Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.