Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4497/2025 V.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente
Giudice, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]
e
2) Parte 2 nato Milano il 26/06/1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Cislaghi e Roberta Premoli presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in VA LA (MI) in data 10/09/1994
(anno 1994 atto n. 35 reg./ parte II serie A) separati con sentenza su domanda congiunta n. 8661/2023 del 25/10/2023, pubblicata in data
07/11/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
,nata il [...] cittadina italiana con i seguenti figli: Parte 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
1) la figlia Parte 3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, vivrà prevalentemente con la madre;
2) il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00 per 12 mensilità, in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia stessa;
3) i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per la figlia come da linee guida in uso presso l'intestato Tribunale nella misura del 50% ciascuno;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio;
Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VA LA (MI) in data 10/09/1994 tra Parte 1 e Parte 2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA LA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato