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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2023
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 aprile 2025 R.G.650/2023
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanna Calvisi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 650/2023 di R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro, Piazza San C.F._2
GI n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Calvisi (C.F. che li rappresneta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
a Dorgali in Via Tola n. 5, , deceduto e per esso i suoi eredi: Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_2 C.F._5
residente in [...], nato a [...] il [...], Controparte_3
, ivi residente in [...], , nata a CodiceFiscale_6 Controparte_4
Dorgali il 29.09.1957, C.F. , ivi residente in [...]
n.1, nata a [...] il [...], C.F. ivi CP_5 C.F._8
residente in [...]. Luchiddai, , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_6
, ivi residente in [...], , nata a C.F._9 Controparte_7
Dorgali il 04.11.1964, C.F. ivi residente in [...]
n.1, , nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_8 C.F._11
residente in [...], , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9 , residente a [...], C.F._12 Persona_2
, deceduta e per essa i suoi eredi: , nata a [...] il [...],
[...] CP_10
C.F. , residente in [...], C.F._13 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , residente a CP_11 C.F._14
Cagliari, Via A. Vesalio n. 6, nato a [...] il [...], C.F. CP_12
, residente a [...], , nato C.F._15 CP_13
a Dorgali il 06.03.1955, C.F. , residente a [...]
Vinci n. 6, , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_14 C.F._17
a Dorgali il Via Lamarmora n. 40, nata a [...] il [...], C.F. CP_15
, residente a [...], C.F._18 Persona_3
deceduto e per esso i suoi eredi: nato a [...]
[...] Controparte_3
il 18.06.1960, C.F. , ivi residente in [...]
10/A, , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_16 C.F._20
ivi residente in [...], fu GI maritata , deceduta CP_17 CP_3
e per essa i suoi eredi: , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_18
, ivi residente in [...], C.F._21 Persona_3
deceduta e per essa i suoi eredi, , nata a [...] il
[...] Controparte_19
19.10.1960, C.F. ivi residente in [...]
n. 20/B, , nato a [...] il [...], C.F. ivi CP_20 C.F._23
residente in [...], , nato a [...] il CP_21
19.10.1945, C.F. , ivi residente in [...], C.F._24 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in CP_22 C.F._25
Cala Gonone, Via Delle Meduse n. 6/A, , nata a [...] il [...], C.F. CP_23
ivi residente in [...], fu C.F._26 Controparte_24 Per_3
nato a [...] il [...], e per esso i suoi eredi o aventi causa
[...] CP_25
fu GI, nato a [...] il [...], e per esso i suoi eredi o aventi
[...]
causa, fu GI, nato a [...] il [...], e per esso i suoi Controparte_26
eredi o aventi causa, fu , Controparte_27 Persona_4
o i suoi eredi o aventi causa,
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato a [...] C.F._1 Parte_2
Unito) il 25.10.1972, C.F. hanno acquistato per intervenuta C.F._2 usucapione ultraventennale la proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Galtellì, località “Conca e Janas”, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 32 mappale 415 (ex 87), mappale 416
(ex 87), mappale 413 (ex 80), mappale 412 (ex 80), mappale 408 (ex 72), mappale 404 (ex
276 ex 71), mappale 401 (ex 261 ex 48), mappale 260 (ex 48), dell'estensione complessiva di Ha 06.30.63, confinante con proprietà , proprietà proprietà Controparte_1 Per_1
CP_2
salvo altri
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato anche per pubblici proclami i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I signori Parte_1
e sono al possesso pubblico, pacifico, continuo
[...] Parte_2
e non interrotto da oltre vent'anni del terreno agricolo sito nel Comune di Galtellì, località
“Conca e Janas”, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 32 mappale 415 (ex 87), mappale 416 (ex 87), mappale 413 (ex 80), mappale 412 (ex 80), mappale 408 (ex 72), mappale 404 (ex 276 ex
71), mappale 401 (ex 261 ex 48), mappale 260 (ex 48), dell'estensione complessiva di Ha CP_2 06.30.63, confinante con proprietà , proprietà proprietà Controparte_1 Per_1 salvo altri, ove coltivano foraggi, sugherete e mirto.
Seppure il loro possesso non è mai stato contrastato da alcuno, essi non hanno però un titolo pubblico che attesti il loro diritto di proprietà, avendo invero rilevato il fondo dagli originari proprietari senza formale atto.
Dalle ricerche effettuate nei Pubblici Registri è risultato che il terreno è intestato ai signori
, , Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, Persona_3 Controparte_28 Controparte_29 CP_17 fu , fu , CP_30 Per_1 Controparte_24 Persona_3 CP_21 [...]
