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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1054/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DELL'AVERSANA ANTONIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 31/08/2019 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 174, parte II serie C dell'anno 2019; che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo il 24.4.2021, e a Cuneo il 4.7.2023; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 14.5.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 26.11.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 31/08/2019 in CUNEO da , nata a Parte_1
LL (AT) il 04/05/1987, e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 174, parte II serie C, anno 2019, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 6 Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roccavione (CN) alla Via
Madonna n. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra Parte_1 nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Confermare l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
Salvo diverso accordo tra i genitori, il collocamento delle minori sarà paritario tra i genitori con il seguente schema:
La prima e la terza settimana del mese
- lunedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), martedì e mercoledì con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno dopo con la mamma;
- giovedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), venerdì e sabato con pernottamento con il papà;
- la domenica dalle ore 9:00 con riaccompagno delle stesse a scuola il giorno successivo (ovvero dalle ore 9:00 del lunedì) con la mamma;
La seconda e la quarta settimana del mese
- lunedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), martedì e mercoledì con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno dopo con il papà;
- giovedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), venerdì e sabato con pernottamento con la mamma;
- la domenica dalle ore 9:00 con riaccompagno delle stesse a scuola il giorno successivo (ovvero dalle ore 9:00 del lunedì) con il papà.
Sarà onere di ciascun genitore recarsi presso la scuola, ovvero presso la residenza dell'altro, per andare a prendere le minori i giorni di sua spettanza.
Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra di loro, inoltre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, nella settimana di Natale (23/12 – 31/12) ed in quella di Capodanno (31/12 – 06/01) (per l'anno 2025 il
Natale sarà trascorso con la madre, ed il Capodanno con il padre); nelle vacanze pasquali i tempi di permanenza di ciascun genitore verranno suddivisi paritariamente.
pagina 3 di 6 Fino al compimento dei tre anni da parte ciascun genitore terrà con sé le figlie nel periodo Per_2 estivo (coincidente, in futuro, con l'assenza delle lezioni) per una settimana e successivamente al compimento dei tre anni da parte di tale periodo sarà di due settimane, anche non consecutive. Per_2
I periodi di collocamento estivo dovranno essere concordati con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in tali periodi estivi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso.
Le festività comportanti assenza di lezioni saranno suddivise paritariamente tra i genitori, al pari della ricorrenza del compleanno delle minori;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
entrambi i ricorrenti non saranno tenuti a versare alcunché a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle minori e essendo previsto che nei reciprochi periodi di Per_1 Per_2
collocamento ogni genitore provveda direttamente al mantenimento dei medesimi;
per quanto concerne le spese straordinarie occorrenti per le minori queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina che segue:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) mensa;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
pagina 4 di 6 c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo sportivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE:
Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute, nonché alle figlie.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore è tempestivamente tenuto a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Ove richiesto il preventivo accordo, il genitore che intende chiedere il rimborso dovrà inviare comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero messaggio whatsapp o altro mezzo idoneo a confermarne la ricezione, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa s'intenderà come approvata.
Per tutto quanto non previsto si fa espressamente riferimento a quanto previsto e disciplinato nel
Protocollo d'intesa 07.07.2017 tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. (cfr. doc. 7);
l'assegno unico per i minori sarà da imputarsi al 50% a favore di ciascun genitore;
non è previsto alcun assegno divorzile a favore di alcuno dei coniugi;
le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
pagina 5 di 6 Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1054/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DELL'AVERSANA ANTONIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 31/08/2019 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 174, parte II serie C dell'anno 2019; che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo il 24.4.2021, e a Cuneo il 4.7.2023; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 14.5.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 26.11.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 31/08/2019 in CUNEO da , nata a Parte_1
LL (AT) il 04/05/1987, e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 174, parte II serie C, anno 2019, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 6 Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roccavione (CN) alla Via
Madonna n. 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra Parte_1 nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Confermare l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
Salvo diverso accordo tra i genitori, il collocamento delle minori sarà paritario tra i genitori con il seguente schema:
La prima e la terza settimana del mese
- lunedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), martedì e mercoledì con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno dopo con la mamma;
- giovedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), venerdì e sabato con pernottamento con il papà;
- la domenica dalle ore 9:00 con riaccompagno delle stesse a scuola il giorno successivo (ovvero dalle ore 9:00 del lunedì) con la mamma;
La seconda e la quarta settimana del mese
- lunedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), martedì e mercoledì con pernottamento e riaccompagno a scuola il giorno dopo con il papà;
- giovedì da dopo scuola (ovvero dalle ore 9:00 nei periodi di festività scolastica), venerdì e sabato con pernottamento con la mamma;
- la domenica dalle ore 9:00 con riaccompagno delle stesse a scuola il giorno successivo (ovvero dalle ore 9:00 del lunedì) con il papà.
Sarà onere di ciascun genitore recarsi presso la scuola, ovvero presso la residenza dell'altro, per andare a prendere le minori i giorni di sua spettanza.
Ciascun genitore, salvo diverso accordo tra di loro, inoltre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, nella settimana di Natale (23/12 – 31/12) ed in quella di Capodanno (31/12 – 06/01) (per l'anno 2025 il
Natale sarà trascorso con la madre, ed il Capodanno con il padre); nelle vacanze pasquali i tempi di permanenza di ciascun genitore verranno suddivisi paritariamente.
pagina 3 di 6 Fino al compimento dei tre anni da parte ciascun genitore terrà con sé le figlie nel periodo Per_2 estivo (coincidente, in futuro, con l'assenza delle lezioni) per una settimana e successivamente al compimento dei tre anni da parte di tale periodo sarà di due settimane, anche non consecutive. Per_2
I periodi di collocamento estivo dovranno essere concordati con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in tali periodi estivi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso.
Le festività comportanti assenza di lezioni saranno suddivise paritariamente tra i genitori, al pari della ricorrenza del compleanno delle minori;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
entrambi i ricorrenti non saranno tenuti a versare alcunché a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle minori e essendo previsto che nei reciprochi periodi di Per_1 Per_2
collocamento ogni genitore provveda direttamente al mantenimento dei medesimi;
per quanto concerne le spese straordinarie occorrenti per le minori queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina che segue:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) mensa;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) corsi di recupero e lezioni private;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
pagina 4 di 6 c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo sportivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE:
Tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Tutte le suddette spese dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute, nonché alle figlie.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore è tempestivamente tenuto a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Ove richiesto il preventivo accordo, il genitore che intende chiedere il rimborso dovrà inviare comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero messaggio whatsapp o altro mezzo idoneo a confermarne la ricezione, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa s'intenderà come approvata.
Per tutto quanto non previsto si fa espressamente riferimento a quanto previsto e disciplinato nel
Protocollo d'intesa 07.07.2017 tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. (cfr. doc. 7);
l'assegno unico per i minori sarà da imputarsi al 50% a favore di ciascun genitore;
non è previsto alcun assegno divorzile a favore di alcuno dei coniugi;
le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
pagina 5 di 6 Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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