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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13035/20 22 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Pinca come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
CP del legale rapp.te rapp.to e difeso dal Dirigente Scolastico autorizzato, , ai sensi Controparte_3 dell'art.417 bis c.p.c. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere docente a tempo indeterminato di “Storia dell'Arte” presso il Liceo Artistico “I.I.S.S. P. Colonna” di;
di essere CP_1 stata designata, in data 17.11.2018, quale rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) dalle RSU;
di aver frequentato, a far data dal 25.02.2019, su espressa disposizione della sua Dirigente scolastica,
Prof.ssa , un corso di formazione sulla sicurezza, della durata di 32 ore, presso l'Istituto Controparte_3
Superiore “Egidio Lanoce” di Maglie;
che tale corso, della durata di 8 giorni, si era svolto in orario pomeridiano dalle ore 15 alle 19 al di fuori, quindi, dell'orario ordinario di lavoro;
di aver richiesto alla
Dirigente scolastica, con nota del 09.01.2020, il pagamento delle ore impiegate per la partecipazione al corso RLS, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Precisava che le ore impiegate per la formazione in orario diverso ed estraneo al servizio dovevano intendersi quali ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste ed in quanto tali andavano retribuite.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi il e l “P. Colonna” di Controparte_1 CP_4
anche in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 560,00 oltre accessori nella misura di CP_1 legge e con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contradditorio, parte convenuta contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva che i corsi formativi obbligatori, tra cui la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rientravano tra le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del
[...]
2006-2009, e come tali erano già retribuiti contrattualmente. Controparte_5
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente delineare il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie.
Il D.lgs. n.81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) disciplina espressamente la partecipazione obbligatoria dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.
Ed infatti, l'art. 20, comma 2, lett. h), D. Lgs 81/2008 impone al lavoratore di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'art 37, al comma 10 dispone che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” ed al comma 12 precisa che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (…) durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Il CCNL scuola 2006-2009 distingue le attività del personale docente in attività di insegnamento (art.28) e attività funzionali all'insegnamento (art.29).
In particolare, l'art. 29 CCNL scuola definisce l'attività funzionale all'insegnamento come “ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore
2 annue;
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Già dal tenore letterale della summenzionata clausola contrattuale, si evince che le ore impiegate dalla ricorrente nel corso di formazione in questione non possono ricondursi alle attività propedeutiche all'insegnamento, né alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, né alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse o di intersezione. L'elenco delle attività funzionali all'insegnamento contenuto nell'art. 29 sembra riferirsi ad attività strettamente connesse con l'attività di docenza propriamente detta, per cui anche la stessa formazione prevista dalla clausola deve riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione in materia di sicurezza sul lavoro che riguarda tutti i lavoratori.
Per tali ragioni, alla luce anche del disposto di cui all'art.37, comma 12 del D. Lgs. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (…) durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, le ore in cui la ricorrente è stata impegnata nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro devono qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e, pertanto, devono essere retribuite.
Rispetto quadro normativo esaminato, la circostanza che nel Piano annuale di Aggiornamento e
Formazione 2018/2019 predisposto dalla Dirigente scolastica (all. 15 della memoria difensiva) siano stati inseriti, nell'ambito della formazione specifica dei docenti, anche i corsi sulla sicurezza sul lavoro, non appare suscettibile di indurre a diversa conclusione.
Circa la quantificazione delle somme spettanti, in assenza di specifiche contestazioni da parte della resistente, si ritiene di dover aderire al conteggio elaborato dalla ricorrente, che assume come parametro di riferimento il compenso orario tabellare lordo previsto dal CCNL moltiplicato per le ore di durata del corso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 560,00
- pari al compenso orario di € 17,50 moltiplicato per il numero delle ore di formazione (32 ore) - oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico del secondo la regola della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 560,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
3 processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13035/20 22 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Pinca come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
CP del legale rapp.te rapp.to e difeso dal Dirigente Scolastico autorizzato, , ai sensi Controparte_3 dell'art.417 bis c.p.c. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere docente a tempo indeterminato di “Storia dell'Arte” presso il Liceo Artistico “I.I.S.S. P. Colonna” di;
di essere CP_1 stata designata, in data 17.11.2018, quale rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) dalle RSU;
di aver frequentato, a far data dal 25.02.2019, su espressa disposizione della sua Dirigente scolastica,
Prof.ssa , un corso di formazione sulla sicurezza, della durata di 32 ore, presso l'Istituto Controparte_3
Superiore “Egidio Lanoce” di Maglie;
che tale corso, della durata di 8 giorni, si era svolto in orario pomeridiano dalle ore 15 alle 19 al di fuori, quindi, dell'orario ordinario di lavoro;
di aver richiesto alla
Dirigente scolastica, con nota del 09.01.2020, il pagamento delle ore impiegate per la partecipazione al corso RLS, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Precisava che le ore impiegate per la formazione in orario diverso ed estraneo al servizio dovevano intendersi quali ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste ed in quanto tali andavano retribuite.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi il e l “P. Colonna” di Controparte_1 CP_4
anche in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 560,00 oltre accessori nella misura di CP_1 legge e con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contradditorio, parte convenuta contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, deduceva che i corsi formativi obbligatori, tra cui la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rientravano tra le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del
[...]
2006-2009, e come tali erano già retribuiti contrattualmente. Controparte_5
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente delineare il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie.
Il D.lgs. n.81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) disciplina espressamente la partecipazione obbligatoria dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.
Ed infatti, l'art. 20, comma 2, lett. h), D. Lgs 81/2008 impone al lavoratore di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'art 37, al comma 10 dispone che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” ed al comma 12 precisa che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (…) durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Il CCNL scuola 2006-2009 distingue le attività del personale docente in attività di insegnamento (art.28) e attività funzionali all'insegnamento (art.29).
In particolare, l'art. 29 CCNL scuola definisce l'attività funzionale all'insegnamento come “ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore
2 annue;
c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Già dal tenore letterale della summenzionata clausola contrattuale, si evince che le ore impiegate dalla ricorrente nel corso di formazione in questione non possono ricondursi alle attività propedeutiche all'insegnamento, né alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, né alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse o di intersezione. L'elenco delle attività funzionali all'insegnamento contenuto nell'art. 29 sembra riferirsi ad attività strettamente connesse con l'attività di docenza propriamente detta, per cui anche la stessa formazione prevista dalla clausola deve riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione in materia di sicurezza sul lavoro che riguarda tutti i lavoratori.
Per tali ragioni, alla luce anche del disposto di cui all'art.37, comma 12 del D. Lgs. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (…) durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, le ore in cui la ricorrente è stata impegnata nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro devono qualificarsi come ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e, pertanto, devono essere retribuite.
Rispetto quadro normativo esaminato, la circostanza che nel Piano annuale di Aggiornamento e
Formazione 2018/2019 predisposto dalla Dirigente scolastica (all. 15 della memoria difensiva) siano stati inseriti, nell'ambito della formazione specifica dei docenti, anche i corsi sulla sicurezza sul lavoro, non appare suscettibile di indurre a diversa conclusione.
Circa la quantificazione delle somme spettanti, in assenza di specifiche contestazioni da parte della resistente, si ritiene di dover aderire al conteggio elaborato dalla ricorrente, che assume come parametro di riferimento il compenso orario tabellare lordo previsto dal CCNL moltiplicato per le ore di durata del corso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 560,00
- pari al compenso orario di € 17,50 moltiplicato per il numero delle ore di formazione (32 ore) - oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico del secondo la regola della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 560,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
3 processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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