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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1189/2023 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Distefano Gueli) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: TFR;
CP_1
osserva
espone: di essere stata assunta alle dipendenze dell'Asp 7 di Parte_1
Ragusa, con mansione di Impiegato d'ordine con contratto a tempo determinato;
di essere stata poi assunta a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione;
di avere ricevuto, con riferimento al periodo di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, soltanto la retribuzione ordinaria ma non anche le spettanze dovute a titolo di TFR;
di avere vanamente chiesto all' il CP_1 pagamento del TFR dovuto e non corrisposto;
che non può ritenersi necessario, ai fini dell'erogazione del chiesto TFR, il presupposto (normativamente in alcun modo previsto) costituito dalla sussistenza, tra i due distinti periodi di servizio, con iscrizione ex Inpdap, di almeno un giorno di interruzione;
di avere dunque diritto alla liquidazione del TFR maturato per il periodo di lavoro svolto sotto la vigenza del rapporto contrattuale a tempo determinato. Chiede pertanto che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del TFR relativo al contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione del CP_1
TFR dovuto, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo”. L' rileva di avere provveduto al pagamento del preteso t.f.r. in data 27 CP_1 febbraio 2024. Tale pagamento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione in atti si ricava che l'interessata aveva inviato all' CP_1 apposita lettera di diffida già in data 23 marzo 2023. È corretto ritenere dunque che l'interessata abbia concesso all'istituto previdenziale, prima di instaurare il presente giudizio, un congruo periodo di tempo per provvedere al pagamento del dovuto. In base al principio di soccombenza virtuale, l' va dunque condannato a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in CP_1
€ 1.800,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1189/2023 R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. G. Distefano Gueli) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: TFR;
CP_1
osserva
espone: di essere stata assunta alle dipendenze dell'Asp 7 di Parte_1
Ragusa, con mansione di Impiegato d'ordine con contratto a tempo determinato;
di essere stata poi assunta a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione;
di avere ricevuto, con riferimento al periodo di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, soltanto la retribuzione ordinaria ma non anche le spettanze dovute a titolo di TFR;
di avere vanamente chiesto all' il CP_1 pagamento del TFR dovuto e non corrisposto;
che non può ritenersi necessario, ai fini dell'erogazione del chiesto TFR, il presupposto (normativamente in alcun modo previsto) costituito dalla sussistenza, tra i due distinti periodi di servizio, con iscrizione ex Inpdap, di almeno un giorno di interruzione;
di avere dunque diritto alla liquidazione del TFR maturato per il periodo di lavoro svolto sotto la vigenza del rapporto contrattuale a tempo determinato. Chiede pertanto che il giudice adito voglia “ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del TFR relativo al contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione del CP_1
TFR dovuto, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo”. L' rileva di avere provveduto al pagamento del preteso t.f.r. in data 27 CP_1 febbraio 2024. Tale pagamento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione in atti si ricava che l'interessata aveva inviato all' CP_1 apposita lettera di diffida già in data 23 marzo 2023. È corretto ritenere dunque che l'interessata abbia concesso all'istituto previdenziale, prima di instaurare il presente giudizio, un congruo periodo di tempo per provvedere al pagamento del dovuto. In base al principio di soccombenza virtuale, l' va dunque condannato a CP_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in CP_1
€ 1.800,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)