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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11606/2023
N. R.G. 11606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11606/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Pagano (C.F. , presso il cui studio sito C.F._2 in Catania, Via Asti n. 1, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe G. D'Angelo (C.F. ) e Chiara D'Angelo (C.F. C.F._3
), presso il cui studio sito in Catania, Via Milano n. 20, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.10.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. 7877/2023 R.G., a mezzo del quale gli si ingiungeva di pagare la somma di euro
87.771,16, oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito chirografario del 06.04.2020. L'opponente contestava la pretesa creditoria azionata deducendo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la nullità del contratto per difetto dell'oggetto. In particolare contestava la nullità della clausola afferente all'applicazione del tasso d'interessi convenzionale ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto il tasso effettivo praticato era maggiore rispetto a quello pubblicizzato e l'articolo 1 delle condizioni generali del contratto utilizzava un linguaggio troppo tecnico, in violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B., affermando a supporto di tale doglianza come non fosse stato redatto e sottoscritto il documento di Par sintesi e/o del contratto di prestito convenzionato.
Conseguentemente, riteneva che nulla fosse dovuto o che gli interessi fossero dovuti nella misura pagina 1 di 5 stabilita dall'art. 117 T.U.B., dovendosi sostituire la clausola nulla ex art.1284 c.c., terzo comma, ovvero, in via subordinata, nella misura legale. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'applicazione al caso in esame di interessi usurari nonché il mancato invio delle comunicazioni periodiche al cliente. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) Dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione con conseguenziale revoca del decreto 2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023,
Tribunale di Catania;
2) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023, Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, rideterminare il rapporto di dare sostituendo al tasso di interesse convenzionale il tasso di cui all'art. 117 T.U.B. ovvero, in subordine, quello legale ove non applicabile il primo;
4) Ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla in quanto sin dall'inizio superiori ai tassi soglia;
5) Il tutto con vittoria di spese CP_1 e competenze di rito”. Costituitasi in giudizio la questa confutava Controparte_1 le avverse doglianze, dando atto in via pregiudiziale di aver già avviato il procedimento di mediazione.
Nel merito respingeva la doglianza relativa alla nullità dell'oggetto del contratto, deducendo come il non rivestisse la qualità di consumatore, essendo stato il prestito erogato per l'esercizio Parte_1 della sua attività (Bar), per cui a quest'ultimo non si applicava la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore. Evidenziava, inoltre, la genericità delle predette doglianze che non contenevano censure specifiche, mettendo in luce che tutte le condizioni economiche erano state espressamente convenute nel contratto.
Contestava, altresì, per la sua genericità e infondatezza la censura sull'usurarietà del tasso di interesse che risultava solo enunciata ed osservava come il avesse ricevuto tutte le Parte_1 comunicazioni periodiche che la era tenuta ad inviare per legge ai clienti. CP_1
Pertanto, adducendo la legittimità del decreto opposto, così, concludeva: “Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi
e nei termini indicati al paragrafo 6. del presente atto;
- nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal Sig. con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_3 16.10.'23 e, per l'effetto, rigettarla;
Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi e nei termini indicati al paragrafo 6. del presente atto;
- nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal Sig. Parte_3
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.10.'23 e, per l'effetto, rigettarla;
- e, per
[...] l'ulteriore effetto, confermare il cit. decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 con cui quest'ultimo è stato condannato al pagamento di € 87.771,16 oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio;
- emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio da porre a carico di controparte.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza dell'8.4.2024, avendo avuto esito negativo il procedimento di mediazione esperito, la causa andava in riserva sulle richieste istruttorie. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e si rinviava il giudizio all'udienza di discussione del 25.11.2024, assegnandosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
pagina 2 di 5 Infine, il 25.11.2024 la causa veniva posta in decisione, come da relativo verbale.
******************
Tanto premesso la spiegata opposizione risulta infondata e va rigettata. In via preliminare si rileva come l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione sia stata superata dallo svolgimento in corso di causa del procedimento previsto dal d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo come da verbale versato in atti (v. all.to f alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. fasc. opposta).
Nel merito, in ordine all'asserita nullità del finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto giova innanzitutto rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale) ha prodotto il contratto di finanziamento del 06.04.2020, concesso sotto forma di Prestito Chirografario al cui Parte_4 sottoscrizione ad opera del debitore non è stata contestata-, completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (120), dell'importo della singola rata (967,31 €), del T.A.N. nella misura del 4,0770 %, del T.A.E.G. nella misura del 4,5900 %, del tasso di mora (1 %) e del piano di ammortamento (v. all. 1 fasc. opposta), nonché l'estratto conto del prestito certificato ex art. 50 T.U.B. (v. all. 4 fascicolo opposta), uno stralcio dell'estratto conto del c.c. n. CC0541370876 da cui si evince l'effettiva erogazione delle somme (v. all. 2 fascicolo opposta), la raccomandata di messa in mora con la comunicazione di DBT (v. all. 3 fascicolo opposta), i documenti di sintesi e le varie comunicazioni periodiche inviate dalla all'opponente (v. all. d fascicolo opposta). CP_1 Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento erogato nella forma di prestito chirografario. Occorre, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente gli elementi costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021).
Or, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla parte opposta, le contestazioni operate dal risultano del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e Parte_1 pertinenti argomenti e elementi fattuali o valutativi, oltre ad essere smentite da detta documentazione, non avendo, peraltro, offerto una diversa ricostruzione dei rapporti dare/avere con l'indicazione del saldo ritenuto esatto, essendosi limitato ad affermare di aver “corrisposto il pagamento delle rate mensili dal mese di aprile”. Tornando, dunque, alla generica eccezione di nullità del titolo per indeterminatezza dell'oggetto e alla connessa eccezione di violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, dette difese rivelano la loro infondatezza alla luce della chiarezza delle condizioni contrattuali convenute, riportando il contratto in esame in modo dettagliato e puntuale sia l'indicazione del Tan che del Taeg, nonché la specifica indicazione di tutte le voci di costo applicate al prestito concesso quali il tasso di mora (l'1%
pagina 3 di 5 in più del tasso applicato), l'indennizzo per estinzione anticipata (1,0000 %), le spese di istruttoria pratica (€ 1.425,00), etc. (v. all. 1 fasc. opposta). Peraltro, l'opponente pur affermando che “il tasso effettivo praticato è maggiore rispetto a quello pubblicizzato” non allega in che termini e rispetto a quali voci vi sarebbe tale discrasia, facendo solo un generico riferimento ai costi per assicurazioni e garanzie che, tuttavia, nella fattispecie non sono previsti, come è evidente dal regolamento negoziale prodotto.
Per di più in ordine alla contestazione sulla mancata redazione e sottoscrizione del documento Par di sintesi e/o del contratto di prestito convenzionato, nel contatto in esame è agevole leggere che il : “Dichiara, altresì, che prima della firma del contratto, la gli ha messo a Parte_1 CP_1 disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) il Foglio Informativo contenente informazioni sulla sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del finanziamento…; b) una CP_1 copia completa del presente Contratto idonea per la stipula o, su sua richiesta, il Documento di Sintesi” (v. pag.1 all. 1 fasc. opposta). Sempre in merito si evidenzia, poi, che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9, comma II, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' ( comprensivo degli interessi e Pt_2 degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'eventuale erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, Pt_5 una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (Cfr.. Cass. n. 39169 del 09/12/2021).
Per le superiori ragioni, le argomentazioni dell'opponente sul punto devono essere disattese e rigettate. Quanto, infine, al lamentato superamento dei tassi soglia “durante la vita dell'intero rapporto contrattuale di finanziamento sino alla risoluzione del contratto per inadempimento risalente al dicembre 2021”, si richiamano i principi operanti in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
pagina 4 di 5 L'opponente, tuttavia, non ha dimostrato, né sufficientemente dedotto, tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura mossa in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati (TAN e
TAEG), né tantomeno al Tasso Soglia di Usura (TSU) per il periodo e la categoria di riferimento, essendosi limitato a dolersi dell'applicazione di tassi di interesse usurari senza allegare null'altro. Sicché, essendo il corredo probatorio offerto da parte opposta più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato e stante l'infondatezza delle censure mosse dal , Parte_1 l'opposizione non può essere accolta, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.7877/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 7877/2023.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
N. R.G. 11606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11606/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Pagano (C.F. , presso il cui studio sito C.F._2 in Catania, Via Asti n. 1, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe G. D'Angelo (C.F. ) e Chiara D'Angelo (C.F. C.F._3
), presso il cui studio sito in Catania, Via Milano n. 20, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.10.2023 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. 7877/2023 R.G., a mezzo del quale gli si ingiungeva di pagare la somma di euro
87.771,16, oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito chirografario del 06.04.2020. L'opponente contestava la pretesa creditoria azionata deducendo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la nullità del contratto per difetto dell'oggetto. In particolare contestava la nullità della clausola afferente all'applicazione del tasso d'interessi convenzionale ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto il tasso effettivo praticato era maggiore rispetto a quello pubblicizzato e l'articolo 1 delle condizioni generali del contratto utilizzava un linguaggio troppo tecnico, in violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 116 T.U.B., affermando a supporto di tale doglianza come non fosse stato redatto e sottoscritto il documento di Par sintesi e/o del contratto di prestito convenzionato.
Conseguentemente, riteneva che nulla fosse dovuto o che gli interessi fossero dovuti nella misura pagina 1 di 5 stabilita dall'art. 117 T.U.B., dovendosi sostituire la clausola nulla ex art.1284 c.c., terzo comma, ovvero, in via subordinata, nella misura legale. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'applicazione al caso in esame di interessi usurari nonché il mancato invio delle comunicazioni periodiche al cliente. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) Dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione con conseguenziale revoca del decreto 2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023,
Tribunale di Catania;
2) Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
2746/2023 del 06.07.2023, nrg 7877/2023, Tribunale di Catania, perché infondato in fatto ed in diritto;
3) In subordine, rideterminare il rapporto di dare sostituendo al tasso di interesse convenzionale il tasso di cui all'art. 117 T.U.B. ovvero, in subordine, quello legale ove non applicabile il primo;
4) Ritenere e dichiarare altresì la nullità dei tassi di interesse convenzionali e moratori praticati dalla in quanto sin dall'inizio superiori ai tassi soglia;
5) Il tutto con vittoria di spese CP_1 e competenze di rito”. Costituitasi in giudizio la questa confutava Controparte_1 le avverse doglianze, dando atto in via pregiudiziale di aver già avviato il procedimento di mediazione.
Nel merito respingeva la doglianza relativa alla nullità dell'oggetto del contratto, deducendo come il non rivestisse la qualità di consumatore, essendo stato il prestito erogato per l'esercizio Parte_1 della sua attività (Bar), per cui a quest'ultimo non si applicava la disciplina dettata dal Testo Unico Bancario a tutela del consumatore. Evidenziava, inoltre, la genericità delle predette doglianze che non contenevano censure specifiche, mettendo in luce che tutte le condizioni economiche erano state espressamente convenute nel contratto.
Contestava, altresì, per la sua genericità e infondatezza la censura sull'usurarietà del tasso di interesse che risultava solo enunciata ed osservava come il avesse ricevuto tutte le Parte_1 comunicazioni periodiche che la era tenuta ad inviare per legge ai clienti. CP_1
Pertanto, adducendo la legittimità del decreto opposto, così, concludeva: “Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi
e nei termini indicati al paragrafo 6. del presente atto;
- nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal Sig. con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_3 16.10.'23 e, per l'effetto, rigettarla;
Piaccia al Tribunale adito: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 per i motivi e nei termini indicati al paragrafo 6. del presente atto;
- nel merito, ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dal Sig. Parte_3
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.10.'23 e, per l'effetto, rigettarla;
- e, per
[...] l'ulteriore effetto, confermare il cit. decreto ingiuntivo n. 2746/'23 emesso dal Tribunale di Catania il 5.7.2023, depositato il 6.7.2023, e notificato il 5.9.2023 con cui quest'ultimo è stato condannato al pagamento di € 87.771,16 oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio;
- emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio da porre a carico di controparte.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attore in citazione, e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza dell'8.4.2024, avendo avuto esito negativo il procedimento di mediazione esperito, la causa andava in riserva sulle richieste istruttorie. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, si concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e si rinviava il giudizio all'udienza di discussione del 25.11.2024, assegnandosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
pagina 2 di 5 Infine, il 25.11.2024 la causa veniva posta in decisione, come da relativo verbale.
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Tanto premesso la spiegata opposizione risulta infondata e va rigettata. In via preliminare si rileva come l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione sia stata superata dallo svolgimento in corso di causa del procedimento previsto dal d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo come da verbale versato in atti (v. all.to f alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. fasc. opposta).
Nel merito, in ordine all'asserita nullità del finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto giova innanzitutto rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta (attore in senso sostanziale) ha prodotto il contratto di finanziamento del 06.04.2020, concesso sotto forma di Prestito Chirografario al cui Parte_4 sottoscrizione ad opera del debitore non è stata contestata-, completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (120), dell'importo della singola rata (967,31 €), del T.A.N. nella misura del 4,0770 %, del T.A.E.G. nella misura del 4,5900 %, del tasso di mora (1 %) e del piano di ammortamento (v. all. 1 fasc. opposta), nonché l'estratto conto del prestito certificato ex art. 50 T.U.B. (v. all. 4 fascicolo opposta), uno stralcio dell'estratto conto del c.c. n. CC0541370876 da cui si evince l'effettiva erogazione delle somme (v. all. 2 fascicolo opposta), la raccomandata di messa in mora con la comunicazione di DBT (v. all. 3 fascicolo opposta), i documenti di sintesi e le varie comunicazioni periodiche inviate dalla all'opponente (v. all. d fascicolo opposta). CP_1 Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un contratto di finanziamento erogato nella forma di prestito chirografario. Occorre, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente gli elementi costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021).
Or, a fronte della documentazione contestuale e contabile prodotta dalla parte opposta, le contestazioni operate dal risultano del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e Parte_1 pertinenti argomenti e elementi fattuali o valutativi, oltre ad essere smentite da detta documentazione, non avendo, peraltro, offerto una diversa ricostruzione dei rapporti dare/avere con l'indicazione del saldo ritenuto esatto, essendosi limitato ad affermare di aver “corrisposto il pagamento delle rate mensili dal mese di aprile”. Tornando, dunque, alla generica eccezione di nullità del titolo per indeterminatezza dell'oggetto e alla connessa eccezione di violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, dette difese rivelano la loro infondatezza alla luce della chiarezza delle condizioni contrattuali convenute, riportando il contratto in esame in modo dettagliato e puntuale sia l'indicazione del Tan che del Taeg, nonché la specifica indicazione di tutte le voci di costo applicate al prestito concesso quali il tasso di mora (l'1%
pagina 3 di 5 in più del tasso applicato), l'indennizzo per estinzione anticipata (1,0000 %), le spese di istruttoria pratica (€ 1.425,00), etc. (v. all. 1 fasc. opposta). Peraltro, l'opponente pur affermando che “il tasso effettivo praticato è maggiore rispetto a quello pubblicizzato” non allega in che termini e rispetto a quali voci vi sarebbe tale discrasia, facendo solo un generico riferimento ai costi per assicurazioni e garanzie che, tuttavia, nella fattispecie non sono previsti, come è evidente dal regolamento negoziale prodotto.
Per di più in ordine alla contestazione sulla mancata redazione e sottoscrizione del documento Par di sintesi e/o del contratto di prestito convenzionato, nel contatto in esame è agevole leggere che il : “Dichiara, altresì, che prima della firma del contratto, la gli ha messo a Parte_1 CP_1 disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) il Foglio Informativo contenente informazioni sulla sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del finanziamento…; b) una CP_1 copia completa del presente Contratto idonea per la stipula o, su sua richiesta, il Documento di Sintesi” (v. pag.1 all. 1 fasc. opposta). Sempre in merito si evidenzia, poi, che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9, comma II, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' ( comprensivo degli interessi e Pt_2 degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'eventuale erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, Pt_5 una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (Cfr.. Cass. n. 39169 del 09/12/2021).
Per le superiori ragioni, le argomentazioni dell'opponente sul punto devono essere disattese e rigettate. Quanto, infine, al lamentato superamento dei tassi soglia “durante la vita dell'intero rapporto contrattuale di finanziamento sino alla risoluzione del contratto per inadempimento risalente al dicembre 2021”, si richiamano i principi operanti in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che gravano su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
pagina 4 di 5 L'opponente, tuttavia, non ha dimostrato, né sufficientemente dedotto, tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura mossa in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati (TAN e
TAEG), né tantomeno al Tasso Soglia di Usura (TSU) per il periodo e la categoria di riferimento, essendosi limitato a dolersi dell'applicazione di tassi di interesse usurari senza allegare null'altro. Sicché, essendo il corredo probatorio offerto da parte opposta più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato e stante l'infondatezza delle censure mosse dal , Parte_1 l'opposizione non può essere accolta, confermandosi il decreto ingiuntivo n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.7877/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2746/2023 del 05.07.2023, emesso il 06.07.2023 da Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 7877/2023.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta opposta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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