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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10020/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. SCHIAVI PAOLO, elettivamente domiciliati in GALLERIA UGO BASSI, 1
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SCHIAVI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GUGLIOTTA GIORGIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CALDERINI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. GUGLIOTTA GIORGIA
CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, l'avvenuta liberazione dei ricorrenti
[...]
, e nei confronti del convenuto, dall'obbligazione di Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento della quota di mutuo meglio individuato in narrativa e già facente capo alla de cuius
[...]
quale effetto della prestazione assicurata al verificarsi dell'evento “morte” della mutuataria- Per_1 pagina 1 di 8 assicurata dedotto in polizza, già erogato dall'Impresa di Assicurazione a Controparte_1
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_3
e di ripetere dal sig. l'intera somma (100%), da loro
[...] Parte_2 Controparte_1
eventualmente versata su richiesta dalla banca mutuante, in forza del vincolo solidale esterno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese Generali, Cpa e Iva come per legge”.
Il convenuto così conclude:
“In via preliminare
Si chiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 comma 1 bis
D.lgs. 28 del 04.03.2010 et art. 163, co.3 n.3 bis c.p.c., trattandosi di contratti assicurativi e bancari come quelli di cui si discute, ritenuti dalla normativa citata materia obbligatoria, salvo che l'Ill.mo
Giudice Voglia provvedere in tal senso, disponendo l'esperimento del tentativo di mediazione, come previsto dalla citata normativa.
In via principale e nel merito
Rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 9 luglio 2024, Parte_1 Parte_2
e quali eredi legittimi di a seguito di successione ab
[...] Parte_3 Persona_1
intestato (essendo rispettivamente madre, sorella e fratello della de cuius), esponevano:
- che il 7 novembre 2019 aveva acquistato, in comproprietà con il convivente Persona_1 [...]
un appartamento sito in Ozzano dell'Emilia (Bo), Via Valle di Sotto 3/b; Controparte_1
- che in pari data i conviventi avevano stipulato con un mutuo fondiario, assistito da Controparte_2 garanzia ipotecaria, per la somma di complessivi € 201.291,34, di cui € 180.000,00 a titolo d'importo finanziato per il mutuo ed € 21.291,34 a titolo di premio e costi di un'assicurazione sulla vita e contro i danni, rientrante nel piano di ammortamento;
- che, infatti, e in sede di stipula, avevano aderito alla CP_3 Controparte_1 polizza collettiva di assicurazione sulla vita per il caso di morte denominata “Creditor Protection Mutui
Privati UniCredit”, stipulata tra e CreditRas Vita S.p.A., nonché all'annessa polizza Controparte_2
collettiva di assicurazione contro i danni, nominandosi reciprocamente beneficiari;
- che entrambe le polizze erano riservate ad intestatari di contratti di mutuo conclusi con CP_2 pagina 2 di 8 e prevedevano un premio unico anticipato, di durata corrispondente al piano di ammortamento CP_2 del mutuo e con indennizzo a capitale decrescente, pari all'importo residuo del mutuo al momento del sinistro;
- che in seguito al decesso di avvenuto il 24 novembre 2023, il beneficiario Persona_1 [...] aveva conseguito un indennizzo di circa € 90.000,00, corrispondente alla quota di Controparte_1
mutuo residuo allora gravante sulla de cuius, omettendo però successivamente di corrisponderlo alla banca mutuante (al fine di estinguere la quota di mutuo ancora gravante sulla de cuius);
- che lo stesso, in particolare, non aveva provveduto al versamento alla banca della somma, poiché riteneva che il pagamento della quota di mutuo gravante dell'ex convivente continuasse a gravare sugli eredi.
I ricorrenti, eredi della evidenziavano, al riguardo, che l'assicurazione sulla vita doveva Pt_3
ritenersi funzionalmente collegata al mutuo, avendo funzione di tutela del debitore-assicurato e dei suoi eredi, e non finalità di arricchimento del beneficiario, sicché lo stesso, non avendo provveduto al pagamento – con tale somma – della quota di mutuo facente capo alla de cuius, doveva farsi carico di tale quota, avendo ricevuto un indennizzo di pari importo;
e concludevano, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta liberazione di essi ricorrenti, nei confronti del convenuto, dall'obbligazione di pagare la quota di mutuo della de cuius e, conseguentemente, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di ripetere dal convenuto l'intera somma da loro eventualmente versata su richiesta dalla banca mutuante.
