Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Pubblico Impiego
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.474 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con gli avv.ti FRANZE' SANDRO e FRANZE' NAZZARENO, Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito
OGGETTO: avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
1014/2022, pubblicata in data 16/11/2022; pubblico impiego, riconoscimento differenze retributive per mansioni superiori.
FATTO..
1
il davanti al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, - esponendo: CP_1
a) di avere ricevuto la nota ministeriale prot. num. 89457 del 30.11.2016, a firma del
Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del
Tesoro, con la quale gli veniva comunicato che “[…] al fine di assicurare la continuità
e la regolarità del servizio, la S.V., direttore della locale Direzione Parte_2
è delegato a firmare gli atti di competenza del Capo dipartimento di Vibo
[...]
Valentia, nonché a gestire le relazioni sindacali nell'ambito del dipartimento stesso, con effetto immediato […]”;
b) di avere ricevuto la nota ministeriale prot. num. 71178 del 18.10.2007, a firma del
Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei Servizi del
Tesoro di Roma, con la quale veniva altresì conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Reggio Calabria; Parte_3
c) di essere stato delegato alla firma degli atti di competenza del Capo Dipartimento
Provinciale di Reggio Calabria, nonché alla gestione delle relazioni sindacali nell'ambito del Dipartimento stesso, e ciò, al fine di assicurare la continuità e la regolarità del servizio della direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria;
d)di avere quindi - in ossequio agli atti richiamati - svolto le funzioni del Capo
Dipartimento di Vibo Valentia e di Reggio Calabria;
e) di avere svolto l'attività relativa alla L. 626/94 - sicurezza sul posto di lavoro ed altre tipologie d'interventi;
f) di non avere potuto, per le indifferibili esigenze di servizio, godere delle ferie nello svolgimento delle dette funzioni;
g)di avere, con raccomandata prot. 786 del 28.12.2006, atteso l'espletamento delle funzioni succitate, chiesto all'Amministrazione il riconoscimento dal 30.11.2006 al
29.02.2008 – quale Capo Dipartimento Provinciale – della 3° fascia di retribuzione, invece della 2° già goduta, e per il periodo dal 22.10.2007 al 28.02.2008 l'indennità di risultato, inerente allo svolgimento della qualifica funzionale - quale Capo Dipartimento
e Direttore dei servizi vari;
2 h) di avere ricevuto in data 23.01.2008, la nota ministeriale prot. n. 4179 del
21.01.2008, con cui l'Amministrazione gli comunicava che “[…] la delega a firmare gli atti urgenti ed indifferibili di competenza del Capo Dipartimento Provinciale di Vibo
Valentia e di Reggio Calabria nonché a gestire le relazioni sindacali nell'ambito dei dipartimenti stessi, non costituisce, di per sé, titolo sufficiente ad apportare variazioni al trattamento economico in godimento[…]”.
Dopo avere tanto esposto, il ricorrente ha chiesto la condanna del alla CP_1
corresponsione della III fascia di retribuzione quale Capo Dipartimento (, invece della già goduta II fascia), per il periodo di attività di servizio dal 30.11.2006 al 29.02.2008, comprensiva del rateo per 13^ mensilità, con accessori di legge e, ancora, per il periodo
22.10.2007 sino 29.02.2008, al 50% della retribuzione di risultato afferente allo svolgimento della duplice funzione e del rateo per 13 mensilità con accessori di legge.
2.Nella resistenza del Ministero dell'economia e delle Finanze, il Tribunale, ha rigettato il ricorso perché il ricorrente non ha assolto l'onere della prova e, a monte, di allegazione, come articolato in materia;
si rileva, infatti, che a fronte della descrizione delle mansioni svolte in concreto e poste a sostegno dell'invocato inquadramento nella superiore qualifica, non è stato assolto l'onere di allegazione in ordine a quelle afferenti alla qualifica di attuale inquadramento non potendo, dunque, darsi luogo al raffronto nei termini sopra esposti. Al riguardo va precisato che la carenza assertiva non poteva essere colmata dalle formulate richieste istruttorie. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo e sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione e la qualità delle parti>>.
3. Con l'odierno appello, il , lamenta: Pt_1
a) che il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la domanda, confondendo la richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore con quella avente ad oggetto la differenza retributiva (domanda, quest'ultima, effettivamente esperita). Invero, egli ha chiesto il riconoscimento della III fascia di retribuzione per il periodo 30.11.2006 – 29.02.2008, periodo durante il quale ha svolto le funzioni di Capo
Dipartimento, mansioni superiori che ha provato quanto al loro effettivo svolgimento con la documentazione versata agli atti che il Giudicante ha omesso di vagliare;
3 b) che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni superiori dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione della responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori.
4. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc, all'esito la Corte ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va respinto.
5.1-Occorre premettere che è pacifico in atti che l'odierno appellante è
[...]
di Vibo Valentia, figura questa che, alla stregua della stessa Controparte_2
documentazione ( v. in particolare i decreti organizzativi) che il predetto ha allegato in primo grado è inserita nel ruolo unico della dirigenza.
5.2-Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dall'art. 24, co. 3,
d. lgs. 165/2001, a norma del quale il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa>.
Non è invero regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art.
2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera
4 caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente
l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto»( Cass. n.22047/2022).
5.3-Alla stregua di tale orientamento, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, del tutto infondata è la pretesa del di pagamento delle differenze Pt_1
retributive per le funzioni di capo dipartimento.
6.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
7.Nulla sulle spese, stante la costituzione dell'unica parte soccombente.
8.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit. salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 14/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, giudice del lavoro, n. 1014/2022, pubblicata in data 16/11/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.1.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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