Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2024, proposto da
OB SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Corbara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Ferrajoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant’Egidio del Monte Albino, piazza G.B. Ferrajoli n. 5;
nei confronti
Esse Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
Powertel di FA EN, in persona del legale rappresentante pro tempore ; EN FA; non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a)- dell’atto di determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e di vigilanza – Ufficio tecnico del Comune di Corbara, n. prog. Serv. 259 del 17 novembre 2023, prog. gen. 553 del 17 novembre 2023, mai comunicato né altrimenti conosciuto;
b)- del verbale di inottemperanza del 4 maggio 2022 (prot. n. 1947 del 6 maggio 2022), redatto dal Responsabile dell’Area tecnica, così come richiamato nel provvedimento di cui sopra sub a), mai comunicato né altrimenti conosciuto;
c)- dell’ordinanza di demolizione n. 15/2021 del 16 marzo 2021;
d)- del sopralluogo tecnico del 10 marzo 2021, così come richiamato nel provvedimento di cui sopra sub a), mai comunicato né altrimenti conosciuto;
e)- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale laddove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbara e di Esse Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con cui si impugnavano i seguenti provvedimenti:
a)- atto di determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e di vigilanza – Ufficio tecnico del Comune di Corbara, n. prog. Serv. 259 del 17 novembre 2023, prog. gen. 553 del 17 novembre 2023;
b)- verbale di inottemperanza del 4 maggio 2022 (prot. n. 1947 del 6 maggio 2022), redatto dal Responsabile dell’Area tecnica, così come richiamato nel provvedimento di cui sopra sub a);
c)- ordinanza di demolizione n. 15/2021 del 16 marzo 2021;
d)- sopralluogo tecnico del 10 marzo 2021, così come richiamato nel provvedimento di cui sopra sub a);
e)- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale laddove lesivo degli interessi del ricorrente.
Deduce il ricorrente di essere comproprietario unitamente alla moglie, AL ER, di un fondo in Corbara, acquistato durante il matrimonio in regime di comunione, in cui dal 2016 egli risiede e ha realizzato alcune opere di modesta entità in difformità dai precedenti titoli edilizi (la licenza del 30 agosto 1968 e il permesso di costruire n. 341 del 19 marzo 2006), rispetto alle quali è stata emessa ordinanza di demolizione n. 15 del 2021, notificata ad AL ER, AR ER e OB SC ma contenente un ordine di demolizione rivolto unicamente ai primi due e non al ricorrente.
Rappresenta che solo di recente la moglie gli ha comunicato la qui gravata determinazione del Responsabile dell’Area tecnica e di vigilanza – Ufficio tecnico del Comune di Corbara, n. prog. Serv. 259 del 17 novembre 2023, prog. Gen. 553, con la quale: 1) si prende atto dell’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 15/2021 in ragione della persistenza delle opere abusive; 2) “ si rendere noto che tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene come identificato nell’ingiunzione n. 15/2021 del 16/03/2021 ”; 3) si provvede ad “ irrogare la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della Signora ER AL nella misura massima di euro 20.000,00 per non avere ripristinato lo stato dei luoghi mediante la rimozione degli abusi commessi, ai sensi del trascritto comma 4 bis dell’art. 31 ”.
Eccepisce il ricorrente che la mancata ingiunzione nei suoi confronti quale responsabile dell’abuso non lo ha posto nella condizione di poter diligentemente provvedere al ripristino ed evitare le più pensati sanzioni, rimarcando anche che, in mancanza dell’ingiunzione diretta al responsabile dell’abuso, non può procedersi alla successiva acquisizione del bene, quand’anche in astratto il proprietario ne fosse a conoscenza.
Eccepisce altresì l’incompetenza del Comune relativamente al provvedimento di acquisizione, che competerebbe all’amministrazione su cui grava la tutela del vincolo, nonché la mancata specificazione del bene oggetto di acquisizione.
Rileva che il provvedimento difetterebbe anche di proporzionalità, atteso che molte opere, all’epoca contestate, sono di lieve entità e, comunque, in difformità da precedenti titoli edilizi.
Contesta l’inottemperanza osservando che il relativo verbale del 4 maggio 2022 precede la data del 7 novembre 2022, allorché è stata depositata la sentenza del T.A.R. sul ricorso proposto dalla moglie avverso l’ordine di demolizione.
Aggiunge che la moglie aveva proposto anche istanza di accertamento di conformità, acquisita al protocollo comunale sub n. 4935 del 25 ottobre 2022, oggetto di preavviso di rigetto con nota prot. n. 5261 del 10 novembre 2022 e poi di definitivo diniego prot. 2445 del 26 aprile 2023.
Sostiene che la peculiarità della vicenda avrebbe imposto, se non un nuovo ordine di demolizione, almeno l’assegnazione di un nuovo termine, chiaro e certo, entro il quale procedere al ripristino per evitare le ulteriori conseguenze sfavorevoli.
Infine, eccepisce che i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituita la controinteressata.
In data 6 novembre 2025 il ricorrente ha depositato in atti la S.C.I.A. di ripristino presentata in relazione alle opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 15/2021.
Si è costituito in resistenza il Comune deducendo innanzitutto che, nel caso di beni in comproprietà, l’omessa notifica dell’ordine di demolizione a uno dei comproprietari non ne inficia la legittimità.
Ha rilevato inoltre che, pur avendo un rapporto stretto con la res , OB SC non ha tempestivamente impugnato l’ordinanza di demolizione, né il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ha contestato sia la presunta violazione delle garanzie procedimentali sia la mancata esplicitazione dell’interesse pubblico, attesa la natura vincolata degli atti.
Circa la presunta lieve entità di alcune delle opere realizzate in difformità dai precedenti titoli, ha evidenziato che l’Ente compie una valutazione d’insieme, di talché, in considerazione della gravità e pluralità degli abusi in zona vincolata, non poteva che considerarsi illegittimo tutto l’immobile, anche per l’impossibilità di estromettere minime parti in relazione all’intero fabbricato.
Ha rimarcato che il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza reca l’individuazione delle particelle oggetto degli abusi e l’estensione di ciascuna di esse.
Quanto, infine, alla presunta mancanza di legittimazione del Comune di Corbara e all’asserita competenza esclusiva della Comunità Montana, ha affermato che vi sia in realtà una competenza concorrente e alternativa, di talché ben può procedere solo il Comune, senza che ciò comporti alcuna violazione di legge.
Con memoria depositata in data 13 novembre 2025, lo stesso Comune ha eccepito l’inammissibilità della S.C.I.A. per la demolizione delle opere abusive, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime un effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
Ha evidenziato che SC ha ricevuto regolarmente la notifica dell’ordine di demolizione in data 22 marzo 2021 e, nel resto, ha insistito nelle proprie difese.
Con memoria depositata in data 17 novembre 2025 parte controinteressata ha eccepito l’improcedibilità del ricorso posto che la presentazione di una S.C.I.A. volta all’espressa ottemperanza all’ordine di demolizione n. 15/2001 costituisce un’implicita ma inequivocabile ammissione della fondatezza dei provvedimenti repressivi adottati dall’Amministrazione.
Ha evidenziato poi che SC risiede stabilmente nell’immobile (a differenza della moglie) ed era presente durante l’accertamento iniziale, dimostrando di avere la piena disponibilità materiale del bene e una conoscenza diretta e tempestiva dell’illecito.
Ha contestato la denunciata incompetenza del Comune rilevando che l’area in questione è plurivincolata, sicché trova applicazione il secondo periodo dell’art. 31, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui: “ Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune ”).
Ha affermato che l’identificazione dell’oggetto dell’acquisizione risulta, nell’atto, precisa e puntuale.
Ha sostenuto che l’Amministrazione ha correttamente operato una valutazione d’insieme che, “ in considerazione della gravità e pluralità degli abusi in zona vincolata ”, ha reso l’intero immobile illegittimo, data l’impossibilità di isolare le parti abusive.
Ha precisato, ancora, che la pendenza del ricorso della moglie e la presentazione di un’istanza di sanatoria (poi respinta) non rendono inefficace l’ordine di demolizione, al più, ne sospendono temporaneamente l’esecutività ma, una volta respinto il ricorso con sentenza passata in giudicato e rigettata l’istanza di sanatoria, l’ordine ha riacquistato piena efficacia e l’obbligo di demolire è tornato ad essere cogente.
Infine, ha ribadito che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, quali atti vincolati, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento.
Con memoria di replica depositata in data 25 novembre 2025, il Comune ha insistito nelle proprie difese.
Con memoria di replica depositata in data 27 novembre 2025 il ricorrente ha sostenuto che l’elemento essenziale del provvedimento sanzionatorio non è la sua mera notifica ma che l’ingiunzione al ripristino sia rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso, il che, nella fattispecie, non è stato.
Ha contestato la natura plurivincolata della zona sostenendo che la zona agricola è una mera destinazione urbanistica della zonizzazione comunale e, in questo caso, discende proprio dalla previsione del superiore Piano urbanistico territoriale, sicché il vincolo è uno solo e, in ogni caso, il provvedimento non è motivato sul punto specifico.
Nel resto, ha insistito nei motivi di gravame, chiedendo, in subordine, ai sensi degli artt. 23 e seguenti, l. n. 87/1953, di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui dopo “ Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ” non prevede quanto segue: a) “ Se è stata presentata istanza di sanatoria, dopo il rigetto, è necessaria l’emanazione di un nuovo ordine di demolizione ”; b) o, in alternativa, “ Se è stata presentata istanza di sanatoria, dopo il rigetto è necessaria la notifica di un provvedimento con il quale si sancisce la decorrenza del termine di novanta giorni per demolire ”.
Al riguardo afferma che la disposizione censurata per le ragioni indicate contrasta con gli artt. 3, 42 e 117, c. 1, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU) e che la questione è rilevante, in quanto dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale deriverebbe l’annullamento degli atti impugnati.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile e nel resto infondato.
È palesemente irricevibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 15 del 16 marzo 2021, che è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 22 marzo 2021 e che, peraltro, è stata autonomamente impugnata da AL ER, venendo integralmente confermata nella sua legittimità con sentenza di questo Tribunale n. 2975/2022.
È palesemente inammissibile con riferimento all’impugnazione del verbale di inottemperanza e del sopralluogo tecnico, stante la natura endoprocedimentale e non provvedimentale degli atti in questione.
Infine, è palesemente infondato con riferimento all’impugnazione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e irrogazione della sanzione pecuniaria.
Invero, l’ordine di demolizione è valido e legittimo (come confermato da sentenza di questo Tribunale passata in giudicato) e la mancata demolizione degli abusi è confermata non solo dal verbale di accertamento del 4 maggio 2022 ma anche dalla stessa S.C.I.A. di ripristino presentata dal ricorrente in data 5 novembre 2025, sicché l’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivo-sanzionatori da parte del Comune è attività doverosa e vincolata.
A nulla rileva, in senso contrario, la mancata formalizzazione dell’ingiunzione a demolire nei confronti del ricorrente (essendo la stessa espressamente rivolta solo ad altri comproprietari).
Difatti, egli era comunque regolarmente a conoscenza del provvedimento del Comune e delle relative conseguenze, ha omesso di impugnarlo e lo stesso si è consolidato.
Quanto alla presunta incompetenza dell’ente locale, va rimarcato che, trattandosi di area plurivincolata, ai sensi dell’art. 31, comma 6, D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
Quanto alla mancata specificazione del bene oggetto di acquisizione, si rileva che le opere abusive sono adeguatamente descritte nei provvedimenti comunali, mentre la dettagliata individuazione dell’area acquisita di diritto ben può intervenire successivamente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, con autonomo atto proprio della fase di acquisizione di diritto del bene alla mano pubblica.
Quanto alla presunta lieve entità di alcune delle opere contestate, basti osservare che l’ordinanza di demolizione è ormai divenuta inoppugnabile e pertanto la natura e la portata degli abusi non può più essere messa in discussione.
Irrilevante è poi la mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività integralmente vincolata, oltre che nota al ricorrente.
Invero, “ La comunicazione di avvio del procedimento volto all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all’applicazione della sanzione amministrativa deve intendersi implicita nell’ordinanza di demolizione, laddove rechi l’avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l’acquisizione dei beni ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 6665).
Infine, quanto alla presentazione della S.C.I.A. di ripristino, la stessa non fa venir meno la procedibilità del presente ricorso, tenuto conto dei principi da ultimo affermati in materia dal Consiglio di Stato, secondo cui:
“ Lo iato che nell’ambito del procedimento acquisitivo è rappresentato dall’accertamento dell’inottemperanza assume la duplice finalità, ricognitiva dell’effetto che la legge collega all’inadempimento spontaneo all’ingiunzione a demolire, e costitutiva, ai fini della (futura) pubblicizzazione del trasferimento di proprietà. Per quanto, infatti, «[…] l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione» (Cons. Stato, A.p., 11 ottobre 2023, n. 16), è il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, previamente notificato all’interessato, a costituire il titolo, comunque necessario, per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto in capo al comune (art. 7, quarto comma, della legge n. 47 del 1985 e, nei medesimi termini, art. 31, comma 4, t.u. edilizia). L’onere della trascrizione, secondo quanto si desume dal citato art. 7, quarto comma, della legge n. 47 del 1985, ha una funzione di pubblicità di natura dichiarativa, come tale diversa da quella di cui all’art. 2651 cod. civ. prevista in materia di usucapione. Il Consiglio di Stato (ancora sentenza n. 16 del 2023 dell’Adunanza plenaria) sottolinea, al riguardo, che dare adempimento all’onere di trascrizione «rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti».
Il responsabile dell’abuso può, comunque, impedire che si integri il meccanismo acquisitivo da parte del comune se, entro il citato termine di novanta giorni dall’ingiunzione, ottiene la concessione in sanatoria (art. 13 della legge n. 47 del 1985 e, con formulazione analoga, art. 36, comma 1, t.u. ed.), ovvero se demolisce spontaneamente ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 novembre 2025, n. 9340).
In definitiva, il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile e nel resto infondato.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara irricevibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 15/2020;
- lo dichiara inammissibile con riferimento all’impugnazione del verbale di inottemperanza e del sopralluogo tecnico;
- lo rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO