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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1501/2024 R.G, promosso
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Simona Bimbatti (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
IA SI, Via D'Espagnac 45/2;
- ricorrenti -
CONTRO
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., quale curatore CP_1 C.F._4
speciale della minore nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1
domiciliata presso il proprio Studio, sito in Rovigo, via Verdi n. 11/1 –;
- convenuta -
P.M. presso il Tribunale di Rovigo
- interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 e hanno allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2
dal maggio 2023, connotata da una convivenza di circa dieci mesi.
Inoltre, prima di iniziare la frequentazione con il , la aveva da poco interrotto una Pt_1 Parte_2
precedente relazione, definitivamente conclusasi nel maggio 2023.
Dunque, i ricorrenti hanno allegato che nel giugno del 2023 la ha scoperto di essere incinta Parte_2
Per_ e ha affrontato il periodo della gravidanza con il sostegno del , sino alla nascita di in data Pt_1
12.1.2024, riconosciuta dal come sua figlia. Pt_1
Successivamente, a causa delle emerse incompatibilità caratteriali, la convivenza tra le parti è cessata e, nel corso di un litigio avvenuto nel giugno del 2024, la ha rivelato di avere avuto un Parte_2
rapporto intimo con il precedente fidanzato pochi giorni prima della fine della loro relazione, tanto da insinuare il dubbio nel circa la veridicità della sua paternità. Pt_1
Per_ Dunque, anche allo scopo di giungere ad un accertamento definitivo nell'interesse di i ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi, previa consulenza tecnica e previa assunzione di ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario, che non è il padre di e Parte_1 Persona_1 conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di stato civile di effettuare le relative annotazioni sull'atto di nascita.
Con decreto del 14.10.2024 è stata fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e, contestualmente, è stato nominato il curatore speciale della minore, atteso che in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art.263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1957del
02/02/2016).
2. Il Collegio ritiene che la domanda proposta sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
2 L'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., trova la propria giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto.
Il presupposto dell'azione è, dunque, costituito dal dato della difformità tra la verità apparente e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione.
Secondo quanto previsto dall'art. 263 c.c., l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere esercitata dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
2.1. Inoltre, l'art. 264 c.c. dispone espressamente: “L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore”.
Nel caso di specie, l'azione è stata sostanzialmente introdotta dal con la contestuale adesione Pt_1
della Parte_2
Poste queste coordinate giuridiche e venendo all'esame della fattispecie sub iudice, osserva il Collegio che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, essendo parti del giudizio , Parte_2
Per_ madre di , autore del riconoscimento, ed il curatore speciale della minore. Parte_1
Ai sensi dell'art. 71 c.p.c., gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che non ha formulato alcuna opposizione.
Quanto alla tempestività dell'azione, osserva il Tribunale che l'art. 263, comma 2, c.c. dispone che
“l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita”.
Nella specie, è sufficiente rilevare che:
Per_
- è nata il [...];
- l'atto di nascita registrato presso il Comune di IA SI, reca data 18.1.2024 e riporta quale padre della minore;
Parte_1
- il ricorso è stato depositato il 25.9.2024.
Dunque, l'azione è da ritenersi tempestiva.
2.2 Venendo al merito dell'azione, ritiene il Collegio che possa dirsi raggiunta la prova oggettiva dell'accertamento richiesto in questa sede, vale a dire la dimostrazione della assoluta impossibilità che sia il padre della minore. Parte_1
3 Infatti, è stata disposta C.T.U. volta ad accertare la compatibilità biologica tra il DNA del ricorrente e quello della minore e, in particolare, se tra il primo e la Parte_1 Persona_1
seconda sussiste una relazione di paternità.
Le indagini immunogenetiche svolte dal C.t.u., Dott. hanno escluso il rapporto di Persona_2
paternità biologica tra e . Parte_1 Persona_1
All'esito del prelievo dalla minore e da del materiale biologico necessario per Parte_1 estrarre il DNA, “Si è quindi proceduto a porre in comparazione il codice genetico caratterizzante in modo univoco il sig. , presunto padre (campione IT15012024-P1), con quello Parte_1
identificante in modo univoco la minore figlia (campione IT15012024-F1). Persona_1
Dal confronto del profilo genetico del sig. , presunto padre (campione IT15012024- Parte_1
P1) con quello caratterizzante la minore figlia (campione IT15012024-F1), Persona_1 sono emerse numerose incompatibilità che hanno comportato l'esclusione della paternità del sig.
(campione IT15012024-P1) nei confronti della minore Parte_1 Persona_1
(campione IT15012024-F1), in quanto il presunto padre non manifestava il patrimonio genetico necessario. Precisamente, sono emerse dodici (12) incompatibilità […]” (Cfr. elaborato peritale depositato in data 17.4.2025, pag. 20).
È stato, altresì, chiarito che l'elevato numero complessivo d'incompatibilità genetiche rilevate esclude l'ipotesi di mutazione, dovendosi ritenere del tutto trascurabile la probabilità che, nel processo di gametogenesi, si sia contemporaneamente verificata una tale quantità di eventi mutazionali.