Fissata udienza ed integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto che, in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato Controparte_1
esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in ipotesi di controversia relativa a rapporti assicurativi e bancari;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il convenuto, in particolare, rilevava che, anche a voler ritenere sussistente un collegamento negoziale tra il mutuo fondiario e l'assicurazione sulla vita, i due contratti rimanevano autonomi e distinti e l'assicurazione manteneva la funzione previdenziale che le era propria, non avendo essa, malgrado il nomen iuris utilizzato, lo scopo di garantire il rimborso del mutuo in caso di sinistro, stante l'assenza di vincoli di destinazione delle somme corrisposte al beneficiario.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; depositate le note conclusive, all'udienza del 24 aprile 2025
pagina 3 di 8 le parti procedevano alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
* * *
1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Ed invero, nella specie, la controversia, avuto riguardo al petitum, non attiene al rapporto di assicurazione, ma al rapporto intercorrente tra i condebitori, parti di contratto di mutuo (essendo i ricorrenti subentrati nella medesima situazione della de cuius).
In altri termini, il contratto di assicurazione costituisce mero presupposto della domanda e va valutato in via incidentale, non costituendo esso oggetto di accertamento fra le parti.
E posto che le disposizioni di legge che limitano l'accesso alla giurisdizione hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, l'operatività delle norme in materia di mediazione obbligatoria va allora circoscritta ai casi in cui il rapporto, che rientra in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010, sia l'oggetto immediato della controversia e debba, quindi, essere accertato in via principale.
2
Disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto e passando al merito della domanda, va premesso che i ricorrenti assumono di avere diritto, quali eredi di , di essere tenuti indenni Persona_1 dal convenuto nell'ipotesi di richiesta di pagamento, da parte della banca, della quota di mutuo a carico della de cuius.
Secondo tale assunto l'assicurazione sulla vita per il caso di morte, stipulata da Persona_1
contestualmente al mutuo (mediante adesione alla polizza collettiva), sarebbe collegata funzionalmente a tale mutuo e svolgerebbe pertanto la funzione di tutelare l'assicurata ed i suoi eredi;
sicché il convenuto, anziché trattenere la somma ricevuta quale beneficiario dell'assicurazione, avrebbe dovuto versarla all'istituto creditore ad estinzione della quota facente capo alla de cuius.
In altri termini, secondo i ricorrenti, il collegamento negoziale unilaterale con il mutuo farebbe sì che l'assicurazione abbia la precipua finalità di fornire al beneficiario la provvista per estinguere la quota di debito facente capo alla condebitrice deceduta: versando l'indennizzo al beneficiario, è come se l'assicuratore avesse pagato la quota di mutuo in luogo degli eredi dell'assicurata.
L'assunto è infondato. pagina 4 di 8 In fatto è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che l'assicurazione sulla vita era riservata ad intestatari di mutui conclusi con la Controparte_2
Del pari pacifico è che tale assicurazione prevedeva un premio unico anticipato da versare insieme alle rate del mutuo, una durata uguale al piano di ammortamento del mutuo ed un indennizzo a capitale decrescente, pari all'importo residuo del mutuo al momento del sinistro (cfr. condizioni generali della polizza collettiva concordate tra l'istituto di credito e la compagnia assicuratrice di cui doc. 5 di parte ricorrente).
E tuttavia, se ciò può evidenziare un collegamento negoziale unilaterale fra l'assicurazione ed il mutuo
(nel senso che le vicende di quest'ultimo sono tali da ripercuotersi sulla prima), non può ritenersi che il pagamento dell'indennizzo al beneficiario comporti il vincolo per quest'ultimo di destinare tale indennizzo al pagamento della quota (residua) di mutuo gravante sulla de cuius, così liberando gli eredi dal debito sugli stessi gravante (appunti quali eredi dell'originario mutuatario).
Tale effetto liberatorio potrebbe verificarsi solo nell'ipotesi in cui nel contratto di assicurazione fosse indicata la banca quale beneficiaria dell'assicurazione stessa o il contratto contemplasse il vincolo, per il beneficiario, di destinare l'indennizzo all'estinzione del mutuo (per la quota gravante in origine sul de cuius): in tali casi l'assicurazione sulla vita del mutuatario avrebbe, in effetti, la finalità di soddisfare
(direttamente) due interessi convergenti, ossia quello della banca a non perdere il proprio credito e quello degli eredi del mutuatario a non farsi carico del debito del de cuius (cfr. sul punto, Cass. n.
21863/2022).
Nessuna clausola in tal senso è, tuttavia, rinvenibile nel contratto concluso dalla de cuius o nelle condizioni generali dell'assicurazione sulla vita in questione.
Depongono, anzi, in senso contrario a quello indicato dai ricorrenti proprio le clausole delle condizioni di assicurazione (prodotte dalle parti con il doc. 5 di parte ricorrente ed il doc. 3 di parte convenuta) e le specifiche previsioni in esse contenute, ed in particolare:
- l'art. 15, che prevede il divieto di designare come beneficiaria la cioè la banca Controparte_2 mutuante (“intermediario”);
- la disposizione appena citata, laddove, nella parte iniziale, consente la più ampia libertà di scelta dei beneficiari (che di regola coincidono con gli eredi dell'assicurato ma – come nella specie – potrebbero anche non coincidere con gli stessi), prevedendo che in “caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi in parti uguali oppure ai Beneficiari specificamente designati dall'Assicurato così come indicati sul Modulo di
pagina 5 di 8 Adesione”;
- la previsione della possibilità, per l'assicurato e in qualsiasi momento, di revocare o modificare tale designazione, e l'ulteriore previsione dell'acquisto da parte del beneficiario, a norma dell'art. 1920 c.c., di un diritto proprio nei confronti dell'impresa, nel senso che “le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario” (cfr. citato art. 15).
Nessuna clausola, poi, contempla (e la circostanza è di particolare rilievo ai fini che qui interessano) vincoli di destinazione o impiego dell'indennizzo da parte del beneficiario.
Non può, del resto, sottacersi che le stesse condizioni di assicurazione, nella parte relativa all'estinzione anticipata (art. 12 delle condizioni di cui al doc. 5 di parte ricorrente), prevedono, in alternativa al rimborso, la possibilità per l'assicurato di continuare nel rapporto di assicurazione mantenendo “inalterata e operativa” l'assicurazione fino alla data di scadenza originaria del mutuo
“come se l'estinzione anticipata non fosse mai avvenuta”: il che non avrebbe senso se la finalità dell'assicurazione fosse quella della destinazione dell'indennizzo all'estinzione del mutuo.
In conclusione, nonostante la denominazione della polizza come “Creditor Protection Mutui privati
UniCredit ad adesione facoltativa” (espressione riportata nel modulo di adesione e nelle Condizioni generali di assicurazione), l'assicurazione in esame non svolge, a ben guardare, alcuna funzione di garanzia della banca mutuante (se non in via meramente riflessa ed eventuale, quale rafforzamento della generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., nell'ipotesi in cui la persona beneficiaria – come si verifica nella maggior parte dei casi – coincide con l'erede, di regola legato da rapporti di parentela con il mutuatario), ma si configura come un'ordinaria assicurazione sulla vita per il caso di morte: come tale, destinata unicamente ad erogare al beneficiario, nell'ottica previdenziale che le è propria, un capitale al verificarsi del decesso dell'assicurato, senza alcuna ripercussione sul debito che questi aveva in forza del contratto di mutuo.
Né assume rilievo, nella fattispecie in esame, il contenuto della guida operativa sulle polizze connesse a mutui e finanziamenti, elaborata dall'I.V.A.S.S. (doc. 11 di parte ricorrente), trattandosi di documento che non può fondare una diversa interpretazione del contratto, laddove, come nella specie, le clausole sono di chiara formulazione ed escludono l'esistenza di vincoli di destinazione dell'indennizzo corrisposto al beneficiario dell'assicurazione.
In altri termini, può ritenersi che nella maggior parte dei casi l'assicurazione in questione svolga (sia pure indirettamente) una funzione di garanzia generica (o “protezione”) del credito dell'istituto creditore che eroga il mutuo, posto che, quando il beneficiario è anche erede (perché legato da stretto pagina 6 di 8 rapporto di parentela con l'originario mutuatario), la corresponsione dell'indennizzo assicura la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo (o per la sua estinzione); ma tale funzione è meramente indiretta (ed eventuale), stante – si ripete – l'assenza di vincolo di destinazione dell'indennizzo.
Alla tesi dei ricorrenti non giova, infine, neppure il richiamato collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e l'assicurazione contestualmente stipulata.
Il collegamento negoziale, infatti, ricorre quando le parti perseguono un risultato economico unitario attraverso più contratti coordinati: tra tali contratti sorge un vincolo di reciproca dipendenza in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia e alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri. Nondimeno, il collegamento non crea un nuovo e autonomo negozio, posto che i singoli contratti conservano una loro causa autonoma e ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (cfr. fra le altre, Cass. 20726/2014).
L'esistenza di un collegamento negoziale, tuttavia, non consentirebbe di creare vincoli o effetti non previsti – peraltro in contrasto con le previsioni contrattuali – quale, nella fattispecie in esame, quello di vincolare la destinazione dell'indennizzo ad una finalità non prevista (estinzione della quota di mutuo gravante sull'assicurato) o quello di comportare la liberazione degli eredi dell'assicurato dall'obbligo di pagare la quota del mutuo a carico della de cuius.
D'altro canto, l'assunto dei ricorrenti, ove portato alle sue estreme conseguenze (obbligo o vincolo per il convenuto di provvedere all'estinzione della quota di mutuo della de cuius o di restituire agli eredi la quota sugli stessi gravante), porterebbe a conseguenze difficilmente sostenibili, laddove gli eredi, senza alcun debito a loro carico in relazione al mutuo gravante sulla de cuius, sarebbero comproprietari della quota del 50% dell'immobile per averlo ereditato da quest'ultima, pur essendo beneficiario dell'assicurazione il comproprietario (co-mutuatario) del medesimo immobile.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda dei ricorrenti va pertanto rigettata.
3
Avuto riguardo alla assoluta novità ed alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta la domanda dei ricorrenti;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Cardarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10020/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. SCHIAVI PAOLO, elettivamente domiciliati in GALLERIA UGO BASSI, 1
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SCHIAVI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
GUGLIOTTA GIORGIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CALDERINI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. GUGLIOTTA GIORGIA
CONVENUTO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, l'avvenuta liberazione dei ricorrenti
[...]
, e nei confronti del convenuto, dall'obbligazione di Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento della quota di mutuo meglio individuato in narrativa e già facente capo alla de cuius
[...]
quale effetto della prestazione assicurata al verificarsi dell'evento “morte” della mutuataria- Per_1 pagina 1 di 8 assicurata dedotto in polizza, già erogato dall'Impresa di Assicurazione a Controparte_1
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_3
e di ripetere dal sig. l'intera somma (100%), da loro
[...] Parte_2 Controparte_1
eventualmente versata su richiesta dalla banca mutuante, in forza del vincolo solidale esterno.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese Generali, Cpa e Iva come per legge”.
Il convenuto così conclude:
“In via preliminare
Si chiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 comma 1 bis
D.lgs. 28 del 04.03.2010 et art. 163, co.3 n.3 bis c.p.c., trattandosi di contratti assicurativi e bancari come quelli di cui si discute, ritenuti dalla normativa citata materia obbligatoria, salvo che l'Ill.mo
Giudice Voglia provvedere in tal senso, disponendo l'esperimento del tentativo di mediazione, come previsto dalla citata normativa.
In via principale e nel merito
Rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 9 luglio 2024, Parte_1 Parte_2
e quali eredi legittimi di a seguito di successione ab
[...] Parte_3 Persona_1
intestato (essendo rispettivamente madre, sorella e fratello della de cuius), esponevano:
- che il 7 novembre 2019 aveva acquistato, in comproprietà con il convivente Persona_1 [...]
