopra riportati. emette infatti le proprie fatture sulla base dei dati che le vengono comunicati Pt_2 dal Distributore, unico soggetto abilitato alla raccolta e alla comunicazione dei dati inviati al fornitore come previsto dall'art.
7.1. delle CGF, pertanto, qualora vi fossero stati degli errori di rilevazione dei consumi, come affermato dall'odierna attrice opponente, le eventuali contestazioni andrebbero mosse esclusivamente nei confronti del Distributore e non di Pt_2
Se controparte avesse effettivamente riscontrato dei consumi non lineari, peraltro, ben avrebbe potuto richiedere una verifica al Distributore, ma ciò non è mai avvenuto, a
10 conferma della strumentalità della doglianza avversaria. Ogni eccezione relativa al corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore va invero svolta nei confronti del Distributore e non nei confronti dell'odierna convenuta opposta. E' quindi evidente, anche in questo caso, l'infondatezza dell'opposizione avversaria. A tal riguardo si precisa altresì che controparte, nel proprio atto introduttivo, afferma che i suoi consumi di energia elettrica sono stati constanti nel tempo “come emerge dalla documentazione allegate e dalla relazione peritale”. La stessa non ha però depositato alcuna documentazione e/o relazione peritale, pregiudicando, così, fortemente il diritto di difesa di che non è messa in Pt_2 condizione di verificare la veridicità di quanto ex adverso affermato. Per quanto riguarda, invece, il richiamo ai nuovi obblighi di completezza della riposta del venditore contenuto nell'atto di citazione avversario, si rileva che la disciplina della Bolletta 2.0 si applica esclusivamente a Clienti domestici e/o in Bassa Tensione mentre 4Esse era un Cliente in Media Tensione, pertanto la relativa normativa è irrilevante nel caso di specie, in quanto non applicabile, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'opposizione avversaria. Si rileva infine che non è dato sapere quali sarebbero gli “ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più grande canone di diligenza professionale o di buona fede” richiamati da controparte, la quale afferma altresì, del tutto arbitrariamente, che se tali accorgimenti non vengono rispettati si può addirittura incorrere in sanzioni. 4Essenon specifica invero quali sarebbero questi “ulteriori accorgimenti” nè tanto meno in cosa consisterebbero. Anche in questo caso è quindi evidente che l'odierna attrice opponente ha agito nella presente sede col solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, pertanto la relativa opposizione dovrà essere rigettata”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_2 [...]
in liquidazione giudiziale si è costituita nel processo Controparte_7
riassunto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. eccepisce in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parte_1
Ravenna a favore del Tribunale di Crotone, limitandosi a rilevare che è prassi comune che i contratti siano stipulati da rappresentanti dell'azienda fornitrice presso i locali dell'azienda committente, e che in questo caso l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta
11 in Cirò (KR), luogo in cui l'opponente esercita la propria attività e luogo in cui è stato stipulato il contratto tra le odierne parti in causa;
non risulta contestata, quindi, la competenza del giudice adito come forum destinatae solutionis, ossia con riferimento al criterio del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'eccezione è dunque incompleta, e deve pertanto ritenersi come non proposta: va infatti considerato che “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare
d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. 04/08/2011
n. 17020).
La competenza per territorio di questo Tribunale sussiste peraltro anche in virtù dell'art. 28.2 delle condizioni generali di fornitura, specificamente approvato per iscritto da che prevede la competenza in via esclusiva del foro di Ravenna per ogni Parte_1
controversia tra il fornitore ed il cliente.
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito va pertanto disattesa.
