Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4434/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4434/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegato presso FiberCop spa reddito: euro 28.464,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Emma Baù presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata presso CP_1 reddito: euro 22.494,34 nell'anno d'imposta 2023 con gli Avv.ti Daniela Goldin e Vincenzo Ascone presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a MO (PD) il 30-8-1997 (anno 1997, Numero 47, Parte II, serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto, di rinunciare a qualsivoglia contributo personale al mantenimento;
3) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il Parte_1
30.4.2025, concordando che fino alla data del rilascio le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile verranno suddivise a metà tra i coniugi. 4) le parti si impegnano fin d'ora a mettere la casa coniugale di Sant'LE via Papa Luciani n. 4 in vendita suddividendo il ricavato con le seguenti modalità: 60% a favore di Parte_2
40% a di CP_2 Parte_1
Le parti danno altresì atto di aver regolamentato le modalità di gestione dell'immobile fino alla data di vendita con separato accordo. 5) le parti concordano che:
- il saldo del conto corrente n. 23336373 acceso presso Controparte_3 cointestato, spetti al sig. e si impegnano ad estinguerlo non appena il sig. Pt_1
avrà provveduto ad accreditare il suo stipendio e il saldo conto su un conto Pt_1 corrente personale e comunque entro e non oltre il 30.11. 2024;
- il saldo del libretto postale n. 22088394 cointestato, spetterà alla signora
la quale si onera fin d'ora di provvedere all'estinzione del fido sul conto Parte_2 corrente, al pagamento del compenso relativo all'incarico conferito congiuntamente al geom. e delle spese per la regolarizzazione catastale CP_4 della casa coniugale. Detto libretto verrà estinto entro il 30.11.2024. 6) Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo
o ragione. 7) spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4434/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a MO (PD) il Parte_2
30-8-1997, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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