un appartamento sito in Ozzano dell'Emilia (Bo), Via Valle di Sotto 3/b; Controparte_1
- che in pari data i conviventi avevano stipulato con un mutuo fondiario, assistito da Controparte_2 garanzia ipotecaria, per la somma di complessivi € 201.291,34, di cui € 180.000,00 a titolo d'importo finanziato per il mutuo ed € 21.291,34 a titolo di premio e costi di un'assicurazione sulla vita e contro i danni, rientrante nel piano di ammortamento;
- che, infatti, e in sede di stipula, avevano aderito alla CP_3 Controparte_1 polizza collettiva di assicurazione sulla vita per il caso di morte denominata “Creditor Protection Mutui
Privati UniCredit”, stipulata tra e CreditRas Vita S.p.A., nonché all'annessa polizza Controparte_2
collettiva di assicurazione contro i danni, nominandosi reciprocamente beneficiari;
- che entrambe le polizze erano riservate ad intestatari di contratti di mutuo conclusi con CP_2 pagina 2 di 8 e prevedevano un premio unico anticipato, di durata corrispondente al piano di ammortamento CP_2 del mutuo e con indennizzo a capitale decrescente, pari all'importo residuo del mutuo al momento del sinistro;
- che in seguito al decesso di avvenuto il 24 novembre 2023, il beneficiario Persona_1 [...] aveva conseguito un indennizzo di circa € 90.000,00, corrispondente alla quota di Controparte_1
mutuo residuo allora gravante sulla de cuius, omettendo però successivamente di corrisponderlo alla banca mutuante (al fine di estinguere la quota di mutuo ancora gravante sulla de cuius);
- che lo stesso, in particolare, non aveva provveduto al versamento alla banca della somma, poiché riteneva che il pagamento della quota di mutuo gravante dell'ex convivente continuasse a gravare sugli eredi.
I ricorrenti, eredi della evidenziavano, al riguardo, che l'assicurazione sulla vita doveva Pt_3
ritenersi funzionalmente collegata al mutuo, avendo funzione di tutela del debitore-assicurato e dei suoi eredi, e non finalità di arricchimento del beneficiario, sicché lo stesso, non avendo provveduto al pagamento – con tale somma – della quota di mutuo facente capo alla de cuius, doveva farsi carico di tale quota, avendo ricevuto un indennizzo di pari importo;
e concludevano, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta liberazione di essi ricorrenti, nei confronti del convenuto, dall'obbligazione di pagare la quota di mutuo della de cuius e, conseguentemente, che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di ripetere dal convenuto l'intera somma da loro eventualmente versata su richiesta dalla banca mutuante.
Fissata udienza ed integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto che, in rito, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato Controparte_1
esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in ipotesi di controversia relativa a rapporti assicurativi e bancari;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il convenuto, in particolare, rilevava che, anche a voler ritenere sussistente un collegamento negoziale tra il mutuo fondiario e l'assicurazione sulla vita, i due contratti rimanevano autonomi e distinti e l'assicurazione manteneva la funzione previdenziale che le era propria, non avendo essa, malgrado il nomen iuris utilizzato, lo scopo di garantire il rimborso del mutuo in caso di sinistro, stante l'assenza di vincoli di destinazione delle somme corrisposte al beneficiario.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; depositate le note conclusive, all'udienza del 24 aprile 2025
pagina 3 di 8 le parti procedevano alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
* * *
1
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Ed invero, nella specie, la controversia, avuto riguardo al petitum, non attiene al rapporto di assicurazione, ma al rapporto intercorrente tra i condebitori, parti di contratto di mutuo (essendo i ricorrenti subentrati nella medesima situazione della de cuius).
In altri termini, il contratto di assicurazione costituisce mero presupposto della domanda e va valutato in via incidentale, non costituendo esso oggetto di accertamento fra le parti.
E posto che le disposizioni di legge che limitano l'accesso alla giurisdizione hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, l'operatività delle norme in materia di mediazione obbligatoria va allora circoscritta ai casi in cui il rapporto, che rientra in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010, sia l'oggetto immediato della controversia e debba, quindi, essere accertato in via principale.
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Disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto e passando al merito della domanda, va premesso che i ricorrenti assumono di avere diritto, quali eredi di , di essere tenuti indenni Persona_1 dal convenuto nell'ipotesi di richiesta di pagamento, da parte della banca, della quota di mutuo a carico della de cuius.
Secondo tale assunto l'assicurazione sulla vita per il caso di morte, stipulata da Persona_1
contestualmente al mutuo (mediante adesione alla polizza collettiva), sarebbe collegata funzionalmente a tale mutuo e svolgerebbe pertanto la funzione di tutelare l'assicurata ed i suoi eredi;
sicché il convenuto, anziché trattenere la somma ricevuta quale beneficiario dell'assicurazione, avrebbe dovuto versarla all'istituto creditore ad estinzione della quota facente capo alla de cuius.
In altri termini, secondo i ricorrenti, il collegamento negoziale unilaterale con il mutuo farebbe sì che l'assicurazione abbia la precipua finalità di fornire al beneficiario la provvista per estinguere la quota di debito facente capo alla condebitrice deceduta: versando l'indennizzo al beneficiario, è come se l'assicuratore avesse pagato la quota di mutuo in luogo degli eredi dell'assicurata.
L'assunto è infondato. pagina 4 di 8 In fatto è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che l'assicurazione sulla vita era riservata ad intestatari di mutui conclusi con la Controparte_2
Del pari pacifico è che tale assicurazione prevedeva un premio unico anticipato da versare insieme alle rate del mutuo, una durata uguale al piano di ammortamento del mutuo ed un indennizzo a capitale decrescente, pari all'importo residuo del mutuo al momento del sinistro (cfr. condizioni generali della polizza collettiva concordate tra l'istituto di credito e la compagnia assicuratrice di cui doc. 5 di parte ricorrente).
E tuttavia, se ciò può evidenziare un collegamento negoziale unilaterale fra l'assicurazione ed il mutuo
(nel senso che le vicende di quest'ultimo sono tali da ripercuotersi sulla prima), non può ritenersi che il pagamento dell'indennizzo al beneficiario comporti il vincolo per quest'ultimo di destinare tale indennizzo al pagamento della quota (residua) di mutuo gravante sulla de cuius, così liberando gli eredi dal debito sugli stessi gravante (appunti quali eredi dell'originario mutuatario).
Tale effetto liberatorio potrebbe verificarsi solo nell'ipotesi in cui nel contratto di assicurazione fosse indicata la banca quale beneficiaria dell'assicurazione stessa o il contratto contemplasse il vincolo, per il beneficiario, di destinare l'indennizzo all'estinzione del mutuo (per la quota gravante in origine sul de cuius): in tali casi l'assicurazione sulla vita del mutuatario avrebbe, in effetti, la finalità di soddisfare
(direttamente) due interessi convergenti, ossia quello della banca a non perdere il proprio credito e quello degli eredi del mutuatario a non farsi carico del debito del de cuius (cfr. sul punto, Cass. n.
21863/2022).
Nessuna clausola in tal senso è, tuttavia, rinvenibile nel contratto concluso dalla de cuius o nelle condizioni generali dell'assicurazione sulla vita in questione.
Depongono, anzi, in senso contrario a quello indicato dai ricorrenti proprio le clausole delle condizioni di assicurazione (prodotte dalle parti con il doc. 5 di parte ricorrente ed il doc. 3 di parte convenuta) e le specifiche previsioni in esse contenute, ed in particolare:
- l'art. 15, che prevede il divieto di designare come beneficiaria la cioè la banca Controparte_2 mutuante (“intermediario”);
- la disposizione appena citata, laddove, nella parte iniziale, consente la più ampia libertà di scelta dei beneficiari (che di regola coincidono con gli eredi dell'assicurato ma – come nella specie – potrebbero anche non coincidere con gli stessi), prevedendo che in “caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi in parti uguali oppure ai Beneficiari specificamente designati dall'Assicurato così come indicati sul Modulo di
pagina 5 di 8 Adesione”;
- la previsione della possibilità, per l'assicurato e in qualsiasi momento, di revocare o modificare tale designazione, e l'ulteriore previsione dell'acquisto da parte del beneficiario, a norma dell'art. 1920 c.c., di un diritto proprio nei confronti dell'impresa, nel senso che “le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario” (cfr. citato art. 15).
Nessuna clausola, poi, contempla (e la circostanza è di particolare rilievo ai fini che qui interessano) vincoli di destinazione o impiego dell'indennizzo da parte del beneficiario.
Non può, del resto, sottacersi che le stesse condizioni di assicurazione, nella parte relativa all'estinzione anticipata (art. 12 delle condizioni di cui al doc. 5 di parte ricorrente), prevedono, in alternativa al rimborso, la possibilità per l'assicurato di continuare nel rapporto di assicurazione mantenendo “inalterata e operativa” l'assicurazione fino alla data di scadenza originaria del mutuo
“come se l'estinzione anticipata non fosse mai avvenuta”: il che non avrebbe senso se la finalità dell'assicurazione fosse quella della destinazione dell'indennizzo all'estinzione del mutuo.
In conclusione, nonostante la denominazione della polizza come “Creditor Protection Mutui privati
UniCredit ad adesione facoltativa” (espressione riportata nel modulo di adesione e nelle Condizioni generali di assicurazione), l'assicurazione in esame non svolge, a ben guardare, alcuna funzione di garanzia della banca mutuante (se non in via meramente riflessa ed eventuale, quale rafforzamento della generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., nell'ipotesi in cui la persona beneficiaria – come si verifica nella maggior parte dei casi – coincide con l'erede, di regola legato da rapporti di parentela con il mutuatario), ma si configura come un'ordinaria assicurazione sulla vita per il caso di morte: come tale, destinata unicamente ad erogare al beneficiario, nell'ottica previdenziale che le è propria, un capitale al verificarsi del decesso dell'assicurato, senza alcuna ripercussione sul debito che questi aveva in forza del contratto di mutuo.
Né assume rilievo, nella fattispecie in esame, il contenuto della guida operativa sulle polizze connesse a mutui e finanziamenti, elaborata dall'I.V.A.S.S. (doc. 11 di parte ricorrente), trattandosi di documento che non può fondare una diversa interpretazione del contratto, laddove, come nella specie, le clausole sono di chiara formulazione ed escludono l'esistenza di vincoli di destinazione dell'indennizzo corrisposto al beneficiario dell'assicurazione.
In altri termini, può ritenersi che nella maggior parte dei casi l'assicurazione in questione svolga (sia pure indirettamente) una funzione di garanzia generica (o “protezione”) del credito dell'istituto creditore che eroga il mutuo, posto che, quando il beneficiario è anche erede (perché legato da stretto pagina 6 di 8 rapporto di parentela con l'originario mutuatario), la corresponsione dell'indennizzo assicura la provvista necessaria per il pagamento delle rate del mutuo (o per la sua estinzione); ma tale funzione è meramente indiretta (ed eventuale), stante – si ripete – l'assenza di vincolo di destinazione dell'indennizzo.
Alla tesi dei ricorrenti non giova, infine, neppure il richiamato collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e l'assicurazione contestualmente stipulata.
Il collegamento negoziale, infatti, ricorre quando le parti perseguono un risultato economico unitario attraverso più contratti coordinati: tra tali contratti sorge un vincolo di reciproca dipendenza in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia e alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri. Nondimeno, il collegamento non crea un nuovo e autonomo negozio, posto che i singoli contratti conservano una loro causa autonoma e ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (cfr. fra le altre, Cass. 20726/2014).
L'esistenza di un collegamento negoziale, tuttavia, non consentirebbe di creare vincoli o effetti non previsti – peraltro in contrasto con le previsioni contrattuali – quale, nella fattispecie in esame, quello di vincolare la destinazione dell'indennizzo ad una finalità non prevista (estinzione della quota di mutuo gravante sull'assicurato) o quello di comportare la liberazione degli eredi dell'assicurato dall'obbligo di pagare la quota del mutuo a carico della de cuius.
D'altro canto, l'assunto dei ricorrenti, ove portato alle sue estreme conseguenze (obbligo o vincolo per il convenuto di provvedere all'estinzione della quota di mutuo della de cuius o di restituire agli eredi la quota sugli stessi gravante), porterebbe a conseguenze difficilmente sostenibili, laddove gli eredi, senza alcun debito a loro carico in relazione al mutuo gravante sulla de cuius, sarebbero comproprietari della quota del 50% dell'immobile per averlo ereditato da quest'ultima, pur essendo beneficiario dell'assicurazione il comproprietario (co-mutuatario) del medesimo immobile.
Alla luce delle predette considerazioni la domanda dei ricorrenti va pertanto rigettata.
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Avuto riguardo alla assoluta novità ed alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1) rigetta la domanda dei ricorrenti;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Cardarelli
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