Articolo 2 della Legge 10 luglio 1982, n. 565
Articolo 1
Versione
31 agosto 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 18 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982