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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 11557/2020 promossa da
elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 via De Sonnaz 3, presso lo studio dell'avv. Simona Verrecchia;
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia 25, Controparte_1
presso lo studio degli avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala e Cristina Faissola, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… In via principale e nel merito: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine ipotecario del 28 marzo
2003, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione, relativamente al conto ordinario n.
1000/1230 di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi sino al 31 luglio 2008;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore e, per l'effetto:
1) dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa la somma di € 198.011,67 come indicata dalla svolta attività peritale;
2) condannare la convenuta ad accreditare la predetta somma di €
198.011,67 sul conto corrente ordinario così rideterminando il saldo dello stesso alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio da € 10.672,73 a credito del correntista ad € 208.684,40, sempre a credito del medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e
CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Convenuta: “… NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
2 - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da , atteso che il conto Parte_1 Parte_1
corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta in ripetizione/restituzione avversaria nei confronti di rilevata Controparte_1
con riguardo ai rapporti oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al
14.11.2008;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria;
per
[...]
l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sui conti oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo;
...
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree, come precisate nelle note del 16/12/2024, hanno a oggetto l'accertamento del saldo del conto corrente n. 1000/1230, previa eliminazione delle somme indebitamente percepite dalla banca in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese, per l'ammonta5re complessivo di € 198.011,67 (inizialmente quantificati nella citazione in €
250.062,47; cit. p. 32).
Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità delle richieste avversarie, essendo il conto corrente “ad oggi ... ancora in essere”; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, eccependo anche la prescrizione del diritto.
2. L'eccezione preliminare della banca è infondata, considerato che,
3 secondo la Corte di Cassazione, il correntista ha “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e … l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo” (Cass. 21646/2018).
3. Passando alla disamina del rapporto, il consulente dr. Persona_1
ha elaborato alcune ipotesi alternative, ricollegate alle diverse soluzioni delle questioni relative alla sufficienza o meno, per alcuni periodi, della produzione dei soli “riassunti scalari” e dei “fogli di liquidazione periodica delle competenze” e all'esecuzione dei conteggi con riferimento al “saldo banca” o al “saldo rettificato”
(cons. 10/11/2021 p. 11, 27 e 28 e cons. 13/05/2024 p. 12 e 13).
Iniziando dalla prima questione, va osservato che di recente la Corte di
Cassazione ha escluso la necessità della produzione integrale degli estratti conto da parte del correntista, affermando che “il giudice ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, ... le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse ...) o, ancora, gli estratti conto scalari ... oppure ... anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking” (Cass. 18560/2024), purché essa sia idonea a fornire “indicazioni certe e complete” (Cass. 5064/2024, 31809/2023 e 22290/2023).
In applicazione di questi principi, nella specie occorre far riferimento alle risultanze della relazione del 13/05/2024, atteso che quella del 10/11/2021 non consente il raggiungimento di un preciso dato contabile, perché il consulente ha evidenziato “differenze o approssimazioni rilevate nella ricostruzione operata (a causa dei già riferiti limiti)” (p. 21; sul punto, p. 19):
4. Per quanto concerne le alternative prospettate dal consulente nella seconda relazione, rispetto alle modalità del ricalcolo occorre fare riferimento al cd. saldo rettificato, poiché, secondo la Corte di Cassazione, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
..., avendo come riferimento tale saldo rettificato” Cass. 7721/2023; nello stesso
4 senso, Cass. 17997/2023, 3858/2021 e 9141/2020, nonché Trib. Torino
1581/2024).
Nell'ambito di questa soluzione, le conclusioni del dr. sono Per_1
pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti.
Più in generale, si richiama al riguardo, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Ne discende la necessità di far riferimento alla seconda alternativa della consulenza, con conseguente accertamento dell'esistenza di un credito di €
14.962,20 alla data del 31/12/2017 (p. 13).
5. La divergenza tra l'entità della domanda e dell'accertamento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che il conto corrente n. 1230 presso l' alla data Controparte_1 del 31/12/2017 ha un saldo di € 14.962,20 a credito della Pt_1 [...]
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di consulenza tecnica.
Torino, 21/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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