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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2858/2024 R.G.A.C.,
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Paola Cavalluzzo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Palmieri, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: “DIVORZIO -CESSAZIONE EFFETTI CIVILI”.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE presentava, in data 27.09.2024, ricorso per ottenere la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento in data 04.06.2016, con CP_1
rappresentando di aver lasciato la casa coniugale sin dalla comparizione in sede
[...] presidenziale, non essendosi più ricostituita l'affectio coniugalis. Insisteva per la modifica delle condizioni previste in sede di separazione consensuale.
La resistente, costituitasi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste del ricorrente.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 con ordinanza del
07 marzo 2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ed invero, le parti hanno entrambe dedotto che l'affectio coniugalis non è stata mai ricostituita da quando è stata pronunciata la separazione personale.
Dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del
09.07.2020, infatti, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dovendo la causa proseguire per le determinazioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente allo stato:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Benevento, in data 04.06.2016 (Registro degli atti di matrimonio, anno 1999, Atto n. 41, parte
II serie A) tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in epigrafe indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 20 maggio 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2858/2024 R.G.A.C.,
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Paola Cavalluzzo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Palmieri, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: “DIVORZIO -CESSAZIONE EFFETTI CIVILI”.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE presentava, in data 27.09.2024, ricorso per ottenere la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento in data 04.06.2016, con CP_1
rappresentando di aver lasciato la casa coniugale sin dalla comparizione in sede
[...] presidenziale, non essendosi più ricostituita l'affectio coniugalis. Insisteva per la modifica delle condizioni previste in sede di separazione consensuale.
La resistente, costituitasi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste del ricorrente.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 con ordinanza del
07 marzo 2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ed invero, le parti hanno entrambe dedotto che l'affectio coniugalis non è stata mai ricostituita da quando è stata pronunciata la separazione personale.
Dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del
09.07.2020, infatti, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dovendo la causa proseguire per le determinazioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente allo stato:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Benevento, in data 04.06.2016 (Registro degli atti di matrimonio, anno 1999, Atto n. 41, parte
II serie A) tra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in epigrafe indicato, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 20 maggio 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
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