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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONE PAOLO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PATRONE PAOLO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGI ALBERTO, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 1/4 17100 SAVONA presso il difensore avv. MAGI
ALBERTO
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ricorso agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e del Geom. affinché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...] Controparte_3
entrambi agli obblighi contrattuali di cui ai contratti di appalto e di prestazione d'opera professionale e affinché venissero condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 42.253,06, di cui euro
19.250,05 a titolo restitutorio di quanto indebitamente percepito da per Controparte_2
corrispettivo del contratto di appalto, al netto dei costi per il ripristino dei riscontrati vizi e/o difetti delle opere eseguite pari a 4.400,00 euro;
euro 22.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata vendita dell'immobile a prezzo maggiore rispetto a quello poi ricavato e, infine euro 1.003,01
a titolo di costi tecnici per le spese legali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Deduceva che, in data 13.03.2018, e stipulavano un Parte_1 Controparte_2
contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in
Genova, Vico del Duca 3/11 per il corrispettivo di euro 41.070,00 oltre IVA, da versarsi in diverse rate: il 15% del totale a inizio lavori;
il 10% a lavori ultimati e collaudati ed il residuo in corso d'opera a seguito della presentazione dei S.A.L. (docc. 2 e 3). Contestualmente alla stipula del contratto Pt_1
corrispondeva all'appaltatore la somma pari ad euro 6.776,55 (doc. 4). Il Geom. veniva
[...] CP_4
inizialmente incaricato di procedere alla predisposizione e presentazione di pratiche edilizie per il costo di euro 1.750,00 - con acconto pari ad euro 825,00 corrisposto in data 09.04.2018 (doc. 6) - e successivamente nominato direttore dei lavori: per tali motivi veniva chiamato a rispondere in solido con l'impresa appaltatrice per non aver verificato la corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni appaltate.
Deduceva, inoltre, che, nonostante l'ulteriore acconto di euro 30.000,00 corrisposto all'appaltatore in data 2.07.2018 (doc. 20), abbandonava, dal 17.07.2018 (doc. 9), il Controparte_2 cantiere. In seguito a formale sollecito, l'appaltatore, in data 17.12.2018, sospendeva i lavori e chiedeva Pers il pagamento di euro 5.871,00; ciononostante il inviato in data 13.12.2018 (doc. 27), veniva approvato (doc. 28). In riscontro a tali richieste, la committente comunicava l'immediata risoluzione dei contratti di appalto e prestazione d'opera in ragione dei gravi inadempimenti contrattuali (docc. 28
e 29) e, in data 23.01.2019, all'esito della relazione sullo stato del cantiere (doc. 31), contestava all'appaltatore l'omesso completamento delle opere appaltate e la non corretta esecuzione a regola d'arte di quelle eseguite, chiedendo in restituzione l'importo di euro 19.250,05, corrispondente alla differenza tra gli acconti versati (pari ad euro 37.601,55) e il valore delle lavorazioni correttamente pagina 2 di 11 eseguite (pari ad euro 18.351,50), al netto dei costi per il ripristino dei vizi (pari ad euro 4.400,00), oltre il maggior danno per illegittima sospensione dei lavori e per il ritardo nell'esecuzione degli stessi che sarebbero dovute terminare in data 22.06.2018. L'attrice lamentava, inoltre, che, successivamente alla consegna del cantiere, aveva conferito l'incarico a di provvedere all'ultimazione dei lavori CP_5 di ristrutturazione, sostenendo ulteriori costi di ristrutturazione per l'importo di euro 18.440,00 e non potendo disporre dell'immobile in questione per ulteriori 3 mesi (docc. 35-37), quantificando tale danno nell'importo di euro 22.000,00 corrispondente al danno patrimoniale subito in termini di lucro cessante per non aver potuto vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello poi effettivamente ricavato (docc. 38-40).
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Deducevano, in fatto, che, in data 03.05.2018, emetteva nei confronti Controparte_2 dell'attrice la fattura n.7 dell'importo di € 42.000,00 a titolo di “primo stato avanzamento lavori presso vostro appartamento in Genova via del duca 3/11” (doc. 14), mai contestata, che veniva saldata solo in parte, in data 22.06.2018, con bonifico di € 30.000,00 (doc. 16). Precisavano che, in data 03.08.2018,
l'appaltatore emetteva nota consuntivo dei lavori eseguiti sull'immobile – mai contestata- con indicazione delle lavorazioni extra preventivo concordate con la committente per un importo totale di €
4.447,00 (doc. 17), sicché il credito totale maturato ammontava ad € 15.628,82 + iva. Peraltro, successivamente, l'attrice informava l'appaltatore della volontà di effettuare altre opere extrapreventivo ed in particolare il rifacimento completo (e non parziale come indicato nel preventivo doc. 03) del bagno. Tuttavia, nonostante i solleciti di pagamento, era costretta a sospendere Controparte_2
l'esecuzione di ulteriori lavorazioni in attesa del saldo di quanto dovuto e delle indicazioni sulle lavorazioni da effettuare nel bagno. Successivamente ad uno scambio di missive tra le parti, in data
10.02.2019, l'appaltatore ribadiva la propria disponibilità a proseguire i lavori evidenziando che “unico intervento non portato a termine inerisce il bagno poiché Lei non ha mai dato risconto alle numerose richieste scritte inoltrate dalla in relazione alla modifica degli attacchi Controparte_2 necessaria per l'installazione della caldaia e dello sportello del bagno. A oggi, pertanto, il cantiere risulta essere ancora aperto sebbene le lavorazioni sospese per sua esclusiva responsabilità” (doc.
