Articolo 5 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 1957
Art. 5.
Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti a interrompere una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina o a causare ad essa guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957