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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 53/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 372/2020 emessa dal Tribunale di Gela in data 26.08.2020
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Polluce n. 4 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Simonetti CodiceFiscale_1 presso lo studio del quale, in Gela, via Erofilo n. 11, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45 (c.f. ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luigi Maria Cascino presso lo studio del quale, in Caltanissetta,
Viale della Regione n. 97, è elettivamente domiciliata;
Appellata ed appellante incidentale
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Polluce n. 4, CP_2
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del presente appello, ritenere e dichiarare che ha diritto ad essere risarcita per i danni alla stessa Parte_1 derivati dalle subite lesioni eziologicamente collegate al sinistro, con applicazione, al ristoro risarcitorio, della personalizzazione alla stessa spettante con riferimento al caso concreto per la somma ut sopra quantificata ammontante ad €. 12.000,00 ovviamente senza considerare le somme già corrisposte dalla Compagnia di assicurazione in dipendenza di quanto stabilito dal Tribunale di Gela in primo grado.
Conseguentemente condannare i su indicati convenuti, in solido tra loro, all'ulteriore pagamento della somma di €.12.000,00 o a quell'altra maggiore o minore che riterrà equa per le causali spiegate in narrativa rispetto a quanto dai convenuti già corrisposto in forza della sentenza di primo grado in favore dell'appellante. Spese e compensi di questo grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Voglia le ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale civile di Gela n. 372/2020 del 26.08.2020 perché inammissibile e/o improcedibile perché non conforme ai requisiti formali previsti dalla Legge 07.08.2012 n. 134. In subordine, nel merito, rigettare con qualsiasi statuizione tutti i motivi dell'impugnazione proposta dalla signora sul capo di motivazione (personalizzazione del danno biologico Parte_1 con richiesta di ulteriore risarcimento di €.12.000,00) della sentenza di primo grado perché infondato e privo di adeguato supporto probatorio, confermando in tale parte la sentenza impugnata. Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , riformare la sentenza di primo grado Controparte_3 ritenendo e dichiarando la insussistenza di alcuna valida prova ex art. 2697 c.c. sulla dinamica del sinistro per cui è causa e in particolare sull'esistenza di un valido nesso di causalità tra il fatto lesivo così come denunciato (urto in retromarcia della portiera posteriore dell'autovettura Fiat Multipla guidata dal figlio della signora
) che l'avrebbe fatto cadere a terra la signora che Pt_1 CP_2 Parte_1 era appena scesa dalla vettura) e le lesioni fisiche lamentate dalla stessa.
Conseguentemente condannare la signora a restituire alla Parte_1 [...]
la somma di €. 42.035,00 con gli interessi legali dalla data della Controparte_1 valuta del bonifico di pagamento (9.9.2020) al soddisfo. Condannare l'appellante al pagamento della c.t.u. resa nel giudizio di ATP nonché alla refusione, in favore della
, delle spese e compensi di entrambi i gradi del presente Controparte_1 giudizio ex articolo 91 c.p.c.“.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Gela, e la al fine di CP_2 Controparte_1 sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessive €. 51.491,00, a lei derivati in dipendenza del sinistro occorsole in data 5.09.2011 verso le ore 15,00 circa.
Deduceva che quel giorno si trovava a bordo dell'autovettura di sua proprietà, seduta sul sedile posteriore e, mentre si accingeva a scendere dalla stessa con le buste della spesa in mano, a causa dell'errata manovra del conducente dell'autovettura, ovvero il figlio che non si avvedeva della presenza CP_2 della madre iniziando una manovra di retromarcia, urtata dallo sportello cadeva rovinosamente a terra sbattendo la schiena e la testa.
In conseguenza della caduta alla venivano riscontrate gravi lesioni per la Pt_1 quale era necessario il ricovero presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per confusione in capo all'attrice della posizione di creditore e debitore in solido (essendo essa la proprietaria del veicolo) della stessa pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Nel merito contestava sia l'an che il quantum chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interpello del convenuto e, acquisito il fascicolo della ATP (n. 2372014 R.G del CP_2
Tribunale di Gela), all'udienza del 22.01.2019 veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda attorea condannando i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla quantificato in €. 41.535,03 oltre interessi;
Ha Pt_1 condannato i convenuti alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate come in dispositivo;
Ha, infine, condannato i convenuti al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Il Tribunale è pervenuto alle richiamate conclusioni rilevando come, dalla compiuta istruttoria, fosse emersa la responsabilità dello , figlio della e CP_2 Pt_1 conducente della vettura investitrice, nella determinazione dell'evento.
Responsabilità accertata, secondo il primo Giudice, sia dalla documentazione medica allegata (certificato del P. Soccorso) sia dalle altre risultanze processuali, quali le dichiarazioni rese in sede di interpello dallo stesso - ritenute CP_2 attendibili e liberamente valutate- sia, infine, dagli esiti della c.t.u., resa in fase di ATP che avevano accertato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate alla con i fatti così come narrati in citazione. Pt_1
Con riferimento al quantum debeatur, il Tribunale, richiamate le conclusioni del c.t.u. Dott. che aveva accertato una invalidità residua pari al 12% Persona_1 una ITT di giorni 56, una ITP al 75 % di gironi 59 ed una ulteriore ITP al 50% di giorni 30, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle c.d. Milanesi e, tenuto conto dei parametri ivi indicati (età della danneggiata, invalidità residua, valore dl punto percentuale), ha liquidato la somma indicata in dispositivo.
Il Tribunale ha, invece, escluso ogni forma di personalizzazione del danno atteso che, in sede di ATP, non erano emerse ipotesi di sofferenza soggettiva particolare ovvero più intensa rispetto a quella ordinariamente liquidata attraverso il ristoro tabellare.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto atto Parte_1 meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 Ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di censura, l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, non ha ritenuto di procedere alla personalizzazione del danno.
A sostegno del motivo si afferma che le conseguenze dannose dell'evento hanno delle peculiarità tali da meritare di essere considerate.
I postumi invalidanti riscontrati alla ossia: “scoliosi vertebrale dorso lombare Pt_1 destro convessa e cifosi vertebrale di discreta entità. Rigidità dorso lombare notevole nel movimento di flessione , discreta negli altri movimenti di estensione e di inclinazione laterale dx e sx”, ipertonia palpatoria dei muscoli paraspinosi dorso lombari di discreta entità”, dovevano indurre, secondo l'appellante, il Decidente a riconoscere la personalizzazione del punto, anche in considerazione che la Pt_1 donna di 66 anni senza pregresse patologie, è rimasta priva delle capacità necessarie per poter svolgere, quotidianamente, le incombenze domestiche tipiche di una casalinga, ciò anche in presenza di una situazione economica e reddituale tale da non consentirle di remunerare terze persone che la possano aiutare nella quotidianità.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve poi, sempre in via preliminare, dichiararsi la contumacia di che, CP_2 sebbene evocato in giudizio, non si è costituito.
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Nel merito l'appello è infondato.
La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17/01/2018,
n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), ha definitivamente chiarito come, in tema di risarcimento del danno alla persona, il nostro ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice di merito, è chiamato, ai fini risarcitori, a tener conto di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo ad un accertamento concreto e non astratto del danno, ricorrendo a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass.
Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003), il Giudice dovrà, pertanto, valutare le conseguenze subite dal danneggiato tanto nella sua sfera interna quanto sul piano dinamico - relazionale della sua vita.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore autonomamente risarcibili non discendono automaticamente dal danno biologico, onde evitare duplicazioni risarcitorie, essendo il danneggiato tenuto ad una rigorosa allegazione e prova di fatti concretanti conseguenze lesive dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
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Nella specie, l'odierna appellante chiede la personalizzazione del danno sulla base delle asserite difficoltà – anche economiche –a svolgere le proprie “faccende domestiche” in quanto, ormai ultrasessantenne, ed in considerazione che le sue capacità motorie sono in continuo peggioramento.
L'assunto non può condividersi in quanto “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cass. civ., 3 marzo 2023, n. 6378) ed incombe sul danneggiato “l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche
e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Cass. Civ. Ord. 31 maggio 2019 n. 15084.
Nel caso in specie, a prescindere dalla entità delle lesioni riscontrate in sede di ATP dal c.t.u. nominato dott. e dal grado di invalidità residuato in capo Persona_1 all'appellante (sul quale non vi è gravame), manca del tutto qualsivoglia allegazione dalla quale possa desumersi che la in dipendenza del sinistro che l'aveva Pt_1 vista coinvolta, abbia dovuto stravolgere le sue abitudini di vita così da giustificare un risarcimento del danno, diverso e maggiore, rispetto a quello ordinariamente risarcito attraverso i parametri stabiliti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano con riferimento a casi similari.
L'attrice, né con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio né con altre istanze istruttorie, ha saputo dimostrare quali conseguenze maggiori e diverse, rispetto a quelle strettamente rilevanti sul piano del danno alla salute, siano a lei residuate e come possano avere inciso sulla sua normale vita di relazione.
I postumi invalidanti descritti dal CTU devono, pertanto, ritenersi risarciti con il ristoro previsto dalle tabelle milanesi, per come correttamente valutato dal primo
Giudice (pag. 7 della sentenza).
Peraltro, il c.t.u. del Dott. ha ritenuto che la “nel futuro non necessiterà Per_1 Pt_1 di terapie chirurgiche” né di cure future. (pag. 5 della c.t.u.), per cui devono escludersi per il futuro, in relazione ai fatti di causa, ansie e preoccupazioni che normalmente affliggono chiunque debba sottoporsi a nuovi accertamenti, terapie, magari invasive, e che possano quindi giustificare l'aumento
Il motivo deve, pertanto, rigettarsi.
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Con appello incidentale ritualmente proposto la nel costituirsi in CP_1 giudizio, ha impugnato la sentenza de quo ritenendola erronea nella parte in cui, il
Tribunale, ha valutato come esistente e dimostrato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e le lesioni riportate dall'appellante.
Si osserva che, all'esito della scarna istruttoria, sussistono gravi dubbi sul fatto che il sinistro per cui è causa sia realmente accaduto con le modalità descritte in citazione o, più probabilmente, non sia il risultato di un autonomo incidente domestico.
Si evidenzia come nessuna valenza, in proposito, possa attribuirsi alle dichiarazioni confessorie (compiacenti) di , figlio dell'appellante, e che nemmeno CP_2 all'esito della c.t.u. svoltasi in sede di ATP il Dott. si era espresso in termini Per_2 di certezza ritenendo solamente “la verosimiglianza delle modalità e dinamica dell'evento infortunistico del 5.09.2011, riferite dalla perizianda ”. Parte_1
La Compagnia conclude affinché, in accoglimento dell'appello incidentale, la Pt_1 venga condannata alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, in uno agli interessi maturati.
L'appello incidentale è infondato.
L'assunto, prospettato già in primo grado dall'appellante incidentale, di un incidente domestico come possibile causa delle lesioni patite dall'attrice, non ha alcuna concreta conferma, mentre nella documentazione si rinvengono elementi che inducono, al contrario, che l'evento lesivo si sia verificato secondo le modalità descritte dall'appellante.
Ci si riferisce, in particolare al referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio
Emanuele di Gela, ove la venne ricoverata “in urgenza” lo stesso giorno del Pt_1 sinistro (ed allegato al fascicolo ATP) ove, come causa dei traumi viene immediatamente riferito e riportato dai Sanitari che per primi la visitarono
“incidente stradale” .
A ciò si aggiungano le conclusioni del Dott. che, all'esito dell'analisi dell'intera Per_3 documentazione clinica esaminata (Cartelle cliniche dei vari ricoveri, scheda ambulatoriale, certificati di visita specialistica, referto esame radiografico) ha ritenuto rispettati i criteri “ medico legali etiopatogenico, cronologico topografico,” così da poter concludere per la sussistenza del nesso etiologico tra lesioni ed evento.
Scrive in proposito il c.t.u. “è da evidenziare la coerenza delle risposte fornite dall'infortunata sulle modalità e dinamica dell'evento traumatico occorsole il
5.09.2011 ai diversi medici delle strutture sanitarie pubbliche che la curarono (Pronto
Soccorso, Divisione di Ortopedia – Traumatologia dell'Ospedale V. Em. Di Gela,).
Se a tali risultanze documentali si aggiunge – sempre con i limiti comunque da riconoscere a dichiarazioni rese dallo , figlio della – che la CP_2 Pt_1 dinamica dell'incidente è stata confermata anche da quanto riferito dal giovane, e, considerato che la Compagnia oggi appellata ha semplicemente dedotto “il dubbio” sulla reale causa del sinistro, senza allegare alcunché a sostegno di tali ipotesi che
è risultata meramente labiale, l'appello incidentale deve rigettarsi.
******
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Il rigetto dell'appello incidentale della Compagnia induce ad una compensazione del
50%, delle spese del presente grado del giudizio, dovendosi porre, la rimanente metà, a carico dell'appellante principale che, appunto perché tale, ha avviato il secondo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
che dichiara, conferma la sentenza n. 372/2020 resa dal Tribunale di Gela
[...] in data 26 agosto 2020 ed appellata in via principale da ed in via Parte_1
Incidentale da Controparte_4
Compensa, per metà, le spese del presente giudizio e condanna l'appellante a rifondere, alla la restante metà che liquida in complessive €. 1.400,00 CP_1 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico