CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa AR GR SE Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6110/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 3/7/2025
TRA
. rappresentata e difeso dall' avv. Michele Parte_1
AN
-appellante -
E rappresentata e difesa dall' avv. Maurizio Moroni e Luigi CP_1
Ciotti .
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di RO n.
7151/2019 pubbl. il 2/4/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 3/7/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 20.12.2013 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RO la , Controparte_2
oggi , richiedendo la condanna al pagamento di Euro Controparte_3
68.000,00 a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Jaguar tg
ER304CA, in relazione al contratto di assicurazione con la compagnia
[...]
mediante una polizza "difesa SAT" n. polizza Controparte_2
85071705043922, stipulato in data 16.05.2013.
2.L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda della Controparte_3
parte attrice. In via principale adduceva l'assenza ed inesistenza dell'obbligo assicurativo in capo alla ed in via subordinata, Controparte_3
richiedeva la rideterminazione dell'indennizzo da corrispondere alla parte attrice.
3.Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., il Tribunale di RO, ritenendo la causa sufficientemente articolata e matura per la decisone, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo, altresì, di non ammettere nessun mezzo istruttorio richiesto dalle parti.
4.All'udienza del 17 dicembre 2018, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione .Con sentenza n. 7151/2019, pubblicata il
02.04.2019, il Tribunale , in completo accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice sig.ra condannava l' CP_1 CP_3
al pagamento della somma di Euro 69.700,00 a titolo di indennizzo
[...]
per il furto della autovettura in oggetto nonché al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 13.430,00, oltre accessori di legge.
5.Con l'atto di appello notificato in data 02.10.2019 l' chiedeva CP_3
“…all'Ecc.ma Corte di Appello di RO, in via principale e nel merito ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 7151/2019 del Tribunale di RO, dott.ssa
MO AN, del 1.4.2019, depositata in data 2.4.2019 e mai notificata, pronunciata nella causa promossa dalla sig.ra contro l' CP_1 [...]
nel giudizio contrassegnata con il NRG 86798/2013 accertata la CP_3
completa assenza ed inesistenza dell'obbligo assicurativo in capo all'
[...]
rigettare la domanda attrice perchè completamente Parte_1
infondata in fatto e in diritto escludendo un qualsiasi diritto all'indennizzo in favore della sig.ra e, per l'effetto, condannare la medesima CP_1
a restituire quanto versato dall' in esecuzione Controparte_3
dell'impugnata sentenza con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio;
- Sempre nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata da parte dell'ecc.ma Corte d'appello adita la sussistenza dell'obbligo all'indennizzo in capo a parte convenuta ritenere comunque fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 7151/2019 del Tribunale di RO, dott.ssa MO AN, del 1.4.2019, depositata in data 2.4.2019 e mai notificata, pronunciata nella causa promossa dalla sig.ra CP_1
contro l' nel giudizio contrassegnata con il NRG Controparte_3
86798/2013, determinare secondo giustizia la somma da corrispondere all'Attrice sulla scorta dei criteri e delle franchigie previsti dalla polizza di cui oggi si chiede l'operatività con conseguente condanna della sig.ra
a restituire quanto versato in più dall in CP_1 Controparte_3
esecuzione dell'impugnata sentenza. Con compensazione di spese di giudizio. In via istruttoria, quale mezzo al fine, si chiede ammettersi: Prova testimoniale del sig. residente in [...]
Mendola n. 102 sui seguenti capitoli di prova: 1)“Vero è che ha acquista- to e poi rivenduto l'autovettura Jaguar XK telaio SAIAA43P4CLB46104 immatricolata in Italia con targa ER304CA nel-le condizioni raffigurate nelle foto con-tenute nella perizia depositata in atti e che le si rammostra e come da dichiara-zione scritta di suo pugno che le si rammostra.” 2) “Vero
è che ha venduto l'autovettura suddetta alla sig.ra al prezzo CP_1
di circa € 20.000,00 in parte in contanti e in parte in assegni come da dichiarazione scritta di suo pungo che le si rammostra?” Si chiede ex art
210 cpc che venga ordinato all'attrice (e/o ai soggetti tenuti alla conservazione) l'esibizione dei seguenti documenti: 1) Dichiarazione scritta relativa all'operatività del sistema satellitare al momento del sinistro per il mezzo assicurato, rilasciata dalla centrale di tele sorveglianza ed il relativo tabulato e ciò ai fini della valutazione circa l'esistenza del diritto all'indennizzo; 2) Certificato di prima immatricolazione della vettura senza la quale non è possibile eseguire una valutazione del bene l'integrale riforma della sentenza sopra indicata”.
6.Si costituiva in giudizio la contestando ogni avversa richiesta e CP_1
chiedendo la totale conferma della sentenza di primo grado del Tribunale
Civile di RO , con la condanna dell'appellante alle spese di lite.
7.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
***
L' appello ancorchè ammissibile in quanto dotato dei requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c. , nel merito è destituito di fondatezza .
L' nell' unico articolato motivo di appello contesta sostanzialmente CP_3
la erronea valutazione delle prove documentali acquisite nel primo grado in merito alla dinamica del furto della vettura di proprietà della assicurata che – a suo dire- era stata condotta sulla base dei soli elementi forniti CP_1
da quest' ultima , senza motivare sulle istanze istruttorie formulate dalla convenuta/appellante che avrebbero dovuto condurre il giudicante a dubitare della veridicità della tesi sostenuta in citazione.
Ad avviso della stessa il Tribunale non aveva tenuto conto delle molteplici discrasie risultanti tra la denunzia di furto presentata dalla ( secondo CP_1
la quale il furto sarebbe avvenuto non prima delle 18.30 del 25/6/2013 in Largo RT ER IN RO ), e i dati forniti dal gestore del sistema satellitare , in base ai quali l' allarme era scattato alle 18.15 del 25.6.13 in
RO Via della Pisana n. 14 ovverossia prima dell' orario e in luogo diverso da quello indicato nella denunzia .Nè aveva dato rilievo alla eccezione di inoperatività basata sulla mancata restituzione di tutti gli esemplari delle chiavi originali previsti nelle c.g.a. , essendo provato che la attrice restituito solo due chiavi della vettura .
Analogamente non aveva tenuto conto delle deduzioni sollevate dalla convenuta/appellante in ordine alla mancata riparazione del mezzo in seguito al sinistro occorso in Germania , in quanto ritenute antieconomiche dalla concessionaria incaricata dalla compagnia assicuratrice del precedente proprietario della vettura .Ciò nonostante la produzione di parte convenuta, della relazione d'indagine di un' agenzia investigativa incaricata dalla compagnia , e della dichiarazione scritta dell' importatore del veicolo in merito alla assenza di riparazioni del veicolo venduto dal medesimo e alle deduzioni svolte in ordine all' allegato n. 2 della memoria istruttoria parte attrice ( pag. 18 e 19 atto appello ) .
Osserva che pur a fronte di tali elementi parte appellante non chiariva , neppure nell'atto di appello, la ragione per la quale, tramite i suoi periti, abbia garantito una vettura incidentata per un valore così elevato.
Di conseguenza non era condivisibile quanto ritenuto nella motivazione
“…Venendo all'esame della fattispecie, l'attrice ha prodotto il certificato di proprietà del veicolo del precedente proprietario, ; Controparte_4
l'atto di trascrizione dell'atto di vendita del 13.05.2013, da cui la CP_1 risulta acquirente dell'autovettura modello Jaguar QQ6 XK 401, targata
ER304CA, telaio SAJAA43P4CLB46104, avendola acquistata da
[...]
al prezzo pattuito di € 68.000.00; la copia della polizza Controparte_4
"difesa Auto SAT" n. 85071705043922 stipulata con i l Parte_2
16.05.2013 (di durata annuale) in vigore dal 16.5.2013 al 16.5.2014. Dai documenti depositati dall'attrice emerge, inoltre, che: a) il veicolo incidentato a stato importato da in Italia tramite la Controparte_4
Mobil MO srl che ha pagato a l'importo di € 18.800,00 Persona_1
con bonifico del 14.01.2013); b) successivamente ha Persona_1
emesso fattura per l'importo di € 17.700,00; c) l'auto e stata riparata dall'autocarrozzeria "999 Auto srl". A fronte di tale documentazione la
CO ha contestato la circostanza relativa alle riparazioni, che — a suo dire — non sarebbero mai avvenute sul presupposto che i ricambi potessero essere forniti solo dalla Jaguar Land Rover s.p.a., ed ha prodotto copia della relazione d'indagine compiuta dallo . Invero, deve CP_5
ritenersi che i risultati che la CO avrebbe tratto dalla citata relazione investigativa sono il frutto di mere indagini di parte, svolte in assenza di qualsiasi contraddittorio con l'attrice assicurata e prive di qualsivoglia significato dirimente in ordine ai sollevati dubbi di genuinità dei fatti posti a fondamento dell'odierno giudizio. Peraltro i l fatto che la stessa CO abbia assicurato in data 16.5.2013 il veicolo per il valore di € 68.000,00 induce a ritenere che la stessa avesse, per i l tramite CP_3
dei suoi periti, valutato la vettura e che la Jaguar fosse marciante. altrimenti l'assicurazione non avrebbe mai garantito un'automobile completamente distrutta per un valore cosi elevato. L' ha Controparte_3
evidenziato una discrasia tra quanto dichiarato dalla e quanto CP_1 invece e emerso dai dati forniti dal gestore dell'antifurto: in comparsa di costituzione la CO afferma che in seguito ad ulteriori accertamenti effettuati si e potuto verificare che mentre dalla denuncia di furto presentata dalla sig.ra il furto sarebbe avvenuto alle ore 18.30 del CP_1
25.06.2013 in RO largo RT ER IN, i dati forniti dal gestore dell'antifurto rilevano che l'allarme e scattato alle ore 18.15 del 25.06.2013 in RO via della Pisana n.141 ad una distanza di oltre 3 km rispet to al luogo dove e stato dichiarato dall'attrice che i l veicolo si trovava parcheggiato". Deve, peraltro rilevarsi che nella denuncia l'attrice ha dichiarato di aver parcheggiato l'autovettura in Largo RT ER IN alle ore 18.30, di averla chiusa regolarmente a chiave inserendo l'antifurto satellitare ARX, di essere ritornata alle ore 20.00 dove 6 aveva parcheggiato i l veicolo e di essere stata avvisata alle ore 19.30 dalla centrale Arx dello spostamento autonomo dell'auto. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito, la non ha dichiarato l'ora in cui CP_1
sarebbe avvenuto i l furto n é mai avrebbe potuto riferirlo, salvo i l caso in cui avesse personalmente assistito alla sottrazione della Jaguar da parte di ignoti . Riguardo, poi, alla circostanza relativa al luogo del furto, le asserzioni della CO sono rimaste prive di conforto probatorio.
Inoltre, la ha eccepito l'inoperativit à della polizza, poich Controparte_3
è sarebbero state riconsegnate solo due chiavi, una delle quali priva di transponder. In proposito merita evidenziare che la S.C. ha affermato che
"La previsione contrattuale che subordina l'operativit à della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (cosi da p oter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non si risolve nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto determina a carico dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della sua restituzione in caso di furto dell'autovettura" (Cass.
14422/16). Sempre sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
"Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato
l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneit à ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza - non pu ò giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza,
l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo . Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso" (Cass. 10194/10;
Cass. 2469/05). Nella specie, poich é la CO non ha prodotto le
Condizioni Generali di Contratto, non e possibile verificare se l'operatività della garanzia fosse stata subordinata o meno alla consegna di tre o di due chiavi. Per quanto esposto la domanda va accolta, senza necessità di procedere all'istruttoria orale, come richiesto dall'attrice, per i motivi gi à esposti con ordinanza del 04.07.2017…. ).”
Ha chiesto l' ammissione dei capitoli di prova testimoniale disattesi dal giudicante e l' ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa all' attestazione di operatività del sistema satellitare al momento del sinistro . Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente ricostruito la dinamica del furto sulla base degli elementi a disposizione quali la denunzia del sinistro risultata priva di contraddizioni con i dati forniti dal gestore del sistema satellitare . A riguardo ha evidenziato che la aveva dichiarato CP_1
di aver parcheggiato l'autovettura in Largo RT ER IN alle ore
18.30, di averla chiusa regolarmente a chiave inserendo l'antifurto satellitare
ARX, di essere ritornata alle ore 20.00 dove aveva parcheggiato il veicolo e di essere stata avvisata alle ore 19.30 dalla centrale Arx dello spostamento autonomo dell'auto.
Peraltro contrariamente a quanto dedotto dall' appellante, la la quale CP_1
non poteva certo sapere l' orario esatto in cui era avvenuta la sottrazione dell' autovettura , non ha dichiarato l'ora in cui sarebbe avvenuto il furto di talchè nessuna discrasia è ravvisabile con gli altri elementi di prova .
Ineccepibile deve ritenersi poi la individuazione del luogo del furto sulla base della denunzia in ragione della assenza di riscontri probatori della diversità del luogo dedotta da parte convenuta/appellante .
Anche le eccezioni riproposte in questo grado in ordine al valore dell' autovettura assicurata in quanto incidentata e non riparata, non sono idonee a scalfire la decisione che risulta fondata su documenti inoppugnabili costituiti in particolare, dal certificato di proprietà del veicolo del precedente proprietario, , dall'atto di trascrizione Controparte_4
dell'atto di vendita del 13.05.2013, da al prezzo Controparte_4
pattuito di € 68.000.00, e dalla copia della polizza "difesa Auto SAT" n.
85071705043922 stipulata con i l 16.05.2013 (di durata Parte_2 annuale) in vigore dal 16.5.2013 al 16.5.2014 per furto della vettura di valore pari a euro 68.000,00 .
Documentazione che anche ad avviso della Corte prova inequivocabilmente l' acquisto del veicolo incidentato e la successiva riparazione dello stesso da parte dell' autocarrozzeria 999 Auto Srl in epoca antecedente la data di stipulazione della polizza restando in tal modo ( v. anche documenti n. 2,3 e 4 allegati citazione ) . Irrilevanti devono ritenersi invero le deduzioni svolte dall' appellante in merito alla validità della stessa in quanto del tutto generiche e frutto di interpretazione soggettiva non supportate da riscontri oggettivi.
Per contro la documentazione prodotta dall' appellante si sostanzia in una mera relazione investigativa commissionata dalla compagnia ad una agenzia investigativa contestata dall' attrice sin dal primo grado, priva di valore decisivo in quanto basata su mere ipotesi e congetture.
Da ultimo parte convenuta/appellante non ha allegato le condizioni generali di assicurazioni comprovanti a suo dire la previsione pattizia della necessaria consegna delle chiavi in numero di tre quale condizione sine qua non della operatività della polizza.
In conclusione l' appello deve respingersi e confermarsi integralmente l' impugnata sentenza anche in ordine alle spese di lite poste a carico della compagnia rimasta soccombente ex art. 91 c.p.c. .
Per le stesse ragioni le spese del presente grado sono poste a carico dell' appellante e liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori minimi stante la non particolare complessità della causa e delle questioni controverse, per valore della causa secondo i parametri previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/2014 e s.m. con espunzione delle voci trattazione/istruttoria , in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di RO, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di RO n. 7151/2019 dep. il 2/4/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , provvede :
-rigetta l' appello;
-condanna e rifondere a le spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30/10/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa AR GR SE