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Decreto 13 febbraio 2025
Decreto 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Bari, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Craca;
esaminati gli atti della procedura n. 9985/2023 R.G., introdotta da Parte_1
(nato/a il 02/08/1962 a ALTAMURA (BA), c.f. );
[...] C.F._1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. o, comunque, non risulta essere stato depositato dalle parti il ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di cui all'art. 445 bis, 6° co.,
c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
1) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: assegno di invalidità civile;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO: POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: 11.05.2024 (data della visita peritale);
2) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di invalidità civile e riconoscimento dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO: NEGATIVO;
C O M P E N S A
integralmente le spese processuali tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza;
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, ricorrendo le CP_1 condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c.
Bari,31/01/2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Bari, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Craca;
esaminati gli atti della procedura n. 9985/2023 R.G., introdotta da Parte_1
(nato/a il 02/08/1962 a ALTAMURA (BA), c.f. );
[...] C.F._1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. o, comunque, non risulta essere stato depositato dalle parti il ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di cui all'art. 445 bis, 6° co.,
c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
1) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: assegno di invalidità civile;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO: POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: 11.05.2024 (data della visita peritale);
2) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: pensione di invalidità civile e riconoscimento dello status di cui all'art.3, comma 3, L.104/92;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO: NEGATIVO;
C O M P E N S A
integralmente le spese processuali tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza;
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, ricorrendo le CP_1 condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c.
Bari,31/01/2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Craca