Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 16685/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 04/12/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti LUNARDI FRANCESCA e PERENZONI
IRENE, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crevalcore
1
2) disporre che i figli minori e rimangono affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, e saranno collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre, presso la quale manterranno anche la formale residenza;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente da ciascun genitore durante la permanenza con sé dei figli;
3) disporre che l'abitazione coniugale, sita in Castelnuovo del Garda, Via Trento n. 43, di proprietà esclusiva dell'avv. rimanga assegnata alla signora Parte_2
completa di arredi e corredi, fino a quando i figli, una volta Parte_1
divenuti maggiorenni, si traferiranno a vivere, anche per ragioni di studio, altrove;
4) i figli minori e risiederanno presso la madre con diritto - dovere per il Per_1 Per_2
padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio ed ordinato regime di vita dei minori, con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e sentite anche le loro esigenze:
✓ due pomeriggi o sere la settimana con possibilità per i minori anche di pernottare presso il padre che avrà cura di accompagnarli il mattino seguente direttamente a scuola, per tutto il periodo dell'anno, giorni che verranno individuati di comune accordo tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico previa valutazione degli impegni pomeridiani e sportivi dei figli;
✓ un intero fine settimana, ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina fino al lunedì mattina, previo accordo tra i genitori, con onere in capo al padre di prelevare i figli dalla loro abitazione il venerdì o il sabato per riaccompagnarli la domenica sera o direttamente a scuola il lunedì mattina. Durante il fine settimana che i figli trascorreranno con la madre viene riconosciuta al padre la possibilità di trascorrere con i minori la mattinata e/o il pomeriggio del sabato o della domenica previo accordo con la madre;
✓ due o tre settimane durante le vacanze estive con l'obbligo per l'avv. di Pt_2
comunicare alla madre, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo in cui intende
2 trascorrere le vacanze estive con i figli;
✓ una settimana durante le vacanze Natalizie e tre giorni durante le vacanze Pasquali.
I genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con i figli il giorno di Natale e di S. Stefano, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo oltre che la notte di
Capodanno. Entrambi i genitori nonché le rispettive famiglie di origine avranno diritto di partecipare e condividere con i minori tutte le feste ed occasioni significative della loro crescita;
5) disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo per Pt_2 Parte_1 il mantenimento dei figli minori la somma di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) entro il giorno
5 di ogni mese;
tale importo sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale con decorrenza dall'anno successivo al mese di deposito del presente ricorso;
6) disporre che le spese straordinarie dei figli, comprese le spese di trasporto, vengano ripartite al 50 % tra i genitori;
per il resto le parti concordano nell'adottare le Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità del mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia emesse dal CNF, che si allegano sub doc. 10);
7) disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla signora
Parte_1
8) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori al 50% così come la deduzione per i figli a carico;
9) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e dichiarare altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
10) spese di divorzio compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle
3 udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni ( nata a [...] il Persona_3
5.07.2007 e , nato a [...] il [...]) alla data del deposito del Persona_4
ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei due figli. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
4 e il 9.10.2004 in Crevalcore (BO) e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 28, parte II, serie A, anno
2004) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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