Decreto cautelare 3 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Fabio Balducci Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trieste, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Sara De Biaggi, Alda De Gennaro e Paola Nodari dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, via del Teatro Romano 7;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Camilla Toresini dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (AS), in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/6/2025:
- delle ordinanze del 26.3.2025, prot. corr. 17/25-11/1/1, rispettivamente rif. pratica SUAP n. 3634/2023 e n. 3729/2023, entrambe notificate alla ricorrente in data 26.3.2025, con cui il Direttore del Servizio Sociale del Comune di Trieste disponeva la rimozione delle irregolarità rilevate nelle comunità socio-educative per minori di-OMISSIS-e di -OMISSIS- -OMISSIS-, e l’adeguamento agli standard di prestazioni e interventi previsti dal D.P.Reg. 158/2022 entro il termine di 30 giorni, comunicando, entro il medesimo termine, ai servizi invianti l'impossibilità di ospitare utenti con un bisogno non coerente al titolo autorizzativo in possesso;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso, inclusi: i) la segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Udine del 26.8.2024; ii) il verbale dell’AS del 16.10.2024; iii) il parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 25.3.2025; iv) l’Allegato A del D.Pres.Reg. 158/2022, nella parte relativa ai “destinatari” delle Comunità socio-educative;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (AS);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NU OI e uditi per la cooperativa ricorrente l’avv. prof. Fabio Balducci Romano, per il Comune l’avv. Sara De Biaggi, per la Regione l’avv. Camilla Toresini e per l’AS l’avv. Guido Barzazi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 26 aprile 2025 e depositato il 28 aprile 2025 la -OMISSIS- onlus – che, all’epoca del proposto gravame, gestiva a Trieste, in -OMISSIS- e in -OMISSIS-, due strutture deputate all’accoglimento di minori in situazioni di disagio e vulnerabilità famigliari, in forza di autorizzazioni all’esercizio provvisorio dell’attività per la Comunità socio-educativa per minori - ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, principalmente, le ordinanze del Direttore del Servizio Sociale del Comune di Trieste, con le quali, a seguito della segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Udine e sulla scorta delle risultanze della successiva ispezione esperita dall’AS – Azienda Sanitaria Universitaria UL ON, le è stato ordinato “di provvedere alla rimozione delle irregolarità rilevate come indicate in premessa e adeguarsi agli standard di prestazioni e interventi previsti dal D.P.Reg. 158/2022 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del (...) provvedimento” ovvero, precipuamente, di cessare, per quanto qui specificamente rileva, la somministrazione di farmaci per le principali sindromi psichiatriche e neurologiche agli utenti ospitati, nonché “a comunicare entro il medesimo termine ai servizi invianti l’impossibilità di ospitare utenti con un bisogno non coerente al titolo autorizzativo in possesso”.
1.2. La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di impugnazione:
1) “Violazione degli artt. 31, co. 2, e 32 Cost. e dell’art. 8 CEDU; violazione dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU; violazione dell’art. 22 della L. 328/2000, dell’art. 31 della L.R. 22/2019, e degli artt. 4, co. 3, 5, co. 1, e 14, co. 1 lett. a) della L.R. 22/2019” , con cui la ricorrente lamenta, in sintesi, che le ordinanze gravate sono violative del diritto alla salute e al rispetto della vita privata, in quanto «pretendono di disporre la cessazione della somministrazione dei farmaci che, (...), risultano regolarmente prescritti dai medici curanti dei minori ospitati nelle due strutture (...)». Inoltre, «si basano sul presupposto, illegittimo ed erroneo, che nessun farmaco possa essere somministrato ad un ospite di una comunità socioeducativa», con la conseguenza, illogica, che «il minore, al quale il curante abbia prescritto farmaci, dovrebbe essere alloggiato in strutture socio-sanitarie», che si pone «in stridente contrasto con il diritto alla salute dei minori ospitati, oltre che con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, anche sotto il profilo della autodeterminazione, della libertà di cura, del diritto alla tutela delle relazioni instaurate e della libertà di stabilire la propria residenza senza subire ingerenze illecite da parte delle autorità pubbliche». Emerge, altresì, il «contrasto con le norme di legge e con le linee guida regionali, da cui si desume che il ricovero in strutture socio-sanitarie, ad alta intensità assistenziale, va considerato nei casi estremi dei disturbi neuropsichiatrici, dovendosi preferire, in tutti gli altri casi, il collocamento in comunità di tipo familiare (...)», nonché « con i più elementari principi dell’organizzazione sanitaria, che impongono di curare ogni paziente a casa, evitando quando possibile il ricovero».
Ha, inoltre, sottolineato che la Regione, nel parere reso al Comune, «sembra essere andata ben oltre i limiti della (...) legge regionale del 2019, perché la presa in carico integrata presuppone la diagnosi di un ‘disturbo in ambito neurospichiatrico e del neurosviluppo’, non essendo sufficiente la mera prescrizione di farmaci» , nonché osservato che la nozione di ‘disturbo neuropsichiatrico’ riportata nell’All. A del D.Pres. Reg. -OMISSIS-58/2022 «si presta ad essere applicata, (...), alla totalità dei minori che vengono ospitati dalle comunità socio-educative, i quali vivono per lo meno una situazione di abbandono da parte della propria famiglia. Viceversa, la presa in carico da parte di una struttura socio-sanitaria si giustifica, in base alle citate norme e linee guida, in presenza di ‘disturbo neuropsichiatrico’».
2) “Eccesso di potere per carente istruttoria, palese genericità, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca e contrasto tra premesse e dispositivo; violazione dei diritti difensivi”, con cui lamenta «l’assoluta genericità della quasi totalità delle irregolarità asseritamente riscontrate», compendiate nel verbale dell’AS riprodotto nelle ordinanze gravate, nonché, in ogni caso, la loro inconsistenza e/o, comunque, la particolare lievità. Deduce, inoltre, che «i due provvedimenti non contengono alcuna indicazione precisa in merito ai farmaci né ai principi attivi, né alla funzione», indicando solamente che “Si tratta per lo più di farmaci in uso per le principali sindromi psichiatriche e neurologiche la cui custodia e somministrazione dovrebbe essere maggiormente attenzionata” , con conseguente impedimento all’esercizio da parte sua dei diritti difensivi. La circostanza che, in merito alla struttura di -OMISSIS- -OMISSIS-, l’ordinanza indichi che “Si osserva che per le terapie ‘al bisogno’, previste in alcuni piani terapeutici, non è presente un'indicazione medica che specifichi la variazione dello stato di salute o le condizioni di bisogno e e delimitino l’evento fornendo i parametri che necessitino la somministrazione del farmaco” appalesa, inoltre, anche la «carenza di elementi istruttori adeguati».
Conclude, inoltre, deducendo che «l’illogicità dei due provvedimenti appare altresì evidente nelle conclusioni, suggerite dal ‘parere interpretativo’ della Regione», laddove sostiene che la mera somministrazione di farmaci, avulsa dalla definizione di disturbo neuropsichiatrico risultante dalla linea guida, imporrebbe il ricovero del minore.
2. Con memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 21 maggio 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la società ricorrente ha osservato che «Sotto il profilo del personale, (...), contrariamente a quanto risulta dalla segnalazione dei Carabinieri del NAS di Udine del 26.8.2024 (...), entrambe le strutture soddisfano i requisiti necessari per l’accoglienza di minori bisognosi di percorsi educativi-riabilitativi integrati (PERI)», denunciando ulteriormente la illegittimità delle ordinanze gravate, fondate sul presupposto che i “minori bisognosi di somministrazione di farmaci non possano essere alloggiati nelle strutture disciplinate dal D.Pres.Reg. 158/2022, ma debbano invece essere ricoverati in strutture sanitarie”, che ritiene «palesemente contrastante con le linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali (DGR 28.2.2020, n. 273, Allegato A), richiamate dal D.Pres.Reg. 158/2022».
2.1. Ha sottolineato, in particolare, che «i minori alloggiati nelle due comunità (...), mostrano “difficoltà psico-relazionali e del funzionamento personale e sociale” (Linee Guida, par. 7, lett. B), per cui essi seguono percorsi educativo riabilitativi integrati, caratterizzati da appositi progetti individualizzati (PERI, Linee Guida, par. 8). Al contrario, i minori accolti nelle strutture in oggetto non presentano “disturbo neuropsichiatrico” (Linee Guida, par. 7, lett. C)», nonché posto l’accento, da un lato, sul fatto che i minori ospitati subirebbero nocumento nel loro percorso di miglioramento comportamentale e relazionale se trasferiti altrove e, in ogni caso, «gravissimo pregiudizio alla salute, ove si interrompa, (...), la somministrazione di farmaci, che sono stati prescritti dai rispettivi medici curanti» e, dall’altro, sul fatto che «l’impossibilità di accogliere minori con prescrizioni farmacologiche provocherebbe certamente la cessazione dell’attività delle due strutture ed il licenziamento del personale impiegato».
3. Il Comune di Trieste si è costituito in resistenza al ricorso, contestandone la fondatezza sulla scorta di diffuse argomentazioni. Ha, quindi, concluso per il suo rigetto e per quello della preliminare istanza cautelare ax art. 55 c.p.a..
4. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è analogamente costituita per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza, concludendo nei sensi del Comune.
5. La ricorrente ha dimesso ulteriore memoria a migliore intelligenza della tesi difensiva sostenuta.
6. All’esito dell’udienza su indicata, il Tribunale ha denegato alla medesima la misura cautelare invocata, ritenendo insussistenti i prescritti requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora (ord. caut. n.-OMISSIS-).
7. L’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON – AS si è costituita in giudizio con memoria di stile.
8. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 maggio 2025 e depositato il 9 giugno 2025, proposto a seguito di ostensione documentale ottenuta in data 7 maggio 2025, la ricorrente ha ulteriormente dedotto a sostegno della domanda azionata:
3) “Violazione degli artt. 5, 6, 8, 10, 17, 44, 56 e 57 della L.R. FVG n. 6/2006; violazione degli artt. 4-9 e 14 della L.R. FVG n. 22/2019 e delle Linee Guida, adottate con DGR n. 273/2020; incompetenza”, con cui lamenta l’erroneità della ricostruzione operata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel parere che supporta sotto il profilo motivazionale le ordinanze opposte.
Al riguardo, ha, infatti, sottolineato che:
- ai sensi dell’art. 5 della l.r. FVG n. 6/2006, rubricato “Accesso al sistema integrato”, “Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale”, ribadendo che «la tipologia di struttura presso la quale deve essere collocato un minore dipende dal profilo di bisogno e non dall’eventuale prescrizione di farmaci che, di per sé, non è indicativa della necessità di collocazione in una struttura di tipo socio-sanitario» (Linee Guida, DGR 28.2.2020, n. 273) e, segnatamente, che «La scelta della tipologia di struttura ‘terapeutico-riabilitativa’, ossia di tipo socio-sanitario, (...), dipende dalla valutazione professionale del bisogno di un percorso ad alta intensità terapeutico-riabilitativa, indice di ‘disturbo neuropsichiatrico’».
- Il D.Pres.Reg. 158/2022 disciplina le procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento nonché la vigilanza relativa alle strutture per minori, ma non riguarda le attività e i servizi assistenziali per i minori, che sono disciplinati dalle leggi e regolamenti sopra citati, traendone la considerazione che «è, quindi, del tutto irrilevante che il D.Pres.Reg. 158/2022 non preveda la somministrazione di farmaci» e che «la somministrazione di cure farmacologiche ai minori avviene anche nelle strutture che ricadono nell’ambito applicativo del D.Pres.Reg. 158/2022, secondo i rispettivi profili di bisogno ed in base a prescrizioni del MMG o del PLS».
Ha, quindi, ulteriormente insistito sul fatto che il Comune non ha affatto dimostrato che i minori ospitati dalla ricorrente hanno un profilo di bisogno “terapeutico- riabilitativo” e che i documenti dimessi dimostrano, per converso, che «anche i minori con maggiori difficoltà comportamentali hanno un profilo di bisogno ‘educativo-riabilitativo integrato’, e quindi vanno ospitati in strutture socio-educative, autorizzate in base al D. Pres. Reg. -OMISSIS-58/2022, come le due strutture gestite (...) a Trieste».
4) “Violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 1, co. 2-bis, 7 e 10 L. 241/1990; incompetenza”, con cui lamenta, da un lato, di non essere stata notizia della richiesta di parere interpretativo rivolta dal Comune alla Regione, con compromissione dei suoi diritti difensivi e partecipativi, e, dall’altro, che l’assunzione della decisione lesiva è sostanzialmente riferibile alla Regione, che non ha, però, competenza in materia di vigilanza ex art. 14 del D.Pres.Reg. 158/2022.
9. La Regione si è costituita per resistere anche al ricorso per motivi aggiunti, eccependone, in via preliminare, l’irricevibilità sull’assunto che parte ricorrente ha ottenuto copia del parere su cui ha incentrato le proprie doglianze già in data 30/4/2025 a seguito di istanza di accesso agli atti rivolta direttamente alla Regione stessa e, in ogni caso, che tale parere è riportato pressocché integralmente nelle ordinanze comunali impugnate. Ne ha, poi, comunque contestato la fondatezza.
10. In vista dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, fissata per la trattazione del gravame, tutte le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a..
10.1. In particolare:
- l’AS – che in precedenza non aveva svolto difese – ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle Linee guida approvate con delibera n. 273 del 28.02.2020, che costituiscono presupposto delle ordinanze gravate. Tali Linee, nel delineare i cd. “profili di bisogno” e i relativi percorsi, escludono, infatti, la somministrazione di terapie farmacologiche per i percorsi “socio-educativo” e “educativo-riabilitativo integrato”, ammettendola solo nell’ipotesi del percorso “terapeutico-riabilitativo”. Ne ha, poi, diffusamente contestato la fondatezza e concluso per la sua reiezione;
- il Comune di Trieste – che ha preliminarmente osservato che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale Amministrativo Regionale – ha, poi, evidenziato che la ricorrente medesima, con nota in data 8 ottobre 2025 (assunta al Protocollo Generale del Comune sub n. 2025-219236), ha dichiarato di rinunciare all’autorizzazione per il funzionamento della struttura di -OMISSIS-, per motivi legati alla “riorganizzazione interna delle attività dell'Ente gestore” ed “in coerenza con la normativa vigente e con i nuovi indirizzi strategici e gestionali assunti”, traendone la preliminare considerazione che, allo stato attuale, con la successiva cancellazione dal Registro della comunità gestito dalla Regione FVG, «l’ordinanza n. 3634 riferita alla struttura gestita dalla -OMISSIS-in -OMISSIS- non produce alcun effetto lesivo». Ha, quindi, eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla -OMISSIS- alla coltivazione in parte qua del ricorso.
Ha, poi, ulteriormente eccepito: i) la tardività/inammissibilità del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, in quanto mera diversa formulazione del motivo di ricorso già dedotto in sede principale, «solo surrettiziamente legata alla asserita successiva conoscenza di documenti posti alla base delle ordinanze impugnate», documenti che, però, «erano stati integralmente riprodotti in sede di redazione delle ordinanze»; ii) la tardività della produzione documentale effettuata dalla ricorrente in data 15 gennaio u.s., alle ore 11:23:05, in vista dell’udienza pubblica fissata al 24 febbraio 2026.
Nel merito, ha, poi, sostanzialmente ribadito le argomentazioni difensive già svolte nella memoria in precedenza dimessa a confutazione degli assunti sviluppati dalla -OMISSIS- nel ricorso introduttivo, nonché controdedotto puntualmente alle censure introdotte dalla medesima col ricorso per motivi aggiunti. Ha, quindi, concluso per la complessiva infondatezza del gravame, invocandone la reiezione;
- la -OMISSIS- – che ha premesso di avere chiuso, nelle more del giudizio, la propria struttura di -OMISSIS-, «per cui non ha più interesse all’annullamento dell’ordinanza riferita alla pratica SUAP n. 3634/2023 del 26.3.2025» – ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione (passiva) della Regione e dell’AS, sostenendo, in primo luogo, di avere notificato il ricorso a tali Amministrazioni «per ragioni di opportuna conoscenza» e, in secondo luogo, che «il ricorso non chiede né pretende di ottenere l’annullamento del parere della Regione del 26.3.2025 (unico atto riferibile alla Regione menzionato nell’epigrafe del ricorso), posto che si tratta di atto non vincolante» e che pur contestando la relazione relativa all’esito del verbale ispettivo dell’AS del 17.10.2024, non ha alcun interesse ad impugnarlo, in quanto atto avente natura meramente istruttoria. Ha, quindi, tratto la considerazione – come già durante la discussione dell’istanza cautelare nel corso dell’udienza camerale del 21 maggio 2025 con riferimento alla posizione della Regione, la sola in quel momento costituita – che la Regione e l’AS, al fine di partecipare al processo, avrebbero dovuto proporre istanza di intervento, da notificare alla ricorrente. Ne ha chiesto, quindi, l’estromissione.
