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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2869 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'avv. Nicolino Mattiaccio Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. Alessandra Rossi CP_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'intestato Tribunale lo Parte_1 condannava al pagamento in favore di della somma di euro 12.963,66, oltre interessi e spese CP_1 di procedura rinvenienti dalla convenzione di separazione del 03.09.2013 in forza della quale l'opponente si
Per_ era obbligato a contribuire al mantenimento dei figli (22.01.2002) e (17.11.2004) versando Per_1 alla madre la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlio) ed a contribuire alle spese di locazione dell'immobile ove sarebbero andati ad abitare madre e figli, versando la somma di euro 250,00. L'opponente, quindi, chiedeva in via principale la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'illegittimità delle pretese economiche vantate dalla opposta per compensazione con spese sostenute dallo stesso in via esclusiva in favore dei figli. In via subordinata, poi, insisteva per la rideterminazione in riduzione delle somme azionate in via monitoria -previa detrazione degli importi già corrisposti.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la raggiunta indipendenza economica da parte dei figli – i quali entrambi, anche se in modo non continuativo, lavorerebbero presso la struttura alberghiera di proprietà del padre -odierno opponente- e dei nonni paterni e la circostanza di aver provveduto in via diretta alle loro esigenze.
Si costituiva contestando le avverse doglianze ed insistendo in via preliminare per la CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto dell'opposizione spiegata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava l'opposta che nonostante Parte_1 gli obblighi economici cui era onerato in forza di convenzione di separazione, inspiegabilmente nel 2015 cessava di corrispondere quanto dovuto riprendendo a versare la complessiva somma di € 720,00 in luogo dei
750,00 originariamente previsti (dunque, al netto della rivalutazione ISTAT) solo nel 2018 a seguito dello sfratto esecutivo subito dall'odierna opposta.
La causa veniva istruita mediante documenti e trattenuta per la decisione all'udienza del 25.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente è necessario rilevare che la convenzione di separazione posta alla base dell'opposizione, ha ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege e pertanto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, volto a disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e alle necessità della prole (come nel caso di specie), questo è valido nonché lecito, non sussistendo la necessità di un'omologazione o di controllo giudiziale preventivo (cfr. Cass. 663/2022).
Tale accordo, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione -comunque dovuta- che incontra solo un limite sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole che, nel caso di specie, debbono ritenersi ancora sussistenti, in difetto della benché minima prova contraria (parte opponente si limita ad affermare che Per_ i figli e avrebbero raggiunto l'indipendenza economica, ma omette di depositare Per_1 documentazione idonea a supportare tale tesi come: contratti di assunzione, buste paga, etc) e, in ogni caso, in assenza di qualsivoglia rideterminazione giudiziale del contributo paterno.
L'opponente espone, poi, che avrebbe mutato la sua collocazione andando a vivere con il padre - Per_1 circostanza anch'essa non corroborata da alcuna prova ed inidonea in questa sede a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Quand'anche si volesse ritenere sussistente l'indipendenza economica dei figli, o il mutamento della loro collocazione, infatti, tali circostanze rileverebbero semmai per il futuro, ma all'evidenza non potrebbero incidere sulla loro condizione pregressa, elidendo un obbligo di mantenimento paterno già maturato.
Infine, l'opponente eccepisce in compensazione al credito azionato da le somme asseritamente CP_1 spese per i figli. L'argomentazione all'evidenza non merita seguito, posto che il pagamento da parte del padre
(odierno opponente) di talune spese nell'interesse dei figli – quand'anche dimostrato – non varrebbe di per sé ad estinguere neppure parzialmente il credito avente ad oggetto il contributo al loro mantenimento ordinario, non operando in tali termini la compensazione. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. 11689/18; 23569/2016).
Per quanto riguarda poi, i versamenti che l'opponente assume di aver sostenuto in favore dei figli, rilevato che questi avrebbero dovuto esser concordati e divisi con la madre e che in alcun modo avrebbero potuto esser Per_ compensati con il debito relativo al mantenimento ordinario di e , il quale resta dovuto, è Per_1 evidente come questi possano solo esser oggetto di ripetizione dal coobbligato pro quota, con apposita domanda in questa sede non svolta in via riconvenzionale.
Per le ragioni su esposte si rigetta l'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo n. 519/2022 del 12/05/2022 RG
n. 647/2022;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Alessandra Rossi dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Rimini, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2869 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'avv. Nicolino Mattiaccio Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. Alessandra Rossi CP_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale l'intestato Tribunale lo Parte_1 condannava al pagamento in favore di della somma di euro 12.963,66, oltre interessi e spese CP_1 di procedura rinvenienti dalla convenzione di separazione del 03.09.2013 in forza della quale l'opponente si
Per_ era obbligato a contribuire al mantenimento dei figli (22.01.2002) e (17.11.2004) versando Per_1 alla madre la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per figlio) ed a contribuire alle spese di locazione dell'immobile ove sarebbero andati ad abitare madre e figli, versando la somma di euro 250,00. L'opponente, quindi, chiedeva in via principale la revoca, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'illegittimità delle pretese economiche vantate dalla opposta per compensazione con spese sostenute dallo stesso in via esclusiva in favore dei figli. In via subordinata, poi, insisteva per la rideterminazione in riduzione delle somme azionate in via monitoria -previa detrazione degli importi già corrisposti.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la raggiunta indipendenza economica da parte dei figli – i quali entrambi, anche se in modo non continuativo, lavorerebbero presso la struttura alberghiera di proprietà del padre -odierno opponente- e dei nonni paterni e la circostanza di aver provveduto in via diretta alle loro esigenze.
Si costituiva contestando le avverse doglianze ed insistendo in via preliminare per la CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto dell'opposizione spiegata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava l'opposta che nonostante Parte_1 gli obblighi economici cui era onerato in forza di convenzione di separazione, inspiegabilmente nel 2015 cessava di corrispondere quanto dovuto riprendendo a versare la complessiva somma di € 720,00 in luogo dei
750,00 originariamente previsti (dunque, al netto della rivalutazione ISTAT) solo nel 2018 a seguito dello sfratto esecutivo subito dall'odierna opposta.
La causa veniva istruita mediante documenti e trattenuta per la decisione all'udienza del 25.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente è necessario rilevare che la convenzione di separazione posta alla base dell'opposizione, ha ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege e pertanto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, volto a disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e alle necessità della prole (come nel caso di specie), questo è valido nonché lecito, non sussistendo la necessità di un'omologazione o di controllo giudiziale preventivo (cfr. Cass. 663/2022).
Tale accordo, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione -comunque dovuta- che incontra solo un limite sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze della prole che, nel caso di specie, debbono ritenersi ancora sussistenti, in difetto della benché minima prova contraria (parte opponente si limita ad affermare che Per_ i figli e avrebbero raggiunto l'indipendenza economica, ma omette di depositare Per_1 documentazione idonea a supportare tale tesi come: contratti di assunzione, buste paga, etc) e, in ogni caso, in assenza di qualsivoglia rideterminazione giudiziale del contributo paterno.
L'opponente espone, poi, che avrebbe mutato la sua collocazione andando a vivere con il padre - Per_1 circostanza anch'essa non corroborata da alcuna prova ed inidonea in questa sede a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Quand'anche si volesse ritenere sussistente l'indipendenza economica dei figli, o il mutamento della loro collocazione, infatti, tali circostanze rileverebbero semmai per il futuro, ma all'evidenza non potrebbero incidere sulla loro condizione pregressa, elidendo un obbligo di mantenimento paterno già maturato.
Infine, l'opponente eccepisce in compensazione al credito azionato da le somme asseritamente CP_1 spese per i figli. L'argomentazione all'evidenza non merita seguito, posto che il pagamento da parte del padre
(odierno opponente) di talune spese nell'interesse dei figli – quand'anche dimostrato – non varrebbe di per sé ad estinguere neppure parzialmente il credito avente ad oggetto il contributo al loro mantenimento ordinario, non operando in tali termini la compensazione. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. 11689/18; 23569/2016).
Per quanto riguarda poi, i versamenti che l'opponente assume di aver sostenuto in favore dei figli, rilevato che questi avrebbero dovuto esser concordati e divisi con la madre e che in alcun modo avrebbero potuto esser Per_ compensati con il debito relativo al mantenimento ordinario di e , il quale resta dovuto, è Per_1 evidente come questi possano solo esser oggetto di ripetizione dal coobbligato pro quota, con apposita domanda in questa sede non svolta in via riconvenzionale.
Per le ragioni su esposte si rigetta l'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo n. 519/2022 del 12/05/2022 RG
n. 647/2022;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Alessandra Rossi dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Rimini, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi