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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 432/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 432 del R.G.A.C dell'anno 2014 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, C.F._2 al Vico VII C.so Mazzini n. 5, presso lo studio dell'avv. Domenico Mazza, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;
OPPONENTI
E
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Salvatore Virgilio Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20;
OPPOSTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, con il quale CP_1
intimava loro il pagamento della complessiva somma di € 12.878,00, oltre interessi e spese
[...] legali, quale differenza tra il prezzo complessivo di € 233.872,00, quale corrispettivo complessivo pattuito per l'acquisto di un immobile di proprietà dello stesso e le somme già corrisposte dai coniugi acquirenti.
In particolare, gli opponenti, a fondamento della loro domanda, deducevano: - che con atto pubblico di compravendita stipulato in data 30.09.2010 gli stessi acquistavano la proprietà del bene per cui è causa, al prezzo pattuito di € 233.872,00, di cui € 50.000,00 corrisposti a mezzo assegni bancari ed € 155.000, invece, mediante mutuo bancario e che la residua somma, di €
28.878,00, sarebbe stata corrisposta entro la data del 30.12.2010;
- che con scrittura privata del 6.03.2012, gli acquirenti avevano concordato con l'odierno convenuto, venditore dell'immobile, di ridurre il residuo debito in capo ai coniugi a titolo di saldo per l'acquisto del cespite nella somma di € 20.000,00 in luogo di quella originariamente pattuita di € 28.878,00 e ciò in ragione di alcuni vizi riscontrati all'immobile per cui era causa, stabilendo che suddetta somma doveva essere corrisposta a mezzo di due assegni bancari, pari ad € 8.000,00 ciascuno, rispettivamente del 27.03.2012 e del 27.04.2012, con l'impegno di corrispondere l'ulteriore somma finale di € 4.000,00 “entro e non oltre 36 mesi”;
- che, in data 7.05.2012, gli odierni opponenti con dichiarazione dagli stessi sottoscritta, dichiaravano:
“ le parti convengono che la presente scrittura (riferita a quella del 6.03.2012) non ha più alcuna validità, né tanto meno efficacia in quanto i termini di pagamento non sono stati rispettati dal sig. Pt_1
e dalla sig.ra . Le parti convengono inoltre di doversi incontrare a seguito
[...] Parte_2 dell'incasso dell'assegno n. 001547912903”
- che successivamente le parti stipulavano una terza scrittura,(in una data successiva al 7.05.2012 sebbene per mero errore tale scrittura era datata il 6.03.2012) il cui obiettivo era semplicemente quello di sostituire l'assegno del 27.04.2012 con un altro, non essendo quest'ultimo stato pagato nei termini stabiliti dalle parti. Tale ultima scrittura presentava un contenuto ed una forma identica alla quella del 6.03.2012 con l'unica eccezione che tale ultima scrittura riportava un numero identificativo di assegno diverso ( lo stesso numero indicato nella dichiarazione del 7.05.2012), assegno di pari importo tratto sulla medesima banca, in sostituzione dell'assegno indicato nella prima scrittura, il cui pagamento non era avvenuto entro il termine pattuito.
- che, pertanto, all'esito del pagamento della sopradetta somma di € 16.000,00, residuava la somma pari ad € 4.000,00, esigibile, però, soltanto in esito al decorso del termine di 36 mesi dalla redazione della sopraindicata scrittura privata e che pertanto tale somma non era esigibile in quanto al momento dell'instaurarsi del ricorso i trentasei mesi non erano ancora maturati;
- che, con preliminare di vendita del 28.01.2009, l'odierno opposto si era impegnato a consegnare l'immobile oggetto della suddetta scrittura privata “entro e non oltre il 30.06.2010, “abitabile e completo nelle rifiniture esterne ed interne” nonché a corrispondere una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo della consegna, avvenuta, in realtà, soltanto alla data di stipula del contratto definitivo (30.09.2010), data in cui tuttavia l'immobile non era stato ultimato, mancando finanche l'impianto fognario che verrà realizzato oltre un anno dalla scadenza stabilita;
Fatte queste premesse, gli odierni attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, alla luce dei motivi suesposti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: A) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1076/2013 RG n. 3788/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 6.11.2013 nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 rigettando per l'effetto la domanda proposta da in quanto inammissibile ed infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
B) In via riconvenzionale, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare , per la causale di cui in premessa, al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 12.270,00 in favore degli odierni opponenti a titolo di risarcimento danni per la ritardata consegna dell'immobile, ovvero condannarlo al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto, si costituiva in giudizio depositando in data
10.06.2014, comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva disporsi, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con contestuale dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, per come proposta, perché infondata, con condanna degli attori, alle spese e competenze del giudizio.
In particolare, deduceva:
- di aver trasferito la proprietà di un immobile, unitamente agli altri comproprietari CP_2
e , agli odierni opponenti in forza di atto di compravendita del 30.09.2010, al prezzo CP_3 pattuito di € 233.872,00, di cui € 50.000,00 corrisposti a mezzo assegni bancari ed € 155.000, invece, mediante mutuo bancario e che la residua somma, di € 28.878,00, sarebbe stata corrisposta entro la data del 30.12.2010;
- che, in esito ad alcuni solleciti, dopo la scadenza prevista per il pagamento della suddetta somma residua, gli opponenti procedevano al versamento della somma di € 16.000, restando inadempiuta la restante somma di € 12.878,00 per la quale l'intestato Tribunale, emetteva il decreto ingiuntivo opposto;
- che, nel summenzionato atto di compravendita, nonostante il proprio impegno profuso nella presentazione di istanza al Comune di Catanzaro al fine di ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, l'odierno opposto rimaneva inerte senza attivarsi al fine di ottenere la necessaria documentazione;
- che, pertanto, si palesava del tutto infondata la richiesta di risarcimento danni, a titolo di penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna dell'immobile, non solo attesa l'inesistenza di qualsivoglia clausola, a tal proposito, nel contratto di compravendita definitivo, ma anche in considerazione del fatto che sin dal mese di Giugno del 2010, l'immobile si presentava rifinito e abitabile e che lo spostamento della data dell'atto al 30.09.2010 era da ricondursi esclusivamente alla richiesta degli acquirenti e resasi necessaria al fine di stipulare il contratto di mutuo bancario;
- che, con il contratto definitivo gli odierni opponenti avevano assunto l'impegno di corrispondere la residua somma di € 28.878,00 entro e non oltre il 30.12.2010, da ritenersi quale termine essenziale, ma non rispettato atteso che, a distanza di oltre due anni, residuava ancora l'obbligazione residua per cui è causa;
- che, la scrittura privata del 6.03.2012 con la quale veniva pattuito di ridurre l'importo della suddetta somma residua da € 28.878,00 a 20.000,00, doveva ritenersi annullata dalla dichiarazione del
7.05.2012.
Con provvedimento del 14.10.2014, la causa veniva assegnata al GOT e a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, con provvedimento del 3.02.2015, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2015 con concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con provvedimento del 3.05.2016, veniva rigettata la prova per testi richiesti da parte opponente e disposto il rinvio della causa all'udienza del
19.09.2017 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di numerosi rinvii d'ufficio disposti per esigenze dovute al carico di ruolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 23.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
****
Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento nei termini di seguito argomentati.
Ebbene, gli odierni opponenti chiedevano a codesto Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo con cui gli stessi erano stati condannati al pagamento di euro 12.878,00, sull'assunto che con la scrittura privata del 6.03.2012 le parti avevano statuito che la somma residua che gli stessi dovevano corrispondere all'odierno opposto era di euro 20.000,00 in luogo di 28.878,00 e che di tale somma
16.000,00 era stata già versata dai coniugi mediante due assegni, mentre i restanti 4.000,00 non erano dovuti, in quanto richiesti prima della scadenza del termine.
Tale ricostruzione veniva tuttavia smentita dall'odierno opposto il quale riteneva che la somma iniziale che i coniugi avrebbero dovuto corrispondere era quella originaria di 28.878,00 euro, in quanto la scrittura privata del 6.03.2012 era stata superata da quella del 7.05.2012 e che pertanto sottraendo dalla somma inziale quella di euro 16.000,00 corrisposti mediante due assegni, residuava la soma di euro 12.878,00 oggetto di decreto ingiuntivo.
Per poter analizzare nel merito la domanda attorea occorre partire dall'analisi dei documenti versati in atti.
Ebbene, la prima scrittura privata del 6.03.2012, successiva al rogito notarile, effettivamente riduceva per volere di entrambe le parti il debito residuo gravante in capo ai coniugi opponenti alla somma di euro 20.000,00. Dagli atti di causa e da quanto dichiarato da entrambe le parti del giudizio, emergeva infatti con evidenza che il primo assegno di euro 8.000,00 con codice identificativo n. 15845050 era stato incassato dal venditore, mentre il secondo assegno, il cui pagamento doveva avvenire entro il
27.04.2012 restava scoperto.
Tale circostanza aveva indotto le parti a redigere un secondo documento datato 7.05.2012 dal quale si evinceva che i coniugi, essendo stati inadempienti nel pagamento del secondo assegno, dichiaravano che la scrittura del 6.03.2012 era priva di validità ed efficacia, sebbene le stesse parti nel medesimo documento convenivano di incontrarsi a seguito dell'incasso dell'assegno con n. identificativo 00154912903, assegno che viene riportato agli atti con data 21.05.2012.
Successivamente le parti, venditore ed acquirenti stipulavano una terza scrittura di contenuto identico a quella del 6.03.2012 nella quale tuttavia precisavano che la somma di euro 20.000,00 doveva essere corrisposta con due assegni di euro 8.000,00 ciascuno e euro 4000,000 da corrispondersi entro 36 mesi. Ebbene in tale scrittura, veniva riportato come codice identificativo del secondo assegno lo stesso numero presente nella scrittura del 7.05.2012, a dimostrazione del fatto che tale scrittura, pur presentando per mero errore la data del 6.03.2012, doveva necessariamente essere stata stipulata in data successiva al 7.05.2012, riportando il numero identificativo dell'assegno presente nella scrittura del 7.05.2012.
Tale ultima scrittura, non contestata dall'odierno opposto rendeva la stessa non sono valida ma consentiva di superare quella del 7.05.2012, con la conseguenza che restava impregiudicato che il debito residuo era di 20 mila euro.
Sul punto, non appare superfluo rammentare che per scrittura privata si intende, nel processo, il documento sottoscritto dalla parte contro cui è destinato a costituire una prova.
A tale scrittura è riconosciuto un valore probatorio particolare a seconda che la sottoscrizione sia apposta alla presenza di un pubblico ufficiale (scrittura privata autenticata) o sia apposta dalla parte personalmente senza alcuna attestazione (scrittura privata non autenticata), come avvenuto nel caso di specie. In particolare, con riferimento a tale ultimo caso, la scrittura privata non autenticata o semplice, sottoscritta dalla parte liberamente, in modo autonomo e non davanti a un pubblico ufficiale, costituisce una prova legale perché fa fede fino a querela di falso, tra le parti, della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, ai sensi dell'art. 2702 c.c., solo in caso di verificazione giudiziale della scrittura e di riconoscimento tacito della scrittura da parte di colui contro il quale è prodotta.
Orbene, la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente (art. 215 co. 1
c.p.c.), quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro cui è prodotta è contumace (fatta salva la possibilità di costituirsi e disconoscerla) oppure quando la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e sempre che risulti sottoscritta (cfr Cass. n. 3730/2013).
Per effetto del riconoscimento, la scrittura prodotta fa fede, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore, mentre lo stesso effetto non si estende alla data del documento, né alla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute: è infatti possibile contestare tale veridicità con ogni mezzo di prova, anche in assenza di un formale disconoscimento (Cass. n. 24841/2020; Cass. n. 13321/2005; Cass. n. 11674/2008; Cass. n.
9024/2005).
Applicando i suesposti principi di diritto, venendo al caso in esame, si osserva che la seconda scrittura privata allegata da parte opponente, la cui data ivi riportata (6.03.2012), per come sostenuto da quest'ultima è il frutto di “mera dimenticanza” e uguale alla prima scrittura, dalla quale si differenzia per il diverso numero identificativo del secondo assegno (15479129 -03) che ha sostituito il primo, non incassato (15479121 – 08), non è stata disconosciuta dalla odierna parte opposta contro cui è stata prodotta e, dunque, è stata tacitamente riconosciuta così per come sopra meglio argomentato. A ciò si aggiunge che parte opposta nulla ha dichiarato in merito al contenuto di tale seconda scrittura ed in particolare in merito alla circostanza che tale seconda scrittura privata conteneva un numero identificativo di assegno diversa da quello riportato nella prima scrittura.
Occorre, peraltro, evidenziare a tale ultimo proposito due considerazioni.
La prima è che, se la parte contro cui viene prodotta una scrittura privata intende disconoscerla, deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione (art. 214 co. 1 c.p.c.) ovvero effettuare il disconoscimento entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione (tale termine è perentorio ed è previsto dall'art. 215 co. 1 c.p.c.).
La seconda è che, pur non richiedendo l'utilizzo di formule particolari, il disconoscimento dev'essere effettuato in modo non equivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche come, ad esempio, “impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte” (Cass.
24643/2021, Cass. 17313/2021, Cass. n. 7775/2014, Cass. n. 28096/2009).
E, cioè, necessaria una dichiarazione contenente una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi (Trib. Salerno n. 5003/2017).
Alla luce di tutto quanto sin'ora argomentato, non essendo stata contestata la veridicità di quanto contenuto nella sopradetta scrittura da parte dell'odierna parte opposta, costituendo la stessa prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di quest'ultima che, con la sottoscrizione se n'è assunta la paternità, ne deriva l'efficacia probatoria assoluta e incondizionata sia con riferimento all'importo residuo a titolo di saldo dell'immobile, pari all'importo di € 20.000,00 anziché di € 28.878,00 e sia con riferimento alla somma residua da corrispondere che deve ritenersi pari a € 4.000,00 anziché ad
€ 12.878,00.
In merito alla somma residua di 4.000,00 occorre precisare che gli opponenti nel proprio atto introduttivo precisavano che la stessa non era esigibile in quanto la domanda di restituzione della somma era stata proposta quando il termine essenziale di 36 mesi dalla stipula della scrittura privata non era ancora decorso e per l'effetto quindi la domanda doveva essere dichiarata inammissibile.
Tale ricostruzione non coglie nel segno.
Invero, occorre sul punto distinguere i presupposti processuali dalle condizioni dell'azione.
Mentre i primi sono quegli elementi che debbono sussistere prima della proposizione della domanda
(c.d. presupposti processuali ossia quegli elementi che non condizionano la giuridica esistenza del processo stesso, bensì il potere- dovere del giudice adito di giungere ad una pronuncia di merito, ossia competenza e legittimazione processuale;
i secondi, le c.d. condizioni dell'azione, rappresentano invece i requisiti di fondatezza della domanda , la cui mancanza non impedisce il venir ad esistenza del processo ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia favorevole all'attore. Tali condizioni a differenza dei presupposti processuali devono esistere al momento della pronuncia e non al momento della domanda (Cass. 17064/2002). Nella categoria delle condizioni dell'azione vanno ricomprese l'interesse ad agire ex art.100 cpc (inteso come interesse volto al perseguimento di quell'ulteriore diverso bene ossia la tutela giurisdizionale, che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale e la legittimazione ad agire ex art 81 cpc (consiste nella identità fra la persona dell'attore e la persona cui la legge conferisce nel caso concreto il potere di agire per quel dato fine).
Applicando tali coordinate al caso in esame, risulta evidente che la domanda di restituzione della somma di 4.000,00 euro non può essere dichiarata inammissibile, sussistendo l'interesse dell'odierno opposto ad ottenere il pagamento della somma. Del resto, la dottrina ha precisato che nelle azioni condanna (come quella in esame) ai fini della proposizione dell'azione è sufficiente che si realizzi l'ipotesi prevista dalla legge e così in caso di inadempimento è sufficiente che il creditore insoddisfatto faccia valere la sua pretesa creditoria.
Ne deriva pertanto che, considerata valida la scrittura privata stipulata tra le parti, con cui veniva riconosciuto come debito residuo la somma di euro 20.000,00, rilevato che non sussistono contestazioni in merito al fatto che gli acquirenti- opponenti abbiano corrisposto mediante n.2 assegni bancari la somma di euro 16.000,00, residua in capo agli alienanti l'obbligo del versamento della somma di euro 4000,00, sussistendo al momento della sentenza l'interesse ad agire in capo al venditore -opposto.
Parzialmente meritevole di accoglimento è, invece la domanda riconvenzionale formulata dagli odierni opponenti con cui gli stessi chiedevano, in proprio favore, il pagamento della somma complessiva di € 12.270,00 per il mancato rispetto dei termini di consegna dell'immobile di cui alla clausola penale contenuta nel contratto preliminare. In particolare, l'art 2 del preliminare di vendita prevedeva che la consegna dell'immobile dovesse avvenire entro il 30 giugno 2010 e che in caso di mancato rispetto di tale termine il venditore avrebbe dovuto corrispondere euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.
Ebbene, dai documenti di causa emerge che la consegna dell'immobile sia avvenuta il 30.09.2010, data in cui era stato stipulato il rogito notarile e quindi 90 giorni dopo la scadenza pattuita.
Tale ricostruzione veniva tuttavia smentita da parte opposta la quale invece adduceva che la consegna del bene era avvenuta a settembre in quanto gli acquirenti avevano richiesto, a modifica dell'art. 8 del preliminare anche il completamento della mansarda, per la cui realizzazione erano necessari 90 giorni.
Tuttavia, agli atti, a differenza di quanto sostiene parte opposta, non vi è prova alcuna di una integrazione del contratto preliminare con cui sarebbe stata pattuita una diversa data di consegna dell'immobile completo di mansarda.
Ciò comporta, pertanto, che in mancanza di prova diversa, parte venditrice è tenuta a corrispondere a parte alienante la somma di euro 2.700 euro a titolo di risarcimento per il ritardo nella consegna del bene. (30 euro per 90 giorni di ritardo).
Non può invece estendersi il risarcimento del danno per il periodo successivo alla stipula del definitivo, mancando nello stesso qualsiasi riferimento alla clausola penale.
Tale ultima questione in esame impone di affrontare, nello specifico, il rapporto tra il contratto preliminare di vendita di un bene immobile e la clausola penale che, come nel caso di specie, non sia stata riportata nel definitivo.
Posto che, la clausola penale, di cui all'art. 1382 c.c. è una clausola con cui si determina preventivamente la prestazione (generalmente, per il pagamento di una somma di denaro) che una parte dovrà eseguire in caso di suo inadempimento o di ritardo nell'esecuzione dell'accordo principale e la cui funzione è quella di determinare preventivamente l'entità del danno che si potrebbe subire in caso di ritardo o di inadempimento, nel caso specifico, le parti avevano espressamente previsto la clausola penale esclusivamente nel contratto preliminare mentre il contratto definitivo, seguito al preliminare non riportava alcuna previsione o richiamo in tal senso, così come correttamente sostenuto da parte opposta, nella propria comparsa.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. n. 15585/2007; Cass.
11262/2003; Cass. n. 2824/2003; Cass. n. 5635/2002; Cass. n. 4354/1998).
E' stato ulteriormente puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti, nel silenzio del contratto definitivo, può essere vinta soltanto dalla prova, che deve risultare da atto scritto - ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo;
e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l'adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli può far valere in forza del distinto accordo intervenuto tra le parti all'atto della stipula del contratto definitivo. (Cass. 10-1-2007 n. 233).
Dunque, può affermarsi che le pattuizioni di cui al contratto preliminare, inclusa la pattuizione di clausola penale, devono intendersi superate dalla nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti di cui al contratto definitivo.
Applicando tali principi al caso specifico per cui è causa, deve concludersi nel senso che la richiesta avanzata, in via riconvenzionale, dagli odierni opponenti di ottenere il pagamento della clausola penale sul presupposto del ritardo nella consegna dell'immobile, non essendo stata detta clausola penale riportata nel contratto definitivo di vendita del bene immobile, non può trovare accoglimento per il periodo successivo alla stipula del definitivo.
Ne deriva quindi che gli odierni opponenti devono corrispondere alla parte opposta la somma di euro
4000,00 come somma residua per il pagamento dell'immobile mentre parte opposta è tenuta a corrispondere a parte opponente la somma di euro 2700,00 euro a titolo di risarcimento danni.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Parte_1
e , nei confronti di , disattesa e/o assorbita ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale.
2) Condanna gli odierni opponenti al pagamento della somma di euro 4.000,00 per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna parte opposta a corrispondere agli odierni opponenti la somma di euro 2700,00 a titolo di risarcimento danni:
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio in virtù di una reciproca soccombenza.
Così deciso in Catanzaro, 4.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 432 del R.G.A.C dell'anno 2014 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, C.F._2 al Vico VII C.so Mazzini n. 5, presso lo studio dell'avv. Domenico Mazza, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;
OPPONENTI
E
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Salvatore Virgilio Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Catanzaro, alla Via Bausan n. 20;
OPPOSTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, con il quale CP_1
intimava loro il pagamento della complessiva somma di € 12.878,00, oltre interessi e spese
[...] legali, quale differenza tra il prezzo complessivo di € 233.872,00, quale corrispettivo complessivo pattuito per l'acquisto di un immobile di proprietà dello stesso e le somme già corrisposte dai coniugi acquirenti.
In particolare, gli opponenti, a fondamento della loro domanda, deducevano: - che con atto pubblico di compravendita stipulato in data 30.09.2010 gli stessi acquistavano la proprietà del bene per cui è causa, al prezzo pattuito di € 233.872,00, di cui € 50.000,00 corrisposti a mezzo assegni bancari ed € 155.000, invece, mediante mutuo bancario e che la residua somma, di €
28.878,00, sarebbe stata corrisposta entro la data del 30.12.2010;
- che con scrittura privata del 6.03.2012, gli acquirenti avevano concordato con l'odierno convenuto, venditore dell'immobile, di ridurre il residuo debito in capo ai coniugi a titolo di saldo per l'acquisto del cespite nella somma di € 20.000,00 in luogo di quella originariamente pattuita di € 28.878,00 e ciò in ragione di alcuni vizi riscontrati all'immobile per cui era causa, stabilendo che suddetta somma doveva essere corrisposta a mezzo di due assegni bancari, pari ad € 8.000,00 ciascuno, rispettivamente del 27.03.2012 e del 27.04.2012, con l'impegno di corrispondere l'ulteriore somma finale di € 4.000,00 “entro e non oltre 36 mesi”;
- che, in data 7.05.2012, gli odierni opponenti con dichiarazione dagli stessi sottoscritta, dichiaravano:
“ le parti convengono che la presente scrittura (riferita a quella del 6.03.2012) non ha più alcuna validità, né tanto meno efficacia in quanto i termini di pagamento non sono stati rispettati dal sig. Pt_1
e dalla sig.ra . Le parti convengono inoltre di doversi incontrare a seguito
[...] Parte_2 dell'incasso dell'assegno n. 001547912903”
- che successivamente le parti stipulavano una terza scrittura,(in una data successiva al 7.05.2012 sebbene per mero errore tale scrittura era datata il 6.03.2012) il cui obiettivo era semplicemente quello di sostituire l'assegno del 27.04.2012 con un altro, non essendo quest'ultimo stato pagato nei termini stabiliti dalle parti. Tale ultima scrittura presentava un contenuto ed una forma identica alla quella del 6.03.2012 con l'unica eccezione che tale ultima scrittura riportava un numero identificativo di assegno diverso ( lo stesso numero indicato nella dichiarazione del 7.05.2012), assegno di pari importo tratto sulla medesima banca, in sostituzione dell'assegno indicato nella prima scrittura, il cui pagamento non era avvenuto entro il termine pattuito.
- che, pertanto, all'esito del pagamento della sopradetta somma di € 16.000,00, residuava la somma pari ad € 4.000,00, esigibile, però, soltanto in esito al decorso del termine di 36 mesi dalla redazione della sopraindicata scrittura privata e che pertanto tale somma non era esigibile in quanto al momento dell'instaurarsi del ricorso i trentasei mesi non erano ancora maturati;
- che, con preliminare di vendita del 28.01.2009, l'odierno opposto si era impegnato a consegnare l'immobile oggetto della suddetta scrittura privata “entro e non oltre il 30.06.2010, “abitabile e completo nelle rifiniture esterne ed interne” nonché a corrispondere una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo della consegna, avvenuta, in realtà, soltanto alla data di stipula del contratto definitivo (30.09.2010), data in cui tuttavia l'immobile non era stato ultimato, mancando finanche l'impianto fognario che verrà realizzato oltre un anno dalla scadenza stabilita;
Fatte queste premesse, gli odierni attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, alla luce dei motivi suesposti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: A) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1076/2013 RG n. 3788/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 6.11.2013 nei confronti di e , Parte_1 Parte_2 rigettando per l'effetto la domanda proposta da in quanto inammissibile ed infondata Controparte_1 in fatto e in diritto;
B) In via riconvenzionale, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare , per la causale di cui in premessa, al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 12.270,00 in favore degli odierni opponenti a titolo di risarcimento danni per la ritardata consegna dell'immobile, ovvero condannarlo al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto, si costituiva in giudizio depositando in data
10.06.2014, comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva disporsi, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con contestuale dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, per come proposta, perché infondata, con condanna degli attori, alle spese e competenze del giudizio.
In particolare, deduceva:
- di aver trasferito la proprietà di un immobile, unitamente agli altri comproprietari CP_2
e , agli odierni opponenti in forza di atto di compravendita del 30.09.2010, al prezzo CP_3 pattuito di € 233.872,00, di cui € 50.000,00 corrisposti a mezzo assegni bancari ed € 155.000, invece, mediante mutuo bancario e che la residua somma, di € 28.878,00, sarebbe stata corrisposta entro la data del 30.12.2010;
- che, in esito ad alcuni solleciti, dopo la scadenza prevista per il pagamento della suddetta somma residua, gli opponenti procedevano al versamento della somma di € 16.000, restando inadempiuta la restante somma di € 12.878,00 per la quale l'intestato Tribunale, emetteva il decreto ingiuntivo opposto;
- che, nel summenzionato atto di compravendita, nonostante il proprio impegno profuso nella presentazione di istanza al Comune di Catanzaro al fine di ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, l'odierno opposto rimaneva inerte senza attivarsi al fine di ottenere la necessaria documentazione;
- che, pertanto, si palesava del tutto infondata la richiesta di risarcimento danni, a titolo di penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna dell'immobile, non solo attesa l'inesistenza di qualsivoglia clausola, a tal proposito, nel contratto di compravendita definitivo, ma anche in considerazione del fatto che sin dal mese di Giugno del 2010, l'immobile si presentava rifinito e abitabile e che lo spostamento della data dell'atto al 30.09.2010 era da ricondursi esclusivamente alla richiesta degli acquirenti e resasi necessaria al fine di stipulare il contratto di mutuo bancario;
- che, con il contratto definitivo gli odierni opponenti avevano assunto l'impegno di corrispondere la residua somma di € 28.878,00 entro e non oltre il 30.12.2010, da ritenersi quale termine essenziale, ma non rispettato atteso che, a distanza di oltre due anni, residuava ancora l'obbligazione residua per cui è causa;
- che, la scrittura privata del 6.03.2012 con la quale veniva pattuito di ridurre l'importo della suddetta somma residua da € 28.878,00 a 20.000,00, doveva ritenersi annullata dalla dichiarazione del
7.05.2012.
Con provvedimento del 14.10.2014, la causa veniva assegnata al GOT e a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, con provvedimento del 3.02.2015, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2015 con concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con provvedimento del 3.05.2016, veniva rigettata la prova per testi richiesti da parte opponente e disposto il rinvio della causa all'udienza del
19.09.2017 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di numerosi rinvii d'ufficio disposti per esigenze dovute al carico di ruolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 Giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, con ordinanza del 23.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia parzialmente fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento nei termini di seguito argomentati.
Ebbene, gli odierni opponenti chiedevano a codesto Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo con cui gli stessi erano stati condannati al pagamento di euro 12.878,00, sull'assunto che con la scrittura privata del 6.03.2012 le parti avevano statuito che la somma residua che gli stessi dovevano corrispondere all'odierno opposto era di euro 20.000,00 in luogo di 28.878,00 e che di tale somma
16.000,00 era stata già versata dai coniugi mediante due assegni, mentre i restanti 4.000,00 non erano dovuti, in quanto richiesti prima della scadenza del termine.
Tale ricostruzione veniva tuttavia smentita dall'odierno opposto il quale riteneva che la somma iniziale che i coniugi avrebbero dovuto corrispondere era quella originaria di 28.878,00 euro, in quanto la scrittura privata del 6.03.2012 era stata superata da quella del 7.05.2012 e che pertanto sottraendo dalla somma inziale quella di euro 16.000,00 corrisposti mediante due assegni, residuava la soma di euro 12.878,00 oggetto di decreto ingiuntivo.
Per poter analizzare nel merito la domanda attorea occorre partire dall'analisi dei documenti versati in atti.
Ebbene, la prima scrittura privata del 6.03.2012, successiva al rogito notarile, effettivamente riduceva per volere di entrambe le parti il debito residuo gravante in capo ai coniugi opponenti alla somma di euro 20.000,00. Dagli atti di causa e da quanto dichiarato da entrambe le parti del giudizio, emergeva infatti con evidenza che il primo assegno di euro 8.000,00 con codice identificativo n. 15845050 era stato incassato dal venditore, mentre il secondo assegno, il cui pagamento doveva avvenire entro il
27.04.2012 restava scoperto.
Tale circostanza aveva indotto le parti a redigere un secondo documento datato 7.05.2012 dal quale si evinceva che i coniugi, essendo stati inadempienti nel pagamento del secondo assegno, dichiaravano che la scrittura del 6.03.2012 era priva di validità ed efficacia, sebbene le stesse parti nel medesimo documento convenivano di incontrarsi a seguito dell'incasso dell'assegno con n. identificativo 00154912903, assegno che viene riportato agli atti con data 21.05.2012.
Successivamente le parti, venditore ed acquirenti stipulavano una terza scrittura di contenuto identico a quella del 6.03.2012 nella quale tuttavia precisavano che la somma di euro 20.000,00 doveva essere corrisposta con due assegni di euro 8.000,00 ciascuno e euro 4000,000 da corrispondersi entro 36 mesi. Ebbene in tale scrittura, veniva riportato come codice identificativo del secondo assegno lo stesso numero presente nella scrittura del 7.05.2012, a dimostrazione del fatto che tale scrittura, pur presentando per mero errore la data del 6.03.2012, doveva necessariamente essere stata stipulata in data successiva al 7.05.2012, riportando il numero identificativo dell'assegno presente nella scrittura del 7.05.2012.
Tale ultima scrittura, non contestata dall'odierno opposto rendeva la stessa non sono valida ma consentiva di superare quella del 7.05.2012, con la conseguenza che restava impregiudicato che il debito residuo era di 20 mila euro.
Sul punto, non appare superfluo rammentare che per scrittura privata si intende, nel processo, il documento sottoscritto dalla parte contro cui è destinato a costituire una prova.
A tale scrittura è riconosciuto un valore probatorio particolare a seconda che la sottoscrizione sia apposta alla presenza di un pubblico ufficiale (scrittura privata autenticata) o sia apposta dalla parte personalmente senza alcuna attestazione (scrittura privata non autenticata), come avvenuto nel caso di specie. In particolare, con riferimento a tale ultimo caso, la scrittura privata non autenticata o semplice, sottoscritta dalla parte liberamente, in modo autonomo e non davanti a un pubblico ufficiale, costituisce una prova legale perché fa fede fino a querela di falso, tra le parti, della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, ai sensi dell'art. 2702 c.c., solo in caso di verificazione giudiziale della scrittura e di riconoscimento tacito della scrittura da parte di colui contro il quale è prodotta.
Orbene, la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente (art. 215 co. 1
c.p.c.), quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro cui è prodotta è contumace (fatta salva la possibilità di costituirsi e disconoscerla) oppure quando la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e sempre che risulti sottoscritta (cfr Cass. n. 3730/2013).
Per effetto del riconoscimento, la scrittura prodotta fa fede, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore, mentre lo stesso effetto non si estende alla data del documento, né alla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute: è infatti possibile contestare tale veridicità con ogni mezzo di prova, anche in assenza di un formale disconoscimento (Cass. n. 24841/2020; Cass. n. 13321/2005; Cass. n. 11674/2008; Cass. n.
9024/2005).
Applicando i suesposti principi di diritto, venendo al caso in esame, si osserva che la seconda scrittura privata allegata da parte opponente, la cui data ivi riportata (6.03.2012), per come sostenuto da quest'ultima è il frutto di “mera dimenticanza” e uguale alla prima scrittura, dalla quale si differenzia per il diverso numero identificativo del secondo assegno (15479129 -03) che ha sostituito il primo, non incassato (15479121 – 08), non è stata disconosciuta dalla odierna parte opposta contro cui è stata prodotta e, dunque, è stata tacitamente riconosciuta così per come sopra meglio argomentato. A ciò si aggiunge che parte opposta nulla ha dichiarato in merito al contenuto di tale seconda scrittura ed in particolare in merito alla circostanza che tale seconda scrittura privata conteneva un numero identificativo di assegno diversa da quello riportato nella prima scrittura.
Occorre, peraltro, evidenziare a tale ultimo proposito due considerazioni.
La prima è che, se la parte contro cui viene prodotta una scrittura privata intende disconoscerla, deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione (art. 214 co. 1 c.p.c.) ovvero effettuare il disconoscimento entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione (tale termine è perentorio ed è previsto dall'art. 215 co. 1 c.p.c.).
La seconda è che, pur non richiedendo l'utilizzo di formule particolari, il disconoscimento dev'essere effettuato in modo non equivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche come, ad esempio, “impugna e contesta tutto quanto dedotto da controparte” (Cass.
24643/2021, Cass. 17313/2021, Cass. n. 7775/2014, Cass. n. 28096/2009).
E, cioè, necessaria una dichiarazione contenente una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi (Trib. Salerno n. 5003/2017).
Alla luce di tutto quanto sin'ora argomentato, non essendo stata contestata la veridicità di quanto contenuto nella sopradetta scrittura da parte dell'odierna parte opposta, costituendo la stessa prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di quest'ultima che, con la sottoscrizione se n'è assunta la paternità, ne deriva l'efficacia probatoria assoluta e incondizionata sia con riferimento all'importo residuo a titolo di saldo dell'immobile, pari all'importo di € 20.000,00 anziché di € 28.878,00 e sia con riferimento alla somma residua da corrispondere che deve ritenersi pari a € 4.000,00 anziché ad
€ 12.878,00.
In merito alla somma residua di 4.000,00 occorre precisare che gli opponenti nel proprio atto introduttivo precisavano che la stessa non era esigibile in quanto la domanda di restituzione della somma era stata proposta quando il termine essenziale di 36 mesi dalla stipula della scrittura privata non era ancora decorso e per l'effetto quindi la domanda doveva essere dichiarata inammissibile.
Tale ricostruzione non coglie nel segno.
Invero, occorre sul punto distinguere i presupposti processuali dalle condizioni dell'azione.
Mentre i primi sono quegli elementi che debbono sussistere prima della proposizione della domanda
(c.d. presupposti processuali ossia quegli elementi che non condizionano la giuridica esistenza del processo stesso, bensì il potere- dovere del giudice adito di giungere ad una pronuncia di merito, ossia competenza e legittimazione processuale;
i secondi, le c.d. condizioni dell'azione, rappresentano invece i requisiti di fondatezza della domanda , la cui mancanza non impedisce il venir ad esistenza del processo ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia favorevole all'attore. Tali condizioni a differenza dei presupposti processuali devono esistere al momento della pronuncia e non al momento della domanda (Cass. 17064/2002). Nella categoria delle condizioni dell'azione vanno ricomprese l'interesse ad agire ex art.100 cpc (inteso come interesse volto al perseguimento di quell'ulteriore diverso bene ossia la tutela giurisdizionale, che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale e la legittimazione ad agire ex art 81 cpc (consiste nella identità fra la persona dell'attore e la persona cui la legge conferisce nel caso concreto il potere di agire per quel dato fine).
Applicando tali coordinate al caso in esame, risulta evidente che la domanda di restituzione della somma di 4.000,00 euro non può essere dichiarata inammissibile, sussistendo l'interesse dell'odierno opposto ad ottenere il pagamento della somma. Del resto, la dottrina ha precisato che nelle azioni condanna (come quella in esame) ai fini della proposizione dell'azione è sufficiente che si realizzi l'ipotesi prevista dalla legge e così in caso di inadempimento è sufficiente che il creditore insoddisfatto faccia valere la sua pretesa creditoria.
Ne deriva pertanto che, considerata valida la scrittura privata stipulata tra le parti, con cui veniva riconosciuto come debito residuo la somma di euro 20.000,00, rilevato che non sussistono contestazioni in merito al fatto che gli acquirenti- opponenti abbiano corrisposto mediante n.2 assegni bancari la somma di euro 16.000,00, residua in capo agli alienanti l'obbligo del versamento della somma di euro 4000,00, sussistendo al momento della sentenza l'interesse ad agire in capo al venditore -opposto.
Parzialmente meritevole di accoglimento è, invece la domanda riconvenzionale formulata dagli odierni opponenti con cui gli stessi chiedevano, in proprio favore, il pagamento della somma complessiva di € 12.270,00 per il mancato rispetto dei termini di consegna dell'immobile di cui alla clausola penale contenuta nel contratto preliminare. In particolare, l'art 2 del preliminare di vendita prevedeva che la consegna dell'immobile dovesse avvenire entro il 30 giugno 2010 e che in caso di mancato rispetto di tale termine il venditore avrebbe dovuto corrispondere euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.
Ebbene, dai documenti di causa emerge che la consegna dell'immobile sia avvenuta il 30.09.2010, data in cui era stato stipulato il rogito notarile e quindi 90 giorni dopo la scadenza pattuita.
Tale ricostruzione veniva tuttavia smentita da parte opposta la quale invece adduceva che la consegna del bene era avvenuta a settembre in quanto gli acquirenti avevano richiesto, a modifica dell'art. 8 del preliminare anche il completamento della mansarda, per la cui realizzazione erano necessari 90 giorni.
Tuttavia, agli atti, a differenza di quanto sostiene parte opposta, non vi è prova alcuna di una integrazione del contratto preliminare con cui sarebbe stata pattuita una diversa data di consegna dell'immobile completo di mansarda.
Ciò comporta, pertanto, che in mancanza di prova diversa, parte venditrice è tenuta a corrispondere a parte alienante la somma di euro 2.700 euro a titolo di risarcimento per il ritardo nella consegna del bene. (30 euro per 90 giorni di ritardo).
Non può invece estendersi il risarcimento del danno per il periodo successivo alla stipula del definitivo, mancando nello stesso qualsiasi riferimento alla clausola penale.
Tale ultima questione in esame impone di affrontare, nello specifico, il rapporto tra il contratto preliminare di vendita di un bene immobile e la clausola penale che, come nel caso di specie, non sia stata riportata nel definitivo.
Posto che, la clausola penale, di cui all'art. 1382 c.c. è una clausola con cui si determina preventivamente la prestazione (generalmente, per il pagamento di una somma di denaro) che una parte dovrà eseguire in caso di suo inadempimento o di ritardo nell'esecuzione dell'accordo principale e la cui funzione è quella di determinare preventivamente l'entità del danno che si potrebbe subire in caso di ritardo o di inadempimento, nel caso specifico, le parti avevano espressamente previsto la clausola penale esclusivamente nel contratto preliminare mentre il contratto definitivo, seguito al preliminare non riportava alcuna previsione o richiamo in tal senso, così come correttamente sostenuto da parte opposta, nella propria comparsa.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. n. 15585/2007; Cass.
11262/2003; Cass. n. 2824/2003; Cass. n. 5635/2002; Cass. n. 4354/1998).
E' stato ulteriormente puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti, nel silenzio del contratto definitivo, può essere vinta soltanto dalla prova, che deve risultare da atto scritto - ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo;
e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l'adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli può far valere in forza del distinto accordo intervenuto tra le parti all'atto della stipula del contratto definitivo. (Cass. 10-1-2007 n. 233).
Dunque, può affermarsi che le pattuizioni di cui al contratto preliminare, inclusa la pattuizione di clausola penale, devono intendersi superate dalla nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti di cui al contratto definitivo.
Applicando tali principi al caso specifico per cui è causa, deve concludersi nel senso che la richiesta avanzata, in via riconvenzionale, dagli odierni opponenti di ottenere il pagamento della clausola penale sul presupposto del ritardo nella consegna dell'immobile, non essendo stata detta clausola penale riportata nel contratto definitivo di vendita del bene immobile, non può trovare accoglimento per il periodo successivo alla stipula del definitivo.
Ne deriva quindi che gli odierni opponenti devono corrispondere alla parte opposta la somma di euro
4000,00 come somma residua per il pagamento dell'immobile mentre parte opposta è tenuta a corrispondere a parte opponente la somma di euro 2700,00 euro a titolo di risarcimento danni.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Parte_1
e , nei confronti di , disattesa e/o assorbita ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale.
2) Condanna gli odierni opponenti al pagamento della somma di euro 4.000,00 per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna parte opposta a corrispondere agli odierni opponenti la somma di euro 2700,00 a titolo di risarcimento danni:
4) Compensa tra le parti le spese del giudizio in virtù di una reciproca soccombenza.
Così deciso in Catanzaro, 4.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito