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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'udienza del 18/04/2025 svoltasi con modalità cartolari , lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24230 /2023 Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Fele Parte_1
e Daniela Sodano, presso il cui studio in Napoli, come in atti, é elettivamente domiciliato come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE E
, in persona del Direttore p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Maria Golia, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
Oggetto: indennizzo o rendita da infortunio
Ragioni di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato il 22.12.2023 e ritualmente notificato a controparte, l'istante, operatore ecologico, ha esposto: che, in data 23.12.2022 , subiva un infortunio sul lavoro a seguito di uno spintone ricevuto da un collega rovinando per terra e ,a cagione dello stesso, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli ed ivi ricoverato in pari data, con diagnosi di << frattura chiusa del corpo dell'omero, frattura scomposta dell'epicondilo omerale dx, frattura lievemente scomposta dell'epicondilo omerale laterale sx, lussazione gomito dx >> ; che, a seguito dell' incidente occorso sul lavoro, veniva ricoverato più volte e sottoposto ad interventi chirurgici come attestato dalle cartelle cliniche e certificati medici che produceva.
1 Rilevava che l' , nonostante i ricoveri ed interventi documentati, CP_2 non riscontrava alcun postumo di carattere permanente;
che, invece, residuano postumi di carattere permanente che riducono la sua attitudine al lavoro generico nella misura superiore pari ad almeno 16%; che, per tali motivi, aveva denunziato il caso all che ne aveva contestato il CP_1 fondamento;
che proponeva inutilmente ricorso amministrativo. Su tali premesse, ha concluso affinchè venisse accertato l'infortunio indennizzabile e per l'effetto l' convenuto fosse condannato alla CP_2 costituzione una rendita pari all'accertando grado di inabilità permanente nonchè al pagamento dei ratei arretrati, oltre gli interessi di mora al tasso legale, vinte le spese e competenze di causa, con attribuzione. Ha prodotto una consulenza tecnica di parte da dove si ricavavano i danni biologici permanenti subiti a causa dell'incidente occorso sul luogo di lavoro Radicatosi il contradditorio, il comparente istituto ha contestato la domanda perchè infondata chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata perizia medico-legale, la causa é stata decisa in data odierna come da sentenza telematica.
La domanda é fondata e merita accoglimento . Premesso che risultano pacifiche e non controverse le circostanze per cui è causa, atteso che l' non ha contestato i fatti posti a sostegno della CP_1 domanda, non opponendosi alla ricostruzione degli stessi fornita dall' istante e limitandosi ad eccepire che la richiesta di rendita era stata respinta per ritardata comunicazione dell' infortunio da parte del datore di lavoro, l' accertamento di natura tecnica disposto in corso di causa ha consentito di appurare che, a seguito dello spintone ricevuto sul luogo di lavoro, il ricorrente ha riportato postumi di carattere permanente pari almeno alla percentuale del 21% indennizzabile dall' istituto convenuto. Il CTU ha precisato che il “è affetto da: PREGRESSA Pt_1
FRATTURA DEL GOMITO DESTRO E DEL GOMITO SINISTRO TRATTATE CHIRURGICAMENTE E GUARITE CON RELIQUATI”. Il c.t.u. ha altresì specificato che: “Tali affezioni sono adeguatamente documentate mediante certificazioni specialistiche e sono rilevabili all'esame obiettivo. La valutazione del danno è diversa per i due arti. L'arto superiore destro, dominante, ha subito le conseguenze più gravi ed è analogicamente valutabile come un'anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono supinazione libera, tabellata al codice 231, da giudicare invalidante nella misura del 15%. Il gomito sinistro, non dominante,
2 appare nettamente meno danneggiato del controlaterale e, considerando lo stesso codice 231, è da giudicare invalidante nella misura del 7.5%. Tali affezioni sono IN CONCORSO tra loro ed applicando il calcolo riduzionistico secondo HA si giunge alla percentuale totale del 21%. Il NO , pertanto, a seguito dell'incidente avvenuto in data Parte_1
23/12/22 ha riportato un danno biologico valutabile nella misura del 21%. Ne discende una menomazione dell' integrità psicofisica connessa all' infortunio pari al 21%, quindi, alla luce della legge di riforma dell' assicurazione (art. 13 D.lgs. 38/2000), in percentuale indennizzabile CP_1 mediante la costituzione di una rendita. Le conclusioni cui é giunto il perito medico-legale, sorrette da documentazione sanitaria e da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri nonchè esaurientemente motivate, vanno senz'altro condivise. Ne discende, pertanto, l' accoglimento della domanda. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede: a) Accoglie la domanda e condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore di , di una rendita da infortunio sul Parte_1 lavoro pari alla percentuale di danno biologico del 21% con decorrenza dalla data dell' infortunio denunciato ,nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole rate al soddisfo;
b) Condanna altresì l' istituto convenuto alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.800,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione;
c) Pone le spese di consulenza a carico dell' liquidandole con CP_1 separato decreto. Si comunichi.
