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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 25/09/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 23/09/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 23/09/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4767 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Dante Alighieri n. 27 - Cisterna di LA (LT) presso lo studio dell'avv. Antonio FORMICONI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Mazzini n. 88 - Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Nervi e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela MALVASI e Roberto PERRONE, anche in via disgiunta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 23/09/2025): “Intende interamente riportarsi a tutto quanto ex dedotto e sostenuto nell'atto di citazione, alle memorie ex art. 183 VI comma n.1), n.2), n.3) c.p.c., alle note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo per il suo totale accoglimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Lo scrivente procuratore insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati e dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n.2) c.p.c., qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, e si oppone alle richieste istruttorie avversarie siccome infondate sia in fatto sia in diritto e comunque inammissibili ed insiste per la CTU contabile ammessa in atti;
inoltre, precisa le proprie conclusioni sin qui dedotte ed argomentate”; per parte convenuta (note scritte del 23/09/2025): “Si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione ed alle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. insistendo in tutte le difese ivi svolte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/09/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio la società al fine di sentir
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare, in via preliminare, la mancata adesione all'incontro di mediazione della società convenuta e, in via principale, l'annullabilità e nullità del contratto di finanziamento con la stessa intercorso per violazione dei criteri di trasparenza ex artt. 117 e 118 TUB.
A sostegno della propria pretesa, , affermata preliminarmente Parte_1 la competenza dell'autorità giudiziaria adita nonché la mancata partecipazione senza giustificato motivo della società convenuta all'incontro di mediazione, ha dedotto che in data 07/02/2012 ha stipulato con la società un contratto di Controparte_1 finanziamento per un importo di € 49.287,67 (da restituire in 180 rate mensili), con la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” mediante la corresponsione di 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni pattuite;
che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato determina una violazione della normativa sulla trasparenza e informazione;
che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere espressamente comunicata al cliente in forma scritta o mediante altra modalità approvata dal cliente, con preavviso minimo di trenta giorni.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte attrice ha così concluso: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale Civile di LA (LT) in virtù dell'applicazione del foro inderogabile del consumatore per i motivi in premessa indicati;
in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la mancata adesione all'incontro di mediazione della , in persona del lrpt e di valutarlo quale Parte_2 argomento di prova da parte del Giudice;
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità del contratto di finanziamento concluso dal
Sig. con la Società , in persona del lrpt, .del Parte_1 Controparte_1 contratto di finanziamento in data 07.02.2012 con un importo finanziato di €
49.287,67 (quarantanovemiladuecentottantasette euro/67) di cui soltanto € 45.000,00
(quarantacinquemila euro/00) sono stati erogati al contraente per la violazione dei criteri di trasparenza bancaria ex artt.117 e 118 TUB così come espresso in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1 Con comparsa del 06/12/2022 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1 per indeterminatezza dell'editio actionis e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, stante l'espressa previsione del regime di capitalizzazione prescelto, con conseguente determinatezza del tasso di interesse previsto, la pedissequa applicazione delle condizioni contrattualmente pattuite e l'assenza di anatocismo e costi ritenuti occulti.
Affermata, dunque, la piena legittimità del piano di ammortamento adottato e contestata la genericità della domanda e, in ogni caso, la sussistenza di una modifica unilaterale delle condizioni contrattualmente previste, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità per incertezza dell'editio actionis, la nullità e inammissibilità della citazione avversaria, con conseguente rigetto delle domande avversarie;
nel merito − in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in via istruttoria − respingere
l'avversa richiesta di CTU contabile;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., e ritenuti inammissibili, con ordinanza del 29/02/2024, i mezzi istruttori articolati da parte attrice, stante il contenuto generico ed esplorativo della richiesta
CTU e l'irrilevanza, a fronte del mancato disconoscimento della documentazione offerta in copia, dell'ordine di esibizione degli originali di contratto e piano di ammortamento, con ordinanza del 25/09/2024, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 30/09/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, lamenta parte convenuta la genericità delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo.
Va, a tal proposito, ricordato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 comma terzo n.3 e 4 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte (cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n.
8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene tutti gli elementi essenziali, richiamando per ogni questione controversa la normativa vigente, con conseguente applicazione al caso concreto.
La questione in esame, peraltro, va risolta tenuto conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.
Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pare altresì utile rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Questa circostanza, nel caso di specie, non si è verificata, avuto riguardo alle difese opposte dal convenuto, che, in relazione alla domanda di controparte, ha allegato circostanze e dedotto argomenti adeguatamente volti a contrastare gli assunti avversari (al di là, s'intende, della fondatezza delle difese stesse).
Pertanto, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità comminata e del tenore delle puntuali difese spiegate dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della controparte, dunque, non può ritenersi l'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
3. Parte attrice, nel merito, lamenta la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza bancaria, stante la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato, con conseguente applicazione, secondo quanto prospettato dall'attore, di un tasso di interesse mutevole in base al regime finanziario applicato e maggiore onerosità dell'operazione.
L'attore richiama altresì la normativa in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, senza, tuttavia, specificare quale sia la modifica operata;
pertanto, la doglianza non può essere in alcun modo delibata in assenza di una specifica deduzione del fatto su ci si fonderebbe la tutela invocata.
3.1 Come già accennato sopra, parte attrice si duole dell'omessa indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi utilizzato, con conseguente violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza bancaria.
Sul punto appare dirimente il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento delle Sezioni Unite, alla stregua del quale: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., sez. unite, 29/05/2024, n. 15130).
Pare, ad ogni modo, opportuno rilevare che l'attenta disamina del contratto di finanziamento versato in atti ha consentito di accertare che il piano di ammortamento alla francese, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, è espressamente contemplato.
Invero, all'art. 2 (“obbligazione del cliente e del coobbligato) delle condizioni generali del contratto (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), si legge: “il cliente e il coobbligato sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c. 1) a Co rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicate in contratto, senza necessità di alcun preavviso;
gli interessi sono calcolati su base mese da 30 gg, considerando 12 mesi di uguale durata, mediante piano di ammortamento alla francese con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente;
[…]”.
Non risulta, dunque, che nel contratto di finanziamento intercorso tra le odierne parti in giudizio non fosse indicato il piano di ammortamento applicato.
3.2 A ciò si aggiunga che, avendo parte convenuta affrontato la questione,
l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.
Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (Cass. civ., sez., I, 15/05/2023, ord. n. 13144).
Invero, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (che le parti deducono sussistere nel caso di specie) consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che
- a parità di tasso di interesse - esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento “alla francese” determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
Nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Si può affermare dunque con la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità che, in materia di mutui, di regola, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193
c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Sul piano della funzione economica delle pattuizioni qui denunciate di illiceità, si è sostenuto condivisibilmente che il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.
Pertanto, la capitalizzazione composita prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, appare quindi estranea al campo di applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Tale assunto ha trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avallata anche da una recentissima pronuncia delle Sezioni unite civili, secondo cui “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente
l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sezioni Unite,
29/05/2024, n. 15130).
Ed ancora: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
"alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ., sez. I, 17/01/2025, n. 1168). La capitalizzazione composta, censurata nel caso di specie, è, dunque, questione del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. civ., sez. VI,
02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Né un divieto di previsione di interesse composto o un favor per il metodo dell'interesse semplice può ricavarsi sul piano normativo.
L'art. 821, terzo comma, c.c. si limita a prevedere che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, senza, tuttavia, prescrivere in quale modalità (interesse semplice o composto) debba avvenire la descritta progressione (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Come già osservato, la capitalizzazione composta degli interessi, in cui vi è una variazione della quota di interessi e della quota di capitale al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in virtù del principio di cui all'art. 1194 c.c., non è di per sé illecita.
Dunque, il c.d. “ammortamento alla francese” è, di per sé, pienamente legittimo.
Posto quanto sopra sul piano generale, nulla esclude che, nel caso concreto, un fenomeno anatocistico vi possa essere.
Si tratta, tuttavia, di un accertamento caso per caso, tenuto conto delle domande ed eccezioni delle parti, al fine di verificare se in concreto se vi sia o meno una produzione di interessi su interessi.
A tal proposito, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n.
15130). Nel caso in esame, non risulta né dedotta né provata, nemmeno mediante una consulenza di parte, l'effettiva produzione di interessi su interessi. La perizia allegata da parte attrice a firma della dott.ssa (all. 2 alla citazione) reca una Persona_1 analisi del rapporto al fine di verificare se le condizioni pattuite e gli oneri previsti determinano il superamento della soglia antiusura. L'accertamento della stessa consulente di parte è, sul punto, negativo. Nella parte relativa al regime finanziario dell'ammortamento, il perito di parte si limita a richiamare stralci di giurisprudenza di merito, senza effettuare alcuna analisi del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento in questione e senza indicare le modalità e i criteri matematico-finanziari che ne hanno determinato l'elaborazione; cosicché non risulta alcuna concreta e specifica deduzione sugli (eventuali) effetti anatocistici che il piano di ammortamento medesimo si assume abbia determinato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
8. Va altresì dato atto della mancata partecipazione della convenuta
[...] all'incontro di mediazione. CP_1
La mancata partecipazione non determina conseguenze di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato bensì processuali.
Invero, l'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis
(il presente giudizio è stato introdotto in data 26/09/2022), prevede che dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c..
È altresì previsto che giudice, nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità, condanni la parte costituita la quale, in assenza di giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il tenore letterale della norma (“condanna”) non lascia adito a dubbi in ordine alla natura officiosa di tale potere che, deve, dunque, essere esercitato obbligatoriamente in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, ovverosia la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (Cass. civ., sez. VI-I, 26/01/2018, ord. n. 2030).
Va, pertanto, condannata parte convenuta, a prescindere dall'infondatezza nel merito delle domande proposte da parte attrice, al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 8, comma 4- bis, del d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre rimborso CP_1 delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
Visto l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1 dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
LA, lì 30/09/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 25/09/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 23/09/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 23/09/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4767 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Dante Alighieri n. 27 - Cisterna di LA (LT) presso lo studio dell'avv. Antonio FORMICONI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Mazzini n. 88 - Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Nervi e rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela MALVASI e Roberto PERRONE, anche in via disgiunta, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 23/09/2025): “Intende interamente riportarsi a tutto quanto ex dedotto e sostenuto nell'atto di citazione, alle memorie ex art. 183 VI comma n.1), n.2), n.3) c.p.c., alle note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo per il suo totale accoglimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Lo scrivente procuratore insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati e dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n.2) c.p.c., qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, e si oppone alle richieste istruttorie avversarie siccome infondate sia in fatto sia in diritto e comunque inammissibili ed insiste per la CTU contabile ammessa in atti;
inoltre, precisa le proprie conclusioni sin qui dedotte ed argomentate”; per parte convenuta (note scritte del 23/09/2025): “Si riporta integralmente al contenuto della comparsa di costituzione ed alle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. insistendo in tutte le difese ivi svolte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/09/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio la società al fine di sentir
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare, in via preliminare, la mancata adesione all'incontro di mediazione della società convenuta e, in via principale, l'annullabilità e nullità del contratto di finanziamento con la stessa intercorso per violazione dei criteri di trasparenza ex artt. 117 e 118 TUB.
A sostegno della propria pretesa, , affermata preliminarmente Parte_1 la competenza dell'autorità giudiziaria adita nonché la mancata partecipazione senza giustificato motivo della società convenuta all'incontro di mediazione, ha dedotto che in data 07/02/2012 ha stipulato con la società un contratto di Controparte_1 finanziamento per un importo di € 49.287,67 (da restituire in 180 rate mensili), con la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” mediante la corresponsione di 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni pattuite;
che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato determina una violazione della normativa sulla trasparenza e informazione;
che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere espressamente comunicata al cliente in forma scritta o mediante altra modalità approvata dal cliente, con preavviso minimo di trenta giorni.
Sulla scorta delle richiamate premesse, parte attrice ha così concluso: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale Civile di LA (LT) in virtù dell'applicazione del foro inderogabile del consumatore per i motivi in premessa indicati;
in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la mancata adesione all'incontro di mediazione della , in persona del lrpt e di valutarlo quale Parte_2 argomento di prova da parte del Giudice;
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità del contratto di finanziamento concluso dal
Sig. con la Società , in persona del lrpt, .del Parte_1 Controparte_1 contratto di finanziamento in data 07.02.2012 con un importo finanziato di €
49.287,67 (quarantanovemiladuecentottantasette euro/67) di cui soltanto € 45.000,00
(quarantacinquemila euro/00) sono stati erogati al contraente per la violazione dei criteri di trasparenza bancaria ex artt.117 e 118 TUB così come espresso in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1 Con comparsa del 06/12/2022 si è costituita in giudizio la società
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1 per indeterminatezza dell'editio actionis e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, stante l'espressa previsione del regime di capitalizzazione prescelto, con conseguente determinatezza del tasso di interesse previsto, la pedissequa applicazione delle condizioni contrattualmente pattuite e l'assenza di anatocismo e costi ritenuti occulti.
Affermata, dunque, la piena legittimità del piano di ammortamento adottato e contestata la genericità della domanda e, in ogni caso, la sussistenza di una modifica unilaterale delle condizioni contrattualmente previste, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità per incertezza dell'editio actionis, la nullità e inammissibilità della citazione avversaria, con conseguente rigetto delle domande avversarie;
nel merito − in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in via istruttoria − respingere
l'avversa richiesta di CTU contabile;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., e ritenuti inammissibili, con ordinanza del 29/02/2024, i mezzi istruttori articolati da parte attrice, stante il contenuto generico ed esplorativo della richiesta
CTU e l'irrilevanza, a fronte del mancato disconoscimento della documentazione offerta in copia, dell'ordine di esibizione degli originali di contratto e piano di ammortamento, con ordinanza del 25/09/2024, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 30/09/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità dei fatti costitutivi della domanda.
In particolare, lamenta parte convenuta la genericità delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo.
Va, a tal proposito, ricordato che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 comma terzo n.3 e 4 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte (cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n.
8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene tutti gli elementi essenziali, richiamando per ogni questione controversa la normativa vigente, con conseguente applicazione al caso concreto.
La questione in esame, peraltro, va risolta tenuto conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.
Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pare altresì utile rilevare, con la giurisprudenza di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Questa circostanza, nel caso di specie, non si è verificata, avuto riguardo alle difese opposte dal convenuto, che, in relazione alla domanda di controparte, ha allegato circostanze e dedotto argomenti adeguatamente volti a contrastare gli assunti avversari (al di là, s'intende, della fondatezza delle difese stesse).
Pertanto, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità comminata e del tenore delle puntuali difese spiegate dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della controparte, dunque, non può ritenersi l'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
3. Parte attrice, nel merito, lamenta la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza bancaria, stante la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato, con conseguente applicazione, secondo quanto prospettato dall'attore, di un tasso di interesse mutevole in base al regime finanziario applicato e maggiore onerosità dell'operazione.
L'attore richiama altresì la normativa in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, senza, tuttavia, specificare quale sia la modifica operata;
pertanto, la doglianza non può essere in alcun modo delibata in assenza di una specifica deduzione del fatto su ci si fonderebbe la tutela invocata.
3.1 Come già accennato sopra, parte attrice si duole dell'omessa indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi utilizzato, con conseguente violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza bancaria.
Sul punto appare dirimente il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento delle Sezioni Unite, alla stregua del quale: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., sez. unite, 29/05/2024, n. 15130).
Pare, ad ogni modo, opportuno rilevare che l'attenta disamina del contratto di finanziamento versato in atti ha consentito di accertare che il piano di ammortamento alla francese, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, è espressamente contemplato.
Invero, all'art. 2 (“obbligazione del cliente e del coobbligato) delle condizioni generali del contratto (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), si legge: “il cliente e il coobbligato sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c. 1) a Co rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicate in contratto, senza necessità di alcun preavviso;
gli interessi sono calcolati su base mese da 30 gg, considerando 12 mesi di uguale durata, mediante piano di ammortamento alla francese con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente;
[…]”.
Non risulta, dunque, che nel contratto di finanziamento intercorso tra le odierne parti in giudizio non fosse indicato il piano di ammortamento applicato.
3.2 A ciò si aggiunga che, avendo parte convenuta affrontato la questione,
l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.
Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (Cass. civ., sez., I, 15/05/2023, ord. n. 13144).
Invero, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (che le parti deducono sussistere nel caso di specie) consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che
- a parità di tasso di interesse - esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento “alla francese” determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
Nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Si può affermare dunque con la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità che, in materia di mutui, di regola, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193
c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Sul piano della funzione economica delle pattuizioni qui denunciate di illiceità, si è sostenuto condivisibilmente che il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.
Pertanto, la capitalizzazione composita prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, appare quindi estranea al campo di applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Tale assunto ha trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avallata anche da una recentissima pronuncia delle Sezioni unite civili, secondo cui “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente
l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sezioni Unite,
29/05/2024, n. 15130).
Ed ancora: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
"alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ., sez. I, 17/01/2025, n. 1168). La capitalizzazione composta, censurata nel caso di specie, è, dunque, questione del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. civ., sez. VI,
02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Né un divieto di previsione di interesse composto o un favor per il metodo dell'interesse semplice può ricavarsi sul piano normativo.
L'art. 821, terzo comma, c.c. si limita a prevedere che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, senza, tuttavia, prescrivere in quale modalità (interesse semplice o composto) debba avvenire la descritta progressione (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Come già osservato, la capitalizzazione composta degli interessi, in cui vi è una variazione della quota di interessi e della quota di capitale al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in virtù del principio di cui all'art. 1194 c.c., non è di per sé illecita.
Dunque, il c.d. “ammortamento alla francese” è, di per sé, pienamente legittimo.
Posto quanto sopra sul piano generale, nulla esclude che, nel caso concreto, un fenomeno anatocistico vi possa essere.
Si tratta, tuttavia, di un accertamento caso per caso, tenuto conto delle domande ed eccezioni delle parti, al fine di verificare se in concreto se vi sia o meno una produzione di interessi su interessi.
A tal proposito, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n.
15130). Nel caso in esame, non risulta né dedotta né provata, nemmeno mediante una consulenza di parte, l'effettiva produzione di interessi su interessi. La perizia allegata da parte attrice a firma della dott.ssa (all. 2 alla citazione) reca una Persona_1 analisi del rapporto al fine di verificare se le condizioni pattuite e gli oneri previsti determinano il superamento della soglia antiusura. L'accertamento della stessa consulente di parte è, sul punto, negativo. Nella parte relativa al regime finanziario dell'ammortamento, il perito di parte si limita a richiamare stralci di giurisprudenza di merito, senza effettuare alcuna analisi del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento in questione e senza indicare le modalità e i criteri matematico-finanziari che ne hanno determinato l'elaborazione; cosicché non risulta alcuna concreta e specifica deduzione sugli (eventuali) effetti anatocistici che il piano di ammortamento medesimo si assume abbia determinato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
8. Va altresì dato atto della mancata partecipazione della convenuta
[...] all'incontro di mediazione. CP_1
La mancata partecipazione non determina conseguenze di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato bensì processuali.
Invero, l'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis
(il presente giudizio è stato introdotto in data 26/09/2022), prevede che dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c..
È altresì previsto che giudice, nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità, condanni la parte costituita la quale, in assenza di giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il tenore letterale della norma (“condanna”) non lascia adito a dubbi in ordine alla natura officiosa di tale potere che, deve, dunque, essere esercitato obbligatoriamente in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, ovverosia la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (Cass. civ., sez. VI-I, 26/01/2018, ord. n. 2030).
Va, pertanto, condannata parte convenuta, a prescindere dall'infondatezza nel merito delle domande proposte da parte attrice, al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 8, comma 4- bis, del d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre rimborso CP_1 delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
Visto l'art. 8, comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1 dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
LA, lì 30/09/2025
Il giudice
Luca Venditto