Articolo 23 della Legge 5 marzo 1961, n. 211
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 aprile 1961
Art. 23.
Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarita' senza concorso dello stesso posto di portalettere.
Entrata in vigore il 27 aprile 1961