27).
In diritto rilevavano che parte attrice non avesse eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, bensì l'inesatto adempimento e di conseguenza non avesse assolto al proprio onere di provare i vizi e i difetti lamentati. Contestavano il valore probatorio e le risultanze della perizia di parte prodotta, poiché non teneva conto dei lavori extra preventivo eseguiti, nonché l'importo asseritamente versato da Pt_1
pagina 3 di 11 alla ditta intervenuta successivamente, emergendo dalla documentazione prodotta (docc. 36 e 37) la corresponsione della minor somma di euro 4.818,18.
Evidenziavano, inoltre, che l'accordo contrattuale tra le parti non facesse alcun riferimento ad un termine di fine lavori e l'esecuzione delle opere era stata sospesa dall'appaltatore legittimamente.
Chiedevano il rigetto delle domande risarcitorie e restitutorie. In particolare, circa la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante, rilevavano che parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto un valido preliminare di vendita e/o accettazione di offerta al prezzo di
€ 165.000,00 / 170.000,00: la proposta prodotta, datata 20.09.2018 (doc. 39), era priva di firma e quella datata 18.01.2019, pur essendovi anche accettazione, non era stata seguita dal rogito e risultava che avesse trattenuta la caparra di € 2.000,00, a riprova del fatto che era stato l'altro contraente a Pt_1 decidere di non sottoscrivere il rogito.
Da ultimo, in ordine alla responsabilità del Geom. quale direttore dei lavori, CP_1
precisavano che l'eventuale sua responsabilità poteva essere solo ricondotta alla contestata mancata esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'appaltatore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), la causa veniva, dapprima, ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione orale e, in seguito, rimessa in istruttoria.
Veniva, dunque, interrotto il processo stante la sentenza dichiarativa di fallimento della società appaltatrice convenuta e, una volta riassunto il processo da parte dell'attrice, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
Espletata la prova orale, licenziata una CTU volta all'accertamento della sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere appaltate e alla quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie, dopo avere fatto integrare la ctu, previa rimessione sul ruolo della causa.
***
1.Sulle domande attoree nei confronti del fallimento
Preliminarmente, occorre dare atto dell'intervenuto fallimento della società appaltatrice convenuta e della contumacia del medesimo nel processo validamente riassunto da parte attrice.
Quest'ultima, con il ricorso in riassunzione, ha mutato la domanda di condanna inizialmente avanzata nei confronti di proponendo una domanda di mero accertamento Controparte_2 dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, nonché, conseguentemente, del credito vantato.
pagina 4 di 11 Tuttavia, tale domanda – con le precisazione di cui infra per quanto riguarda i vizi - va dichiarata improcedibile in tal sede, avuto riguardo al principio espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
Infatti, in ispecie, non possono trovare applicazione i principi di diritto espressi dalla
Cassazione nella sentenza n. 2990/2020, citata anche dall'attrice, secondo i quali: “Nel sistema concorsuale riformato, l'art. 72, comma 5, secondo periodo, legge fall. impone - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 legge fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. II. In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1) o n. 3), legge fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. III. La domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali, o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 legge fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare”. Ciò in quanto la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di non è tesa alla declaratoria di risoluzione del Controparte_2
pagina 5 di 11 contratto d'appalto, bensì all'accertamento, in capo all'attrice, di un credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale. ha infatti richiesto di valutare il quantum delle opere oggetto di appalto Pt_1
eseguite da e quindi la somma corrisposta da in modo da poter ottenere – Controparte_2 Pt_1 sull'assunto dell'avvenuto versamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta – la ripetizione dell'indebito. È evidente come tale accertamento, pur non essendo riproposta la domanda di condanna, non risponda a quelle “finalità estranee alla partecipazione al concorso” richiamate dalla sentenza della
Cassazione sopra citata. Tale accertamento deve quindi avvenire nel concorso con gli altri creditori.
Discorso diverso deve essere svolto per quanto riguarda la sussistenza dei vizi per i quali deve rispondere solidalmente il direttore dei lavori. Tale accertamento è infatti indispensabile per individuare la responsabilità del direttore dei lavori e quindi procedere alla sua condanna.
2.Sulla responsabilità del direttore dei lavori: il danno emergente
Parte attrice ha radicato la presente causa onde ottenere ristoro sia di quanto indebitamente percepito da in forza del contratto di appalto di cui al preventivo accettato e Controparte_2
sottoscritto dalla committente (doc. 3 attrice), tenuto conto dei costi per il ripristino dei vizi e difetti delle opere eseguite, sia dei danni patiti a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata vendita dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione a prezzo maggiore rispetto a quello ricavato successivamente, sia delle spese affrontate a titolo di costi tecnici e legali.
Premesso che la conclusione di un contratto di appalto tra e è da Pt_1 Controparte_2 ritenersi dimostrata in causa, occorre, in primis, delineare la figura del direttore dei lavori.
Egli presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi onde assicurare, relativamente all'opera da realizzare, il risultato che il committente vuole conseguire, sicché rientrano, tra le obbligazioni da lui assunte, l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, il controllo, durante l'esecuzione della stessa, dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Si richiama, al riguardo, una recente pronuncia della
Suprema Corte, che, sul tema, così si esprime: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014,
pagina 6 di 11 n. 20557). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli
(Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e, in difetto, di riferirne al committente” (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27045).
È circostanza incontestata che sia stato nominato direttore dei lavori dall'attrice, così CP_1
come da costei allegato in atto di citazione (v. pag. 7 quando si richiama il relativo contratto di opera professionale e pag. 11 in cui espressamente si riferisce “risulta documentato agli atti che costui non ha svolto ovvero ha svolto con evidente imperizia e negligenza l'incarico di Direttore dei Lavori conferito dalla signora ”) e non contestato in alcun modo dallo stesso convenuto. Pt_1
Deve ricordarsi come in astratto la responsabilità del direttore dei lavori concorra con quella dell'appaltatore in via solidale, come oramai affermato dalla giurisprudenza (ex art. 1292 cod. civ.), e ciò anche se la partecipazione dei concorrenti è avvenuta a titolo diverso (tra le altre, Cass. 25 agosto
1997 n. 7992; Cass. 27 agosto 1994 n. 7554): “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012); “In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono
pagina 7 di 11 solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”. (Sez. 2,
Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; v. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995). Si tratta quindi di una forma di diretta responsabilità, e non di una forma di garanzia, che nasce dall'asserita mancata vigilanza sulla prestazione dell'appaltatore.
Il Geom. – come valutato dal CTU - ha omesso di vigilare e di impartire le opportune CP_4 direzioni onde consentire la corretta realizzazione ed esecuzione dell'opera ed evitare quindi la causazione dei vizi. Il CTU, geom. ha infatti evidenziato nella propria relazione Per_2
integrativa che: “vi sia un concorso esplicito di responsabilità tra l'esecutore materiale delle opere
(impresa) ed il preposto alla vigilanza del cantiere (D.L.) nella determinazione del quantum stimato per rimuovere i vizi. L'attività di verifica del D.L. non ha quale oggetto la qualità della prestazione lavorativa dell'impresa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell'opera e sulla sua conformità progettuale e contrattuale”, giungendo a ritenere che: “il rapporto di responsabilità nel concorso che ha determinato l'importo dei vizi da rimuovere risulta paritetico ed è quindi attribuibile al 50% cadauno ai soggetti in causa” (cfr. integrazione alla CTU, pagg. 2 e 3).
Il ctu, essendo stato mutato lo stato dei luoghi prima della sua relazione, ha operato una valutazione che ha tenuto conto delle risultanze testimoniali (in particolar modo i testimoni Tes_1
e e, incrociandole con la perizia di parte dell'ing.
[...] Controparte_6 Testimone_2
ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati prima del mutamento dello stato dei luoghi. Egli, Per_3 nell'adempiere al proprio incarico, premetteva che “l'immobile in questione in oggi risulta alienato a soggetti terzi. Conseguentemente, non risulta ispezionabile per ulteriori verifiche e riscontri a quanto prodotto nei fascicoli di causa. Pertanto la relazione dello scrivente, con tutte le approssimazioni del caso, risulterà basata sulla semplice analisi documentale delle prove testimoniali rese in istruttoria (e le citate produzioni di riferimento) per quanto concerne gli aspetti tecnici della vicenda” (cfr. relazione peritale pag. 2). Chiariva, quindi, di poter accertare lo stato dei luoghi avendo riguardo a quanto evidenziato da nella sua relazione tecnica (di cui al doc. 31 di parte attrice), costituendo essa Per_3
l'unico riscontro tecnico e, dopo aver riportato quanto dal perito di parte accertato, concludeva che
“Dalla lettura dello stesso documento dell'Ing. (pag.ne 6-7) si evidenziano vizi e difetti nelle Per_3
opere realizzate che risultano oggettivamente documentate con sequenze fotografiche (punti dall'1 al
6). Riporto le questioni salienti dell'accertamento e delle conclusioni a seguire: A fronte di un preventivo complessivo di pari a Euro 41.070. + IVA (ALLEGATO A) Controparte_2 determina un SAL di Euro 22.751,50 al lordo dei vizi che “monetizza” in Euro 4.400. Il tutto come
pagina 8 di 11 direttamente deducibile dalle ultime due pagine in conclusione alla sua perizia” (cfr. relazione peritale pag. 7). Confrontava, infine, quanto rilevato da con quanto dichiarato dai testimoni escussi, Per_3 confermando la sussistenza dei vizi lamentati prima del mutamento dello stato dei luoghi.
Ha quindi determinato i vizi in complessivi € 4.400,00 oltre IVA, specificando nella propria relazione integrativa come essi “risultano determinati essenzialmente in ragione delle carenti qualità esecutive e/o dell'incompletezza delle opere, oltre che per percentuali inserite nel SAL non rispondenti all'eseguito”. Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza della Cassazione n. 1712/1995 dalla data della
CTU al saldo.
Da tutto quanto sopra esposto discende che va accertata la responsabilità solidale del Geometra
quale direttore dei lavori, con il nella misura di euro 4.400,00 CP_1 Controparte_2
e, in considerazione dell'intervenuta sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice, lui solo va condannato al pagamento dell'intera somma in favore del committente.
Il resto della domanda risarcitoria va rigettata. imputa a il mancato Pt_1 CP_1
completamento delle opere, quindi una sorta di conflitto di interessi poichè avrebbe operato sia come direttore dei lavori incaricato dall'attrice, sia come direttore tecnico della società convenuta, tenendo dei comportamenti opachi. Tali censure sono rimaste però allo stato di generiche doglianze, non indicando neppure l'attrice quale sarebbe l'eventuale e specifico comportamento – e reato o titolo di responsabilità civilistica – in base ai quali dovrebbe rispondere. CP_1
Le relative domande, per la verità nulle nella loro genericità, devono essere certamente rigettate.
Non può neppure attribuirsi a la responsabilità per il mancato completamento delle CP_1 lavorazioni appaltate nei termini contrattuali pattuiti e men che meno per l'eventuale versamento da parte di somme esorbitanti rispetto a quelle dovute in base ai lavori eseguiti. Il direttore dei Pt_1
lavori, quindi, potrà rispondere dei soli vizi emersi in conseguenza della mancata diligenza prestata durante l'(omessa) vigilanza della corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni appaltate.
3.La responsabilità del direttore dei lavori: il lucro cessante
Il rigetto delle altre domande attoree nei termini sopra indicati risulta assorbente rispetto alle altre voci di danno richiesto a titolo di lucro cessante, che non possono essere riconosciute. Deve comunque rilevarsi che non ne è stata fornita alcuna prova di danno in quanto le due proposte di acquisto prodotte dall'attrice (di cui ai documenti nn. 38 e 39) in parte non risultano sottoscritte né dal proponente né dal ricevente la proposta (doc. 38), in parte poco provano (doc. 39 in cui non viene indicato il motivo a causa del quale non si sia giunti al rogito definitivo, risultando anzi che fu la stessa a trattenere la caparra, senza che si sappia se sia stata la parte proponente a revocare la proposta, Pt_1
pagina 9 di 11 o se la proposta sia decaduta, a causa del ritardo e dei vizi nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile da acquistare).
4.Sulla restituzione spese
In primis, occorre rilevare che il doc. 42 costituisce solo una mera pro-forma emessa dal Geom.
a fronte di una non meglio precisata “attività di aggiornamento catastale” che non si comprende Pt_2 per quali ragioni parte attrice ritiene essere conseguenza delle condotte delle convenute.
In ogni caso, non dimostra di aver corrisposto gli importi che chiede in restituzione, Pt_1 sicchè anche tale domanda non merita accoglimento.
In conclusione
Dichiarata improcedibile la domanda nei confronti di in parziale Controparte_2
accoglimento della domanda nei confronti del Geom. va accertata la responsabilità solidale CP_4
del medesimo con il nella misura di 4.400,00, oltre IVA, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla relazione della CTU nei termini sopra indicati.
In riferimento alle spese di lite occorre considerare che nulla deve essere disposto sulle spese nei confronti del essendo la convenuta contumace. Nei confronti, Controparte_2
invece, del Geom. va considerato che ha visto il riconoscimento di una piccola parte CP_1 Pt_1
del suo diritto e, pertanto, le spese di lite vanno compensate nella misura di 3/4 e, per la restante quota di 1/4, seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato:, € 1.000,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato:, € 1.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:, € 2.000,00
Fase decisionale, valore personalizzato:, € 2.200,00
Compenso tabellare (valori personalizzati), € 6.200,00
pagina 10 di 11 Le spese di CTU, essendo stato l'accertamento condotto nell'interesse di entrambe le parti, devono essere poste a carico di ognuna nella misura del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibili le domande avanzate da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
[...]
2. in parziale accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Geom. Parte_1 [...]
accerta la responsabilità solidale del Geom. con il Controparte_3 Controparte_3
nella misura di euro 4.400,00 oltre IVA;
Controparte_2
3. dichiara tenuto e condanna il Geom. al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma pari ad euro 4.400,00, oltre IVA e rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini di cui in parte motiva;
4. compensa le spese di lite tra e Geom. nella misura della 3/4 e Parte_1 CP_3 Controparte_3
condanna Geom. a rifondere a la quota residua che liquida nella Controparte_3 Parte_1 relativa parte in € 1.550,00 per compensi, ¼ del contributo unico e spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di e di Geom. Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_3
6. nulla a provvedere sulle spese nei confronti di Controparte_2
Genova, 27 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONE PAOLO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PATRONE PAOLO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGI ALBERTO, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 1/4 17100 SAVONA presso il difensore avv. MAGI
ALBERTO
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ricorso agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e del Geom. affinché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...] Controparte_3
entrambi agli obblighi contrattuali di cui ai contratti di appalto e di prestazione d'opera professionale e affinché venissero condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 42.253,06, di cui euro
19.250,05 a titolo restitutorio di quanto indebitamente percepito da per Controparte_2
corrispettivo del contratto di appalto, al netto dei costi per il ripristino dei riscontrati vizi e/o difetti delle opere eseguite pari a 4.400,00 euro;
euro 22.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata vendita dell'immobile a prezzo maggiore rispetto a quello poi ricavato e, infine euro 1.003,01
a titolo di costi tecnici per le spese legali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Deduceva che, in data 13.03.2018, e stipulavano un Parte_1 Controparte_2
contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in
Genova, Vico del Duca 3/11 per il corrispettivo di euro 41.070,00 oltre IVA, da versarsi in diverse rate: il 15% del totale a inizio lavori;
il 10% a lavori ultimati e collaudati ed il residuo in corso d'opera a seguito della presentazione dei S.A.L. (docc. 2 e 3). Contestualmente alla stipula del contratto Pt_1
corrispondeva all'appaltatore la somma pari ad euro 6.776,55 (doc. 4). Il Geom. veniva
[...] CP_4
inizialmente incaricato di procedere alla predisposizione e presentazione di pratiche edilizie per il costo di euro 1.750,00 - con acconto pari ad euro 825,00 corrisposto in data 09.04.2018 (doc. 6) - e successivamente nominato direttore dei lavori: per tali motivi veniva chiamato a rispondere in solido con l'impresa appaltatrice per non aver verificato la corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni appaltate.
Deduceva, inoltre, che, nonostante l'ulteriore acconto di euro 30.000,00 corrisposto all'appaltatore in data 2.07.2018 (doc. 20), abbandonava, dal 17.07.2018 (doc. 9), il Controparte_2 cantiere. In seguito a formale sollecito, l'appaltatore, in data 17.12.2018, sospendeva i lavori e chiedeva Pers il pagamento di euro 5.871,00; ciononostante il inviato in data 13.12.2018 (doc. 27), veniva approvato (doc. 28). In riscontro a tali richieste, la committente comunicava l'immediata risoluzione dei contratti di appalto e prestazione d'opera in ragione dei gravi inadempimenti contrattuali (docc. 28
e 29) e, in data 23.01.2019, all'esito della relazione sullo stato del cantiere (doc. 31), contestava all'appaltatore l'omesso completamento delle opere appaltate e la non corretta esecuzione a regola d'arte di quelle eseguite, chiedendo in restituzione l'importo di euro 19.250,05, corrispondente alla differenza tra gli acconti versati (pari ad euro 37.601,55) e il valore delle lavorazioni correttamente pagina 2 di 11 eseguite (pari ad euro 18.351,50), al netto dei costi per il ripristino dei vizi (pari ad euro 4.400,00), oltre il maggior danno per illegittima sospensione dei lavori e per il ritardo nell'esecuzione degli stessi che sarebbero dovute terminare in data 22.06.2018. L'attrice lamentava, inoltre, che, successivamente alla consegna del cantiere, aveva conferito l'incarico a di provvedere all'ultimazione dei lavori CP_5 di ristrutturazione, sostenendo ulteriori costi di ristrutturazione per l'importo di euro 18.440,00 e non potendo disporre dell'immobile in questione per ulteriori 3 mesi (docc. 35-37), quantificando tale danno nell'importo di euro 22.000,00 corrispondente al danno patrimoniale subito in termini di lucro cessante per non aver potuto vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello poi effettivamente ricavato (docc. 38-40).
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Deducevano, in fatto, che, in data 03.05.2018, emetteva nei confronti Controparte_2 dell'attrice la fattura n.7 dell'importo di € 42.000,00 a titolo di “primo stato avanzamento lavori presso vostro appartamento in Genova via del duca 3/11” (doc. 14), mai contestata, che veniva saldata solo in parte, in data 22.06.2018, con bonifico di € 30.000,00 (doc. 16). Precisavano che, in data 03.08.2018,
l'appaltatore emetteva nota consuntivo dei lavori eseguiti sull'immobile – mai contestata- con indicazione delle lavorazioni extra preventivo concordate con la committente per un importo totale di €
4.447,00 (doc. 17), sicché il credito totale maturato ammontava ad € 15.628,82 + iva. Peraltro, successivamente, l'attrice informava l'appaltatore della volontà di effettuare altre opere extrapreventivo ed in particolare il rifacimento completo (e non parziale come indicato nel preventivo doc. 03) del bagno. Tuttavia, nonostante i solleciti di pagamento, era costretta a sospendere Controparte_2
l'esecuzione di ulteriori lavorazioni in attesa del saldo di quanto dovuto e delle indicazioni sulle lavorazioni da effettuare nel bagno. Successivamente ad uno scambio di missive tra le parti, in data
10.02.2019, l'appaltatore ribadiva la propria disponibilità a proseguire i lavori evidenziando che “unico intervento non portato a termine inerisce il bagno poiché Lei non ha mai dato risconto alle numerose richieste scritte inoltrate dalla in relazione alla modifica degli attacchi Controparte_2 necessaria per l'installazione della caldaia e dello sportello del bagno. A oggi, pertanto, il cantiere risulta essere ancora aperto sebbene le lavorazioni sospese per sua esclusiva responsabilità” (doc.
27).
In diritto rilevavano che parte attrice non avesse eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, bensì l'inesatto adempimento e di conseguenza non avesse assolto al proprio onere di provare i vizi e i difetti lamentati. Contestavano il valore probatorio e le risultanze della perizia di parte prodotta, poiché non teneva conto dei lavori extra preventivo eseguiti, nonché l'importo asseritamente versato da Pt_1
pagina 3 di 11 alla ditta intervenuta successivamente, emergendo dalla documentazione prodotta (docc. 36 e 37) la corresponsione della minor somma di euro 4.818,18.
Evidenziavano, inoltre, che l'accordo contrattuale tra le parti non facesse alcun riferimento ad un termine di fine lavori e l'esecuzione delle opere era stata sospesa dall'appaltatore legittimamente.
Chiedevano il rigetto delle domande risarcitorie e restitutorie. In particolare, circa la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante, rilevavano che parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto un valido preliminare di vendita e/o accettazione di offerta al prezzo di
€ 165.000,00 / 170.000,00: la proposta prodotta, datata 20.09.2018 (doc. 39), era priva di firma e quella datata 18.01.2019, pur essendovi anche accettazione, non era stata seguita dal rogito e risultava che avesse trattenuta la caparra di € 2.000,00, a riprova del fatto che era stato l'altro contraente a Pt_1 decidere di non sottoscrivere il rogito.
Da ultimo, in ordine alla responsabilità del Geom. quale direttore dei lavori, CP_1
precisavano che l'eventuale sua responsabilità poteva essere solo ricondotta alla contestata mancata esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate dall'appaltatore.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3), la causa veniva, dapprima, ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione orale e, in seguito, rimessa in istruttoria.
Veniva, dunque, interrotto il processo stante la sentenza dichiarativa di fallimento della società appaltatrice convenuta e, una volta riassunto il processo da parte dell'attrice, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_2
Espletata la prova orale, licenziata una CTU volta all'accertamento della sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere appaltate e alla quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e quindi tratteneva in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie, dopo avere fatto integrare la ctu, previa rimessione sul ruolo della causa.
***
1.Sulle domande attoree nei confronti del fallimento
Preliminarmente, occorre dare atto dell'intervenuto fallimento della società appaltatrice convenuta e della contumacia del medesimo nel processo validamente riassunto da parte attrice.
Quest'ultima, con il ricorso in riassunzione, ha mutato la domanda di condanna inizialmente avanzata nei confronti di proponendo una domanda di mero accertamento Controparte_2 dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, nonché, conseguentemente, del credito vantato.
pagina 4 di 11 Tuttavia, tale domanda – con le precisazione di cui infra per quanto riguarda i vizi - va dichiarata improcedibile in tal sede, avuto riguardo al principio espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale: “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
Infatti, in ispecie, non possono trovare applicazione i principi di diritto espressi dalla
Cassazione nella sentenza n. 2990/2020, citata anche dall'attrice, secondo i quali: “Nel sistema concorsuale riformato, l'art. 72, comma 5, secondo periodo, legge fall. impone - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 legge fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. legge fall. II. In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1) o n. 3), legge fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. III. La domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali, o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 legge fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare”. Ciò in quanto la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di non è tesa alla declaratoria di risoluzione del Controparte_2
pagina 5 di 11 contratto d'appalto, bensì all'accertamento, in capo all'attrice, di un credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale. ha infatti richiesto di valutare il quantum delle opere oggetto di appalto Pt_1
eseguite da e quindi la somma corrisposta da in modo da poter ottenere – Controparte_2 Pt_1 sull'assunto dell'avvenuto versamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta – la ripetizione dell'indebito. È evidente come tale accertamento, pur non essendo riproposta la domanda di condanna, non risponda a quelle “finalità estranee alla partecipazione al concorso” richiamate dalla sentenza della
Cassazione sopra citata. Tale accertamento deve quindi avvenire nel concorso con gli altri creditori.
Discorso diverso deve essere svolto per quanto riguarda la sussistenza dei vizi per i quali deve rispondere solidalmente il direttore dei lavori. Tale accertamento è infatti indispensabile per individuare la responsabilità del direttore dei lavori e quindi procedere alla sua condanna.
2.Sulla responsabilità del direttore dei lavori: il danno emergente
Parte attrice ha radicato la presente causa onde ottenere ristoro sia di quanto indebitamente percepito da in forza del contratto di appalto di cui al preventivo accettato e Controparte_2
sottoscritto dalla committente (doc. 3 attrice), tenuto conto dei costi per il ripristino dei vizi e difetti delle opere eseguite, sia dei danni patiti a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata vendita dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione a prezzo maggiore rispetto a quello ricavato successivamente, sia delle spese affrontate a titolo di costi tecnici e legali.
Premesso che la conclusione di un contratto di appalto tra e è da Pt_1 Controparte_2 ritenersi dimostrata in causa, occorre, in primis, delineare la figura del direttore dei lavori.
Egli presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi onde assicurare, relativamente all'opera da realizzare, il risultato che il committente vuole conseguire, sicché rientrano, tra le obbligazioni da lui assunte, l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, il controllo, durante l'esecuzione della stessa, dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Si richiama, al riguardo, una recente pronuncia della
Suprema Corte, che, sul tema, così si esprime: “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014,
pagina 6 di 11 n. 20557). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli
(Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e, in difetto, di riferirne al committente” (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27045).
È circostanza incontestata che sia stato nominato direttore dei lavori dall'attrice, così CP_1
come da costei allegato in atto di citazione (v. pag. 7 quando si richiama il relativo contratto di opera professionale e pag. 11 in cui espressamente si riferisce “risulta documentato agli atti che costui non ha svolto ovvero ha svolto con evidente imperizia e negligenza l'incarico di Direttore dei Lavori conferito dalla signora ”) e non contestato in alcun modo dallo stesso convenuto. Pt_1
Deve ricordarsi come in astratto la responsabilità del direttore dei lavori concorra con quella dell'appaltatore in via solidale, come oramai affermato dalla giurisprudenza (ex art. 1292 cod. civ.), e ciò anche se la partecipazione dei concorrenti è avvenuta a titolo diverso (tra le altre, Cass. 25 agosto
1997 n. 7992; Cass. 27 agosto 1994 n. 7554): “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012); “In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono
pagina 7 di 11 solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”. (Sez. 2,
Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; v. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995). Si tratta quindi di una forma di diretta responsabilità, e non di una forma di garanzia, che nasce dall'asserita mancata vigilanza sulla prestazione dell'appaltatore.
Il Geom. – come valutato dal CTU - ha omesso di vigilare e di impartire le opportune CP_4 direzioni onde consentire la corretta realizzazione ed esecuzione dell'opera ed evitare quindi la causazione dei vizi. Il CTU, geom. ha infatti evidenziato nella propria relazione Per_2
integrativa che: “vi sia un concorso esplicito di responsabilità tra l'esecutore materiale delle opere
(impresa) ed il preposto alla vigilanza del cantiere (D.L.) nella determinazione del quantum stimato per rimuovere i vizi. L'attività di verifica del D.L. non ha quale oggetto la qualità della prestazione lavorativa dell'impresa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell'opera e sulla sua conformità progettuale e contrattuale”, giungendo a ritenere che: “il rapporto di responsabilità nel concorso che ha determinato l'importo dei vizi da rimuovere risulta paritetico ed è quindi attribuibile al 50% cadauno ai soggetti in causa” (cfr. integrazione alla CTU, pagg. 2 e 3).
Il ctu, essendo stato mutato lo stato dei luoghi prima della sua relazione, ha operato una valutazione che ha tenuto conto delle risultanze testimoniali (in particolar modo i testimoni Tes_1
e e, incrociandole con la perizia di parte dell'ing.
[...] Controparte_6 Testimone_2
ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati prima del mutamento dello stato dei luoghi. Egli, Per_3 nell'adempiere al proprio incarico, premetteva che “l'immobile in questione in oggi risulta alienato a soggetti terzi. Conseguentemente, non risulta ispezionabile per ulteriori verifiche e riscontri a quanto prodotto nei fascicoli di causa. Pertanto la relazione dello scrivente, con tutte le approssimazioni del caso, risulterà basata sulla semplice analisi documentale delle prove testimoniali rese in istruttoria (e le citate produzioni di riferimento) per quanto concerne gli aspetti tecnici della vicenda” (cfr. relazione peritale pag. 2). Chiariva, quindi, di poter accertare lo stato dei luoghi avendo riguardo a quanto evidenziato da nella sua relazione tecnica (di cui al doc. 31 di parte attrice), costituendo essa Per_3
l'unico riscontro tecnico e, dopo aver riportato quanto dal perito di parte accertato, concludeva che
“Dalla lettura dello stesso documento dell'Ing. (pag.ne 6-7) si evidenziano vizi e difetti nelle Per_3
opere realizzate che risultano oggettivamente documentate con sequenze fotografiche (punti dall'1 al
6). Riporto le questioni salienti dell'accertamento e delle conclusioni a seguire: A fronte di un preventivo complessivo di pari a Euro 41.070. + IVA (ALLEGATO A) Controparte_2 determina un SAL di Euro 22.751,50 al lordo dei vizi che “monetizza” in Euro 4.400. Il tutto come
pagina 8 di 11 direttamente deducibile dalle ultime due pagine in conclusione alla sua perizia” (cfr. relazione peritale pag. 7). Confrontava, infine, quanto rilevato da con quanto dichiarato dai testimoni escussi, Per_3 confermando la sussistenza dei vizi lamentati prima del mutamento dello stato dei luoghi.
Ha quindi determinato i vizi in complessivi € 4.400,00 oltre IVA, specificando nella propria relazione integrativa come essi “risultano determinati essenzialmente in ragione delle carenti qualità esecutive e/o dell'incompletezza delle opere, oltre che per percentuali inserite nel SAL non rispondenti all'eseguito”. Trattandosi di debito di valore, dovranno essere considerati rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i noti principi della sentenza della Cassazione n. 1712/1995 dalla data della
CTU al saldo.
Da tutto quanto sopra esposto discende che va accertata la responsabilità solidale del Geometra
quale direttore dei lavori, con il nella misura di euro 4.400,00 CP_1 Controparte_2
e, in considerazione dell'intervenuta sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice, lui solo va condannato al pagamento dell'intera somma in favore del committente.
Il resto della domanda risarcitoria va rigettata. imputa a il mancato Pt_1 CP_1
completamento delle opere, quindi una sorta di conflitto di interessi poichè avrebbe operato sia come direttore dei lavori incaricato dall'attrice, sia come direttore tecnico della società convenuta, tenendo dei comportamenti opachi. Tali censure sono rimaste però allo stato di generiche doglianze, non indicando neppure l'attrice quale sarebbe l'eventuale e specifico comportamento – e reato o titolo di responsabilità civilistica – in base ai quali dovrebbe rispondere. CP_1
Le relative domande, per la verità nulle nella loro genericità, devono essere certamente rigettate.
Non può neppure attribuirsi a la responsabilità per il mancato completamento delle CP_1 lavorazioni appaltate nei termini contrattuali pattuiti e men che meno per l'eventuale versamento da parte di somme esorbitanti rispetto a quelle dovute in base ai lavori eseguiti. Il direttore dei Pt_1
lavori, quindi, potrà rispondere dei soli vizi emersi in conseguenza della mancata diligenza prestata durante l'(omessa) vigilanza della corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni appaltate.
3.La responsabilità del direttore dei lavori: il lucro cessante
Il rigetto delle altre domande attoree nei termini sopra indicati risulta assorbente rispetto alle altre voci di danno richiesto a titolo di lucro cessante, che non possono essere riconosciute. Deve comunque rilevarsi che non ne è stata fornita alcuna prova di danno in quanto le due proposte di acquisto prodotte dall'attrice (di cui ai documenti nn. 38 e 39) in parte non risultano sottoscritte né dal proponente né dal ricevente la proposta (doc. 38), in parte poco provano (doc. 39 in cui non viene indicato il motivo a causa del quale non si sia giunti al rogito definitivo, risultando anzi che fu la stessa a trattenere la caparra, senza che si sappia se sia stata la parte proponente a revocare la proposta, Pt_1
pagina 9 di 11 o se la proposta sia decaduta, a causa del ritardo e dei vizi nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile da acquistare).
4.Sulla restituzione spese
In primis, occorre rilevare che il doc. 42 costituisce solo una mera pro-forma emessa dal Geom.
a fronte di una non meglio precisata “attività di aggiornamento catastale” che non si comprende Pt_2 per quali ragioni parte attrice ritiene essere conseguenza delle condotte delle convenute.
In ogni caso, non dimostra di aver corrisposto gli importi che chiede in restituzione, Pt_1 sicchè anche tale domanda non merita accoglimento.
In conclusione
Dichiarata improcedibile la domanda nei confronti di in parziale Controparte_2
accoglimento della domanda nei confronti del Geom. va accertata la responsabilità solidale CP_4
del medesimo con il nella misura di 4.400,00, oltre IVA, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla relazione della CTU nei termini sopra indicati.
In riferimento alle spese di lite occorre considerare che nulla deve essere disposto sulle spese nei confronti del essendo la convenuta contumace. Nei confronti, Controparte_2
invece, del Geom. va considerato che ha visto il riconoscimento di una piccola parte CP_1 Pt_1
del suo diritto e, pertanto, le spese di lite vanno compensate nella misura di 3/4 e, per la restante quota di 1/4, seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase, Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato:, € 1.000,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato:, € 1.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:, € 2.000,00
Fase decisionale, valore personalizzato:, € 2.200,00
Compenso tabellare (valori personalizzati), € 6.200,00
pagina 10 di 11 Le spese di CTU, essendo stato l'accertamento condotto nell'interesse di entrambe le parti, devono essere poste a carico di ognuna nella misura del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibili le domande avanzate da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
[...]
2. in parziale accoglimento delle domande avanzate da nei confronti di Geom. Parte_1 [...]
accerta la responsabilità solidale del Geom. con il Controparte_3 Controparte_3
nella misura di euro 4.400,00 oltre IVA;
Controparte_2
3. dichiara tenuto e condanna il Geom. al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma pari ad euro 4.400,00, oltre IVA e rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini di cui in parte motiva;
4. compensa le spese di lite tra e Geom. nella misura della 3/4 e Parte_1 CP_3 Controparte_3
condanna Geom. a rifondere a la quota residua che liquida nella Controparte_3 Parte_1 relativa parte in € 1.550,00 per compensi, ¼ del contributo unico e spese esenti, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
5. pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di e di Geom. Parte_1 [...] nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_3
6. nulla a provvedere sulle spese nei confronti di Controparte_2
Genova, 27 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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