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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 2289/2024 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza del 06.11.2024
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente;
2) i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e dichiarano limitatamente al reciproco mantenimento di non aver nulla reciprocamente a pretendere;
3) i coniugi intendono definire ogni questione patrimoniale tra loro in essere e, nell'esclusivo intento/interesse di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di approdare, mediante atti dispositivi anche sulle proprietà immobiliari, ad un nuovo e diverso equilibrio patrimoniale che consenta ai coniugi di soddisfare adeguatamente le reciproche esigenze di vita connesse al nuovo stato, in occasione ed a causa della separazione personale, intendono procedere al trasferimento della proprietà della casa coniugale e delle pertinenze nei termini che seguono. Il Signor si impegna a cedere alla Signora la quale si Parte_1 Controparte_1
impegna ad acquistare la piena proprietà dei seguenti immobili.
Oggetto: intera quota di 1/1 (un intero) di proprietà di un fabbricato costituito da un appartamento ai piani terra e primo, con deposito al piano terra e primo e con fienile al piano terra, nonché con aerea scoperta di pertinenza, il tutto sito in Comune di Veggiano (PD) e così catastalmente censito al
Catasto Fabbricati e Terreni di detto Comune:
Catasto Fabbricati
i) foglio 3, mapp. 15, sub 5 graffato mapp. 15 sub 6, via Boschi n. 9, Piano T-1, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie 117 mq, totale escluse aree scoperete 102 mq, rendita Euro 313,75;
ii) foglio 3, mapp. 309, sub 1, via Boschi n. 11, Piano T-1, cat. C/2, classe 1, consistenza 112 mq, superficie 122 mq, rendita Euro 196,67;
iii) foglio 3, mapp. 308, via Boschi n. 11, Piano T, cat. F/1, consistenza 33 mq;
Catasto Terreni iv) foglio 3, mapp. 311, PRATO, classe 3, superficie 2 mq, reddito domenicale Euro 0,01 e reddito agrario 0,01;
e il diritto di piena proprietà per la quota di 1/2 (un mezzo) pro indiviso del seguente immobile sito in Comune di Veggiano (PD) e così catastalmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune:
v) foglio 3, mapp. 15, sub 10, via Boschi n. 9, Piano T, cat. C/2, classe 1, consistenza 11 mq, rendita
Euro 19,32, superficie 14 mq.
Provenienza: i suddetti diritti di proprietà dei beni immobili sopra descritti sono pervenuti al Signor
in forza dell'atto di divisione del 29 dicembre 2005 a firma del Notaio Dott. Parte_1
Notaio in Abano Terme ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, Persona_1
Rep. n. 64301 e Racc. 14895, Registrato il 4.1.2006 presso l'Agenzia Entrate Padova 2 al n. 1 Serie
1V, e dell'atto di compravendita del 29 dicembre 2005 a firma del Notaio Dott. Persona_1
Notaio in Abano Terme ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, Rep. n. 64302 e Racc.
n. 14896 registrato il 3.1.2006 presso l'Agenzia Entrate Padova al n. 102 Serie 1T.
Prezzo e accollo del mutuo: le Parti convengono che il prezzo del trasferimento delle quote di proprietà dei predetti immobili dal Signor a favore della Signora Parte_1 [...]
già concordato fra le Parti in Euro 50.000,00 (euro cinquantamila//00), venga così CP_1
regolato:
- tramite accollo ex art. 1273, comma 1, c.c. da parte della Signora del mutuo Controparte_1
fondiario del 29.12.2005 a firma del Dott. Notaio in Abano Terme ed iscritto al Persona_1 Collegio Notarile del Distretto di Padova, Rep. n. 64304 e Racc. n. 14898 registrato il 4.1.2006 presso l'Agenzia Entrate Padova 2 al n. 112 Serie 1T:
- e per la parte eccedente rispetto all'importo residuo del mutuo suindicato alla data in cui avverrà la stipula del contratto di compravendita, così come risulterà dalla relativa dichiarazione dell'Istituto mutuatario che la parte venditrice si impegna a consegnare alla parte acquirente, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare intestato alla medesima parte venditrice da corrispondersi al momento del rogito.
Dalla data di stipula dell'atto di compravendita delle unità immobiliari di cui sopra, la Signora si farà carico di pagare integralmente di tutte le rate residue del mutuo fondiario Controparte_1
di cui sopra, obbligandosi a provvedere al pagamento in favore di di Credito Parte_2
Cooperativo di Roma S.C. delle relative rate ed impegnandosi in ogni caso a manlevare e tenere indenne il Signor da ogni relativo obbligo. Parte_1
Effetti: le Parti convengono che gli effetti del trasferimento sono subordinati alla stipula del contratto di compravendita contestualmente al quale la Signora verrà immessa nel possesso Controparte_1
esclusivo degli immobili compravenduti così come meglio descritti sopra.
Rogito: la stipula dell'atto notarile definitivo avverrà avanti il Notaio iscritto al Persona_2
Distretto Notarile di Padova che è stato già designato da parte della futura parte acquirente, la quale dovrà comunque dare comunicazione alla parte venditore, a mezzo raccomandata con prova di avvenuto ricevimento, almeno n. 30 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di compravendita.
Le spese notarili e le eventuali spese di imposta saranno a carico della parte acquirente, mentre le spese necessarie per consentire di addivenire alla stipula del rogito notarile (CDU, APE etc.) saranno a carico di entrambe le Parti in parti uguali.
Agevolazioni fiscali: si precisa che quanto sopra descritto (impegno ad acquistare, impegno al pagamento ed accollo del mutuo) rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e, pertanto, le parti chiedono di poter beneficiare fin da ora delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Corte Cost. 154/1999) e di ogni beneficio fiscale e tributario connesso e conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa;
4) entro la data del rogito di compravendita il Signor ritirerà a sue spese dalla Parte_1
casa coniugale i beni di sua proprietà oltre ad altri effetti personali della stessa e dovrà provvedere a trasferire altrove la propria residenza;
5) i coniugi dovranno provvedere, inoltre, entro n. 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di omologa della separazione, all'estinzione della contestazione del conto corrente n.
45595/1000/00002343 accesso presso INTESA SAN PAOLO S.p.A., Filiale di Veggiano, stabilendo che l'eventuale giacenza di conto corrente venga divisa a metà tra loro stessi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 08.05.2024 promuoveva ricorso per sentir dichiarata la separazione dalla Parte_1
coniuge con la quale aveva contratto matrimonio a Veggiano (PD) il 20.06.2009. Controparte_1
Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva che nulla fosse disposto sulla casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e che nulla fosse disposto tra i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio in data 07.10.2024, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
ma contestando in fatto e in diritto le allegazioni del ricorrente.
La resistente, in particolare, chiedeva di disporre l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al suo mantenimento tramite un assegno pari a 900€ al mese.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 06.11.2024 in cui il Giudice delegato dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi sentiva i coniugi e dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione. Le parti riportavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano al G.D. di omologare la separazione alle condizioni concordate e il G.D., pertanto, si riservava di riferire al collegio.
***
La domanda di separazione può trovare accoglimento. Risulta, infatti, evidente dalle deduzioni delle parti e dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn. 1 e 2 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 3, 4 e 5, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti. In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto n. 3 delle condizioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Le parti sono edotte del fatto che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice delegato e questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Si ritiene infine di dover compensare le spese di lite tra le parti, attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dichiara la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Veggiano (PD) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio n. 6, parte I, ufficio 1, anno 2009;
3) omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni congiunte rese all'udienza del 06.11.2024;
4) dà atto che le parti hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto n. 3 delle condizioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo
Tribunale da ogni verifica di regolarità secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie di detto trasferimento;
5) spese di lite compensate.
Padova, il 18.11.24
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi