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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad OGGETTO: accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, e vertente
T R A
p.iva rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimiliano Cima, presso il cui studio in Casalnuovo, al viale dei Platani, 2, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente dominciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sgueglia, presso il cui studio in San Prisco (CE), alla via Salvo d'Acquisto, n. 18, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Caputo, presso il cui studio in alla via Riviera di Chiaia, n. 255, e presso il cui indirizzo email pec è CP_2
1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato promosso ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c., nella versione precedente alle modifiche introdotte con l. 228/2012, applicabili dal 1° gennaio 2013.
L'art. 548, applicabile al caso de quo, prevedeva che “Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo. Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma”. Invece, l'art. 549 prevedeva che “Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.
Sulla base della predetta normativa, in mancanza di dichiarazione del terzo o a fronte delle contestazioni sollevate contro la dichiarazione del terzo, si rendeva necessario procedere all'accertamento giudiziale del credito (preteso) nei confronti del terzo mediante un giudizio ordinario, per poter dar corso ulteriore all'esecuzione promossa anche nei suoi confronti.
Nella fattispecie in esame, il terzo pignorato
[...]
(di Controparte_2 seguito ) ha reso una dichiarazione negativa, affermando precisamente CP_2 che “[…] tanto al momento della notifica dell'atto di pignoramento, ma anche successivamente non risultavano disponibilità di somme di competenza del debitore e da tenere a disposizione della procedura” (si veda doc. n. 6 del fascicolo dell'attore).
All'udienza davanti al g.e. il debitore
[...]
(di seguito contestava la Controparte_1 CP_1 dichiarazione di quantità negativa, affermando di vantare nei confronti del un credito di oltre 1.200.000,00, e anche l'odierno attore contestava CP_2 tale dichiarazione.
Pertanto, veniva introdotto il presente giudizio che è volto, come detto, ad accertare giudizialmente il credito del debitore nei confronti del terzo.
2 Con ordinanza del 22 novembre 2014 il giudice sospendeva il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto pendeva un giudizio arbitrale volto ad accertare i rapporti di dare e avere tra il debitore e il terzo pignorato.
Il lodo arbitrale è stato emesso ma impugnato davanti alla Corte d'Appello, la quale con sentenza n. 218/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023, passata in giudicato, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale e condannato il a restituire al quanto eventualmente ricevuto in esecuzione CP_1 CP_2 del lodo arbitrale, oltre interessi.
Il presente giudizio è stato riassunto e il precedente giudice ha fissato l'udienza del 21 novembre 2024 invitando le parti a prendere posizione sulla cessazione della materia del contendere e sulla regolamentazione delle spese di lite.
Tutte le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma sono in disaccordo sulla regolamentazione delle spese di lite.
In effetti, la sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che essa ha dichiarato che nulla è dovuto dal a e pertanto, in relazione alle CP_2 CP_1 domande e alle eccezioni formulate, risulta ritualmente acquisita al processo una situazione dalla quale emerge che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Peraltro, in un processo improntato al principio dispositivo, non vi è dubbio che se le parti concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere, essa deve considerarsi effettivamente cessata.
Con riguardo alle spese di lite ritiene il giudice che esse debbano essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attore e il terzo pignorato, dal momento che l'attore ha promosso il presente giudizio a seguito delle dichiarazioni del suo debitore il quale, contestando la dichiarazione negativa, aveva fornito un principio di prova del proprio credito nei confronti del terzo producendo documenti a tal fine (in particolare, accordo in sede prefettizia che costituiva il titolo del credito, fatture pro forma e lettera di costituzione in mora).
Quanto al rapporto processuale tra e terzo pignorato, se è vero CP_1 che dalla sentenza della Corte d'Appello deriva che nulla è dovuto al primo dal secondo, non si può non rilevare che la declaratoria di nullità del lodo è stata emessa per nullità della clausola compromissoria e per mancata autorizzazione alla costituzione del da parte del in CP_2 Controparte_3 violazione della normativa anticorruzione e non per ragioni di merito, che non sono state proprio esaminate dal giudice del gravame. Ciò giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di lite. Il restante terzo viene posto a
3 carico di , a nulla rilevando che tale condanna non è stata richiesta (si CP_1 veda Cass. 2719/2015 proprio in un caso di cessazione della materia del contendere), e viene liquidato in € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, con riduzione ai minimi tenuto conto della cessazione della materia del contendere e quindi del grado di complessità della causa (valore indeterminabile).
Le spese vengono integralmente compensate nel rapporto processuale tra attore e , tra cui non c'è stato un sostanziale contrasto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 8056/2012 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il e tra l'attore e il;
CP_1 CP_2
- compensa per due terzi le spese di lite tra il e il;
CP_1 CP_2
- condanna il al pagamento del restante terzo in favore del , che CP_1 CP_2 liquida in 1.270,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Nola, 7 febbraio 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
4
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad OGGETTO: accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, e vertente
T R A
p.iva rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimiliano Cima, presso il cui studio in Casalnuovo, al viale dei Platani, 2, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente dominciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore giudiziario, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Sgueglia, presso il cui studio in San Prisco (CE), alla via Salvo d'Acquisto, n. 18, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Caputo, presso il cui studio in alla via Riviera di Chiaia, n. 255, e presso il cui indirizzo email pec è CP_2
1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è stato promosso ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c., nella versione precedente alle modifiche introdotte con l. 228/2012, applicabili dal 1° gennaio 2013.
L'art. 548, applicabile al caso de quo, prevedeva che “Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo. Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma”. Invece, l'art. 549 prevedeva che “Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.
Sulla base della predetta normativa, in mancanza di dichiarazione del terzo o a fronte delle contestazioni sollevate contro la dichiarazione del terzo, si rendeva necessario procedere all'accertamento giudiziale del credito (preteso) nei confronti del terzo mediante un giudizio ordinario, per poter dar corso ulteriore all'esecuzione promossa anche nei suoi confronti.
Nella fattispecie in esame, il terzo pignorato
[...]
(di Controparte_2 seguito ) ha reso una dichiarazione negativa, affermando precisamente CP_2 che “[…] tanto al momento della notifica dell'atto di pignoramento, ma anche successivamente non risultavano disponibilità di somme di competenza del debitore e da tenere a disposizione della procedura” (si veda doc. n. 6 del fascicolo dell'attore).
All'udienza davanti al g.e. il debitore
[...]
(di seguito contestava la Controparte_1 CP_1 dichiarazione di quantità negativa, affermando di vantare nei confronti del un credito di oltre 1.200.000,00, e anche l'odierno attore contestava CP_2 tale dichiarazione.
Pertanto, veniva introdotto il presente giudizio che è volto, come detto, ad accertare giudizialmente il credito del debitore nei confronti del terzo.
2 Con ordinanza del 22 novembre 2014 il giudice sospendeva il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto pendeva un giudizio arbitrale volto ad accertare i rapporti di dare e avere tra il debitore e il terzo pignorato.
Il lodo arbitrale è stato emesso ma impugnato davanti alla Corte d'Appello, la quale con sentenza n. 218/2023 pubblicata il 20 gennaio 2023, passata in giudicato, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale e condannato il a restituire al quanto eventualmente ricevuto in esecuzione CP_1 CP_2 del lodo arbitrale, oltre interessi.
Il presente giudizio è stato riassunto e il precedente giudice ha fissato l'udienza del 21 novembre 2024 invitando le parti a prendere posizione sulla cessazione della materia del contendere e sulla regolamentazione delle spese di lite.
Tutte le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma sono in disaccordo sulla regolamentazione delle spese di lite.
In effetti, la sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che essa ha dichiarato che nulla è dovuto dal a e pertanto, in relazione alle CP_2 CP_1 domande e alle eccezioni formulate, risulta ritualmente acquisita al processo una situazione dalla quale emerge che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Peraltro, in un processo improntato al principio dispositivo, non vi è dubbio che se le parti concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere, essa deve considerarsi effettivamente cessata.
Con riguardo alle spese di lite ritiene il giudice che esse debbano essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attore e il terzo pignorato, dal momento che l'attore ha promosso il presente giudizio a seguito delle dichiarazioni del suo debitore il quale, contestando la dichiarazione negativa, aveva fornito un principio di prova del proprio credito nei confronti del terzo producendo documenti a tal fine (in particolare, accordo in sede prefettizia che costituiva il titolo del credito, fatture pro forma e lettera di costituzione in mora).
Quanto al rapporto processuale tra e terzo pignorato, se è vero CP_1 che dalla sentenza della Corte d'Appello deriva che nulla è dovuto al primo dal secondo, non si può non rilevare che la declaratoria di nullità del lodo è stata emessa per nullità della clausola compromissoria e per mancata autorizzazione alla costituzione del da parte del in CP_2 Controparte_3 violazione della normativa anticorruzione e non per ragioni di merito, che non sono state proprio esaminate dal giudice del gravame. Ciò giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di lite. Il restante terzo viene posto a
3 carico di , a nulla rilevando che tale condanna non è stata richiesta (si CP_1 veda Cass. 2719/2015 proprio in un caso di cessazione della materia del contendere), e viene liquidato in € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, con riduzione ai minimi tenuto conto della cessazione della materia del contendere e quindi del grado di complessità della causa (valore indeterminabile).
Le spese vengono integralmente compensate nel rapporto processuale tra attore e , tra cui non c'è stato un sostanziale contrasto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 8056/2012 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il e tra l'attore e il;
CP_1 CP_2
- compensa per due terzi le spese di lite tra il e il;
CP_1 CP_2
- condanna il al pagamento del restante terzo in favore del , che CP_1 CP_2 liquida in 1.270,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Nola, 7 febbraio 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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