Per il resto ha ribadito sostanzialmente assunti già svolti, introducendo, però, in parte anche nuovi argomentazioni deduttive, di cui non vi è traccia negli atti introduttivi del giudizio (ad es. laddove si sofferma ad evidenziare il riparto tra Servizi Sociali dei Comuni invianti e Servizio Sanitario pubblico dell’onere sostenuto per l’ospitalità dei minori e laddove afferma che secondo le F.A.Q. regionali, le comunità socio educative possono accogliere persone “che presentano psicopatologie immediatamente evidenti, o che emergono durante un percorso socioeducativo” ). Ha, quindi, concluso, invocando l’accoglimento del gravame;
- la Regione – che ha rappresentato le stesse sopravvenienze fattuali su cui ha richiamato l’attenzione anche il Comune nella propria memoria – ha analogamente eccepito, in via preliminare, la tardività del deposito documentale effettuato dalla ricorrente in data 15/1/2026 e la sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo al provvedimento che riguarda la struttura di -OMISSIS-. Ha, indi, ribadito le difese già in precedenza svolte
11. Tutte le parti hanno, poi, dimesso brevi repliche.
11.1. Segnatamente:
- la Regione ha controdedotto alla (dalla ricorrente) eccepita carenza di legittimazione che la riguarda, nonché eccepito, a sua volta: i) l’inammissibilità del gravame laddove rivolto all’Allegato A al regolamento regionale (D.P.Reg. 158/2022) nella parte relativa ai “destinatari” delle Comunità socio educative, non avendo indirizzato alcuna specifica censura nei confronti di tale atto; ii) l’inammissibilità delle nuove argomentazioni deduttive introdotte dalla ricorrente con la memoria ex art. 73 c.p.a., di cui ha, comunque, contestato la fondatezza. Per il resto, ha sinteticamente ribadito le difese già spiegate;
- il Comune ha analogamente ribadito, in sintesi, le difese in precedenza svolte;
- la ricorrente, avuto riguardo alla eccezione di improcedibilità sollevata tanto dal Comune, che dalla Regione circa l’impugnazione del provvedimento concernente la struttura di -OMISSIS-, ha rappresentato di avere «tuttora interesse alla decisione del ricorso con riferimento alla comunità US di -OMISSIS-, sia per la ripartizione delle spese di lite, sia per la domanda risarcitoria, che si riserva di proporre all’esito del giudizio». Ha, poi, controdedotto all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’AS (mancata impugnazione linee guida regionali). Per il resto ha ribadito difese già svolte;
- l’AS, analogamente al Comune e alla Regione, ha eccepito l’improcedibilità del gravame con riguardo al provvedimento che interessa la struttura di -OMISSIS-. Ha, poi, controdedotto alla eccezione di difetto di legittimazione sollevata nei suoi confronti dalla ricorrente.
12. L’affare è stato chiamato alla pubblica udienza su indicata e discusso dalle parti come da sintesi a verbale. In particolare, parte ricorrente - richiesta di chiarire la sussistenza o meno di interesse alla coltivazione del gravame con riguardo al provvedimento che concerne la struttura di -OMISSIS- (vista la discrasia tra quanto dalla stessa rappresentato nella memoria ex art. 73 c.p.a. e nella successiva replica) - ha dichiarato di non avere più interesse totale, osservando che, trattandosi di ordinanze identiche, la decisione finale sarà comunque idonea ad assumere, occorrendo, rilievo.
12.1. La causa è stata, indi, trattenuta in decisione.
13. Va, in primo luogo, disattesa – come già esplicitato nel provvedimento emesso in esito alla fase cautelare, che sul punto deve ritenersi qui confermato – l’eccezione preliminare sollevata dalla cooperativa ricorrente, volta all’estromissione dal giudizio della Regione e dell’AS per asserito difetto di legittimazione passiva.
13.1. Invero - al di là del fatto che, con specifico riferimento alla posizione della Regione, l’eccezione si pone in frontale contrasto addirittura con quanto dedotto e sostenuto dalla -OMISSIS- nel II motivo del ricorso per motivi aggiunti (motivo n. 4 nella numerazione dianzi riportata) ove sostanzialmente imputa alla Regione la paternità dei provvedimenti emessi e qui gravati – assume dirimente rilievo circa la certa legittimazione passiva di tali Amministrazioni e la loro necessaria partecipazione al presente giudizio quanto inequivocamente indicato dalla medesima cooperativa nell’epigrafe del ricorso proposto, laddove chiede, per l’appunto, l’annullamento anche “di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso, inclusi: (...) ii) il verbale dell’AS del 16.10.2024; iii) il parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 25.3.2025; (...)”, e, poi, nelle conclusioni rassegnate, che sono, altrettanto, esplicite nel chiedere l’annullamento dei “provvedimenti impugnati”.
13.2. S’appalesa, in ogni caso, condivisibile quanto osservato dalla difesa dell’AS ovvero che l’estensione del contraddittorio processuale è frutto della scelta della ricorrente, per effetto della quale le parti intimate sono soggette all’applicazione dell’art. 46 del c.p.a..
13.3. Non può, dunque, avere alcun pregio la sostanziale riserva mentale con cui la ricorrente avrebbe inteso effettuare la notificazione del ricorso nei confronti delle dette due Amministrazioni, come ha reso noto nella presente sede giurisdizionale.
14. Va, poi, disattesa l’eccezione preliminare di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella sua interezza e/o del suo primo motivo (n. 3 nella numerazione dianzi riportata) sollevata dalla Regione e dal Comune.
14.1. Il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26 maggio 2025, è, infatti, tempestivo non solo avuto riguardo alla (prima) data di acquisizione del parere regionale (10/4/2025), ma anche a quella precedente di notifica delle ordinanze gravate (26/3/2025), nelle quali lo stesso è stato sostanzialmente riprodotto.
Il 25 maggio 2025, termine di scadenza del termine decadenziale di 60 (sessanta) giorni di cui agli artt. 29 e 40 c.p.a. per la proposizione del ricorso, era, infatti, una domenica, con conseguente proroga di diritto, ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a., al primo giorno seguente non festivo ovvero, per l’appunto, a lunedì 26 maggio.
14.2. Parte ricorrente era, dunque, pacificamente nei termini per integrare le proprie difese con la proposizione di motivi aggiunti di ricorso.
15. Va, invece, accolta – in quanto, tra l’altro, la stessa cooperativa ricorrente ha sciolto in tal senso durante l’odierna discussione i dubbi ingenerati dalle contraddittorie dichiarazioni rese negli ultimi due scritti difensivi dimessi – l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda caducatoria azionata, laddove rivolta, in via principale, all’ordinanza emessa dal Comune con specifico riguardo alla struttura sita in Trieste, -OMISSIS- (Prot.corr. 17/25-11/1/1 - rif. pratica SUAP n. 3634/2023).
15.1. E’, infatti, pacifico (e documentato) che la -OMISSIS-ha formalmente rinunciato all’autorizzazione per il funzionamento di tale struttura e che è stata cancellata dal Registro delle comunità gestito dalla Regione FVG.
15.2. In parte qua , il ricorso è, pertanto, improcedibile.
16. Va, inoltre, accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame laddove rivolto all’Allegato A al regolamento regionale (D.P.Reg. 158/2022) nella parte relativa ai “destinatari” delle Comunità socio educative, sollevata dalla Regione.
16.1. Parte ricorrente non ha, in effetti, indirizzato alcuna specifica censura nei confronti di tale atto, violando quanto, a chiare lettere, disposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a..
17. Va, infine, accolta l’eccezione – sollevata sempre dal Comune e dalla Regione – di tardività della produzione documentale effettuata dalla ricorrente in data 15 gennaio 2026, alle ore 11:23:05, in vista dell’udienza pubblica fissata al 24 febbraio 2026.
17.1. Il termine ultimo di produzione era, infatti, quello del 14 gennaio 2026, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (ovvero quaranta giorni liberi prima dell’udienza).
17.2. Tale documentazione – peraltro irrilevante ai fini della decisione che qui occupa – va, quindi, espunta dagli atti di causa.
18. Il Collegio ritiene, invece, di poter soprassedere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse sollevata dall’AS (per mancata impugnazione Linee guida sulle quali si fondano le ordinanze gravate), in quanto il gravame – per come ritualmente e tempestivamente proposto (ovvero tralasciando di considerare le nuove deduzioni formulate dalla cooperativa ricorrente negli scritti successivamente dimessi, con cui ha inammissibilmente tentato di ampliare il thema decidendum ) è, comunque, destituito di fondatezza nel merito, come da prognosi già formulata nella fase cautelare, dalla quale non vi sono validi motivi per discostarsi, atteso che i motivi introdotti col ricorso per motivi aggiunti non hanno apportato alcun significativo elemento di riflessione, in grado di sovvertire l’esito, per l’appunto, già preconizzato.
19. E’, innanzitutto, infondato il primo motivo di impugnazione.
19.1. Pemesso che – come già osservato nel provvedimento con cui è stata denegata alla -OMISSIS- la misura cautelare invocata, con l’ordinanza gravata che qui ancora interessa “l’Amministrazione non ha assolutamente inteso disporre la immediata cessazione di ogni attività di cura e sostegno in atto predisposta in favore dei minori ospitati nella struttura, ma - più semplicemente - intimare alla società ricorrente la tempestiva adozione di ogni misura atta a rimuovere le irregolarità o - ove ciò non fosse possibile - ad organizzare la presa in carico dei giovani ospiti (necessitanti della somministrazione di farmaci) da parte di strutture a ciò deputate (previ accordi con le Amministrazioni competenti), in modo da assicurare continuità nel trattamento farmacologico ritenuto necessario” – il Collegio osserva che la medesima ha surrettiziamente spostato l’attenzione sui minori ospitati e sui diritti dei medesimi (di cui non consta abbia la legale rappresentanza, né che sia in possesso di autorizzazione del giudice e/o del soggetto competente ad instaurare il presente giudizio a loro tutela, con conseguente inconferenza, tra l’altro, del parametro di legittimità individuato dalla ricorrente negli artt. 31 e 32 Cost., 8 CEDU, e 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, come correttamente rilevato dalla difesa della Regione), trascurando di considerare che, quale struttura ospitante, soggiace ai limiti di esercizio derivanti dall’atto autorizzativo specificamente posseduto.
19.1.1. In tal senso, è, infatti, sufficientemente eloquente quanto dedotto dal Comune di Trieste e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei rispettivi atti di difesa, già, in parte, valorizzati nella fase cautelare, in particolare laddove - richiamata l’attenzione su quanto disposto dall’art. 31, comma 8, l.r. FVG 31 marzo 2006, n. 6 che stabilisce che “Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socio-assistenziali, sono le strutture socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche” – hanno evidenziato che al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata:
- la -OMISSIS-, per la struttura che qui occupa, era in possesso di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività per la Comunità socio-educativa per minori [All. B) – sez. I del Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di cui al D.P.Reg. n.158 del 7 dicembre 2022] ai sensi degli artt. 4 e ss. e 19, comma 2, del Regolamento stesso, rilasciatale in data 18/06/2024 e, poi, in data 18/12/2024 (all. 8 e 9 – fascicolo doc. Comune), la cui validità – sottolinea il Collegio – è subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite, alla permanenza dei requisiti richiesti e a quanto previsto dall’art. 14 (Vigilanza e controlli in materia di autorizzazioni) del Regolamento citato, alla cui lettura si rinvia, come precisato al pt. 3 del dispositivo dell’atto autorizzativo stesso;
- la richiesta di accreditamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento per percorsi educativi riabilitativi integrati con riferimento alla previsione di cui all'allegato B sez. II (che prevede il possesso di requisiti organizzativi, gestionali e funzionali diversi ed ulteriori rispetto a quelli necessari per ottenere l'autorizzazione) – e che vale ad assentire anche l’accoglimento di minori che necessitano di presa in carico e con profilo di bisogno educativo riabilitativo integrato secondo le linee guida previste dall’art. 14 della L.R. 22/2019 e adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020 - le è stata, invece, denegata per mancanza dei requisiti obbligatori, giusta atto del Comune in data 19/12/2024 (all. 12 – fascicolo doc. cit.);
- l’autorizzazione posseduta assentiva, pertanto, l’esercizio della Comunità a mente dell’art. 2 del detto Regolamento ovvero l’accoglimento di minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo o in condizione di abbandono di cui all’articolo 403 del codice civile, minorenni stranieri non accompagnati, non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea, che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, minorenni stranieri non accompagnati vittime di tratta e di grave sfruttamento, minorenni provenienti dall’area penale ovvero delle ulteriori persone di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento. Il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto precisato per tale tipologia di struttura nell’all. A al Regolamento stesso, dalla cui chiara lettera si evince agevolmente che l’attività autorizzata era unicamente quella rivolta a soggetti presentanti un profilo di (mero) bisogno socio-educativo ;
- in alcun modo poteva ritenersi assentita l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore degli ospiti.
19.1.2. La Regione ha, peraltro, utilmente sottolineato anche che – come già precisato nel parere reso (e qui gravato unitamente al provvedimento comunale che l’ha recepito, mutuandone le motivazioni) – «per identificare i profili di bisogno assistenziale dei minori collocati nelle strutture residenziali e semiresidenziali, è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 28 febbraio 2020. Nelle predette Linee guida sono distinti, al punto 9, i percorsi di intervento, così suddivisi: - 9.1 Il percorso socio-educativo; - 9.2 Il percorso educativo-riabilitativo integrato; - 9.3 Il percorso terapeutico-riabilitativo. Solamente all’interno del terzo percorso, denominato terapeutico riabilitativo, è prevista espressamente la “prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche” (cfr. DGR 273/2020, par. 9.3, p. 17) e non negli altri casi. Inoltre, secondo le medesime linee guida (cfr. punto 10 , DGR 273/2020), fino al riordino della materia, nelle comunità socioeducative già autorizzate ai sensi del D.P.G.R. 083/1990 possono essere inseriti minori con profilo di bisogno educativo riabilitativo integrato (di cui al paragrafo 9.2 delle linee guida), per i quali non è prevista la somministrazione di farmaci, ma non i minori con percorso terapeutico-riabilitativo (di cui al paragrafo 9.3 delle linee guida), per i quali è prevista la somministrazione di farmaci. Coerentemente con tale disciplina, l’art. 2 del D.P.Reg. 158/2022 esclude espressamente dall’ambito di applicazione del regolamento medesimo le strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all'art. 31 comma 8 LR 6/2006. Va precisato, inoltre, che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono anche a patologie di natura psichiatrica e dipendenze da droga, alcool e farmaci (art. 3 septies, D.lgs. 502/1992). Pertanto, l’accertata somministrazione di farmaci (in particolare psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi ecc.) agli utenti delle comunità di tipo socio educativo gestite da -OMISSIS-– circostanza non contestata ed anzi pacificamente ammessa da -OMISSIS-– non è conforme al titolo autorizzativo provvisorio rilasciato ed è perciò del tutto illegittima».
19.2. Non può, dunque, assumere alcun utile rilievo – come auspicato dalla ricorrente nella memoria in data 19 maggio 2025 e nel ricorso MA che: «i) la medesima sia regolarmente autorizzata secondo il D. Pres. Reg. 158/2022 e abbia richiesto, per entrambe le strutture, l’accreditamento per percorsi educativi riabilitativi integrati; ii) i farmaci rinvenuti nelle due comunità siano stati regolarmente prescritti ai minori ivi ospitati, e somministrati da personale qualificato (infermieri liberi professionisti); iii) non siano stati rinvenuti farmaci non prescritti, tantomeno che mai le sia stato contestato di aver arbitrariamente somministrato ai minori farmaci in assenza di prescrizione medica; iv) i minori ospitati non siano in carico ai servizi sociali del Comune di Trieste, ma ad altri servizi».
19.2.1. E’, per converso, dirimente – come già dianzi sottolineato - la circostanza che la cooperativa ricorrente era provvista di una mera autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività per la Comunità socio-educativa per minori ai sensi dell’All. B) – sez. I, del Regolamento, non risultava accreditata, essendosi il relativo procedimento concluso con un provvedimento di diniego per mancanza dei requisiti obbligatori e che ha, dunque, posto in essere attività non coerente con il titolo autorizzativo posseduto.
19.3. A nulla può rilevare, poi, che il Comune non abbia affatto dimostrato lo specifico profilo di bisogno dei minori ospitati presso la struttura.
Non è questo, infatti, il punto.
Il Comune non ha, invero, compiuto una valutazione del bisogno per tutti i minori ospitati dalla ricorrente, né inteso sostituirsi ai servizi invianti nelle valutazioni svolte al riguardo, perché non era tenuto a farlo.
Si è semplicemente limitato a constatare, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che gli competono, che l’odierna ricorrente ha travalicato il perimetro delineato dallo specifico titolo autorizzativo provvisorio posseduto, ponendo in essere un’attività assolutamente non assentita dallo stesso. Ne ha, conseguentemente, ordinato la cessazione.
Nulla di più e nulla di meno.
19.4. Al riguardo, giova, peraltro, ricordare che:
i) il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Udine, con atti in data 26 agosto 2024, ha segnalato al Comune di Trieste e all’AS la presenza presso la struttura di che trattasi di minori che assumevano o assumono numerosi medicinali su prescrizione medica e psichiatrica e chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi al fine di garantire ai minori ospitati la corretta somministrazione delle terapie;
ii) il Comune di Trieste ha: a) sollecitato un’ispezione da parte dell’AS, che ha consentito di rilevare che “la -OMISSIS- somministra farmaci ai minori ospitati presso le comunità socio educative gestite per mezzo di personale infermieristico, rilevando anche criticità rispetto alla gestione, conservazione e somministrazione delle terapie e inadeguatezza con riferimento ai principi attivi. Infatti i farmaci rinvenuti sono risultati ‘per lo più di farmaci in uso per le principali sindromi psichiatriche e neurologiche’, e per di più ‘per un assistito sono presenti 200 cp. dello stesso farmaco’” ; b) interpellato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia circa l’esatta portata Regolamento in materia di autorizzazione delle strutture di accoglienza dei minori e, in particolare, sulla possibilità che nelle stesse siano somministrati farmaci ai minori accolti, ricevendo riscontro nel senso che “la somministrazione di farmaci per il trattamento di rilevanti elementi di instabilità psichica dei minori ospitati (…) è un’attività che non è contemplata per questa specifica tipologia di struttura”, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del Regolamento stesso, che stabilisce, per l’appunto, che “Il presente regolamento non si applica alle strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all’articolo 31, comma 8, della legge regionale 6/2006”.
19.4.1. Sicché, a fronte di tali risultanze, l’attività provvedimentale del Comune, per come declinata, era da ritenersi assolutamente necessitata e scevra da margini di discrezionalità.
19.4.2. Viepiù che il Comune ha anche indicato un termine congruo entro cui regolarizzare l’attività, concedendo, dunque, il tempo necessario per trovare le soluzioni più idonee affinché i minori assistiti, lungi dal dover interrompere improvvisamente la terapia farmacologica in atto, potessero proseguirla presso strutture appositamente accreditate, al fine di far cessare uno stato di illegittimità e di potenziale rischio per i minori stessi.
19.5. Non vi è, peraltro, motivo di dubitare che il parere regionale sia conforme alle prescrizioni del Regolamento - e in particolare all’art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 158/2022, che espressamente dispone che il Regolamento stesso “non si applica alle strutture deputate ad ospitare minori che necessitano di prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria di cui all’articolo 31, comma 8, della legge regionale 6/2006” - e quest’ultimo sia, a sua volta, conforme al quadro normativo ed alle disposizioni dettate dalla citata l.r. n. 6/2006 e dal d.lgs. n. 502/1992.
19.5.1. L’art. 31, comma 8, della l.r. è, invero, esplicito nello stabilire che “Le strutture deputate a ospitare soggetti che necessitano di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria strutturate e continuative, unitamente a prestazioni socio-assistenziali, sono le strutture socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 1, lettera c), del decreto 4 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tali strutture sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e successive modifiche”.
Ovvero le sole strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno , e non le comunità socio-educative come quella gestita dalla ricorrente, che non rientra nel novero delle strutture socio-sanitarie.
19.6. Il motivo va, in definitiva, disatteso.
20. A sorte analoga è destinato il secondo motivo di impugnazione.
20.1. Invero - al di là del fatto che il verbale del sopralluogo dell’AS è dotato di sufficiente specificità ed è, anzi, coerente con le finalità proprie per cui il sopralluogo stesso è stato sollecitato dal Comune di Trieste in data 2 settembre 2024 con atto del dirigente del competente Servizio (all. 14 – fascicolo doc. Comune) ovvero per acquisire gli elementi istruttori necessari all’adozione dei provvedimenti amministrativi richiesti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Udine con gli atti in data 26 agosto 2024 ovvero, all’evidenza, dei (soli) provvedimenti alla cui adozione il Comune è legittimato ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, che vale di per sé ad appalesare l’inconsistenza della lamentata compromissione delle prerogative difensive della ricorrente – assume, in ogni caso, dirimente rilievo la circostanza che per lo meno alcuni dei minori ospitati sono risultati essere destinatari di trattamenti terapeutici personalizzati, assolutamente non occasionali (vedesi all. 22, 23, 27, 42 – fascicolo doc. ricorrente), il che appalesa, tra l’altro, l’inconferenza del precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente a supporto delle difese spiegate, che aveva, per l’appunto, ravvisato nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato e, dunque, non connotato da occasionalità, il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi - nella fattispecie specificamente attenzionata - soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass, Sez. III, sent. n. 34590 del 2023, n. 28321 del 2017, n. 4558 del 2012 e n. 22776 del 2016).
20.1.1. Tale circostanza - assolutamente non smentita dalla cooperativa ricorrente, che, anzi, a pag. 20 della memoria in data 23 gennaio 2026 ha rappresentato pacificamente che la somministrazione è tuttora in essere dato che 4 (quattro) dei 7 (sette) minori attualmente ospitati presso la struttura di -OMISSIS- «hanno prescrizioni farmacologiche» - risulta, in ogni caso, avvalorata anche dagli ulteriori documenti formati in corso di giudizio e prodotti successivamente alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti e, segnatamente : i) dalle dichiarazioni rese dagli infermieri di cui si avvale/si è avvalsa ove si fa, per l’appunto, riferimento ai “farmaci settimanali di ciascun minore” (dichiarazioni in data 6/6/2025 – all. 45 fascicolo doc. da ultimo cit.); ii) dal “protocollo gestione farmaci” , nel quale assumono in tal senso inequivoco rilievo il par. 1 (Scopo), ove si fa eloquentemente riferimento alla “corretta gestione dei farmaci da somministrare agli utenti”, il par. 3 (Cartella clinica sanitaria), ove si fa riferimento ai Piani terapeutici e alle terapie farmacologiche (lett. c), il par. 5 (Modalità Operative) , il cui pt. 3 è, in particolare, dedicato alle Cassettine personalizzate per ogni utente , e, infine, il par. 6 (Somministrazione) (all. 51-52-53-54 - fascicolo doc. da ultimo cit.); iii) dagli esempi forniti delle scatole farmaci , delle cartelle cliniche sanitarie , del Registro psicofarmaci e terapie farmacologiche (all. da 62 a 66 e 73, 87, 137, da 144 a 148, 156 e 175 - fascicolo doc. da ultimo cit.).
20.2. Ne deriva che – avuto riguardo anche a quanto già osservato nel corso della disamina del primo motivo – è, del tutto, irrilevante « la ripartizione degli oneri tra i Servizi Sociali dei Comuni, che hanno in carico il minore, ed il Servizio Sanitario Regionale prevista dalle (...) Linee Guida adottate dalla Giunta Regionale del FVG con Delibera n. 273 del 2020», su cui la ricorrente ha richiamato (peraltro ex novo ) l’attenzione nella memoria ex art. 73 c.p.a. dimessa in vista dell’odierna udienza.
20.3. Né rileva che l’AS, nel corso dell’ispezione del 16/10/2024 non abbia formulato «nessun rilievo (...) in merito alla necessità di ricovero di alcun minore, in ragione dei disturbi diagnosticati» o, tantomeno, che abbia riscontrato «psicopatologie caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria».
Nemmeno rileva che il provvedimento gravato non contenga «alcuna indicazione precisa in merito ai farmaci né ai principi attivi, né alla funzione».
20.4. Si ribadisce che non è assolutamente questo il punto.
Invero - al di là del fatto che la produzione documentale effettuata dalla ricorrente di cui si è data in precedenza evidenza e, in particolare, le foto delle cassettine contenenti i farmaci per ciascun utente rendono a chiunque evidente la funzione dei farmaci somministrati agli ospiti della struttura (ad es.: 1: Resilient 83 mg, dalla cui scheda tecnica agevolmente rinvenibile sul sito internet AIFA, si evince che è “un farmaco (...) appartenente alla categoria degli Antipsicotici litio”, che si usa nella “Profilassi delle recidive del disturbo bipolare e di episodi depressivi maggiori” e nel “Trattamento di episodi maniacali, in combinazione con antipsicotici quando indicato” e che “ A volte possono essere necessari tra i 6 e i 12 mesi per ottenere una risposta terapeutica completa” ; 2. Aripiprazolo Mylan Pharma 5 mg compresse, dalla cui scheda tecnica sempre rinvenibile sul sito internet AIFA, si evince che è “indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età, (...) per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo, (...) per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età” ); 3. MI 100 mg/ml gocce orali) – il punto è che la -OMISSIS-ha posto in essere un’attività per cui non era autorizzata, avendo, all’evidenza, omesso di rappresentare ai servizi invianti quale era, per converso, quella (sola) che le era consentito svolgere.
20.5. Anche tale motivo va, pertanto, disatteso.
21. Il terzo motivo è anche destituito di fondatezza.
21.1. Al riguardo, possono, peraltro, essere richiamate le considerazioni già in precedenza espresse durante la disamina del primo motivo, cui quello ora in trattazione sostanzialmente accede, essendo già state affrontate tutte le questioni poste.
Si ribadisce, infatti, che è dirimente che nelle comunità socio educative destinate all’accoglimento di minori che presentano un profilo di bisogno socio-educativo - come quella per cui è stata autorizzata la -OMISSIS-- non è prevista la prescrizione, la somministrazione e il monitoraggio di terapie farmacologiche, come si ritrae dalla piana lettura del Regolamento più volte citato e delle Linee guida adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 273/2020.
21.2. Sicché, non può, ovviamente, rilevare in alcun modo che i farmaci fossero stati regolarmente prescritti dal medico competente e somministrati da personale qualificato (infermieri liberi professionisti) e che non siano stati rinvenuti farmaci non prescritti, risultando condivisibile quanto osservato dalla difesa del Comune ovvero sostanzialmente che - vista la tipologia dei farmaci rinvenuti – la loro previa regolare prescrizione (elemento che la stessa difesa ha sottolineato essere stato, peraltro, reso noto dalla ricorrente solo nella presente sede giurisdizionale, in quanto «sia in fase di prima ispezione che di successivo sopralluogo non è stata messa a disposizione alcuna cartella clinica da cui poter desumere un tanto» ) costituisce pre-requisito imprescindibile e che sulle modalità con cui la somministrazione avveniva non si può essenzialmente prescindere da quanto indicato dall’AS, la quale, in sede di ispezione, «ha rilevato una quantità inadatta di farmaci rispetto alle esigenze dei minori, una conservazione non sicura ed un controllo inappropriato del magazzino e della conservazione, per quantità e assegnazione, dei farmaci stessi (in mancanza sia della presenza costante degli infermieri per la somministrazione che di un tecnico informatico che detenesse il registro dei farmaci».
21.3. Il motivo va, dunque, disatteso.
22. Infondato è, infine, anche il quarto ed ultimo motivo di impugnazione.
22.1. Al di là del fatto che il parere interpretativo, emesso, in via collaborativa, dalla Regione (ovvero dal soggetto emanante, l’unico in grado di fornirne un’interpretazione autentica) è – come sottolineato dal Comune – «divenuto parte integrante del procedimento amministrativo e della sua istruttoria, fase che si è conclusa con l'ordinanza che, peraltro, richiama in toto i passaggi del parere stesso» e nel corso della quale, come osservato dall’AS, parte ricorrente è stata pacificamente coinvolta, atteso che gli accertamenti esperiti sono avvenuti in sua presenza (T.A.R. Lombardia, sez. I, 19.04.2007, -OMISSIS-913) – assume dirimente rilievo la circostanza che, trattandosi di atto avente pacifica valenza endo-procedimentale, nella sub-fase consultiva, in esito alla quale è stato reso, s’appalesa non necessaria la partecipazione della cooperativa interessata, venendo, per l’appunto, in rilievo un’attività interpretativa del Regolamento di riferimento che solo la Regione poteva svolgere.
22.2. Quanto alla dedotta incompetenza della Regione possono ulteriormente essere mutuate le osservazioni della difesa dell’AS, laddove, per l’appunto, rileva che «il recepimento da parte di un’amministrazione del parere di una diversa amministrazione non implica di certo un’alterazione della distribuzione delle competenze, come predeterminate dalla legge».
23. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti – ferma restando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’impugnazione dell’ordinanza che riguarda la Comunità socio-educativa per minori, sita a Trieste, in -OMISSIS- 2 – vanno rigettati, in quanto infondati.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e – poste a carico della ricorrente -OMISSIS- - vengono liquidate a favore del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON – AS nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del Comune di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda Sanitaria Universitaria UL ON – AS delle spese di lite relative alla presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 9.000,00 (€ 3.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU OI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.