12 Quanto al merito, deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1
) ha fornito nella fase monitoria Controparte_2
idonea prova scritta ai fini dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato tra l'altro le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica asseritamente eseguite a favore di Parte_1
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato Pt_2
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato in modo specifico le forniture di energia elettrica esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che “la fattura è documento di provenienza della stessa parte, in quanto formato unilateralmente e, se idoneo a consentire la emissione del provvedimento monitorio, ove contestato, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di opposizione”, nonché ad esporre considerazioni di ordine generale, non calate nel caso specifico, circa la quantificazione delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica con il sistema del “consumo presunto”, le bollette che devono considerarsi “anomale” e gli obblighi che gravano sul fornitore e sul distributore, facendo generici riferimenti alla documentazione prodotta e ad una “relazione peritale” non meglio individuata e non presente fra i documenti depositati, e pervenendo così alla conclusione che “appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore”.
Appare quindi evidente l'inammissibilità, per il suo carattere palesemente esplorativo, della C.T.U. richiesta da al fine di “accertare la legittimità dei consumi, con Parte_1
particolare riferimento alla necessità di verificare i consumi reali di energia e i relativi costi attraverso l'analisi delle curve di carico”.
Va inoltre ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma
13 1, c.p.c. (v. Cass. 27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a Pt_2
sostegno della propria domanda di pagamento della somma di € 125.176,80.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 317/2023 del 14/03/2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che Controparte_2
liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 28/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1278/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RT AN, elettivamente domiciliata in VIA G.
MATTEOTTI 14 87064 LI SS (CS) presso il difensore avv.
RT AN
ATTRICE contro
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
GN RT, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. GN RT
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 Controparte_2
agito in via monitoria nei confronti di per Parte_1
ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 125.176,80, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione.
4Esse ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 317/2023 del 14/03/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“IN FATTO ED IN DIRITTO NEL MERITO DEI FATTI DI CAUSA. Nel merito, occorre, innanzitutto, porre all'attenzione dell'odierno Giudicante la corretta cronologia dei fatti intercorsi tra le parti in causa e, pertanto, si premette quanto segue:
1. PREMESSA In data 4 aprile 2019 tra AG WE SP e veniva concluso contratto per Parte_1 la somministrazione di energia elettrica con decorrenza dal 1 maggio 2019, codice cliente 69829, come risulta dalla documentazione allegata. La AG WE è un'azienda specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico.
2. L'odierna attrice riceveva fatture anomale nn. 75840 EE del 05/10/21- 85056 EE del 04/11/21- 97323 EE del 10/12/2021- 365 EE del17/02/2022 per l'importo di euro 125.115 (dettagli riferiti a fornitura dal 1 settembre 2021 al 30 ottobre 2021 ); le suddetta fatture venivano immediatamente contestate dapprima con pec del 11 gennaio 2022, e successivamente con comunicazioni/contestazioni del 16/3/2022 e 2/4/2022, in quanto i consumi risultavano anomali e disallineati rispetto alla media dei consumi ordinari effettuati dalla opponente Società, e come si vedrà, anche a quelli successivamente riscontrati, una volta interrotto il rapporto contrattuale con la AG ed instaurato un nuovo rapporto contrattuale con altra società di energia elettrica, di cui si allegano le fatture dei consumi.
3. L'odierna opponente non ha provveduto a fornire una risposta adeguatamente motivata ai reclami scritti presentati dal cliente, relativi alla fatturazione di importi anomali. Solo in seguito ai numerosi reclami veniva inviata comunicazione via pec del 6/12/2022 con la quale la società venditrice si riportava pedissequamente alla ricostruzione dei consumi effettuata da e conseguentemente veniva Controparte_3 confermato l'importo anomalo per come fatturato. Con successiva nota di credito di euro
2 7.349 del 21 marzo 2022, la AG ricalcolava i consumi e riemetteva nuova fattura. L' odierna opponente ha quindi stigmatizzato la condotta di AG, che pur dopo le reiterate richieste e nonostante il riconoscimento del fatto che vi fosse stato un errore nel calcolo dei consumi provvedeva nuovamente ad emettere fattura errata ed abnorme. Si rileva inoltre che risulta sospesa fino al 30/4/2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Fino alla stessa data del 30 aprile 2023 sono anche inefficaci i preavvisi comunicati.
4. Posto che il ricorso avversario è privo di qualsiasi base giuridica, in fatto ed in diritto ed è con ogni evidenza proposto con finalità fuorvianti per l'adita giustizia per quanto appresso si andrà a precisare. È dunque solo ai fini del carico delle spese di lite, per cui si richiama la copiosa giurisprudenza formatasi soprattutto di recente, che replichiamo punto per punto. Posto che l'atto di opposizione dovrebbe essere accolto de plano senza necessità di dedurre specifici argomenti a fronte di deduzioni di solare infondatezza, con conseguente revoca dell'opposto decreto. La lettura del ricorso proposto dalla opposta, assai conciso nella narrazione degli elementi su cui si basa l'emissione del provvedimento monitorio, all'apparenza, non lascerebbe dubitare circa la legittimità della domanda di pagamento avanzata. Invece, a fronte della fattispecie contrattuale evocata nonché delle rapide quanto apodittiche conclusioni circa l'esistenza e l'ammontare del credito vantato, occorre rilevare come quest'ultimo e la relativa misura risultino privi di fondamento per ragioni che non possono essere in questa sede sottaciute. Rimandando alla fase istruttoria il merito della vicenda processuale, onde poter addivenire alla reale situazione determinatasi a causa dell'illegittimo atteggiamento serbato dalla opposta, in questa sede preme prendere posizione sulla censure mosse dalla difesa avversa, al fine di dimostrarne la assoluta infondatezza. In diritto
1. INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO;
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART- 9-10-11-12 TIQV- MANCANZA DEI CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI;
3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DEL TIME E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 200/99 TIT. Contro IV -AUT. ENERGIA ELETTRICA EL. E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI E CORRETTEZZA NELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO;
CP_4
INESISTENZA DELL'INADEMPIMENTO CONTESTATO Preliminarmente si eccepisce l'incompetenza per territorio del Giudice che ha concesso il decreto ingiuntivo. Qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove questa ha sede (art. 19 c.p.c., comma 1). Inoltre, trattandosi di diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve
3 eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). E' noto che la competenza per territorio è quella che si determina in base al rapporto tra territorio e giudice. Invero l'art. 19, comma 1, c.p.c. sancisce che, salvo diversa disposizione di legge, è competente il giudice del luogo ove la persona giuridica convenuta ha la propria sede. La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la regola disposta dall'art. 19 c.p.c., non esclude l'applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. In particolare, il suddetto art. 20 c.p.c. sancisce che nelle cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ai sensi di tale norma, l'attore ha quindi la facoltà di citare il convenuto anziché nel foro generale (art. 19 c.p.c.), in quello in cui l'obbligazione è sorta (forum contractus) ovvero deve essere eseguita (forum solutionis), scegliendo liberamente uno di tali fori speciali ovvero il foro generale (si tratta, cioè, di fori speciali ma facoltativi). A tal riguardo bisogna precisare che, il disposto di cui agli artt. 1326 e ss. c.c. stabilisce inequivocabilmente che, il luogo di nascita delle obbligazioni contrattuali si identifica soltanto con quello di conclusione del contratto. Invero, è prassi comune che i contratti sono stipulati da rappresentanti dell'azienda fornitrice presso i locali dell'azienda committente. In questo caso il luogo in cui è sorta l'obbligazione è Cirò (KR), luogo in cui l'opponente esercita la propria attività e luogo in cui è stato stipulato il contratto AG power spa e Parte_1
Per tali motivi ed ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. è competente il Tribunale di Crotone (KR). Il Tribunale adito in fase monitoria, ha attribuito valore probatorio assoluto alla fattura trasmessa dalla AG WE, emessa sulla base di misurazione eseguite dal distributore senza alcun contraddittorio, atteso che la fattura è documento di provenienza della stessa parte, in quanto formato unilateralmente e, se idoneo a consentire la emissione del provvedimento monitorio, ove contestato, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di opposizione. Per comprendere al meglio l'illegittimità del modus procedendi, posto in essere in danno dell'odierna interessata, vale la pena richiamare il quadro normativo e contrattuale nel quale si colloca la vicenda in esame La qualificazione negoziale dei rapporti tra l'odierno opponente e l'opposta rispetto alla fornitura di energia elettrica ha natura privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 e seguenti c.c., il cui corrispettivo è pagato secondo le scadenze d'uso. La tariffa del servizio di somministrazione di energia elettrica si configura in tutte le sue componenti come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale corrispettivo ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di utenza.
4 Tra il cliente ed il venditore di energia elettrica si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione, e soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all'esecuzione della prestazione ed alla sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall'Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore (nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione dell'energia elettrica, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione. Nel caso in esame è palese che la richiesta somma si riferisca a consumi presunti e non effettivi ciò altera il sistema contrattuale sinallagmatico. Le prestazioni di somministrazione di energia elettrica non possono essere quantificate con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto" poiché così facendo viene alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre. Premesso che il legislatore ha di recente ampliato i casi in cui viene considerata 'anomala' una bolletta e per i quali, in caso di mancata o incompleta risposta al reclamo del cliente, ha statuito l'obbligo per i venditori di fornire risposte più complete e trasparenti agli stessi reclami. Sono le principali novità approvate dall'Autorità e in vigore dal luglio 2016 per i clienti di energia elettrica e gas. Con le nuove regole viene quindi allargata la casistica delle bollette che vengono considerate 'anomale'. Per quanto riguarda i nuovi obblighi di completezza della risposta del venditore, in aggiunta agli elementi già oggi obbligatori, tra i principali elementi di novità, rientra la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se le modalità siano state concretamente applicate;
dettagliare l'origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); tutti obblighi disattesi dalle odierne convenute! Ed ancora al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto con l'opposta venditrice, l'impresa distributrice è tenuta a rendere noti alla controparte la documentazione giustificativa dell'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi, comprensiva delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata. Il quadro fattuale emerso evidenzia nel caso de quo, la mancata collaborazione, da parte del gestore, nel fornire le informazioni relative alle modalità di ricalcolo delle misure dell'energia elettrica elettrica prelevata. Come emerge dalla documentazione allegate e dalla relazione peritale, le fatture di consumo di energia elettrica nel tempo sono state costanti. Nella normalità dei casi la fattura relativa ai consumi elettrici si basa o sulla lettura effettiva del contatore, realizzata dai tecnici del distributore o dalla auto lettura dell'utente; oppure sul criterio dei consumi stimati, vale a dire su di un calcolo realizzato su dati presuntivi, a loro
5 volta, ricavati dai consumi dei periodi precedenti dell'utente. Un altro criterio è quello del consumo storico del periodo immediatamente adiacente e/o successivo, vale a dire, che il distributore/venditore prende a riferimento il consumo reale dell'utente relativo al periodo immediatamente precedente o successivo aquello di interesse. In base alla documentazione depositata appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore.
/ / / Il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare il professionista (la Società di distribuzione ed anche quella di vendita) dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore. Un comportamento “commerciale”, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore e non esonera il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede. Questo standard di diligenza risulta essere stato violato anche nel caso de quo, perché sia che AG, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore Controparte_3 sull'entità degli addebiti, non hanno ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, azionando il rito monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo odiernamente opposto”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Crotone per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
2. Nel merito, solamente nel caso in cui il Tribunale si ritenga competente a istruire la presente causa, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
3. Ancora nel merito, accertare e dichiarare la non dovutezza del credito vantato dalla ricorrente conseguentemente annullare le fatture contestate essendo inesistente l'inadempimento e per le ragioni tutte esposte nella narrativa;
4. CONDANNARE, la opposta, in via riconvenzionale, per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
6 5. CONDANNARE, in ogni caso, la parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
si è ritualmente costituita in giudizio, esponendo quanto segue Controparte_2
nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN FATTO Tutto ciò premesso, occorre innanzitutto contestare la ricostruzione fattuale effettuata da controparte, al fine di fornire all'Ill.mo Giudice adito un quadro completo e puntuale dei fatti di causa. La 4Esse ha invero fornito una versione confusionaria e non corrispondente al vero dei fatti di causa. Come noto, in data 4 aprile 2019 le parti sottoscrivevano un contratto per la fornitura di energia elettrica (si veda doc.1). Controparte, nonostante i solleciti, non provvedeva però al pagamento delle fatture nn. 7580 EE del 05/10/21, n. 85056 EE del 04/11/21, n. 97323 EE del 10/12/21, n. 365 EE del 17/02/22 per l'importo totale di Euro 125.115,00 pertanto, a fronte della perdurante morosità di 4Esse, depositava il ricorso per decreto ingiuntivo poi accolto e Pt_2 successivamente opposto nella presente sede.
invero, depositava il suddetto decreto ingiuntivo anche in ragione del fatto Pt_2 che, diversamente da quanto arbitrariamente affermato da controparte nel proprio atto introduttivo, non ha mai ricevuto alcuna contestazione inerente alle fatture emesse nei confronti di 4Esse. I documenti allegati da controparte, non provano invero alcun ché, dal momento che non vi è prova che le comunicazioni in questione, peraltro nemmeno identificate con un n. di riferimento, siano mai state inviate a e soprattutto da quest'ultima ricevute. Pt_2
Non è peraltro stata allegata la comunicazione che 4Esse sostiene di aver ricevuto dall'odierna convenuta opposta in data 06.12.2021 e la comunicazione del 11.01.2022 è stata inviata ad , pertanto è irrilevante nella presente sede. CP_5
A tal riguardo si precisa altresì che anche la nota di credito di € 7.349,00, che controparte tenta di utilizzare a dimostrazione dell'anomalia degli importi fatturati è stata emessa da , come si evince dal documento nota di credito – Dettaglio CP_5 fattura passiva – n. 202211506129 del 21_03_2022 – pertanto nel Controparte_6 caso di specie è priva di qualsiasi rilevanza e soprattutto non ha alcuna valenza probatoria. non ha invero mai ricevuto alcuna contestazione dalla 4Esse, pertanto quanto Pt_2 arbitrariamente affermato da controparte è destituito di ogni fondamento, ad ulteriore dimostrazione del fatto che l'opposizione dalla stessa proposta è volta unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto. Si ritiene, in ogni caso, opportuno sottolineare che i consumi fatturati da Pt_2 risultano perfettamente in linea sia con i consumi storici di controparte rilevati da
7 maggio 2019, sia con il tipo di attività svolta, come ben si può evincere dal grafico che si riporta in seguito.
… Come si può ben vedere, invero, già a partire dal 2019 nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre si rileva un picco nei consumi di energia elettrica di 4Esse: tale fenomeno è il c.d. “consumo stagionale”. Anche seguendo i consumi della controparte, è quindi evidente che le fatture emesse da sono perfettamente in linea con i consumi degli anni precedenti. Pt_2
Lo stesso dicasi per gli importi delle fatture emesse, che ovviamente variano in base ai consumi effettuati, come si evince dal seguente grafico.
… Non può, invero, ritenersi che nei mesi con consumi maggiori non aumentino anche gli importi in fattura. Dai due grafici si evince comunque chiaramente che gli importi delle fatture erano perfettamente allineati con i consumi di 4Esse, a dimostrazione dell'infondatezza delle doglianze avversarie. A tal riguardo si rileva altresì che controparte aveva un contratto a PUN + 8 €/MWh (+2
€/MWh di onere di programmazione), pertanto il prezzo dell'energia variava in base alle fluttuazioni del mercato, che, come noto, nel periodo oggetto di fatturazione, aveva subito rilevantissimi aumenti, che avevano ovviamente influito sugli importi fatturati. Si ritiene, in ogni caso, opportuno ribadire che, non ha mai ricevuto alcuna Pt_2 contestazione in merito alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, se non nella presente sede. A tal riguardo, si ribadisce, peraltro, che i documenti depositati da controparte, non possono ritenersi idonei a dimostrare alcun ché, pertanto l'opposizione avversaria deve ritenersi priva di qualsiasi supporto probatorio. 4Esse, peraltro, lo si ribadisce, produce anche documenti provenienti da e CP_5 alla stessa indirizzati, nonché una nota di credito di € 7.349,00 del 21.03.2022, che sostiene essere di quando invece è stata appunto emessa da Pt_2 CP_5 non ha invero mai emesso alcuna nota di credito nè tanto meno emesso una Pt_2 nuova fattura a 4Esse nel mese di Marzo 2022, come ben si può evincere dalla scheda partite aperte che si allega (doc. 3). È quindi evidente l'infondatezza di quanto arbitrariamente affermato da controparte. Si ritiene infine opportuno fare un breve cenno ai riferimenti normativi citati da controparte in merito alla sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le CGF relative alla definizione del prezzo, si evidenzia che tale normativa è entrata in vigore ad Agosto 2022, periodo in cui 4Esse non era già più Cliente di da almeno 8 Pt_2
(otto) mesi, essendo la fornitura cessata il 26.11.2021. È quindi evidente la totale irrilevanza della suddetta normativa ai fini del decidere, in quanto quando si sono verificati i fatti di causa non era ancora in vigore. IN DIRITTO
8 Venendo ora al merito dell'opposizione avversaria, controparte nel proprio scritto introduttivo afferma, del tutto arbitrariamente, che il Giudice che ha concesso il decreto ingiuntivo sarebbe territorialmente incompetente in quanto, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. sarebbe competente il Tribunale di Crotone (KR). Sul punto preme innanzitutto sottolineare che, le Condizioni Generali di Fornitura, sottoscritte da in data 04.04.2019, prevedono, all'art. 28.2, quale foro competente Pt_1 in via esclusiva per ogni controversia tra le Parti il Foro di Ravenna (si veda doc. 1). L'articolo in questione è altresì indicato come clausola vessatoria, pertanto 4Esse al momento della doppia sottoscrizione ha espressamente dichiarato di aver letto, ben compreso ed accettato la condizione in questione. È quindi evidente sin da ora l'infondatezza della doglianza sollevata da controparte. Si ritiene comunque opportuno sottolineare che, come noto, ai sensi dell'art. 20 cpc, richiamato dalla stessa controparte, per le cause relative ai diritti di obbligazione sono previsti due fori facoltativi e alternativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, come previsto dall'art. 1182, comma 3 cc. Nel caso in esame, invero, l'obbligazione in questione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, pertanto, l'art. 20 cpc deve essere applicato in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 cc, il quale stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. La valutazione delle norme applicabili al presente caso porta quindi alla conclusione che, anche qualora non vi fosse stata l'indicazione chiara e precisa del Foro esclusivo, il Giudice di Ravenna sarebbe comunque stato competente in virtù dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 20 cpc, essendo forum destinatae solutionis. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza di parte avversaria, la cui opposizione è volta unicamente a ritardare il pagamento di quanto dovuto. Controparte afferma poi che, la fattura, ove contestata, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio ordinario introdotto con l'atto di opposizione. Sul punto occorre innanzitutto ricordare che tale eccezione deve ritenersi fondata solo nel caso in cui le fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione siano state contestate e/o il debitore che ha proposto opposizione eccepisca di non aver stipulato alcun contratto con l'opposto, contestando quindi la mancata esistenza di un rapporto tra le parti e/o, ancora, ritenga che l'importo non sia quello dovuto (Cass. Civ. n. 5071 del 03.03.2009; Cass. Civ. ordinanza n. 5915 del 11.03.2011). È quindi evidente che tale giurisprudenza non è applicabile al caso di specie, in quanto controparte non ha mai sollevato obiezioni e/o contestazioni in merito all'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica e alle fatture emesse, né tanto meno ha contestato le fatture emesse nei suoi confronti, se non nella presente sede e comunque con eccezioni prive di ogni fondamento e di un qualsiasi supporto probatorio. Non essendo quindi stata avanzata, nel caso in esame, alcun tipo di contestazione, le fatture ben possono essere considerate una prova valida per dimostrare il credito preteso
9 (Cass. Civ. Sentenza n. 11736 del 15.05.2018). Si ritiene altresì opportuno sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, la fattura commerciale è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, poiché, pur avendo carattere unilaterale, consiste di fatto nella dichiarazione che una parte contrattuale fa all'altra in merito a fatti riguardanti un rapporto già costituito, pertanto, come nel caso di specie, in cui il rapporto contrattuale non è controverso, la fattura costituisce valido elemento di prova, e non mero indizio, in merito alla prestazione eseguita, soprattutto alla luce del fatto che il debitore ha accettato le fatture, senza contestarle, nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. sentenza n. 11736 del 15.05.2018). Tanto premesso è quindi evidente che, nel caso di specie, le fatture costituiscono valida prova del credito, non essendo mai pervenuta alcuna contestazione in merito dall'odierna convenuta opposta, anche in considerazione di quanto espressamente previsto all'art. 18.6 delle CGF. La relativa eccezione deve pertanto intendersi del tutto infondata. Controparte afferma poi che, a suo dire e senza alcuna specifica contestazione in merito, i consumi sarebbero stati stimati ed “appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore”. Tale assunto non può però in alcun modo essere condiviso in quanto, come noto, il Fornitore emette le fatture di energia elettrica sulla base dei consumi effettivi che gli vengono comunicati dal Distributore. Quando i suddetti dati non vengono inviati al Fornitore in tempo utile per il ciclo di fatturazione, viene emessa una bolletta con i consumi “in stima”, ovvero con una quantificazione dei consumi che si basa sulle medie annue e le eventuali differenze vengono conguagliate non appena ricevuti i dati effettivi di consumo, come previsto dalla normativa di settore. Nel caso di specie, però, quanto fatturato a controparte corrisponde puntualmente alle quantità di energia elettrica presenti ed indicate come consumi effettivi nei flussi ricevuti dal Distributore e corrisponde esattamente a quanto da quest'ultimo fatturato a Pt_2
(doc. 4).
[...]
In ogni caso, si ribadisce che i consumi fatturati a 4Esse sono perfettamente in linea con i suoi consumi storici, come ben si evince dai grafici sopra riportati. emette infatti le proprie fatture sulla base dei dati che le vengono comunicati Pt_2 dal Distributore, unico soggetto abilitato alla raccolta e alla comunicazione dei dati inviati al fornitore come previsto dall'art.
7.1. delle CGF, pertanto, qualora vi fossero stati degli errori di rilevazione dei consumi, come affermato dall'odierna attrice opponente, le eventuali contestazioni andrebbero mosse esclusivamente nei confronti del Distributore e non di Pt_2
Se controparte avesse effettivamente riscontrato dei consumi non lineari, peraltro, ben avrebbe potuto richiedere una verifica al Distributore, ma ciò non è mai avvenuto, a
10 conferma della strumentalità della doglianza avversaria. Ogni eccezione relativa al corretto funzionamento dell'apparecchio rilevatore va invero svolta nei confronti del Distributore e non nei confronti dell'odierna convenuta opposta. E' quindi evidente, anche in questo caso, l'infondatezza dell'opposizione avversaria. A tal riguardo si precisa altresì che controparte, nel proprio atto introduttivo, afferma che i suoi consumi di energia elettrica sono stati constanti nel tempo “come emerge dalla documentazione allegate e dalla relazione peritale”. La stessa non ha però depositato alcuna documentazione e/o relazione peritale, pregiudicando, così, fortemente il diritto di difesa di che non è messa in Pt_2 condizione di verificare la veridicità di quanto ex adverso affermato. Per quanto riguarda, invece, il richiamo ai nuovi obblighi di completezza della riposta del venditore contenuto nell'atto di citazione avversario, si rileva che la disciplina della Bolletta 2.0 si applica esclusivamente a Clienti domestici e/o in Bassa Tensione mentre 4Esse era un Cliente in Media Tensione, pertanto la relativa normativa è irrilevante nel caso di specie, in quanto non applicabile, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'opposizione avversaria. Si rileva infine che non è dato sapere quali sarebbero gli “ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più grande canone di diligenza professionale o di buona fede” richiamati da controparte, la quale afferma altresì, del tutto arbitrariamente, che se tali accorgimenti non vengono rispettati si può addirittura incorrere in sanzioni. 4Essenon specifica invero quali sarebbero questi “ulteriori accorgimenti” nè tanto meno in cosa consisterebbero. Anche in questo caso è quindi evidente che l'odierna attrice opponente ha agito nella presente sede col solo scopo di procrastinare il pagamento di quanto dovuto, pertanto la relativa opposizione dovrà essere rigettata”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_2 [...]
in liquidazione giudiziale si è costituita nel processo Controparte_7
riassunto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. eccepisce in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parte_1
Ravenna a favore del Tribunale di Crotone, limitandosi a rilevare che è prassi comune che i contratti siano stipulati da rappresentanti dell'azienda fornitrice presso i locali dell'azienda committente, e che in questo caso l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta
11 in Cirò (KR), luogo in cui l'opponente esercita la propria attività e luogo in cui è stato stipulato il contratto tra le odierne parti in causa;
non risulta contestata, quindi, la competenza del giudice adito come forum destinatae solutionis, ossia con riferimento al criterio del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio.
L'eccezione è dunque incompleta, e deve pertanto ritenersi come non proposta: va infatti considerato che “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare
d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. 04/08/2011
n. 17020).
La competenza per territorio di questo Tribunale sussiste peraltro anche in virtù dell'art. 28.2 delle condizioni generali di fornitura, specificamente approvato per iscritto da che prevede la competenza in via esclusiva del foro di Ravenna per ogni Parte_1
controversia tra il fornitore ed il cliente.
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito va pertanto disattesa.
12 Quanto al merito, deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1
) ha fornito nella fase monitoria Controparte_2
idonea prova scritta ai fini dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato tra l'altro le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica asseritamente eseguite a favore di Parte_1
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato Pt_2
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato in modo specifico le forniture di energia elettrica esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che “la fattura è documento di provenienza della stessa parte, in quanto formato unilateralmente e, se idoneo a consentire la emissione del provvedimento monitorio, ove contestato, non assume alcuna valenza probatoria nel successivo giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di opposizione”, nonché ad esporre considerazioni di ordine generale, non calate nel caso specifico, circa la quantificazione delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica con il sistema del “consumo presunto”, le bollette che devono considerarsi “anomale” e gli obblighi che gravano sul fornitore e sul distributore, facendo generici riferimenti alla documentazione prodotta e ad una “relazione peritale” non meglio individuata e non presente fra i documenti depositati, e pervenendo così alla conclusione che “appare legittimo ritenere che sussista un errore nella rilevazione del consumo con conseguente illegittimità della fattura trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e non successivamente dimostrati dal fornitore”.
Appare quindi evidente l'inammissibilità, per il suo carattere palesemente esplorativo, della C.T.U. richiesta da al fine di “accertare la legittimità dei consumi, con Parte_1
particolare riferimento alla necessità di verificare i consumi reali di energia e i relativi costi attraverso l'analisi delle curve di carico”.
Va inoltre ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma
13 1, c.p.c. (v. Cass. 27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a Pt_2
sostegno della propria domanda di pagamento della somma di € 125.176,80.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 317/2023 del 14/03/2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
giudiziale le spese del presente giudizio di opposizione, che Controparte_2
liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 28/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
14