TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
In seguito all'udienza del 12 novembre 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G.
10178/2025 promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne nata a Persona_1
Palermo, il 27 giugno 2018, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
UG PP), elettivamente domiciliato presso il di lui Studio sito in Palermo, Via
Oberdan, n. 5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in cancelleria l'1 settembre 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore rappresentato e difeso dall'avv. PP Persona_1
UG, ha convenuto in giudizio il che –seppur abbia ricevuto rituale Controparte_1 notifica in data 1 settembre 2025 – non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della minore, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 22 luglio 2025; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per la minore da lui rappresentata in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” della minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 22 luglio 2025; - Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 11 novembre 2025, nota con cui la Cooperativa Sociale Nuova Sair ha inviato al ricorrente l'elenco degli enti “che erogano il servizio di SED assegnato a ”, chiedendo, altresì, di operare la scelta per lo Persona_1 svolgimento dell'attività natatoria. Di seguito a ciò, in data 31 ottobre 2025, risulta che il ricorrente Cont abbia operato la scelta sia quanto al che quanto all'attività natatoria.
- In virtù delle note ex art. 127 ter depositate per l'udienza del 12 novembre 2025, devesi presumere che il ricorrente abbia conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti del Persona_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e
[...] undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 l. 67/06, notificato il 1° settembre 2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] [...]
, nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro Per_1 Controparte_1 tempore; 2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dalla domanda al 23 ottobre 2025, data della mail inviata al ricorrente dalla
Cooperativa Sociale Nuova Sair;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 13 dicembre 2025
IL G.O.P.
EL NN