Art. 23.
Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarita' senza concorso dello stesso posto di portalettere.
Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarita' senza concorso dello stesso posto di portalettere.