Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. 419/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 419/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA ENRICO CIALDINI N. 42 60044 FABRIANO, rappresentata e difesa dall'avv. DADEA
ROSSELLA come da procura in atti
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIALE P. SERAFINI, 69/P 60044 FABRIANO, rappresentato e difeso dall'avv.
GIROLAMETTI SANDRA come da procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.4.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [“Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono di concludere in conformità, rinunciando ai termini per memorie”:
pagina 1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra con la quale Parte_1
continueranno a risiedere a Fabriano in Via Aldo Moro n. 120. In ragione dell'affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dalla madre e dal padre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
2) la casa familiare, sita a Fabriano, Via Aldo Moro n. 120, in comproprietà tra le parti, è assegnata, unitamente ai mobili e gli arredi che ivi si trovano, alla sig.ra presso la quale Parte_1
le figlie minori e sono prevalentemente collocate;
Per_1 Per_2
3) il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati con la sig.ra dal venerdì dall'uscita di scuola alle 21.30 della domenica, Parte_1 nonché, infrasettimanalmente, il mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento fino alla mattina dopo quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana in cui staranno il week end con la mamma le figlie potranno stare con il padre anche il lunedì e il venerdì dalle 17.00 o dalla fine delle eventuali attività sportive alle 21.30; il genitore a cui spetta il fine settimana potrà tenere con sé le figlie dal venerdì pomeriggio, previo accordo con l'altro genitore;
quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
genitori si dovranno impegnare a concordare tra di loro il periodo in cui trascorreranno le vacanze estive con le figlie entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze di Natale, e Per_1
potranno trascorrere cinque giorni anche non consecutivi con l'uno e l'altro genitore, Per_2
alternando negli anni la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il 31 Dicembre con l'uno e il 1° Gennaio con l'altro, con i relativi pernottamenti;
durante le vacanze di Pasqua le figlie trascorreranno tre giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni tra gli stessi Pasqua e Pasquetta;
le altre festività e gli ulteriori ponti scolastici saranno divisi equamente tra i due genitori e comunque vissuti nell'alternanza;
4) il Signor corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, sul CP_1 Parte_1 conto corrente intestato alla predetta, l'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da anticipare nell'interesse delle predette, sulla base del Protocollo per la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza
pagina 2 Distrettuale sulla Riforma Cartabia in materia di famiglia in data 10.07.2024; il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie;
5) l'Assegno Unico familiare sarà usufruito interamente dalla sig.ra le detrazioni fiscali Parte_1
relative ai figli saranno suddivise tra le parti al 50%;
6) i nonni paterni sigg.ri e potranno vedere e tenere Parte_2 Parte_3
con sé le nipoti e nei tempi assegnati al sig. , con facoltà di andare a Per_1 Per_2 CP_1
prendere le bambine a scuola nonché nei giorni di competenza della madre ove necessario (se non sono disponibili la sig.ra o suoi congiunti) ovvero su accordo delle parti;
i nonni paterni Parte_1
potranno effettuare gite e viaggi anche di più giorni con le nipoti, in occasione delle festività e delle vacanze nei giorni di spettanza del sig. o dei fine settimana di competenza del sig. CP_1
, in tal caso informando la sig.ra del periodo e del luogo di destinazione o CP_1 Parte_1 dell'itinerario di viaggio, nonché in altri periodi, su accordo delle parti;
sempre e in ogni caso compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e delle preferenze delle minori stesse;
con compensazione delle spese di lite”]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.1.2025, la sig.ra ha adìto questo Tribunale, Parte_1
rappresentando: - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con il sig. - che dall'unione sono nate le figlie , nata il [...], e Controparte_1 Per_1
, nata il [...]; - che sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto Per_2
reciproci, tanto che le parti hanno deciso di separarsi e il sig. ha lasciato la casa CP_1
familiare nel luglio 2024.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M.
Si è costituito il sig. il quale, non negando la crisi, ha chiesto una diversa CP_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e visite relativamente alle figlie minori.
2. All'udienza del 15.4.2025, le parti sono addivenute ad un accordo accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore (cfr. il verbale: “Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, la fanno propria e chiedono di concludere in conformità, rinunciando ai termini per memorie”).
3. Il Collegio, preso atto della volontà delle parti, considerato che le stesse hanno trovato un accordo, preso atto che l'unione materiale e spirituale delle parti è venuta meno, rileva al riguardo che non sussistono profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico.
pagina 3 Le condizioni concordate possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze delle due minori.
Non si ravvisa la necessità di procedere alla loro audizione, atteso che le condizioni di affidamento e collocamento sono rispettose degli interessi morali e materiali delle minori, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori stesse.
Possono essere dunque recepite le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
4. Le spese del presente procedimento, come concordato in atti, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni, come sopra riportate.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/04/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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