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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. rg10696 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10696 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. FLAMINIO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Tappia n.18,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. FLAMINIO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Tappia
n.18,
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024
[...]
, premettendo di Parte_3 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 21/11/2014 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'impegno del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli, al V.co Grazie
a Sopramuro n.22, con tutti gli arredi che la compongono resterà nell'esclusivo uso e disponibilità della IG.ra , che Parte_1
continuerà ad abitarla insieme ai figli minori. Il IG. Parte_2
provvederà a trasferirsi altrove portando via dalla stessa solo i suoi effetti personali;
3. I figli minori e saranno affidati in modo Per_1 Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e/o domicilio preferenziale
2 presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore rilevanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici e di altra natura dei figli e rispettando le eIGenze dell'altro genitore e previo accordo con quest'ultimo. In ogni caso il padre dovrà trascorrere con i figli almeno due giorni feriali durante la settimana da concordare tra i genitori ed in mancanza il Martedì ed il Giovedì dalle ore13,00 alle ore 20,00 provvedendo a prelevare i figli all' uscita dalla scuola ed a riaccompagnarli la sera presso l'abitazione della madre. A settimane alterne dalle ore
16,00 del Sabato fino alle ore 20,00 della Domenica successiva con pernottamento durante la notte dei giorni indicati. Per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il giorno 10 del mese di Giugno.
5. I figli trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore tutte le festività religiose, da calendario e personali secondo il criterio dell'alternanza e con il genitore festeggiato le ricorrenze proprie di quest'ultimo. Pertanto per le festività Natalizie i figli trascorreranno un anno con un genitore il giorno della Vigilia di Natale ovvero la serata del 24 Dicembre ed i giorni del 1 e
6 Gennaio e con l'altro genitore il giorno del Natale ovvero il 25 Dicembre, il giorno 26 e 31 Dicembre e viceversa l'anno successivo, per le festività
Pasquali, i figli trascorreranno un anno con un genitore il giorno della
3 Pasqua e con l'altro quello della Pasquetta e viceversa. I figli trascorreranno con il padre la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo. I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Preferibilmente ed in caso di accordi tra i genitori, i figli festeggeranno con entrambi il giorno dei propri onomastici e quello dei propri compleanni, in caso contrario festeggeranno un anno il giorno dei propri onomastici con il padre ed il giorno dei propri compleanni con la madre e viceversa l'anno successivo.
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 700,00 (settecento/00) entro il giorno cinque di ogni mese. In aggiunta all'importo specificato, il padre rinuncia alla propria quota di assegno unico percepito all'attualità dal nucleo familiare per i minori che resterà nell'esclusiva disponibilità della madre, impegnandosi espressamente per il futuro a non fare richieste analoghe all' INPS e con espresso esonero della responsabilità della IG.ra . Parte_1
La somma indicata a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese ed anno successivo all'auspicata omologa dell'accordo di separazione.
Il padre contribuirà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, mediche preventivamente concordate e/o se anticipate previa esibizione di idoneo documento probatorio.
Con riferimento alla determinazione e quantificazione pro quota delle spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al Protocollo d'Intesa IGlato dal
C.O.A. di Napoli ed Ufficio Presidenza del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere ed approvare.
4 6. I ricorrenti si impegnano per continuare ad assicurare lo svolgimento dei rapporti tra i loro figli e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità in uso;
7. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno a titolo di mantenimento
8. I coniugi sin d'ora si dichiarano disponibili a dare il proprio consenso e/o autorizzazioni alle Autorità richiedenti, in tutti i casi in cui il predetto consenso sarà necessario per l'espletamento delle attività di loro competenza.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto attesa la non contrarietà a norme imperative.
Poiché i patti di cui sopra sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_4
(atto n.78, parte I, s., S. I, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2014);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 25/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10696 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. FLAMINIO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Tappia n.18,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. FLAMINIO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Tappia
n.18,
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024
[...]
, premettendo di Parte_3 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 21/11/2014 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'impegno del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli, al V.co Grazie
a Sopramuro n.22, con tutti gli arredi che la compongono resterà nell'esclusivo uso e disponibilità della IG.ra , che Parte_1
continuerà ad abitarla insieme ai figli minori. Il IG. Parte_2
provvederà a trasferirsi altrove portando via dalla stessa solo i suoi effetti personali;
3. I figli minori e saranno affidati in modo Per_1 Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e/o domicilio preferenziale
2 presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore rilevanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici, extra scolastici e di altra natura dei figli e rispettando le eIGenze dell'altro genitore e previo accordo con quest'ultimo. In ogni caso il padre dovrà trascorrere con i figli almeno due giorni feriali durante la settimana da concordare tra i genitori ed in mancanza il Martedì ed il Giovedì dalle ore13,00 alle ore 20,00 provvedendo a prelevare i figli all' uscita dalla scuola ed a riaccompagnarli la sera presso l'abitazione della madre. A settimane alterne dalle ore
16,00 del Sabato fino alle ore 20,00 della Domenica successiva con pernottamento durante la notte dei giorni indicati. Per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il giorno 10 del mese di Giugno.
5. I figli trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore tutte le festività religiose, da calendario e personali secondo il criterio dell'alternanza e con il genitore festeggiato le ricorrenze proprie di quest'ultimo. Pertanto per le festività Natalizie i figli trascorreranno un anno con un genitore il giorno della Vigilia di Natale ovvero la serata del 24 Dicembre ed i giorni del 1 e
6 Gennaio e con l'altro genitore il giorno del Natale ovvero il 25 Dicembre, il giorno 26 e 31 Dicembre e viceversa l'anno successivo, per le festività
Pasquali, i figli trascorreranno un anno con un genitore il giorno della
3 Pasqua e con l'altro quello della Pasquetta e viceversa. I figli trascorreranno con il padre la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo. I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Preferibilmente ed in caso di accordi tra i genitori, i figli festeggeranno con entrambi il giorno dei propri onomastici e quello dei propri compleanni, in caso contrario festeggeranno un anno il giorno dei propri onomastici con il padre ed il giorno dei propri compleanni con la madre e viceversa l'anno successivo.
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 700,00 (settecento/00) entro il giorno cinque di ogni mese. In aggiunta all'importo specificato, il padre rinuncia alla propria quota di assegno unico percepito all'attualità dal nucleo familiare per i minori che resterà nell'esclusiva disponibilità della madre, impegnandosi espressamente per il futuro a non fare richieste analoghe all' INPS e con espresso esonero della responsabilità della IG.ra . Parte_1
La somma indicata a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese ed anno successivo all'auspicata omologa dell'accordo di separazione.
Il padre contribuirà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, mediche preventivamente concordate e/o se anticipate previa esibizione di idoneo documento probatorio.
Con riferimento alla determinazione e quantificazione pro quota delle spese straordinarie, i ricorrenti si riportano al Protocollo d'Intesa IGlato dal
C.O.A. di Napoli ed Ufficio Presidenza del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere ed approvare.
4 6. I ricorrenti si impegnano per continuare ad assicurare lo svolgimento dei rapporti tra i loro figli e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità in uso;
7. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno a titolo di mantenimento
8. I coniugi sin d'ora si dichiarano disponibili a dare il proprio consenso e/o autorizzazioni alle Autorità richiedenti, in tutti i casi in cui il predetto consenso sarà necessario per l'espletamento delle attività di loro competenza.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto attesa la non contrarietà a norme imperative.
Poiché i patti di cui sopra sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_4
(atto n.78, parte I, s., S. I, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2014);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni di cui al ricorso;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 25/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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