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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10114 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7667 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: accertamento della qualità di erede,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa la Parte_1
mandataria in persona del consigliere Parte_2
delegato rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera, domiciliataria Parte_3
in Napoli, alla piazza Nicola Amore 6;
- ricorrente -
E
(c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Manzione, domiciliatario in Salerno, alla via dei
Principati, 39;
-resistente-
Conclusioni: per la ricorrente: “accertare e dichiarare la qualità di erede d[i] … e Controparte_1 precisamente “dato atto che è nel possesso degli immobili che Controparte_2
erano di proprietà del defunto padre e della defunta madre Persona_1 [...]
, e quindi facenti parte dell'asse ereditario;
accertare e quindi Persona_2
dichiarare la qualità di erede ex lege o in virtù di accettazione tacita del resistente … per le seguenti quote quota di 1/1 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 particella 945 sub. 15 alla via Fanzango n. 3 categ. A/2 vani 8 piano Terra, nonché foglio 16 particella 945 sub. 6 via Viticella snc piano Terra categ. C/6 consistenza 18 mq;
nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 p.lla 945 sub. 16 Via Viticella categ. C/2 consistenza 57 mq piano Terra, nonché foglio 16 p.lla 945 sub. 1 Via Viticella piano Terra natura Ente 2
comune, con ogni conseguenza di legge, e autorizzando il Conservatore dei RR.II alla trascrizione della emananda ordinanza, con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge”; per il resistente: “In via preliminare ci si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, alla documentazione versata in atti nonché alle note di udienza telematicamente depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. … Si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. secondo termine, volta a provare che il resistente …non si trova nel possesso dei beni ereditari in quanto lo stesso non vive nell'immobile appartenuto ai genitori bensì nell'appartamento di proprietà del fratello che si trova nel medesimo stabile di via Fanzago, 3”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa,
[...]
nella qualità di mandataria di ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
esponendo, in particolare, che: Controparte_1
- Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2438 del 8.3.2018, il Tribunale di
Napoli aveva ingiunto a , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori dei debitori principali e il pagamento della CP_5 Parte_4 3
somma di € 150.000,00 (oltre interessi e spese processuali) a favore della Parte_5
a titolo di capitale residuo e rate scadute e non pagate di un contratto di mutuo fondiario stipulato con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., successivamente divenuta della quale la era procuratrice speciale;
Controparte_6 Parte_5
- Con contratto di cessione ex artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, stipulato in data 6 agosto 2018, la aveva acquistato pro soluto dalla Parte_1 [...]
un portafoglio di crediti, derivanti da finanziamenti e altri rapporti Controparte_7 finanziari vantati verso debitori “a sofferenza”, tra i quali quello vantato nei confronti degli ingiunti , e;
dell'avvenuta cessione Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 92 del 9 agosto 2018, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni;
- Sulla scorta del predetto titolo esecutivo e dell'avvenuta cessione dei crediti, Parte_1
aveva iscritto ipoteca giudiziale nei confronti di per la quota di 1/1 sugli Controparte_1
immobili siti in Quarto (NA) alla via Fanzago 3, in catasto al fg. 16, part. 945, sub. 15, e alla via Viticella snc, in catasto al fg. 16, part. 945, sub. 6, nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto (NA) alla via Via Viticella, in catasto al fg.16, part. 945, sub. 16, e alla via Viticella, in catasto al fg 16 part. 945 sub. 1, e aveva, in seguito, notificato atto di precetto ai debitori, rimasto senza esito;
- Dall'esame delle visure immobiliari era emerso che i beni immobili sopra descritti sono pervenuti a “iure successionis” e tuttavia manca la trascrizione dell'atto Controparte_1
di accettazione delle eredità, carenza che non assicurava, dunque, la continuità delle trascrizioni e la possibilità di intraprendere un'azione esecutiva sui beni immobili in oggetto;
- Peraltro, il resistente aveva tenuto comportamenti che costituivano inequivocabilmente atti di accettazione tacita dell'eredità, quali la residenza “in uno degli immobili facenti parte dell'asse ereditario” dei genitori e ” e l'avvenuta Persona_1 Persona_2
voltura catastale dei beni in suo favore.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previo accertamento che il resistente “è nel possesso degli immobili che erano di proprietà del defunto padre e della defunta Persona_1 madre ”, di dichiarare “la qualità di erede ex lege” di Persona_2 Controparte_1
“per le seguenti quote”: “quota di 1/1 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 particella 945 sub. 15 alla via Fanzango n. 3 categ. A/2 vani 8 piano Terra, nonché foglio 16 particella 945 sub. 6 via Viticella snc piano Terra categ. C/6 consistenza 18 mq;
nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 p.lla 945 sub. 16 Via Viticella categ. C/2 consistenza
57 mq piano Terra, nonché foglio 16 p.lla 945 sub. 1 Via Viticella piano Terra natura Ente 4
comune”, “autorizzando il Conservatore dei RR.II alla trascrizione della emananda ordinanza”, vinte le spese di lite.
, costituitosi, ha chiesto, previo mutamento del rito speciale ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. in rito ordinario, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite, eccependo in particolare;
- l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo di mediazione, obbligatorio nella materia successoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010;
- il “difetto di legittimazione attiva della ricorrente per difetto di titolarità Parte_1
del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 2438/2018 reso dal Tribunale di Napoli”, poiché “dalla documentazione versata in atti dalla stessa società ricorrente non è dato ravvisare alcun elemento probatorio a sostegno della titolarità, in capo alla … Parte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo” n. 2438/2018; in particolare, la nota di
[...]
pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione dei crediti menzionava solo la cessione di crediti sorti da contratti di finanziamento e altri rapporti finanziari sorti tra il 1997 e il 2017, mentre il credito azionato è fondato su un titolo giudiziale emesso nel 2018;
-. che “dal difetto di titolarità del credito deriva l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite da controparte sulle quote dei beni immobili individuati al foglio 16 particella 945 sub 15, 6, 1 e 16”;
- l'assenza di atti implicanti un'accettazione tacita dell'eredità dei defunti Persona_1
e , poiché la voltura catastale di un immobile conseguente la
[...] Persona_2
presentazione di una denuncia di successione costituisce un obbligo per il contribuente, sanzionato in caso di inottemperanza, ed inoltre, a partire dal 2017, essa avviene anche automaticamente, con la presentazione della denuncia di successione;
egli, inoltre, risiede nello stabile di via Fanzago n. 3 (foglio 16, p.lla 945 sub 15), facente parte di entrambi gli assi ereditari dei genitori, sin dal 2007, “quindi ben prima della scomparsa dei genitori”, e non ne ha il possesso, non vivendo nel predetto immobile.
Ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, di ordinare ai competenti Conservatori, con spese a carico della ricorrente, la cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo de quo.
Disposto il mutamento dal rito da semplificato a ordinario, espletata la mediazione obbligatoria, rigettate le prove orali chieste dal resistente e precisate le conclusioni, nei termini indicate in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione. 5
3.- L'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dal resistente è superata dall'espletamento della mediazione disposta in corso di causa (cfr. verbale negativo di mediazione in atti).
4.- Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenuta dalla resistente sulla base dell'asserito difetto di titolarità attiva del credito vantato nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda … è necessario avervi interesse”.
La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. Con particolare riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie, l'interesse della ad agire per l'accertamento in capo al Parte_1
resistente della qualità di erede dei de cuius sopra indicati consiste Controparte_1 nell'interesse, effettivo e attuale, al conseguimento di una situazione giuridica di certezza in merito alla successione del resistente al padre e alla madre, titolari dei beni immobili sui quali
è stata iscritta l'ipoteca e oggetto della futura procedura esecutiva che la ricorrente intende intraprendere, non ottenibile altrimenti senza l'intervento del giudice.
Va precisato, peraltro, che la legittimazione ad agire contestata dal resistente attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
sussiste, quindi, la legittimazione ad agire della che agisce in Parte_1
giudizio assumendo di essere creditrice di nei cui confronti intende Controparte_1
intraprendere azione esecutiva per la soddisfazione del suo credito.
Sussistendo l'interesse ad agire e la legittimazione attiva, del tutto irrilevanti sono le doglianze del resistente in merito alla mancata prova, da parte della ricorrente, della titolarità 6
del credito, poiché l'esistenza o meno del credito in base al quale verrà azionata la procedura esecutiva non è questione che riguarda il presente giudizio che, invero, non ha ad oggetto l'accertamento del credito della bensì l'accertamento della qualità di erede Parte_1
di al quale la ha interesse per il solo fatto di essere Controparte_1 Parte_1
subentrata all'originario creditore.
Per quanto rileva in questa sede, inoltre, la , a riprova della sussistenza del Parte_1 suo interesse ad agire e della sua legittimazione attiva, ha dato prova dell'intervenuta cessione, in suo favore, del credito de quo da parte dell'originario creditore Controparte_6
[...]
In particolare, dalla lettura della nota di pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione di crediti per cui è causa (cfr. doc. allegato al ricorso introduttivo) si evince che la cessione conclusa tra – cessionaria – e – cessionaria – ebbe ad Parte_1 Controparte_6 oggetto “un portafoglio … di crediti … derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica … vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2007. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito ed altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, il credito fatto valere non trae origine dal decreto ingiuntivo emesso nel 2018, bensì dal rapporto sottostante che ne ha costituito il presupposto, ossia dalla fideiussione prestata dal a garanzia delle obbligazioni CP_1
derivanti da un contratto di mutuo fondiario del 2011, successivamente risolto nel 2016 (cfr., ricorso per decreto ingiuntivo allegato in atti); tale rapporto obbligatorio, pertanto, rientra pacificamente nell'oggetto della cessione come descritto nella suddetta nota di pubblicazione.
Ulteriore conferma si ricava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in particolare dalla descrizione analitica dell'oggetto del contratto di cessione del 6.8.2018 (cfr. artt. 2 e 3 e allegato A del contratto), nonché dalla dichiarazione della cedente , con la quale quest'ultima attesa che il predetto Controparte_6
contratto di mutuo fondiario rientrava tra i rapporti i cui crediti erano stati oggetto di cessione in data 6.8.2018, con i relativi accessori e garanzie, ivi compresa la posizione del fideiussore
; tale circostanza, peraltro, risulta incontestata. CP_1 7
5.- Nel merito, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere la sussistenza, in capo al resistente, della qualità di erede di e Persona_1 Per_2
.
[...]
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che:
-. , nato il [...] in [...], è deceduto in Quarto (NA) il Persona_1
21.8.2008 (cfr. certificato di morte allegato al ricorso introduttivo);
-. Lo stesso ha lasciato, quali chiamati all'eredità, la moglie, , e i figli Persona_2
, , , giusta “eredità devoluta per Controparte_8 Controparte_1 Controparte_9
testamento olografo rep. 136517 racc. 26336 per notar fu pubbl. il Persona_3 Per_4
30/6/2009 reg. a Napoli il 10/7/09 al n. 10056 1/T” (cfr. trascrizione della denuncia di successione in atti);
-. , nata il [...] in Giugliano in [...], è deceduta in Persona_2
Pozzuoli (NA) il 27.1.2020 (cfr. certificato anagrafico di morte allegato al ricorso introduttivo);
-. La stessa ha lasciato, quali chiamati all'eredità, i figli , Controparte_8 CP_1
, , giusta “devoluzione per testamento pubblico ufficiale
[...] Controparte_9
pubblicato il 16.2.2020, registrato il 3.3.2020, serie 1T, numero 009323 Persona_5
Ufficio DPNA! UT Napoli 2” (cfr. trascrizione della denuncia di successione in atti);
-. Dalle trascrizioni della denuncia di successione si evince che negli assi ereditari dei de cuius è compresa la proprietà del bene immobile sito in Quarto (NA) alla via Fanzago n. 3, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli al fg. 16, p.lla 945 sub 15, devoluto per la quota di proprietà pari a 1/2 dal padre al figlio e Persona_1 Controparte_1
per la restante quota di proprietà pari a 1/2 (500/1000) dalla madre al Persona_2
predetto Controparte_1
-. Il predetto ha la residenza presso l'immobile di cui sopra, facente parte Controparte_1
degli assi ereditari dei de cuius (cfr. certificato di residenza); la circostanza, peraltro, non è contestata dal resistente.
Va premesso che la stessa fissazione della residenza anagrafica in via Fanzago n. 3, bene immobile caduto in successione, costituisce un elemento di rilevante valore indiziario, idoneo a fondare una presunzione di possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo al resistente, dell'immobile in questione. Come noto, infatti, la residenza anagrafica non si limita a rappresentare un dato meramente formale, ma riflette, normalmente, la volontà del soggetto di individuare in un determinato luogo il centro stabile dei propri interessi personali e familiari, 8
assumendo, pertanto, rilievo ai fini dell'accertamento del possesso o della detenzione qualificata del bene.
In tale prospettiva, grava sul resistente l'onere di fornire prova contraria idonea a superare la suddetta presunzione.
Tuttavia, tale prova non può esaurirsi nella mera dimostrazione che il resistente viva in un altro immobile, come ha inteso sostenere mediante l'articolazione di prova testimoniale sul punto, poiché detta circostanza non esclude che egli non abbia il possesso anche dell'immobile di via Fanzago n. 3, potendo, peraltro, il rapporto di possesso manifestarsi anche attraverso comportamenti di disponibilità e di signoria di fatto sull'immobile diversi dall'abitazione continuativa.
Ciò vale tanto più nel caso di specie, ove la residenza anagrafica continua a risultare fissata presso l'immobile in questione, circostanza che conferma la perdurante riferibilità dell'immobile alla sfera giuridica del resistente e che, in mancanza di una prova contraria univoca, legittima la presunzione di possesso del bene.
La deduzione del resistente, secondo cui la residenza sarebbe stata già fissata in via Fanzago 3 sin dal 2007, dunque prima dell'apertura della successione paterna, non è idonea a scardinare le considerazioni sopra esposte;
anzi, tale circostanza, lungi dall'indebolire la presunzione di possesso, ne rafforza piuttosto la portata indiziaria. Il fatto che, nell'arco di un periodo temporale di oltre diciotto anni, il resistente non abbia mai provveduto a mutare la propria residenza, mantenendola stabilmente presso l'immobile in oggetto, è indicativo della perdurante disponibilità dei beni dopo la morte prima del padre, nel 2008, e poi della madre, nel 2020.
In entrambi i casi, l'argomentazione del resistente risulta priva di coerenza e di riscontri oggettivi: la mancata chiarezza sulla reale relazione tra il resistente e l'immobile in questione, unita alla contraddizione logica tra le due versioni fornite, costituisce un ulteriore elemento indiziario dell'infondatezza delle difese svolte e rafforza, per converso, la presunzione di possesso già desumibile dalla stabile residenza anagrafica presso il bene.
Infine, ad abundantiam, si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato regolarmente notificato presso la residenza del resistente, sita in via Fanzago n.
3. In tale occasione, l'ufficiale giudiziario ha dato atto, nella relata di notifica, di aver consegnato l'atto a una persona qualificatasi come sorella convivente del destinatario, rinvenuta presso detto indirizzo. Tale circostanza assume ulteriore rilievo probatorio, poiché conferma ulteriormente la persistente riferibilità dell'immobile in questione alla sfera familiare e personale del resistente. 9
Risulta, pertanto, provata la tesi del possesso da parte del resistente dell'immobile di via
Fanzago n. 3, facente parte degli assi ereditari dei de cuius, sostenuta dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice;
Il resistente non ha né allegato né, tantomeno, provato di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto dall'art. 485 c.c.
Ne consegue l'accettazione ex lege dell'eredità (cfr. ex multis Trib. Milano n. 13057 del
25.11.2016, Cass. n. 11018/2008, Cass. n. 4329/2000) e, pertanto, l'odierno resistente va dichiarato erede puro e semplice dei defunti e . Persona_1 Persona_2
L'accertamento della qualità di erede puro e semplice di comporta il Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso relativa alla cancellazione delle ipoteche legittimamente iscritte dalla ricorrente in forza del decreto ingiuntivo de quo.
Non può, per contro, essere emessa alcuna pronuncia in ordine alla consistenza, alla composizione o alla titolarità dei beni, dal momento che l'accertamento della qualità di erede non implica, di per sé, l'individuazione o la determinazione dei singoli beni ereditari, né la verifica della loro effettiva appartenenza al de cuius. Tale accertamento, infatti, si limita a definire la legittimazione successoria del soggetto, senza estendersi automaticamente al contenuto patrimoniale della successione. Invero, solo nel caso in cui venga fornita una prova piena rigorosa circa la provenienza dei beni in capo ai de cuius e quindi l'effettiva inclusione degli stessi negli assi ereditari, potrebbe ammettersi un'estensione dell'accertamento anche sotto il profilo oggettivo. Nel presente giudizio, tuttavia, tale prova non è stata né dedotta in modo specifico né tantomeno offerta.
6.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. dichiara che il resistente (c.f. nato il [...] Controparte_1 C.F._1
a Napoli (NA), è erede puro e semplice del defunto , nato il [...] a Persona_1
Pozzuoli e deceduto il 21.08.2008, e della defunta , nata il [...] e Persona_2
deceduta il 27.01.2020;
-. rigetta ogni altra domanda;
10
-. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1
spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese e € 4.215,50 per competenze, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 3.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7667 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: accertamento della qualità di erede,
TRA società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa la Parte_1
mandataria in persona del consigliere Parte_2
delegato rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera, domiciliataria Parte_3
in Napoli, alla piazza Nicola Amore 6;
- ricorrente -
E
(c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Manzione, domiciliatario in Salerno, alla via dei
Principati, 39;
-resistente-
Conclusioni: per la ricorrente: “accertare e dichiarare la qualità di erede d[i] … e Controparte_1 precisamente “dato atto che è nel possesso degli immobili che Controparte_2
erano di proprietà del defunto padre e della defunta madre Persona_1 [...]
, e quindi facenti parte dell'asse ereditario;
accertare e quindi Persona_2
dichiarare la qualità di erede ex lege o in virtù di accettazione tacita del resistente … per le seguenti quote quota di 1/1 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 particella 945 sub. 15 alla via Fanzango n. 3 categ. A/2 vani 8 piano Terra, nonché foglio 16 particella 945 sub. 6 via Viticella snc piano Terra categ. C/6 consistenza 18 mq;
nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 p.lla 945 sub. 16 Via Viticella categ. C/2 consistenza 57 mq piano Terra, nonché foglio 16 p.lla 945 sub. 1 Via Viticella piano Terra natura Ente 2
comune, con ogni conseguenza di legge, e autorizzando il Conservatore dei RR.II alla trascrizione della emananda ordinanza, con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge”; per il resistente: “In via preliminare ci si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, alla documentazione versata in atti nonché alle note di udienza telematicamente depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. … Si insiste per l'ammissione della prova per testi articolata con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. secondo termine, volta a provare che il resistente …non si trova nel possesso dei beni ereditari in quanto lo stesso non vive nell'immobile appartenuto ai genitori bensì nell'appartamento di proprietà del fratello che si trova nel medesimo stabile di via Fanzago, 3”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2.- Tanto premesso, passando alla disamina della res controversa,
[...]
nella qualità di mandataria di ha convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
esponendo, in particolare, che: Controparte_1
- Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2438 del 8.3.2018, il Tribunale di
Napoli aveva ingiunto a , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori dei debitori principali e il pagamento della CP_5 Parte_4 3
somma di € 150.000,00 (oltre interessi e spese processuali) a favore della Parte_5
a titolo di capitale residuo e rate scadute e non pagate di un contratto di mutuo fondiario stipulato con la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., successivamente divenuta della quale la era procuratrice speciale;
Controparte_6 Parte_5
- Con contratto di cessione ex artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, stipulato in data 6 agosto 2018, la aveva acquistato pro soluto dalla Parte_1 [...]
un portafoglio di crediti, derivanti da finanziamenti e altri rapporti Controparte_7 finanziari vantati verso debitori “a sofferenza”, tra i quali quello vantato nei confronti degli ingiunti , e;
dell'avvenuta cessione Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
veniva data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 92 del 9 agosto 2018, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni;
- Sulla scorta del predetto titolo esecutivo e dell'avvenuta cessione dei crediti, Parte_1
aveva iscritto ipoteca giudiziale nei confronti di per la quota di 1/1 sugli Controparte_1
immobili siti in Quarto (NA) alla via Fanzago 3, in catasto al fg. 16, part. 945, sub. 15, e alla via Viticella snc, in catasto al fg. 16, part. 945, sub. 6, nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto (NA) alla via Via Viticella, in catasto al fg.16, part. 945, sub. 16, e alla via Viticella, in catasto al fg 16 part. 945 sub. 1, e aveva, in seguito, notificato atto di precetto ai debitori, rimasto senza esito;
- Dall'esame delle visure immobiliari era emerso che i beni immobili sopra descritti sono pervenuti a “iure successionis” e tuttavia manca la trascrizione dell'atto Controparte_1
di accettazione delle eredità, carenza che non assicurava, dunque, la continuità delle trascrizioni e la possibilità di intraprendere un'azione esecutiva sui beni immobili in oggetto;
- Peraltro, il resistente aveva tenuto comportamenti che costituivano inequivocabilmente atti di accettazione tacita dell'eredità, quali la residenza “in uno degli immobili facenti parte dell'asse ereditario” dei genitori e ” e l'avvenuta Persona_1 Persona_2
voltura catastale dei beni in suo favore.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, previo accertamento che il resistente “è nel possesso degli immobili che erano di proprietà del defunto padre e della defunta Persona_1 madre ”, di dichiarare “la qualità di erede ex lege” di Persona_2 Controparte_1
“per le seguenti quote”: “quota di 1/1 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 particella 945 sub. 15 alla via Fanzango n. 3 categ. A/2 vani 8 piano Terra, nonché foglio 16 particella 945 sub. 6 via Viticella snc piano Terra categ. C/6 consistenza 18 mq;
nonché per la quota di 1/3 sugli immobili siti in Quarto al foglio 16 p.lla 945 sub. 16 Via Viticella categ. C/2 consistenza
57 mq piano Terra, nonché foglio 16 p.lla 945 sub. 1 Via Viticella piano Terra natura Ente 4
comune”, “autorizzando il Conservatore dei RR.II alla trascrizione della emananda ordinanza”, vinte le spese di lite.
, costituitosi, ha chiesto, previo mutamento del rito speciale ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. in rito ordinario, il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite, eccependo in particolare;
- l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo di mediazione, obbligatorio nella materia successoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010;
- il “difetto di legittimazione attiva della ricorrente per difetto di titolarità Parte_1
del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 2438/2018 reso dal Tribunale di Napoli”, poiché “dalla documentazione versata in atti dalla stessa società ricorrente non è dato ravvisare alcun elemento probatorio a sostegno della titolarità, in capo alla … Parte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo” n. 2438/2018; in particolare, la nota di
[...]
pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione dei crediti menzionava solo la cessione di crediti sorti da contratti di finanziamento e altri rapporti finanziari sorti tra il 1997 e il 2017, mentre il credito azionato è fondato su un titolo giudiziale emesso nel 2018;
-. che “dal difetto di titolarità del credito deriva l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite da controparte sulle quote dei beni immobili individuati al foglio 16 particella 945 sub 15, 6, 1 e 16”;
- l'assenza di atti implicanti un'accettazione tacita dell'eredità dei defunti Persona_1
e , poiché la voltura catastale di un immobile conseguente la
[...] Persona_2
presentazione di una denuncia di successione costituisce un obbligo per il contribuente, sanzionato in caso di inottemperanza, ed inoltre, a partire dal 2017, essa avviene anche automaticamente, con la presentazione della denuncia di successione;
egli, inoltre, risiede nello stabile di via Fanzago n. 3 (foglio 16, p.lla 945 sub 15), facente parte di entrambi gli assi ereditari dei genitori, sin dal 2007, “quindi ben prima della scomparsa dei genitori”, e non ne ha il possesso, non vivendo nel predetto immobile.
Ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, di ordinare ai competenti Conservatori, con spese a carico della ricorrente, la cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo de quo.
Disposto il mutamento dal rito da semplificato a ordinario, espletata la mediazione obbligatoria, rigettate le prove orali chieste dal resistente e precisate le conclusioni, nei termini indicate in epigrafe, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione. 5
3.- L'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dal resistente è superata dall'espletamento della mediazione disposta in corso di causa (cfr. verbale negativo di mediazione in atti).
4.- Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenuta dalla resistente sulla base dell'asserito difetto di titolarità attiva del credito vantato nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., “per proporre una domanda … è necessario avervi interesse”.
La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. Con particolare riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.
Nel caso di specie, l'interesse della ad agire per l'accertamento in capo al Parte_1
resistente della qualità di erede dei de cuius sopra indicati consiste Controparte_1 nell'interesse, effettivo e attuale, al conseguimento di una situazione giuridica di certezza in merito alla successione del resistente al padre e alla madre, titolari dei beni immobili sui quali
è stata iscritta l'ipoteca e oggetto della futura procedura esecutiva che la ricorrente intende intraprendere, non ottenibile altrimenti senza l'intervento del giudice.
Va precisato, peraltro, che la legittimazione ad agire contestata dal resistente attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
sussiste, quindi, la legittimazione ad agire della che agisce in Parte_1
giudizio assumendo di essere creditrice di nei cui confronti intende Controparte_1
intraprendere azione esecutiva per la soddisfazione del suo credito.
Sussistendo l'interesse ad agire e la legittimazione attiva, del tutto irrilevanti sono le doglianze del resistente in merito alla mancata prova, da parte della ricorrente, della titolarità 6
del credito, poiché l'esistenza o meno del credito in base al quale verrà azionata la procedura esecutiva non è questione che riguarda il presente giudizio che, invero, non ha ad oggetto l'accertamento del credito della bensì l'accertamento della qualità di erede Parte_1
di al quale la ha interesse per il solo fatto di essere Controparte_1 Parte_1
subentrata all'originario creditore.
Per quanto rileva in questa sede, inoltre, la , a riprova della sussistenza del Parte_1 suo interesse ad agire e della sua legittimazione attiva, ha dato prova dell'intervenuta cessione, in suo favore, del credito de quo da parte dell'originario creditore Controparte_6
[...]
In particolare, dalla lettura della nota di pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione di crediti per cui è causa (cfr. doc. allegato al ricorso introduttivo) si evince che la cessione conclusa tra – cessionaria – e – cessionaria – ebbe ad Parte_1 Controparte_6 oggetto “un portafoglio … di crediti … derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica … vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2007. In particolare sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito ed altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, il credito fatto valere non trae origine dal decreto ingiuntivo emesso nel 2018, bensì dal rapporto sottostante che ne ha costituito il presupposto, ossia dalla fideiussione prestata dal a garanzia delle obbligazioni CP_1
derivanti da un contratto di mutuo fondiario del 2011, successivamente risolto nel 2016 (cfr., ricorso per decreto ingiuntivo allegato in atti); tale rapporto obbligatorio, pertanto, rientra pacificamente nell'oggetto della cessione come descritto nella suddetta nota di pubblicazione.
Ulteriore conferma si ricava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in particolare dalla descrizione analitica dell'oggetto del contratto di cessione del 6.8.2018 (cfr. artt. 2 e 3 e allegato A del contratto), nonché dalla dichiarazione della cedente , con la quale quest'ultima attesa che il predetto Controparte_6
contratto di mutuo fondiario rientrava tra i rapporti i cui crediti erano stati oggetto di cessione in data 6.8.2018, con i relativi accessori e garanzie, ivi compresa la posizione del fideiussore
; tale circostanza, peraltro, risulta incontestata. CP_1 7
5.- Nel merito, le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducono a ritenere la sussistenza, in capo al resistente, della qualità di erede di e Persona_1 Per_2
.
[...]
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che:
-. , nato il [...] in [...], è deceduto in Quarto (NA) il Persona_1
21.8.2008 (cfr. certificato di morte allegato al ricorso introduttivo);
-. Lo stesso ha lasciato, quali chiamati all'eredità, la moglie, , e i figli Persona_2
, , , giusta “eredità devoluta per Controparte_8 Controparte_1 Controparte_9
testamento olografo rep. 136517 racc. 26336 per notar fu pubbl. il Persona_3 Per_4
30/6/2009 reg. a Napoli il 10/7/09 al n. 10056 1/T” (cfr. trascrizione della denuncia di successione in atti);
-. , nata il [...] in Giugliano in [...], è deceduta in Persona_2
Pozzuoli (NA) il 27.1.2020 (cfr. certificato anagrafico di morte allegato al ricorso introduttivo);
-. La stessa ha lasciato, quali chiamati all'eredità, i figli , Controparte_8 CP_1
, , giusta “devoluzione per testamento pubblico ufficiale
[...] Controparte_9
pubblicato il 16.2.2020, registrato il 3.3.2020, serie 1T, numero 009323 Persona_5
Ufficio DPNA! UT Napoli 2” (cfr. trascrizione della denuncia di successione in atti);
-. Dalle trascrizioni della denuncia di successione si evince che negli assi ereditari dei de cuius è compresa la proprietà del bene immobile sito in Quarto (NA) alla via Fanzago n. 3, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli al fg. 16, p.lla 945 sub 15, devoluto per la quota di proprietà pari a 1/2 dal padre al figlio e Persona_1 Controparte_1
per la restante quota di proprietà pari a 1/2 (500/1000) dalla madre al Persona_2
predetto Controparte_1
-. Il predetto ha la residenza presso l'immobile di cui sopra, facente parte Controparte_1
degli assi ereditari dei de cuius (cfr. certificato di residenza); la circostanza, peraltro, non è contestata dal resistente.
Va premesso che la stessa fissazione della residenza anagrafica in via Fanzago n. 3, bene immobile caduto in successione, costituisce un elemento di rilevante valore indiziario, idoneo a fondare una presunzione di possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., in capo al resistente, dell'immobile in questione. Come noto, infatti, la residenza anagrafica non si limita a rappresentare un dato meramente formale, ma riflette, normalmente, la volontà del soggetto di individuare in un determinato luogo il centro stabile dei propri interessi personali e familiari, 8
assumendo, pertanto, rilievo ai fini dell'accertamento del possesso o della detenzione qualificata del bene.
In tale prospettiva, grava sul resistente l'onere di fornire prova contraria idonea a superare la suddetta presunzione.
Tuttavia, tale prova non può esaurirsi nella mera dimostrazione che il resistente viva in un altro immobile, come ha inteso sostenere mediante l'articolazione di prova testimoniale sul punto, poiché detta circostanza non esclude che egli non abbia il possesso anche dell'immobile di via Fanzago n. 3, potendo, peraltro, il rapporto di possesso manifestarsi anche attraverso comportamenti di disponibilità e di signoria di fatto sull'immobile diversi dall'abitazione continuativa.
Ciò vale tanto più nel caso di specie, ove la residenza anagrafica continua a risultare fissata presso l'immobile in questione, circostanza che conferma la perdurante riferibilità dell'immobile alla sfera giuridica del resistente e che, in mancanza di una prova contraria univoca, legittima la presunzione di possesso del bene.
La deduzione del resistente, secondo cui la residenza sarebbe stata già fissata in via Fanzago 3 sin dal 2007, dunque prima dell'apertura della successione paterna, non è idonea a scardinare le considerazioni sopra esposte;
anzi, tale circostanza, lungi dall'indebolire la presunzione di possesso, ne rafforza piuttosto la portata indiziaria. Il fatto che, nell'arco di un periodo temporale di oltre diciotto anni, il resistente non abbia mai provveduto a mutare la propria residenza, mantenendola stabilmente presso l'immobile in oggetto, è indicativo della perdurante disponibilità dei beni dopo la morte prima del padre, nel 2008, e poi della madre, nel 2020.
In entrambi i casi, l'argomentazione del resistente risulta priva di coerenza e di riscontri oggettivi: la mancata chiarezza sulla reale relazione tra il resistente e l'immobile in questione, unita alla contraddizione logica tra le due versioni fornite, costituisce un ulteriore elemento indiziario dell'infondatezza delle difese svolte e rafforza, per converso, la presunzione di possesso già desumibile dalla stabile residenza anagrafica presso il bene.
Infine, ad abundantiam, si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato regolarmente notificato presso la residenza del resistente, sita in via Fanzago n.
3. In tale occasione, l'ufficiale giudiziario ha dato atto, nella relata di notifica, di aver consegnato l'atto a una persona qualificatasi come sorella convivente del destinatario, rinvenuta presso detto indirizzo. Tale circostanza assume ulteriore rilievo probatorio, poiché conferma ulteriormente la persistente riferibilità dell'immobile in questione alla sfera familiare e personale del resistente. 9
Risulta, pertanto, provata la tesi del possesso da parte del resistente dell'immobile di via
Fanzago n. 3, facente parte degli assi ereditari dei de cuius, sostenuta dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice;
Il resistente non ha né allegato né, tantomeno, provato di aver effettuato l'inventario dei beni nel termine previsto dall'art. 485 c.c.
Ne consegue l'accettazione ex lege dell'eredità (cfr. ex multis Trib. Milano n. 13057 del
25.11.2016, Cass. n. 11018/2008, Cass. n. 4329/2000) e, pertanto, l'odierno resistente va dichiarato erede puro e semplice dei defunti e . Persona_1 Persona_2
L'accertamento della qualità di erede puro e semplice di comporta il Controparte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso relativa alla cancellazione delle ipoteche legittimamente iscritte dalla ricorrente in forza del decreto ingiuntivo de quo.
Non può, per contro, essere emessa alcuna pronuncia in ordine alla consistenza, alla composizione o alla titolarità dei beni, dal momento che l'accertamento della qualità di erede non implica, di per sé, l'individuazione o la determinazione dei singoli beni ereditari, né la verifica della loro effettiva appartenenza al de cuius. Tale accertamento, infatti, si limita a definire la legittimazione successoria del soggetto, senza estendersi automaticamente al contenuto patrimoniale della successione. Invero, solo nel caso in cui venga fornita una prova piena rigorosa circa la provenienza dei beni in capo ai de cuius e quindi l'effettiva inclusione degli stessi negli assi ereditari, potrebbe ammettersi un'estensione dell'accertamento anche sotto il profilo oggettivo. Nel presente giudizio, tuttavia, tale prova non è stata né dedotta in modo specifico né tantomeno offerta.
6.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. dichiara che il resistente (c.f. nato il [...] Controparte_1 C.F._1
a Napoli (NA), è erede puro e semplice del defunto , nato il [...] a Persona_1
Pozzuoli e deceduto il 21.08.2008, e della defunta , nata il [...] e Persona_2
deceduta il 27.01.2020;
-. rigetta ogni altra domanda;
10
-. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1
spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese e € 4.215,50 per competenze, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 3.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE