Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sauro Erci, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dalla Controparte_3
e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, come da mandato in
[...]
atti;
Parte convenuta opposta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18-6-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da nota di trattazione del 12 giugno 2025”;
Per parte convenuta opposta: “conclude come da nota di trattazione del 12 giugno 2025”.
1
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1023/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze aveva ordinato allo stesso il pagamento di euro 68.200,00, oltre interessi di mora e spese della procedura, in favore di a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 6 Controparte_1
D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs.192/2012, per il ritardo nel pagamento, da parte dell'Amministrazione, di 1705 fatture emesse per fornitura di energia elettrica da parte di Gala S.p.A.
Parte attrice opponente, in particolare, ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva di in ragione Controparte_1
della mancata accettazione da parte dell'amministrazione comunale delle cessioni di credito intervenute in favore dell'opposta e, in ogni caso, a fronte della mancata inclusione delle somme pretese ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002 (azionate in via monitoria) tra quelle di cui alle cessioni;
- la prescrizione delle somme azionate in via monitoria, al cospetto del decorso del termine quinquennale previsto con riferimento al risarcimento di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2002;
- l'omessa prova del credito azionato in via monitoria, in considerazione della mancata produzione giudiziale delle fatture fatte valere dalla controparte;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa in punto di an e di quantum, alla luce della mancata messa in mora per iscritto dell'Amministrazione e, in ogni caso, della limitazione dell'importo risarcibile esclusivamente a euro 40,00.
2 Il ha, quindi, rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:“Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, revocare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.1023/2023
(R.G. 3130/2023) del Tribunale di Firenze ed in ogni caso, respingere le domande tutte avanzate nei confronti del
[...]
da e per essa dalla mandataria Parte_1 Controparte_1
in quanto inammissibili, prescritte e, Controparte_2
comunque, infondate nel merito. In ogni caso con vittoria di rimborsi, compensi e spese, CAP e IVA come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito”.
Si è costituita, per il tramite di comparsa di costituzione e risposta,
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
deducendo:
[...]
- la piena legittimazione attiva dell'opposta, tenuto conto della cessione di crediti intercorsa in data 26-6-2013 e 17-9-2015 tra Gala
S.p.A. e BA SI S.p.A. (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e della successiva cessione di crediti intercorsa tra BA SI
S.p.A. e Controparte_1
- l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale, preteso dall'opponente;
- la piena prova della somma azionata in via monitoria, vista la produzione giudiziale delle contabili di pagamento di BA SI
(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte convenuta opposta, inoltre, ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
3 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, l'opposizione promossa dal Parte_1
deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
[...]
A tal proposito, deve reputarsi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (titolarità attiva) della Controparte_1
sollevata da parte dell'attrice opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 4: “Difetta nella specie, fra gli altri, un presupposto essenziale perché sia ammissibile la azione e le domande da parte di quale cessionaria del presunto credito e cioè Controparte_1
l'accettazione espressa e formale della cessione del credito da parte del di accettazione che nella specie Pt_1 Parte_1
certamente difetta per tutte e tre le cessioni”).
In particolare, non si può considerare dimostrato in atti il perfezionamento della cessione dei crediti intercorsa in data 26-6-
2013 e 17-9-2015 tra Gala S.p.A. e BA SI S.p.A. (cfr. doc.
3 fascicolo monitorio).
Deve, invero, ritenersi applicabile al caso di specie la normativa di cui all'art. 9 All. E della L. 2248/1865 richiamata dall'opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 4).
Detta disposizione stabilisce che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
In ordine a tale norma, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la
4 somministrazione (o fornitura), a condizione che questi siano ancora in corso (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2008, n.11475).
Tale deroga al principio di generale cedibilità dei crediti, infatti, essendo intesa ad evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della Pubblica Amministrazione, cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, come si desume dall'inciso
"contratti in corso", con la conseguenza che restano inopponibili alla
P.A. le cessioni di credito fatte valere e realizzate senza la sua preventiva adesione, purché intervenute dopo la conclusione del rapporto (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2008, n.11475, cit.).
Ebbene, nell'ipotesi in esame risultano integrati tutti i summenzionati requisiti, alla luce della dedotta cessione di un contratto di durata
(contratto di fornitura di energia elettrica) e della perdurante vigenza dello stesso al momento delle intervenute cessioni del 2013 e del
2015 (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 7, in cui si chiarisce la sussistenza del rapporto di fornitura in esame in relazione al periodo
2013-2016).
In aggiunta, mette altresì conto rilevare l'operatività della disciplina di cui all'art. 9 All. E della L. 2248/1865, in analisi, anche alle ipotesi
(quale quella di specie) in cui la cessione coinvolga un ente comunale, dovendosi escludersi esclusivamente laddove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/12/2024,
n.34173).
Chiarita, quindi, l'applicabilità sul piano oggettivo (contratto di durata ancora in corso) e soggettivo (pubblica amministrazione, anche comunale) della disciplina in esame, la stessa, contrariamente a
5 quanto argomentato da parte opposta, non può neppure reputarsi superata dalla normativa sopravvenuta in materia.
In particolare:
- la previsione dell'art. 9 All. E della L. 2248/1865 non può considerarsi implicitamente abrogata dal successivo art. 70 R.D. novembre 1923, n. 2440 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p.
4), stante la mera restrizione del campo di operatività della prima a seguito dell'introduzione della seconda, e la persistente vigenza della disciplina del 1865 con riferimento ai crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/01/2002, n.981, richiamata dalla convenuta opposta: “Orbene, sorge questione, anzitutto, se la disposizione originaria dell'art. 9 cit. , concernente tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 del R.D. cit., oppure se il legislatore abbia cosi inteso restringere la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo per determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura. Quest'ultima tesi è, ad avviso del Collegio, preferibile, in forza del principio di cui all'art. 14 delle preleggi, essenzialmente in base al rilievo che la disciplina speciale in questione deroga a quella ordinaria, secondo la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto in base alla semplice accettazione o notificazione.
Tale soluzione è anche conforme al principio per cui, nei rapporti nei quali lo Stato agisce "jure privatorum", le disposizioni che definiscono l'area di incidenza dei privilegi della p.a., comportanti una restrizione dell'autonomia negoziale dei privati, vanno interpretate in senso restrittivo, in linea col precetto di cui all'art. 41 1
6 comma della Costituzione. Ciò comporta che la disciplina di cui all'art. 9 cit. deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. sulla legge in generale, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923”);
- la previsione dell'art. 9 All. E della L. 2248/1865 non può ritenersi neppure superata dall'introduzione della L. n. 52/1991 e della L. n.
109/1994 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 4), relative alla cessione dei crediti d'impresa in generale e alla cessione dei crediti ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, vista l'inapplicabilità di queste ultime alle cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di fornitura (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2024, n.5241);
- la previsione dell'art. 9 All. E della L. 2248/1865 non può neppure ritenersi superata dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.
163/2006 (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 4), a fronte della piena compatibilità delle due discipline (cfr. Tribunale Perugia sez. I, 15/01/2024, n.60: “Detto altrimenti, deve desumersi che, per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà sempre inefficace in assenza di adesione della P.A., bastando al riguardo la sola eccezione dell'amministrazione; per quelli esauriti, viceversa, è necessario un espresso rifiuto della P.A., da manifestarsi entro un ristretto lasso temporale”; cfr. anche Cassazione civile sez. I,
28/02/2024, n.5241: “poiché, inoltre, essa (disciplina dell'art. 117 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, ndr), non ha comportato l'abrogazione delle norme speciali che disciplinavano in precedenza la cessione dei crediti della Pubblica Amministrazione, il trasferimento in favore dei predetti soggetti non resta assoggettato alle norme del codice civile, trovando invece applicazione l'art. 9 della legge n. 2248 del 1865,
7 all. F, che vieta la cessione dei crediti derivanti da contratti ancora in corso, senza l'adesione dell'Amministrazione interessata, e gli artt.
69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, che prescrivono la stipulazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e la notificazione all'Amministrazione”) e dell'espressa esclusione dall'ambito di applicazione della seconda normativa degli appalti per la fornitura di energia (quale quello ricorrente nella specie: cfr. Corte appello Genova sez. III, 15/01/2024, n.56: “Il D. Lgs. 163/2006 non trovava applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia per espressa disposizione stabilita dall'art. 25 del D.lgs. n. 163/2006)”);
- le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.
Lgs. 50/2016, richiamate dall'opposta (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 4), sono ratione temporis inapplicabili alla fattispecie in questione, in quanto non vigenti al momento delle cessioni in discussione.
Dunque, diversamente da quanto argomentato da Controparte_1
(e per essa dalla mandataria , non si può Controparte_2
ritenere che l'amministrazione ceduta dovesse opporsi alla cessione entro quarantacinque giorni dalla notifica della stessa (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 4); al contrario, rientrandosi nei rapporti di durata (fornitura/somministrazione) oggetto di deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), va ribadita la necessità dell'assenso della
Pubblica Amministrazione ai fini dell'efficacia della cessione.
In assenza di tale adesione da parte del Parte_1 [...]
occorre, dunque, prendere atto della mancanza di effetti Pt_1
8 della cessione dei crediti intercorsa tra Gala S.p.A. e BA SI
S.p.A. nei confronti dell'Amministrazione ceduta.
In ragione di ciò, anche la successiva cessione degli stessi crediti intervenuta tra BA SI S.p.A. e Controparte_1
dipendendo dalla suesposta operazione (cessione Gala S.p.A.-
BA SI S.p.A.), non può considerarsi produttiva di effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione opponente.
In definitiva, deve, dunque, essere esclusa la legittimazione attiva
(titolarità attiva) di rispetto alla domanda monitoria Controparte_1
dalla medesima avanzata.
Da tanto discende il necessario accoglimento dell'opposizione promossa dal con conseguente revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
3. Vanno poste a carico della convenuta opposta, in considerazione della soccombenza di questa, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
9 2. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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