Dunque, il C.t.u. ha così concluso: “In relazione all'elevato numero di marcatori genetici altamente polimorfici studiati ed alle dodici (12) incongruenze genetiche riscontrate in sistemi geneticamente indipendenti, le analisi genetiche espletate hanno consentito di escludere la paternità biologica del sig.
(prelievo IT15012024-P1) nei confronti della minore Parte_1 Persona_1
(campione IT15012024-F1)” (Cfr. elaborato peritale depositato in data 17.4.2025, pag. 22).
Ciò posto, è il caso di precisare che la consulenza tecnica di questo genere garantisce margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (Cfr., ex multis: Cass. n.3563 del
2006; Cass. n. 23290 del 2015).
Alla luce degli elementi istruttori disponibili, complessivamente considerati - e tenuto conto che la mancanza di consapevolezza tipica della ancora tenera età della minore è condizione idonea a fornirle adeguata protezione dalle conseguenze derivanti dal cambiamento di status -, deve, pertanto, dichiararsi che non è il padre biologico di , con conseguente Parte_1 Persona_1
comunicazione della presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
4 Stato Civile competente per le annotazioni, anche relative al cognome, e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396 del 2000.
3. La natura necessaria del giudizio e l'adesione della alle domande svolte dal Parte_2 Pt_1
giustificano la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di Pt_1
e di , ciascuno per la quota di metà, trattandosi di attività istruttoria
[...] Parte_2 necessaria, nell'interesse di tutte le parti e della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nata a [...] Persona_1
(RO) il 12.1.2024 (atto n. 1, P. I, S. A, anno 2024, Comune di IA SI) non è figlia di
Parte_1
• dispone che , nata a [...] il [...] (atto n. 1, P. I, S. Persona_1
A, anno 2024, Comune di IA SI) conservi il cognome materno " , con Parte_2 rimozione di quello paterno ”; Pt_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA SI (RO) di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, in calce all'atto di nascita di
[...]
, nata a [...] il [...] (atto n. 1, P. I, S. A, anno 2024, Persona_1
Comune di IA SI) ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• dispone trasmettersi la presente sentenza al (RO) per gli Controparte_2
adempimenti di legge.
• pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
e di , ciascuno per la quota di metà;
[...] Parte_2
• dichiara interamente compensate le spese.
Così deciso in Rovigo in camera di consiglio in data 10.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Nicola Del Vecchio dott.ssa Paola Di Francesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1501/2024 R.G, promosso
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Simona Bimbatti (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._3
IA SI, Via D'Espagnac 45/2;
- ricorrenti -
CONTRO
AVV. (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., quale curatore CP_1 C.F._4
speciale della minore nata a [...] il [...], elettivamente Persona_1
domiciliata presso il proprio Studio, sito in Rovigo, via Verdi n. 11/1 –;
- convenuta -
P.M. presso il Tribunale di Rovigo
- interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 e hanno allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Parte_2
dal maggio 2023, connotata da una convivenza di circa dieci mesi.
Inoltre, prima di iniziare la frequentazione con il , la aveva da poco interrotto una Pt_1 Parte_2
precedente relazione, definitivamente conclusasi nel maggio 2023.
Dunque, i ricorrenti hanno allegato che nel giugno del 2023 la ha scoperto di essere incinta Parte_2
Per_ e ha affrontato il periodo della gravidanza con il sostegno del , sino alla nascita di in data Pt_1
12.1.2024, riconosciuta dal come sua figlia. Pt_1
Successivamente, a causa delle emerse incompatibilità caratteriali, la convivenza tra le parti è cessata e, nel corso di un litigio avvenuto nel giugno del 2024, la ha rivelato di avere avuto un Parte_2
rapporto intimo con il precedente fidanzato pochi giorni prima della fine della loro relazione, tanto da insinuare il dubbio nel circa la veridicità della sua paternità. Pt_1
Per_ Dunque, anche allo scopo di giungere ad un accertamento definitivo nell'interesse di i ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi, previa consulenza tecnica e previa assunzione di ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario, che non è il padre di e Parte_1 Persona_1 conseguentemente ordinarsi all'Ufficiale di stato civile di effettuare le relative annotazioni sull'atto di nascita.
Con decreto del 14.10.2024 è stata fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e, contestualmente, è stato nominato il curatore speciale della minore, atteso che in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art.263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1957del
02/02/2016).
2. Il Collegio ritiene che la domanda proposta sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
2 L'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., trova la propria giustificazione in esigenze di ordine pubblico, volte a garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto.
Il presupposto dell'azione è, dunque, costituito dal dato della difformità tra la verità apparente e la verità sostanziale ed obiettiva della filiazione.
Secondo quanto previsto dall'art. 263 c.c., l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere esercitata dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
2.1. Inoltre, l'art. 264 c.c. dispone espressamente: “L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore”.
Nel caso di specie, l'azione è stata sostanzialmente introdotta dal con la contestuale adesione Pt_1
della Parte_2
Poste queste coordinate giuridiche e venendo all'esame della fattispecie sub iudice, osserva il Collegio che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, essendo parti del giudizio , Parte_2
Per_ madre di , autore del riconoscimento, ed il curatore speciale della minore. Parte_1
Ai sensi dell'art. 71 c.p.c., gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero, che non ha formulato alcuna opposizione.
Quanto alla tempestività dell'azione, osserva il Tribunale che l'art. 263, comma 2, c.c. dispone che
“l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita”.
Nella specie, è sufficiente rilevare che:
Per_
- è nata il [...];
- l'atto di nascita registrato presso il Comune di IA SI, reca data 18.1.2024 e riporta quale padre della minore;
Parte_1
- il ricorso è stato depositato il 25.9.2024.
Dunque, l'azione è da ritenersi tempestiva.
2.2 Venendo al merito dell'azione, ritiene il Collegio che possa dirsi raggiunta la prova oggettiva dell'accertamento richiesto in questa sede, vale a dire la dimostrazione della assoluta impossibilità che sia il padre della minore. Parte_1
3 Infatti, è stata disposta C.T.U. volta ad accertare la compatibilità biologica tra il DNA del ricorrente e quello della minore e, in particolare, se tra il primo e la Parte_1 Persona_1
seconda sussiste una relazione di paternità.
Le indagini immunogenetiche svolte dal C.t.u., Dott. hanno escluso il rapporto di Persona_2
paternità biologica tra e . Parte_1 Persona_1
All'esito del prelievo dalla minore e da del materiale biologico necessario per Parte_1 estrarre il DNA, “Si è quindi proceduto a porre in comparazione il codice genetico caratterizzante in modo univoco il sig. , presunto padre (campione IT15012024-P1), con quello Parte_1
identificante in modo univoco la minore figlia (campione IT15012024-F1). Persona_1
Dal confronto del profilo genetico del sig. , presunto padre (campione IT15012024- Parte_1
P1) con quello caratterizzante la minore figlia (campione IT15012024-F1), Persona_1 sono emerse numerose incompatibilità che hanno comportato l'esclusione della paternità del sig.
(campione IT15012024-P1) nei confronti della minore Parte_1 Persona_1
(campione IT15012024-F1), in quanto il presunto padre non manifestava il patrimonio genetico necessario. Precisamente, sono emerse dodici (12) incompatibilità […]” (Cfr. elaborato peritale depositato in data 17.4.2025, pag. 20).
È stato, altresì, chiarito che l'elevato numero complessivo d'incompatibilità genetiche rilevate esclude l'ipotesi di mutazione, dovendosi ritenere del tutto trascurabile la probabilità che, nel processo di gametogenesi, si sia contemporaneamente verificata una tale quantità di eventi mutazionali.
Dunque, il C.t.u. ha così concluso: “In relazione all'elevato numero di marcatori genetici altamente polimorfici studiati ed alle dodici (12) incongruenze genetiche riscontrate in sistemi geneticamente indipendenti, le analisi genetiche espletate hanno consentito di escludere la paternità biologica del sig.
(prelievo IT15012024-P1) nei confronti della minore Parte_1 Persona_1
(campione IT15012024-F1)” (Cfr. elaborato peritale depositato in data 17.4.2025, pag. 22).
Ciò posto, è il caso di precisare che la consulenza tecnica di questo genere garantisce margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione (Cfr., ex multis: Cass. n.3563 del
2006; Cass. n. 23290 del 2015).
Alla luce degli elementi istruttori disponibili, complessivamente considerati - e tenuto conto che la mancanza di consapevolezza tipica della ancora tenera età della minore è condizione idonea a fornirle adeguata protezione dalle conseguenze derivanti dal cambiamento di status -, deve, pertanto, dichiararsi che non è il padre biologico di , con conseguente Parte_1 Persona_1
comunicazione della presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
4 Stato Civile competente per le annotazioni, anche relative al cognome, e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396 del 2000.
3. La natura necessaria del giudizio e l'adesione della alle domande svolte dal Parte_2 Pt_1
giustificano la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di Pt_1
e di , ciascuno per la quota di metà, trattandosi di attività istruttoria
[...] Parte_2 necessaria, nell'interesse di tutte le parti e della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nata a [...] Persona_1
(RO) il 12.1.2024 (atto n. 1, P. I, S. A, anno 2024, Comune di IA SI) non è figlia di
Parte_1
• dispone che , nata a [...] il [...] (atto n. 1, P. I, S. Persona_1
A, anno 2024, Comune di IA SI) conservi il cognome materno " , con Parte_2 rimozione di quello paterno ”; Pt_1
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA SI (RO) di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, in calce all'atto di nascita di
[...]
, nata a [...] il [...] (atto n. 1, P. I, S. A, anno 2024, Persona_1
Comune di IA SI) ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• dispone trasmettersi la presente sentenza al (RO) per gli Controparte_2
adempimenti di legge.
• pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
e di , ciascuno per la quota di metà;
[...] Parte_2
• dichiara interamente compensate le spese.
Così deciso in Rovigo in camera di consiglio in data 10.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Nicola Del Vecchio dott.ssa Paola Di Francesco
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