Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 00077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2022, proposto dai sig.ri RD VU e Benedetta De Paola, rappresentati e difesi dall'avvocato Benedetta De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi su decreto della Corte di Appello di Perugia n. 1248 del 9 maggio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l'ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Perugia n. 1248 del 9 maggio 2017, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della l. n. 89 del 2001), quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente RD VU della somma di € 4.625,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto;
- alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more, è intervenuto l’integrale pagamento delle somme per cui è causa; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, non resti al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con condanna al pagamento delle spese di lite del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, nella misura di cui in dispositivo, essendo stata emessa l’autorizzazione di pagamento solo dopo la notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 500,00 (cinquecento//00) euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato Benedetta De Paola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO