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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4064/2023 del Ruolo Generale
tra
, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, Via Massimo Parte_1
D'Azeglio n.7 presso lo studio dell'Avvocato Barbara Pintus che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-attore-
e n persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari, nel Vico I°
Barone Rossi n. 2, presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-convenuto-
OGGETTO: “indennità -recesso ad nutum”
CONCLUSIONI: rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti e precisate a verbale di udienza del 9.12.2025, tenuta mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 26.10.2022 dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari,
– premesso che in virtù di contratto di collaborazione del Parte_1
26.09.2019, il ricorrente ha svolto in favore di “attività di Controparte_1
consulenza imprenditoriale amministrativo gestionale e di pianificazione aziendale”
meglio descritta in atti;
che a questa scrittura privata ne seguivano altre tese a confermare il rapporto di collaborazione con incremento del compenso;
che da ultimo, con “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, sottoscritto in data 30.6.2021, novativo/sostitutivo della precedente collaborazione, le parti,
ribadendo l'oggetto della prestazione in capo al ricorrente, hanno statuito la durata di due anni della nuova collaborazione (a far data dal 01.07.21) con proroga tacita di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi a mezzo racc.A/R almeno sei mesi prima, ovvero la risoluzione consensuale da comunicarsi 90 giorni prima (art.4 –
contratto di collaborazione coordinata continuativa del 30.06.2021); che inoltre, in detto contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 30.06.2021, le parti hanno concordato un compenso in misura fissa pari a 1.700,00/mese lordi ed “in considerazione dei luoghi sempre diversi presso cui dovrà prestare la propria opera verrà riconosciuta un'indennità diaria forfettariamente determinata nella misura di €
105,00 per ogni giorno di attività”, che tuttavia con lettera raccomandata a/r del
29.06.22, notificava al ricorrente nota di recesso per giusta causa Controparte_1
dal contratto di collaborazione professionale, adducendo: l'inadempimento del contratto di collaborazione per minaccia di sviamento di clientela e accaparramento di personale, toni ingiuriosi nei confronti di alti dirigenti della società, con proposta di corresponsione di una somma di denaro pari ad un preavviso di 90 giorni
“finalizzato alla possibile risoluzione consensuale dell'attuale contratto di collaborazione coordinata e continuativa”; di avere contestato con PEC del 7.7.2022
ciascuno degli abbiti mossigli;
di aver intimato a l'adempimento Controparte_1
2 integrale delle obbligazioni economiche derivanti dal contratto di collaborazione del
30.06.2021 nella misura effettivamente concordata dalle parti comprensiva delle voci (diaria giornaliera 105,00 x 22 gg e 11mesi/anno; rimborso chilometrico x
27.500 km/anno; spese rappresentanza ecc.) le quali, a dispetto della forma esteriormente collegata all'effettivo svolgimento della prestazione, costituiscono compensi della collaborazione a tutti gli effetti i quali dovevano essere versati nella misura residua del mese lavorato, oltre alle tre mensilità del preavviso di recesso di
90 gg, il tutto con la formale messa in mora ai sensi dell'art.1219 c.c.- tutto quanto premesso, ha chiesto accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso unilaterale dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 30.6.2021; per l'effetto,
condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale commisurato ai compensi pattuiti e/o di fatto corrisposti al collaboratore a partire dalla data dell'illegittimo recesso della società committente fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 01.07.2023 o, in ogni caso, alla somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi fino al saldo effettivo;
condannare la società resistente, previo accertamento del pregiudizio cagionato al ricorrente, alla liquidazione del danno all'immagine e alla reputazione con ricorso al criterio di liquidazione per equità ex art. 1226 c.c., in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA
e CPA.
in persona del legale rappresentante pro-tempore si è costituita in Controparte_2
giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite, in particolare, deducendo che: la collaborazione con il non produceva alcuno degli effetti desiderati, di avere informato il Parte_1
sin dal 27.6.2022 sia dell'adozione di un piano di riorganizzazione, teso Parte_1
ad una generale riduzione dei costi amministrativi e gestionali, che del mancato
3 raggiungimento di risultati rispetto all'incarico di collaborazione e di coordinamento con la direzione dell'azienda; che a causa della reazione scomposta del Parte_1
della condotta ingiuriosa nei confronti di alcuni dirigenti di azienda, il 29.6.2022
veniva comunicato il recesso immediato da ogni forma di collaborazione;
di avere sporto denunzia querela nei confronti del che la pretesa del Parte_1 Parte_1
è infondata in quanto il contratto prevede il recesso ad nutum per ciascuna delle parti;
che non vi è alcuna prova del danno reputazionale.
Posta alle parti la questione della incompetenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice civile, sottoposta una proposta conciliativa accettata dal e rifiutata dalla convenuta, riassegnato il fascicolo alla sezione civile del Parte_1
tribunale di Cagliari, convertito il rito in quello ordinario ante d.lsg 149/2022,
sottoposta nuovamente alle parti la medesima proposta conciliativa rifiutata dalla convenuta, assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste di prova testimoniale, documentata dalla convenuta la rimessione della querela, la causa è stata rinviata per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
all'udienza del 9.12.2025.
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al Tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, sostituita l'udienza in presenza con collegamento da remoto attraverso l'applicativo Microsoft Teams
fissato per il giorno 9.12.2025 cui i procuratori delle parti hanno partecipato discutendo oralmente la causa e rassegnando le conclusioni riportate nel verbale telematico, la causa viene decisa con sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies u.c., c.c.
***
La domanda è fondata per quanto di ragione.
4 Fra e è intercorso un contratto sottoscritto Parte_1 Controparte_2
in data 30 giugno 2021, di della durata di due anni, con scadenza l'1.7.2022.
Il contratto in questione come ben evidenziato dal giudice del lavoro, valutate le concrete modalità attuative del rapporto medesimo, a prescindere dal nomen iuris
utilizzato dalle parti nella intestazione del contratto, non è assimilabile ai rapporti cd. parasubordinati ascrivibili alla competenza del giudice del lavoro.
Il rapporto di collaborazione in parola concerne invece un incarico di tipo libero –
professionale regolato dagli artt. 2222 c.c. e ss. ove il ruolo datoriale è limitato alla indicazione di direttive di larga massima prive, per quanto emerge, di un reale valore cogente, mentre il prestatore d'opera conserva ampi margini decisionali in ordine alle modalità operative ed alla tempistica concernente l'espletamento dei compiti che gli sono stati affidati (cfr. ordinanza del 31.5.2023, da intendersi qui integralmente richiamata).
Più nello specifico, il contratto è di prestazione d'opera intellettuale.
In base all'art. 2 del contratto del 30.6.2020, rubricato “OGGETTO”, il Parte_1
si era obbligato per la durata di anni due a svolgere: “attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e di pianificazione aziendale con esclusivo riferimento agli aspetti produttivi, del coordinamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali, in funzione de raggiungimento dei migliori risultati tecnici e produttivi, attività di pianificazione e controllo della qualità dell'offerta aziendale di servizi in stretta correlazione con gli indirizzi imprenditoriali, della direzione tecnica e della direzione aziendale, in funzione sia della espansione della offerta aziendale - anche verso settori merceologici affini - sia del consolidamento delle posizioni attualmente occupate nei mercato di riferimento attuazione di modelli gestionali funzionali alla introduzione di automatismi organizzativi i quali
5 favoriscano il puntuale trasferimento di informazioni tra le articolazioni produttive e la direzione tecnica ed amministrativa centrale, nell'ottica della compiuta sinergia tra la direzione tecnica aziendale e l'apparato amministrativo tecnico-amministrativo di ciascun cantiere e/o unità operativa e/o unità produttiva (responsabili di cantiere,
responsabili d'area,capi squadra, assistenti e contabili di cantiere), attuazione di modelli gestionali funzionali alla realizzazione del controllo digestione e della contabilità industriale sia in funzione del monitoraggio dell'andamento economico della produzione - in corso d'opera e all'esito dell'opera - sia in funzione della somministrazione di utili e tempestive direttive al personale operativo le quali abbiano lo scopo di razionalizzare l'impiego delle risorse, migliorare le rese economiche e prevenire le diseconomie:- interlocuzioni, di concerto con la direzione tecnica aziendale, con i clienti, nell'ottica della collaborazione e cooperazione finalizzate al consolidamento degli standard di qualità e affidabilità aziendale nel mercato di riferimento;
- interlocuzioni e/o attività di ricerca, di concerto con la direzione tecnica aziendale, con gli attori del mercato degli appalti di servizi finalizzate ad individuare e perfezionare accordi di partnership commerciale per la eventuale acquisizione e/o condivisione del know-how necessario ad espandere Ia
presenza aziendale nel mercato;
interlocuzioni con la direzione tecnica delle articolazioni territoriali dell'organizzazione aziendale costituite dai cantieri stabili o temporanei dislocati sul territorio regionale con cui dovrà mantenere collegamenti giornalieri costanti, anche in presenza, ai fini dell'espletamento del presente incarico”.
Si tratta di prestazioni complesse che rientrano nel genus del lavoro autonomo, ma si caratterizzano per la preponderanza della prestazione intellettuale, trattandosi di attività che richiedono un prevalente impegno intellettuale e personale.
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è
6 disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale.
Il rapporto che si instaura tra professionista e cliente è fondato sull'intuitus personae.
Nella vicenda in parola, le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno stabilito la durata biennale del rapporto di lavoro autonomo, la proroga tacita di anno in anno salvo disdetta da comunicare sei mesi prima a mezzo lettera raccomandata
A/R, la facoltà per ciascuna parte di recedere dal contratto con preavviso di novanta giorni.
Vi è poi espresso richiamo alle norme sull'esercizio delle professioni intellettuali previste dagli artt.2229 e segg. cod. civ. nonché dalle norme sul lavoro autonomo previste dagli artt. 2222 segg. cod. civ.
La società, avvalendosi di una facoltà espressamente riconosciuta in contratto, ha esercitato il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, non osservando tuttavia il preavviso minimo di novanta giorni pur pattuito in contratto.
Trova applicazione nella specie, l'art. 2237 c.c. a mente del quale, in ragione del carattere personale e fiduciario dell'incarico basato sull'intuitus personae, il cliente può recedere dal contratto rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata (su quest'ultimo punto, Cass. 20470/2025).
Posto poi che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237
c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la
7 prestazione d'opera intellettuale (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 185 del
09/01/2020).
Quanto alla previsione di un termine finale di durata, da ultimo la Suprema Corte,
superando un precedente orientamento, ha affermato che In tema di contratto
d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude
di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1
dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del
regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da
escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita>
(Cass. 5744/2025).
E nella specie, la previsione di un recesso ad nutum con il solo limite del preavviso di novanta giorni consente di escludere che le parti abbiano inteso derogare a tale facoltà.
Il termine finale normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti, riferendosi all'andamento ordinario del rapporto, e non alla sua fase di risoluzione. In questo senso va evidenziata la diversità strutturale e funzionale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso fondato sulla fiduciarietà del contratto, di guisa che la sola previsione del termine biennale della convenzione e la regolamentazione delle modalità con le quali effettuare la disdetta in occasione della scadenza convenzionale non equivalgono a configurare anche una, quanto meno implicita,
volontà di derogare alla facoltà di recedere ad nutum (Cass. 25668/2018).
Si tratta, formalmente per quanto sopra detto, di recesso anticipato da collaborazione a termine.
Tutte le questioni su cui le parti si sono dileguate e che hanno formato oggetto di istanze istruttorie correttamente disattese dal precedente istruttore, sono invero
8 irrilevanti ai fini della decisione, in quanto la società convenuta ben poteva recedere ad nutum dal contratto, con il limite, non rispettato, di un preavviso di novanta giorni.
Venendo alle conseguenze in termini patrimoniali, del recesso ad nutum legittimamente esercitato dalla società convenuta, il ha domandato il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale commisurato ai compensi pattuiti e/o di fatto corrisposti al collaboratore a partire dalla data dell'illegittimo recesso della società
committente fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 1.7.2023 o, in ogni caso, alla somma ritenuta di giustizia (punto 2 delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusiva del 31.10.2025).
Sulla scorta di tutto quanto detto, nei limiti di quanto domandato, al Parte_1
compete l'indennità di mancato preavviso pari a tre mensilità in quanto il recesso non è stato preceduto dal preavviso minimo di novanta giorni stabilito in contratto.
Non prevedendo, invece, il contratto in parola alcuna deroga all'art. 2237 c.c, non spetta al professionista anche il ristoro del danno afferente al mancato guadagno
(arg. ex Cass. civile sez. I, 29/10/2024, n.27938).
Tenuto conto dei conteggi sviluppati dall' e depositati in atti dal in CP_3 Parte_1
allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., da intendersi qui richiamati, gli va riconosciuta una somma pari ad € 12.600,00 pari a tre mensilità (€
4.200,00 *3).
Va invece disattesa - per carenza sul punto di prova puntuale, sia nell'an che nel quantum - l'ulteriore domanda di condanna a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, alla reputazione e all'immagine del Parte_1
In conclusione, accolta la domanda per quanto di ragione, accertata la legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla società convenuta, questa va condannata a corrispondere all'attore a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, la
9 somma di € 12.600,00, oltre interessi dal dì della messa in mora (7.7.2022) sino al soddisfo.
Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio che, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 in base alla somma per cui è stata accolta la domanda, seguono la soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott.ssa Roberta Picardi, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4064/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da e per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di € 12.600,00, oltre interessi legali come in motivazione;
-rigetta le ulteriori domande;
-dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.
Cagliari, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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