In Napoli, il 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Clara Ruggiero.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato all'udienza del 18/04/2025 svoltasi con modalità cartolari , lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24230 /2023 Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Fele Parte_1
e Daniela Sodano, presso il cui studio in Napoli, come in atti, é elettivamente domiciliato come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE E
, in persona del Direttore p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Maria Golia, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
Oggetto: indennizzo o rendita da infortunio
Ragioni di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato il 22.12.2023 e ritualmente notificato a controparte, l'istante, operatore ecologico, ha esposto: che, in data 23.12.2022 , subiva un infortunio sul lavoro a seguito di uno spintone ricevuto da un collega rovinando per terra e ,a cagione dello stesso, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli ed ivi ricoverato in pari data, con diagnosi di << frattura chiusa del corpo dell'omero, frattura scomposta dell'epicondilo omerale dx, frattura lievemente scomposta dell'epicondilo omerale laterale sx, lussazione gomito dx >> ; che, a seguito dell' incidente occorso sul lavoro, veniva ricoverato più volte e sottoposto ad interventi chirurgici come attestato dalle cartelle cliniche e certificati medici che produceva.
1 Rilevava che l' , nonostante i ricoveri ed interventi documentati, CP_2 non riscontrava alcun postumo di carattere permanente;
che, invece, residuano postumi di carattere permanente che riducono la sua attitudine al lavoro generico nella misura superiore pari ad almeno 16%; che, per tali motivi, aveva denunziato il caso all che ne aveva contestato il CP_1 fondamento;
che proponeva inutilmente ricorso amministrativo. Su tali premesse, ha concluso affinchè venisse accertato l'infortunio indennizzabile e per l'effetto l' convenuto fosse condannato alla CP_2 costituzione una rendita pari all'accertando grado di inabilità permanente nonchè al pagamento dei ratei arretrati, oltre gli interessi di mora al tasso legale, vinte le spese e competenze di causa, con attribuzione. Ha prodotto una consulenza tecnica di parte da dove si ricavavano i danni biologici permanenti subiti a causa dell'incidente occorso sul luogo di lavoro Radicatosi il contradditorio, il comparente istituto ha contestato la domanda perchè infondata chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata perizia medico-legale, la causa é stata decisa in data odierna come da sentenza telematica.
La domanda é fondata e merita accoglimento . Premesso che risultano pacifiche e non controverse le circostanze per cui è causa, atteso che l' non ha contestato i fatti posti a sostegno della CP_1 domanda, non opponendosi alla ricostruzione degli stessi fornita dall' istante e limitandosi ad eccepire che la richiesta di rendita era stata respinta per ritardata comunicazione dell' infortunio da parte del datore di lavoro, l' accertamento di natura tecnica disposto in corso di causa ha consentito di appurare che, a seguito dello spintone ricevuto sul luogo di lavoro, il ricorrente ha riportato postumi di carattere permanente pari almeno alla percentuale del 21% indennizzabile dall' istituto convenuto. Il CTU ha precisato che il “è affetto da: PREGRESSA Pt_1
FRATTURA DEL GOMITO DESTRO E DEL GOMITO SINISTRO TRATTATE CHIRURGICAMENTE E GUARITE CON RELIQUATI”. Il c.t.u. ha altresì specificato che: “Tali affezioni sono adeguatamente documentate mediante certificazioni specialistiche e sono rilevabili all'esame obiettivo. La valutazione del danno è diversa per i due arti. L'arto superiore destro, dominante, ha subito le conseguenze più gravi ed è analogicamente valutabile come un'anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono supinazione libera, tabellata al codice 231, da giudicare invalidante nella misura del 15%. Il gomito sinistro, non dominante,
2 appare nettamente meno danneggiato del controlaterale e, considerando lo stesso codice 231, è da giudicare invalidante nella misura del 7.5%. Tali affezioni sono IN CONCORSO tra loro ed applicando il calcolo riduzionistico secondo HA si giunge alla percentuale totale del 21%. Il NO , pertanto, a seguito dell'incidente avvenuto in data Parte_1
23/12/22 ha riportato un danno biologico valutabile nella misura del 21%. Ne discende una menomazione dell' integrità psicofisica connessa all' infortunio pari al 21%, quindi, alla luce della legge di riforma dell' assicurazione (art. 13 D.lgs. 38/2000), in percentuale indennizzabile CP_1 mediante la costituzione di una rendita. Le conclusioni cui é giunto il perito medico-legale, sorrette da documentazione sanitaria e da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri nonchè esaurientemente motivate, vanno senz'altro condivise. Ne discende, pertanto, l' accoglimento della domanda. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede: a) Accoglie la domanda e condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore di , di una rendita da infortunio sul Parte_1 lavoro pari alla percentuale di danno biologico del 21% con decorrenza dalla data dell' infortunio denunciato ,nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole rate al soddisfo;
b) Condanna altresì l' istituto convenuto alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.800,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione;
c) Pone le spese di consulenza a carico dell' liquidandole con CP_1 separato decreto. Si comunichi.
In Napoli, il 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Clara Ruggiero.
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