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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1524 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. LANA LUIGI, Parte_1
ricorrente
E
CP_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11.05.2022, , premesso di Parte_1 essere titolare di pensione cat. Soart n. 35051254; che l' con comunicazione del CP_1
21.10.2021 ricevuta in data 18.11.2021, la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 in virtù dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 convertito in Legge n. 14/2006 ed il contestuale avviso di pagamento n. 68485484143-
1 (rectius n. 313211020457762201) del 21.10.2021 per la restituzione all' CP_1 dell'importo totale di € 6.740,89 percepito nel periodo gennaio 2018 – dicembre 2019; che l'avviso di pagamento in questione e la contestuale revoca definitiva della pensione n. 35051254 Cat. Soart, sono scaturiti dall'omessa dichiarazione/comunicazione che la Sig.ra avrebbe dovuto effettuare Parte_1
1 all' in relazione alla dichiarazione dei propri redditi degli anni 2017 e 2018; che CP_1
prima della comunicazione/notifica di detto avviso di pagamento con annessa comunicazione di revoca definitiva della pensione, nessuna comunicazione e/o avviso le è stato notificato circa l'omessa dichiarazione dei redditi all' da parte della CP_1
stessa; che non percepisce altri redditi al di fuori della pensione oggetto di revoca;
esperito senza esito il ricorso al Comitato Provinciale conveniva in giudizio CP_1
l' chiedendo: “in VIA PRELIMINARE SOSPENDERE immediatamente CP_2
L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PENSIONE
Cat. SOART n. 35051254 di cui è percipiente-titolare la Sig.ra Parte_1
e altresì il conseguente AVVISO DI PAGAMENTO n. 68485484143 del 21.10.2021
[...] per l'importo totale di € 6.740,89, nonchè di tutti gli eventuali atti dipendenti e conseguenti, per la sussistenza dei gravi e fondati motivi esposti.
NEL MERITO senza per nulla rinunziare alle suestese eccezioni, contestazioni e richieste, accogliere comunque il presente ricorso siccome fondato e motivato in ogni sua parte e, per
l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e conseguente inefficacia dei predetti atti impugnati con esso.
Soltanto IN STRETTISSIMO SUBORDINE e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso per le suesposte ragioni, si chiede ordinarsi e disporsi la rideterminazione e ricalcolo degli importi indicando le basi imponibili utilizzate”.
2. Ritualmente citato, l rimaneva contumace. CP_1
3. Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
4. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2 5. Il ricorso merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
6. Come è noto l'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni
e integrazioni”; che per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9,
d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
Ancora, l'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che, in riferimento alla mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi da parte del titolare di prestazione collegata al reddito, prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
3 In particolare, secondo lo stesso con la circolare n. 195/2015, dispone: “nel caso CP_1 in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni CP_2 presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto CP_1 ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . Il cittadino può, comunque, CP_2 confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il
PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento
e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve.
Laddove il pensionato si rendesse conto di aver omesso dei dati influenti che, invece, rendevano necessaria una diversa tipologia di dichiarazione, gli sarà consentita la possibilità di effettuare la relativa variazione, purché la trasmissione avvenga entro il termine di chiusura della
Campagna, di cui al paragrafo finale della presente Circolare”.
7. Nel caso di specie, parte ricorrente deduce e allega di non aver percepito alcun reddito diverso dalla pensione erogata dall'ente negli anni dal 2017 al 2018 (cfr. certificazione Agenzia delle Entrate in atti).
Non si comprende, dunque, sulla base di quali elementi l'istituto ha ritenuto la ricorrente obbligata alla predetta comunicazione e, quindi, abbia provveduto all'emissione dell'indebito contestato;
né d'altro canto, l con la propria condotta CP_1
contumaciale ha allegato l'esistenza di redditi diversi non dichiarati e rilevanti ai fini della prestazione in questione per il periodo contestato con l'indebito, tanto che come risulta dalla ricostituzione della pensione in atti (cfr. doc. 1.1 – tabella “variazione importo mensile” antecedenti e successivi alla ricostituzione) la prestazione per gli anni 2020 e 2021 è rimasta invariata e non oggetto di revoca.
8. Deve, quindi, concludersi, nel senso della illegittimità dell'indebito rispetto alla pensione Cat. SOART n. 35051254 percepita dalla ricorrente per il periodo che va da gennaio 2018 a dicembre 2019 e del conseguente avviso di pagamento n.
313211020457762201 di € 6.740,89.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle
4 ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto,
- accerta la nullità del provvedimento di revoca del 21.10.2021;
- dichiara che non è dovuta dalla parte ricorrente la somma di euro € 6.740,89, di cui all'avviso di pagamento n. 313211020457762201;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.863,50, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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