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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 28.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3454/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: iscrizione gestione commercianti
TRA
, nato a [...] il [...], procuratore di sé stesso, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2023 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 371 2023 00021491 23 000, notificatogli in data 09.06.2023, per il mancato pagamento della somma di € 5.021,64 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per i periodi dal 01/2017 al 09/2017 e dal 10/2022 al 12/2022, alla quale era stato iscritto d'ufficio in ragione della sua qualità di socio della società immobiliare “AM di IN IO s.n.c.”.
A fondamento della domanda ha eccepito l'insussistenza del requisito soggettivo e oggettivo, evidenziando che la società di cui è socio svolge esclusivamente attività di mera locazione di immobili di proprietà della società stessa.
Pag. 1 di 3 CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti, istruita documentalmente, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con il presente ricorso il contribuente contesta l'an della pretesa contributiva;
i vizi denunciati integrano dunque una opposizione al ruolo, nel merito, ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99. Tale opposizione è tempestiva atteso che la domanda giudiziale risulta depositata in data 20.06.2023 ovvero entro i quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta pacificamente in data 09.06.2023.
La pretesa dell'istituto scaturisce dalla iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti in quanto socio della società AM di IN IO snc, i cui proventi derivano da canoni di locazione di immobili di proprietà della società stessa.
In proposito si osserva che la Corte di Cassazione con Ord. 11.2.2013 n. 3145 ha statuito sul punto che la “locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che: “L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”. La Corte ha altresì precisato che ai fini di tale accertamento “non rileva il contenuto dell'oggetto sociale” dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale (27376/16). Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.
È pertanto onere dell'istituto provare la partecipazione personale del socio con carattere di abitualità
e prevalenza ad un'attività quantomeno di intermediazione immobiliare, ma nel caso in esame l' CP_2 alcuna deduzione formula in merito. Invero, nella memoria di costituzione l insiste sulla necessità CP_1 di iscrizione dei soci delle società di locazione immobiliare nella gestione commercianti senza tuttavia
Pag. 2 di 3 alcun riferimento all'attività concretamente realizzata da parte ricorrente.
Come noto, “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo” (in tal senso anche Cass. Sez.
Lav. n. 11685 del 5.06.2015). Ragionare diversamente equivarrebbe, tra l'altro, a gravare ingiustamente la parte ricorrente dell'inammissibile onere di provare un fatto negativo.
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Sono determinate in CP_1 applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del decisum, dei parametri minimi, attesa la non complessità in punto di diritto della questione esaminata, e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito nr. 371 2023 00021491 23 000;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre CP_1 iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI
Nola, 28.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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