Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 258/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in , c.f.: ; Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Natoli;
appellante
CONTRO
nata a [...] il giorno 19/02/1981, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 26/01/1983, c.f.: ; Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il giorno 15/03/1984, c.f.: ; Controparte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Monia Pace;
appellate
, con sede in Roma, c.f.: Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di;
Pt_1
appellato, appellante incidentale
, con sede in , c.f.: ; Controparte_5 Pt_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di;
Pt_1
di , con sede in Controparte_6 Pt_1
, c.f.: Pt_1 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Amari;
appellati
In fatto e in diritto
1. Nel giudizio promosso da e contro il CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e l' , in cui erano state chiamate in CP_4 Controparte_7 causa, su istanza delle attrici, l' e l' Parte_1 [...]
, il Tribunale palermitano – pronunciando Controparte_8
sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla emotrasfusione cui nell'anno 1974 era stata sottoposta , madre delle istanti deceduta nell'anno 2012 dopo aver Persona_1
contratto una patologia epatica – con sentenza dei giorni 14-20/6/2019, n. 3077, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' nei cui CP_5 Controparte_6
confronti compensava per metà le spese di lite e condannava le attrici al pagamento della metà restante, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dedotto iure hereditatis contro il
, rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto dedotto contro quest'ultima CP_4 amministrazione iure proprio e contro l' iure hereditatis e iure proprio. All'esito Parte_1
dell'attività istruttoria svolta in prosecuzione, con sentenza dei giorni 12-20/10/2021, n. 396, condannava il , in solido, al pagamento della somma di € 97,58 in Controparte_9 favore delle attrici per danno patrimoniale iure proprio, della somma di € 268.226,37 per danno non patrimoniale iure proprio in favore di , di € 246.768,28 per Controparte_2 danno non patrimoniale iure proprio in favore di e di € 236.039,20 per Controparte_1
danno non patrimoniale iure proprio in favore di , oltre interessi legali Controparte_3 dalla decisione al soddisfo, nonché l' al pagamento di € 140.117,27 per danno non Parte_1
patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, e infine il
, in solido, alle spese di lite. Controparte_9
L' ha proposto appello avverso entrambe le sentenze (nei confronti dell' Parte_1 CP_5
e dell' dichiaratamente ai soli fini della litis denuntiatio). Controparte_6 3
Tutte le altre parti si sono costituite, il per proporre appello incidentale, le attrici per CP_4 contestare la fondatezza e chiedere il rigetto delle impugnazioni, l' e l' CP_5 [...]
per affermare la loro definitiva estraneità alla controversia. CP_6
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 12.3.2025.
2. I motivi di appello saranno esaminati secondo l'ordine in cui sono stati esposti dagli appellanti.
2.1 Secondo l' , il Tribunale, che ha ritenuto la natura contrattuale della Parte_1
responsabilità della struttura sanitaria, ha errato nel far coincidere l'exordium praescriptionis del diritto al risarcimento iure hereditatis con la presentazione dell'istanza di indennizzo ex lege 210/1992 (in data 2 febbraio 2007) anziché con la conoscenza della diagnosi di epatopatia cronica HCV correlata, avuta il giorno 11 febbraio 2005 cioè oltre dieci anni prima della data di notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo in data 2.12.2016. Evidenzia che nel ricorso ex art. 5 della legge 210/1992 proposto da avverso il rigetto Persona_1
per tardività, da parte della Commissione Medico Ospedaliera, della richiesta di indennizzo, la stessa ricorrente aveva precisato di avere già nel febbraio 2005 messo in relazione causale l'epatite con le emotrasfusioni del 1974. Osserva che il fatto stesso della presentazione dell'istanza in data 2.2.2007 logicamente postulava che ben prima di questa data l'istante avesse acquisito consapevolezza della correlazione causale tra l'emotrasfusione e la malattia epatica e quindi raccolto e preparato tutto l'occorrente per formulare e supportare la domanda d'indennizzo. Rileva infine che, decorrendo in generale la prescrizione del diritto al risarcimento dal momento in cui l'eziologia della malattia è divenuta conoscibile con l'uso della normale diligenza, è ragionevole supporre che nel febbraio 2005, a quasi due anni da quando il 26.5.2003 era risultata la sua positività al test HCV, la sig.ra avesse già Per_1
(come dalla stessa ammesso nel ricorso ex art. 5 legge 210/1992), e comunque avrebbe dovuto avere con l'uso della diligenza media, sufficiente conoscenza del nesso causale tra l'epatopatia e la trasfusione. 4
Le appellate replicano che solo dalla domanda amministrativa di indennizzo ex CP_3
lege 210/92, nella quale si esponeva di aver subito un danno irreversibile consistito nell'aver contratto il virus a causa di un contagio trasfusionale, era possibile desumere la consapevolezza, in capo all'istante, della derivazione causale del danno epatico dalla trasfusione. Il riferimento dell'appellante al ricorso di cui all'art. 5 della legge Parte_1
210/1992 sarebbe, pertanto, infondato e fuorviante, posto che in tale atto si argomentava esclusivamente sul momento di acquisizione della piena consapevolezza dell'irreversibilità della patologia quale dies a quo del termine triennale di presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennizzo, e non anche sulla sussistenza, incontroversa e dunque non bisognevole di dimostrazione, del nesso causale tra patologia e trasfusione.
La doglianza dell'appellante principale non è fondata.
Nel ricorso proposto da ai sensi dell'art. 5 della legge 210/1992 è sostenuto Persona_1
che la decorrenza del termine triennale di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 era da individuare nella data del 11.2.2005, in cui venne diagnosticata per la prima volta l'epatite cronica HCV correlata.
La lettura integrale del ricorso, inteso a dimostrare che la domanda d'indennizzo è stata presentata nel triennio dalla data di conoscenza della stabilizzazione degli esiti della malattia, mostra in effetti che tanto il tema della collocazione temporale della conoscenza o conoscibilità del collegamento causale tra la patologia e la trasfusione quanto quello della consapevolezza dell'indennizzabilità del danno (essenziale ai fini della decorrenza del termine di presentazione della domanda d'indennizzo, al pari della conoscenza o ragionevole conoscibilità della malattia in sé e della sua correlazione con l'intervento terapeutico: Cass.
27565/2019) sono rimasti al di fuori dello schema argomentativo della ricorrente. Non sarebbe corretto, pertanto, trarre da quell'atto elementi dimostrativi della tesi secondo cui
, che non consta fosse in possesso di conoscenze mediche, già nel febbraio Persona_1
2005 avesse percepito o avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, in mancanza di ulteriori informazioni provenienti da personale sanitario, la propria malattia quale danno ingiusto causato da fatto colposo del terzo (Cass. 10190/2022, 24164/2019). Né d'altro lato è sostenibile, se non su un piano meramente congetturale, che, per avere presentato domanda 5
d'indennizzo il 2.2.2007, costei non potesse che essere a conoscenza di tutte le componenti del danno già prima del 2.12.2006, ossia anteriormente al decennio che ha preceduto la domanda giudiziale nei confronti dell' . Parte_1
Mette conto precisare – a proposito del richiamo, da parte dell'appellante, della massima giurisprudenziale per cui il requisito della conoscibilità dell'eziologia professionale postula la possibilità che l'origine professionale della malattia sia riconoscibile in base al sapere scientifico del momento, restando irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia – che le
Sezioni Unite della Suprema Corte, sin dall'anno 2008, con una giurisprudenza sempre in seguito confermata, hanno stabilito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., non dal giorno in cui si determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quando questa viene o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, con la precisazione che tale principio deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, ossia da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. L'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche, non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce col rivolgersi a una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi la persona lesa (Cass. S.U. 576/2008).
2.2 L' censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha qualificato Parte_1
come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria per lesione del rapporto parentale nei confronti delle attrici, estranee al rapporto di spedalità, e ha perciò escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno pur avendo assunto come relativo termine di decorrenza il marzo 2011, laddove, ai sensi dell'art. 2947, co. 1, c.c., ove correttamente qualificata la 6
responsabilità dell'Amministrazione come extracontrattuale, sarebbe dovuta pervenire a conclusione opposta, stante il decorso del quinquennio alla data di instaurazione del giudizio nei confronti del terzo chiamato in causa.
Il motivo non è condivisibile.
Se – come deve riconoscersi – la responsabilità dell' per il Parte_1
danno da lesione del rapporto parentale cagionato alle figlie di ha natura Persona_1
extracontrattuale (cfr. Cass. 21404/2021, 14615/2020, 5590/2015), trova applicazione il principio per cui la decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento non coincide con il materiale manifestarsi del danno, ma con il momento in cui esso è divenuto conoscibile in quanto giuridicamente rilevante, vale a dire a partire dal momento in cui l'avente diritto, con l'uso della diligenza dell'uomo medio privo di speciali conoscenze specialistiche in campo medico o giuridico, è stato in grado di sapere che il danno era attribuibile a un determinato autore (Cass. 25774/2024), ciò che può dirsi avvenuto, nei riguardi dell' , solo dopo la costituzione in giudizio Parte_1 dell' e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da Controparte_10
questo motivatamente sollevata.
Vale comunque aggiungere, per completezza, che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, circostanza rilevabile anche d'ufficio (Cass.
9810/2023), hanno effetto riguardo agli altri debitori (art. 1310, co. 1, c.c.), di tal che la
“diffida risarcitoria” inviata, tra gli altri, al nell'anno 2014 (doc. 10 Controparte_4
della produzione documentale delle attrici) era idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale anche nei confronti dell' , la cui posizione di condebitore solidale del Parte_1
, affermata dal Tribunale, è del tutto evidente. CP_4
2.3 Ulteriore motivo d'impugnazione attiene alla asserita non configurabilità di un inadempimento della struttura sanitaria per la somministrazione di sangue infetto, considerata l'impossibilità, nell'anno 1974 di esecuzione delle trasfusioni, di accertare la presenza del virus HCV nel sangue contenuto in sacche confezionate da altri e soltanto ricevute 7
dall'ospedale senza “alcuna possibilità di effettuare test sul plasma per scoprire l'esistenza di un virus sconosciuto”.
Anche questo rilievo è privo di fondamento.
A fronte del dato oggettivo della somministrazione di sangue infetto, integrante l'elemento materiale della violazione delle obbligazioni contrattuali della struttura sanitaria (conformate ovviamente dallo scopo salvifico della terapia), e del generale dovere di neminem laedere, era onere dell' , ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per il principio di vicinanza della prova Parte_1
(Cass. 5961/2016), allegare e dimostrare di non avere provveduto alla raccolta del sangue presso un proprio autonomo centro trasfusionale e di essersi concretamente accertata che il sangue da altri raccolto e da essa successivamente acquisito e trasfuso era stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte dell'ente che lo aveva prelevato (Cass. 26275/2022), vale a dire che il plasma era “tracciato” e che gli enti competenti ne avevano accertato l'asetticità (Cass. 3261/2016 e Cass. 10592/2021) secondo la disciplina vigente già dalla seconda metà degli anni sessanta dello scorso secolo (vds. tra le altre fonti, il D.P.R.
1256/1971).
2.4 L' lamenta anche la violazione del disposto dell'art. 1225 c.c. che, per il caso di Parte_1
inadempimento contrattuale non dipendente da dolo, prevede che il risarcimento debba essere limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Il Tribunale, trascurando l'ampio intervallo temporale tra l'asserito inadempimento (risalente al 1974) e le sue conseguenze dannose, manifestatesi, secondo la sentenza impugnata, nel marzo 2011 e patite dalle figlie, nate alcuni anni dopo il 1974, avrebbe posto a carico dell'appellante l'obbligo di risarcire un pregiudizio imprevedibile giacché collegato a un fatto d'inadempimento accaduto in un momento storico nel quale la scienza mondiale non conosceva il virus HCV e che avrebbe riguardato persone a quell'epoca neppure nate.
Premesso che la valutazione cui fa riferimento l'art. 1225 c.c. attiene, ovviamente, non al preciso e concreto svolgersi degli eventi (la scoperta di un nuovo virus, l'affezione di
[...]
la nascita di tre sue figlie, la sua prematura morte per cirrosi epatica) ma alla Per_1
prevedibilità astratta del danno alla stregua delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti operanti in ambito sanitario secondo un criterio di normalità nel quadro di fatto 8
conosciuto (cfr. da ultimo Cass. 29566/2019), reputa la Corte che gli eventi poi accaduti rientrassero tra quelli ordinariamente possibili e perciò ragionevolmente prevedibili al tempo dell'inadempimento, essendo, allora come oggi, non improbabile la futura scoperta di malattie, anche gravi, trasmissibili per via ematica e prevenibili con l'adozione di ogni cautela nelle pratiche trasfusionali, e del tutto normale che una donna procrei dopo i trent'anni una più o meno numerosa prole che verrebbe pregiudicata dalla prematura morte della genitrice per fatto illecito altrui.
2.5 Deve invece trovare accoglimento il motivo proposto da entrambi gli appellanti (dal limitatamente alla statuizione di suo interesse, di risarcimento del danno iure CP_4
proprio) di scomputo dal risarcimento delle somme ricevute dalle sorelle ai sensi CP_3
della legge 210/1992.
L'applicazione in simili ipotesi del principio della compensatio lucri cum damno è da tempo considerata dovuta dalla Suprema Corte che, oltre a ritenerla possibile pure nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (Cass.
4415/2024), è pervenuta di recente ad affermare che il giudice del merito, al fine di accertare la misura dell'indennizzo da scomputare, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa e si riveli necessario per verificarne lo specifico ammontare e inibire un'ingiustificata e certa locupletazione (Cass.
3587/2025, 2840/2024).
Il già in prime cure aveva documentato l'erogazione e la misura dell'indennizzo CP_4
ricevuto dalle sorelle iure proprio e iure hereditatis (v. produzione del 5.2.2018). CP_3
Dall'importo che il Tribunale ha liquidato in favore di ciascuna delle tre attrici devono essere pertanto detratte, nella parte di esso risarcitoria del danno iure hereditatis, la somma di euro
15.197,38, previa rivalutazione dal 29.4.2013 alla data della decisione di primo grado, e, nella parte risarcitoria del danno iure proprio, la somma di 25.822,84 previa rivalutazione dal
27.4.2015 alla stessa data anzidetta.
2.6 Da disattendere l'ultimo motivo di appello dell' e del , con cui – con Parte_1 CP_4
riferimento al potere-dovere del giudice di adeguare la liquidazione equitativa del danno a 9
tutte le caratteristiche della concreta fattispecie – si pretenderebbe una riduzione dell'ammontare del risarcimento alle odierne attrici rispetto a quello che spetterebbe per un omologo pregiudizio cagionato con una condotta successiva alla scoperta del virus HCV e alla elaborazione di test idonei a rivelarne la presenza nel sangue raccolto a fini trasfusionali.
Rileva la Corte che, ad eccezione dei casi, qui insussistenti, di imprevedibilità del danno (art. 1225 c.c.) e di concorso colposo del creditore (artt. 1226, 2056 c.c.), la misura del risarcimento, qualunque sia la forma della sua liquidazione, non è mai commisurabile al grado della colpa del responsabile (Cass. 6725/2005, 19045/2010, 25114/2017), dipendendo unicamente dall'entità del danno, nel caso specifico, salva la compensatio, correttamente stimato dal giudice di primo grado.
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia e conformemente all'insegnamento di Cass. S.U. 32061/2022, l' e il Parte_1 Controparte_4
devono essere condannati in solido a rifondere alle attrici le spese di appello, da CP_3
liquidarsi in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Le spese relative al rapporto con l'Assessorato regionale e con l'Azienda ospedaliera, sostanziamente estranee alla parte di controversia devoluta al giudice d'appello, restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 12-20/10/2021, n. 396, appellata in via principale dall' e in via incidentale dal Parte_1
, dispone che dagli importi in essa liquidati a titolo di risarcimento del Controparte_4
danno a carico delle Amministrazioni appellanti e in favore delle e CP_2 CP_1 [...]
, siano detratte, nella parte inerente al danno iure hereditatis, la somma di euro CP_3
15.197,38 per ciascuna delle attrici, previa rivalutazione dal 29.4.2013 al al 12.10.2021, e nella parte risarcitoria inerente al danno iure proprio, la somma di 25.822,84 per ciascuna delle attrici, previa rivalutazione dal 27.4.2015 al 12.10.2021; conferma nel resto la sentenza;
10
rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo dei giorni 14-20/6/2019, n. 3077; condanna l' e il , in solido, a rifondere Parte_1 Controparte_4
alle appellate le spese di appello, che liquida in complessivi euro 13.078,00, oltre CP_3 al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. lascia definitivamente a carico delle parti che le hanno sostenute le spese relative ai rapporti processuali con l' e con l'Azienda Controparte_5
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.
Così deciso in Palermo il giorno 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo