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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1142 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LARATRO MASSIMO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, ha chiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna al pagamento delle differenze retributive La parte convenuta non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. Rilevata la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione d'udienza la causa è stata trattenuta in decisione
*****
Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in
1 presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 1142/2024 ), ogni
[...] Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla sulle spese
Così deciso in Latina,14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
2
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1142 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LARATRO MASSIMO Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, ha chiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna al pagamento delle differenze retributive La parte convenuta non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. Rilevata la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione d'udienza la causa è stata trattenuta in decisione
*****
Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in
1 presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 1142/2024 ), ogni
[...] Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla sulle spese
Così deciso in Latina,14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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