, , fu GI, fu GI, CP_22 CP_23 Controparte_25 Controparte_26 fu maritata come da certificati ipotecari Controparte_27 Per_1 Per_4
e catastali che si producono. Per la maggior parte degli intestatari, ove deceduti, sono stati identificati i successori, mentre dai certificati anagrafici che si producono risulta che non è possibile identificare i seguenti nominativi: fu fu GI, Controparte_24 Persona_3 Controparte_25 CP_26
fu GI, fu , per
[...] Controparte_27 Persona_4
i quali, quindi, si chiede venga autorizzata la notifica per pubblici proclami.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrente da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, li hanno adibiti alla coltivazione di ortaggi, sugherete e mirto (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.3.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 17 aprile 2025 R.G.650/2023
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Giovanna Calvisi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 650/2023 di R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro, Piazza San C.F._2
GI n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Calvisi (C.F. che li rappresneta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._3
introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._4
a Dorgali in Via Tola n. 5, , deceduto e per esso i suoi eredi: Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_2 C.F._5
residente in [...], nato a [...] il [...], Controparte_3
, ivi residente in [...], , nata a CodiceFiscale_6 Controparte_4
Dorgali il 29.09.1957, C.F. , ivi residente in [...]
n.1, nata a [...] il [...], C.F. ivi CP_5 C.F._8
residente in [...]. Luchiddai, , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_6
, ivi residente in [...], , nata a C.F._9 Controparte_7
Dorgali il 04.11.1964, C.F. ivi residente in [...]
n.1, , nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_8 C.F._11
residente in [...], , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_9 , residente a [...], C.F._12 Persona_2
, deceduta e per essa i suoi eredi: , nata a [...] il [...],
[...] CP_10
C.F. , residente in [...], C.F._13 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , residente a CP_11 C.F._14
Cagliari, Via A. Vesalio n. 6, nato a [...] il [...], C.F. CP_12
, residente a [...], , nato C.F._15 CP_13
a Dorgali il 06.03.1955, C.F. , residente a [...]
Vinci n. 6, , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_14 C.F._17
a Dorgali il Via Lamarmora n. 40, nata a [...] il [...], C.F. CP_15
, residente a [...], C.F._18 Persona_3
deceduto e per esso i suoi eredi: nato a [...]
[...] Controparte_3
il 18.06.1960, C.F. , ivi residente in [...]
10/A, , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_16 C.F._20
ivi residente in [...], fu GI maritata , deceduta CP_17 CP_3
e per essa i suoi eredi: , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_18
, ivi residente in [...], C.F._21 Persona_3
deceduta e per essa i suoi eredi, , nata a [...] il
[...] Controparte_19
19.10.1960, C.F. ivi residente in [...]
n. 20/B, , nato a [...] il [...], C.F. ivi CP_20 C.F._23
residente in [...], , nato a [...] il CP_21
19.10.1945, C.F. , ivi residente in [...], C.F._24 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. ivi residente in CP_22 C.F._25
Cala Gonone, Via Delle Meduse n. 6/A, , nata a [...] il [...], C.F. CP_23
ivi residente in [...], fu C.F._26 Controparte_24 Per_3
nato a [...] il [...], e per esso i suoi eredi o aventi causa
[...] CP_25
fu GI, nato a [...] il [...], e per esso i suoi eredi o aventi
[...]
causa, fu GI, nato a [...] il [...], e per esso i suoi Controparte_26
eredi o aventi causa, fu , Controparte_27 Persona_4
o i suoi eredi o aventi causa,
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato a [...] C.F._1 Parte_2
Unito) il 25.10.1972, C.F. hanno acquistato per intervenuta C.F._2 usucapione ultraventennale la proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Galtellì, località “Conca e Janas”, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 32 mappale 415 (ex 87), mappale 416
(ex 87), mappale 413 (ex 80), mappale 412 (ex 80), mappale 408 (ex 72), mappale 404 (ex
276 ex 71), mappale 401 (ex 261 ex 48), mappale 260 (ex 48), dell'estensione complessiva di Ha 06.30.63, confinante con proprietà , proprietà proprietà Controparte_1 Per_1
CP_2
salvo altri
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato anche per pubblici proclami i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I signori Parte_1
e sono al possesso pubblico, pacifico, continuo
[...] Parte_2
e non interrotto da oltre vent'anni del terreno agricolo sito nel Comune di Galtellì, località
“Conca e Janas”, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 32 mappale 415 (ex 87), mappale 416 (ex 87), mappale 413 (ex 80), mappale 412 (ex 80), mappale 408 (ex 72), mappale 404 (ex 276 ex
71), mappale 401 (ex 261 ex 48), mappale 260 (ex 48), dell'estensione complessiva di Ha CP_2 06.30.63, confinante con proprietà , proprietà proprietà Controparte_1 Per_1 salvo altri, ove coltivano foraggi, sugherete e mirto.
Seppure il loro possesso non è mai stato contrastato da alcuno, essi non hanno però un titolo pubblico che attesti il loro diritto di proprietà, avendo invero rilevato il fondo dagli originari proprietari senza formale atto.
Dalle ricerche effettuate nei Pubblici Registri è risultato che il terreno è intestato ai signori
, , Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
, Persona_3 Controparte_28 Controparte_29 CP_17 fu , fu , CP_30 Per_1 Controparte_24 Persona_3 CP_21 [...]
, , fu GI, fu GI, CP_22 CP_23 Controparte_25 Controparte_26 fu maritata come da certificati ipotecari Controparte_27 Per_1 Per_4
e catastali che si producono. Per la maggior parte degli intestatari, ove deceduti, sono stati identificati i successori, mentre dai certificati anagrafici che si producono risulta che non è possibile identificare i seguenti nominativi: fu fu GI, Controparte_24 Persona_3 Controparte_25 CP_26
fu GI, fu , per
[...] Controparte_27 Persona_4
i quali, quindi, si chiede venga autorizzata la notifica per pubblici proclami.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 17.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrente da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, li hanno adibiti alla coltivazione di ortaggi, sugherete e mirto (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 13.3.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna