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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
700/2024 RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco
Cristallo, n. 11;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
nonché contro
, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
nonché contro , C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Adriana Canzio del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Taranto, Viale Virgilio n. 51;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 28.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio , e proponendo opposizione CP_2 Controparte_2 CP_4
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400005767, notificata in data 21.05.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
• avviso di addebito n. 37820160000565753, asseritamente notificato in data
1.05.2016, relativo a contributi DM10 anno 2016 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.772,69;
• avviso di addebito n. 37820160001748267, asseritamente notificato in data
29.12.2017, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.746,86;
• avviso di addebito n. 37820170000687848, asseritamente notificato in data
19.11.2021, relativo a contributi IVS anno 2016 ed intimante il pagamento dell'importo di € 5.518,36; • avviso di addebito n. 37820180000888484, asseritamente notificato in data
17.08.2018, relativo a contributi IVS anno 2017 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.883,21;
• avviso di addebito n. 37820180002027839, asseritamente notificato in data
07.02.2019, relativo a contributi IVS anni 2017-2018 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.783,69;
• avviso di addebito n. 37820190000630289, asseritamente notificato in data
20.08.2019, relativo a contributi IVS anno 2018 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.766,87;
• avviso di addebito n. 37820190001751145, asseritamente notificato in data
11.12.2019, relativo a contributi IVS anni 2018-2019 ed intimante il pagamento dell'importo di € 1.862,50.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni1, a cui si riferivano gli avvisi di addebito impugnati sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'atto impugnato nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo
n.07880202400005767 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dagli Avvisi di Addebito n. 37820160000565753, n. 37820160001748267, n.
37820170000687848, n. 37820180000888484, n. 37820180002027839, n.
37820190000630289, n. 37820190001751145 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dagli Avvisi di
Addebito n. n. 37820160000565753, n. 37820160001748267, n.
37820170000687848, n. 37820180000888484, n. 37820180002027839, n.
37820190000630289, n. 37820190001751145.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_2
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale, e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 3.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.4. All'udienza del giorno 19.09.2024, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva avanzata da parte ricorrente e autorizzava alla produzione in giudizio di un ulteriore atto interruttivo del Controparte_3
decorso della prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito AVA oggetto di impugnazione (intimazione di pagamento n. 07820199004862406).
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 11.03.2025, previa dichiarazione di contumacia della il Giudice decideva la Controparte_2
causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_2
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5 vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_2
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Con riferimento all'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, la presente opposizione – salvo quanto si dirà in ordine all'avviso di addebito n. 37820160000565753000 - va correttamente qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine decadenziale, poiché il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e la prescrizione quinquennale delle pretese maturata successivamente alla data di presunta notifica degli avvisi di addebito contestati.
2.3. Tanto precisato, si rileva che è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di disamina.
2.4. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito (di tutti ad eccezione dell'avviso di addebito n. 37820160000565753000, in relazione al quale non è stata prodotta documentazione attestante la prova della relativa notificazione), dalla documentazione in atti, essa risulta essere stata regolarmente effettuata.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 37820160001748267000 è stato notificato, ex art. 143 c.p.c., in data 21.12.2017, ossia con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
- l'avviso di addebito n. 37820180000888484000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 17.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 37820180002027839000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 7.02.2019;
- l'avviso di addebito n. 37820190000630289000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 20.08.2019. - l'avviso di addebito n. 37820190001751145000 è stato notificato, a mezzo posta, in data 11.12.2019.
Si precisa che la notifica a mezzo servizio postale dell'avviso di addebito è espressamente ammessa dall'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 (conv. in L. n. 122 del
2010) e la giurisprudenza di legittimità ha escluso la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di notifica dell'avviso di addebito/cartella, evidenziando che, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro, con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del
1982)” (Cass. civ. n. 12470/2020).
Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n.
890 del 1982 ma unicamente quelle concernente il servizio postale ordinario;
trova, dunque, applicazione la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento e, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni.
Tanto premesso, quanto all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del
1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (21.12.2017,
5.10.2017, 17.08.2018, 7.02.2019, 20.08.2019 e 11.12.2019) alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (21.05.2024) sono intervenuti atti interruttivi del termine di prescrizione2, sicché la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata. 2 A riguardo, si precisa che, nonostante la tardività della costituzione in giudizio da parte dell
[...]
nonché delle relative produzioni documentali, la scrivente acquisisce, anche ai sensi e per CP_6 gli effetti di cui all'art. 421 c.p.c., la documentazione attestante la notificazione, ad opera di CP_4 degli atti interruttivi della prescrizione, documentazione considerata decisiva ai fini della decisione.
Infatti, le questioni sollevate in questo giudizio attraverso il rilievo dell'irrituale condotta dell produce un effetto “mediato” costituito dall'accertamento dell'insussistenza del CP_3 CP_ credito dell'Ente titolare, ossia l'
Sul punto, è sufficiente richiamare Cassazione Civile a sezioni Unite n. 7514/22, pronuncia ove, nel comporre il contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che, in questo caso, la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, limitandosi il concessionario ad assumere il ruolo di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.. Nella massima della sentenza, si legge quanto segue: “… In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Nell'odierna fattispecie, dunque, in relazione alla quale gli ultimi arresti hanno reso , non solo CP_2 contraddittore principale, in quanto creditore, ma addirittura unico legittimato, la richiesta istruttoria dell'ente, ritualmente e tempestivamente dedotta, rende l'acquisizione di tale documentazione mera conseguenza dell'ammissione della predetta istanza.
Tale conclusione risulta, peraltro, conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali. Sul punto, si richiama la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.24813 del 16/08/2022, ove si è così osservato: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, “ex se”, all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”. L ha, infatti, fornito prova idonea della notifica Controparte_7
dell'avviso di intimazione n. 07820239000343439 000 (perfezionatasi in data
14.02.2023), dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 000
(perfezionatasi in data 7.12.2023) nonché dell'intimazione di intimazione n.
07820249000374857 000 (perfezionatasi in data 21.01.2024).
Stante la notificazione di tali atti interruttivi – e considerando i due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L.
n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, per complessivi 311 giorni – il termine prescrizionale non risulta, dunque, decorso in relazione alle pretese contributive di cui ai predetti avvisi di addebito.
In particolare, con riguardo agli avvisi di addebito n. 37820180002027839000, n.
37820190000630289000 e n. 37820190001751145000, è da rilevarsi che – anche prescindendo dai periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione delle pretese contributive introdotti dalla normativa emergenziale - il termine prescrizionale non risulta decorso stante la notificazione di validi atti interruttivi, ossia delle intimazioni di pagamento n. 07820239000343439 0003 e n.
07820249000374857 0004, avvenuta, rispettivamente, in data 14.02.2023 e in data
22.01.2024.
Avendo riguardo, invece, agli avvisi di addebito n. 37820160001748267000 e
37820180000888484000, il termine prescrizionale non risulta decorso alla stregua dell'operatività delle cause di sospensione della prescrizione introdotte dalla normativa emergenziale.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare la disposizione di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - 3 Tale intimazione di pagamento concerne gli avvisi di addebito n. 37820160001748267000, n.
37820180002027839000, n. 37820190000630289000 e n. 37820190001751145. 4 Tale intimazione di pagamento concerne gli avvisi di addebito n. 37820160000565753000, n.
37820180002027839000 e n. 37820190000630289000. rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_2
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, è utilmente invocabile la sospensione della prescrizione con riguardo agli avvisi di addebito di cui si è dato conto.
Invero, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.
37820160001748267000 – la quale doveva maturare il 21 dicembre 2022 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, maturata il giorno 28 ottobre 2023; di talché, la notifica effettuata all'odierno opponente, in data 14.02.2023, dell'intimazione di pagamento n. 07820239000343439 000, ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.
E, ancora, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.
37820180000888484000 – la quale doveva maturare il 17 agosto 2023 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, maturata il giorno 24 giugno 2024; di talché, la notifica effettuata all'odierno opponente, in data 7.12.2023, Part dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 , ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.
Il termine prescrizionale, risulta, per contro, decorso con riguardo all'avviso di addebito n. 37820170000687848000.
In relazione al predetto avviso di addebito5, la prescrizione del relativo credito contributivo – la quale doveva maturare il 5 ottobre 2022 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, è maturata il giorno 12 agosto 2023, e, dunque, in data antecedente alla notificazione del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 000, notificata, invero, all'odierno opponente solo in data 7.12.2023.
2.5. In relazione, infine, all'avviso di addebito n. 37820160000565753000, occorre precisare quanto segue.
Come già evidenziato, l'Istituto impositore non ha prodotto in giudizio documentazione attestante la prova della relativa notificazione e il primo atto interruttivo della prescrizione notificato dall'Ente di riscossione è l'intimazione di pagamento n. 07820199004862406 000, notificata in data 28.01.2020; tale notificazione si è regolarmente perfezionata, essendo stato l'atto consegnato a mani di familiare convivente, rinvenuto presso il domicilio dell'opponente, in Parma al
Borgo Retto n. 5.
A riguardo, occorre precisare che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie, la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è, altresì, funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza
è di notevole spessore: nel primo caso, l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole, non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può, quindi, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo), e, quindi, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato:
“Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n.
31282 del 2019).
Facendo, dunque, applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che – avendo riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo, in relazione alla quale l'opposizione è qualificabile come opposizione a ruolo – il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza (non essendo stata proposta l'opposizione entro il termine di decadenza di
40 giorni decorrente dalla notificazione dell'intimazione di pagamento); avendo, invece, riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notificazione della predetta intimazione di pagamento, il ricorso è infondato.
3. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca autorizza la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito n.
37820170000687848000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2. Rigetta il ricorso nel resto, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito n.
37820160000565753000 , n. 37820160001748267000, n. 37820180000888484000,
n. 37820180002027839000, n. 37820190000630289000 e n.
37820190001751145000.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltreché la decadenza dell' dalla potestà di iscrivere a ruolo i contributi richiesti, per decorso CP_2
dei termini perentori stabili dell'art. 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 46/1999. 5 L'avviso di addebito n. 37820170000687848000 è stato regolarmente notificato, tramite consegna dell'atto a mani di persona convivente, in data 5.10.2017.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
700/2024 RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco
Cristallo, n. 11;
OPPONENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO
nonché contro
, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
nonché contro , C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Adriana Canzio del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Taranto, Viale Virgilio n. 51;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 28.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio , e proponendo opposizione CP_2 Controparte_2 CP_4
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07880202400005767, notificata in data 21.05.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
• avviso di addebito n. 37820160000565753, asseritamente notificato in data
1.05.2016, relativo a contributi DM10 anno 2016 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.772,69;
• avviso di addebito n. 37820160001748267, asseritamente notificato in data
29.12.2017, relativo a contributi IVS anno 2015 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.746,86;
• avviso di addebito n. 37820170000687848, asseritamente notificato in data
19.11.2021, relativo a contributi IVS anno 2016 ed intimante il pagamento dell'importo di € 5.518,36; • avviso di addebito n. 37820180000888484, asseritamente notificato in data
17.08.2018, relativo a contributi IVS anno 2017 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.883,21;
• avviso di addebito n. 37820180002027839, asseritamente notificato in data
07.02.2019, relativo a contributi IVS anni 2017-2018 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.783,69;
• avviso di addebito n. 37820190000630289, asseritamente notificato in data
20.08.2019, relativo a contributi IVS anno 2018 ed intimante il pagamento dell'importo di € 2.766,87;
• avviso di addebito n. 37820190001751145, asseritamente notificato in data
11.12.2019, relativo a contributi IVS anni 2018-2019 ed intimante il pagamento dell'importo di € 1.862,50.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e sanzioni1, a cui si riferivano gli avvisi di addebito impugnati sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e, per l'effetto, di annullare l'atto e gli avvisi di addebito in questione, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'atto impugnato nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo
n.07880202400005767 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dagli Avvisi di Addebito n. 37820160000565753, n. 37820160001748267, n.
37820170000687848, n. 37820180000888484, n. 37820180002027839, n.
37820190000630289, n. 37820190001751145 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dagli Avvisi di
Addebito n. n. 37820160000565753, n. 37820160001748267, n.
37820170000687848, n. 37820180000888484, n. 37820180002027839, n.
37820190000630289, n. 37820190001751145.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.08.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_2
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito contestati e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale, e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 3.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.4. All'udienza del giorno 19.09.2024, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva avanzata da parte ricorrente e autorizzava alla produzione in giudizio di un ulteriore atto interruttivo del Controparte_3
decorso della prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito AVA oggetto di impugnazione (intimazione di pagamento n. 07820199004862406).
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 11.03.2025, previa dichiarazione di contumacia della il Giudice decideva la Controparte_2
causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_2
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5 vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_2
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Con riferimento all'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, la presente opposizione – salvo quanto si dirà in ordine all'avviso di addebito n. 37820160000565753000 - va correttamente qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine decadenziale, poiché il ricorrente ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e la prescrizione quinquennale delle pretese maturata successivamente alla data di presunta notifica degli avvisi di addebito contestati.
2.3. Tanto precisato, si rileva che è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di disamina.
2.4. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito (di tutti ad eccezione dell'avviso di addebito n. 37820160000565753000, in relazione al quale non è stata prodotta documentazione attestante la prova della relativa notificazione), dalla documentazione in atti, essa risulta essere stata regolarmente effettuata.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 37820160001748267000 è stato notificato, ex art. 143 c.p.c., in data 21.12.2017, ossia con il deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
- l'avviso di addebito n. 37820180000888484000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 17.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 37820180002027839000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 7.02.2019;
- l'avviso di addebito n. 37820190000630289000 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 20.08.2019. - l'avviso di addebito n. 37820190001751145000 è stato notificato, a mezzo posta, in data 11.12.2019.
Si precisa che la notifica a mezzo servizio postale dell'avviso di addebito è espressamente ammessa dall'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 (conv. in L. n. 122 del
2010) e la giurisprudenza di legittimità ha escluso la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di notifica dell'avviso di addebito/cartella, evidenziando che, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro, con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del
1982)” (Cass. civ. n. 12470/2020).
Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della L. n.
890 del 1982 ma unicamente quelle concernente il servizio postale ordinario;
trova, dunque, applicazione la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento e, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni.
Tanto premesso, quanto all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del
1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (21.12.2017,
5.10.2017, 17.08.2018, 7.02.2019, 20.08.2019 e 11.12.2019) alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (21.05.2024) sono intervenuti atti interruttivi del termine di prescrizione2, sicché la fattispecie estintiva non può ritenersi perfezionata. 2 A riguardo, si precisa che, nonostante la tardività della costituzione in giudizio da parte dell
[...]
nonché delle relative produzioni documentali, la scrivente acquisisce, anche ai sensi e per CP_6 gli effetti di cui all'art. 421 c.p.c., la documentazione attestante la notificazione, ad opera di CP_4 degli atti interruttivi della prescrizione, documentazione considerata decisiva ai fini della decisione.
Infatti, le questioni sollevate in questo giudizio attraverso il rilievo dell'irrituale condotta dell produce un effetto “mediato” costituito dall'accertamento dell'insussistenza del CP_3 CP_ credito dell'Ente titolare, ossia l'
Sul punto, è sufficiente richiamare Cassazione Civile a sezioni Unite n. 7514/22, pronuncia ove, nel comporre il contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che, in questo caso, la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, limitandosi il concessionario ad assumere il ruolo di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.. Nella massima della sentenza, si legge quanto segue: “… In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Nell'odierna fattispecie, dunque, in relazione alla quale gli ultimi arresti hanno reso , non solo CP_2 contraddittore principale, in quanto creditore, ma addirittura unico legittimato, la richiesta istruttoria dell'ente, ritualmente e tempestivamente dedotta, rende l'acquisizione di tale documentazione mera conseguenza dell'ammissione della predetta istanza.
Tale conclusione risulta, peraltro, conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali. Sul punto, si richiama la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.24813 del 16/08/2022, ove si è così osservato: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, “ex se”, all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti”. L ha, infatti, fornito prova idonea della notifica Controparte_7
dell'avviso di intimazione n. 07820239000343439 000 (perfezionatasi in data
14.02.2023), dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 000
(perfezionatasi in data 7.12.2023) nonché dell'intimazione di intimazione n.
07820249000374857 000 (perfezionatasi in data 21.01.2024).
Stante la notificazione di tali atti interruttivi – e considerando i due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dall'art. 37 del D.L.
n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, e dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, per complessivi 311 giorni – il termine prescrizionale non risulta, dunque, decorso in relazione alle pretese contributive di cui ai predetti avvisi di addebito.
In particolare, con riguardo agli avvisi di addebito n. 37820180002027839000, n.
37820190000630289000 e n. 37820190001751145000, è da rilevarsi che – anche prescindendo dai periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione delle pretese contributive introdotti dalla normativa emergenziale - il termine prescrizionale non risulta decorso stante la notificazione di validi atti interruttivi, ossia delle intimazioni di pagamento n. 07820239000343439 0003 e n.
07820249000374857 0004, avvenuta, rispettivamente, in data 14.02.2023 e in data
22.01.2024.
Avendo riguardo, invece, agli avvisi di addebito n. 37820160001748267000 e
37820180000888484000, il termine prescrizionale non risulta decorso alla stregua dell'operatività delle cause di sospensione della prescrizione introdotte dalla normativa emergenziale.
A riguardo, occorre, invero, evidenziare la disposizione di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - 3 Tale intimazione di pagamento concerne gli avvisi di addebito n. 37820160001748267000, n.
37820180002027839000, n. 37820190000630289000 e n. 37820190001751145. 4 Tale intimazione di pagamento concerne gli avvisi di addebito n. 37820160000565753000, n.
37820180002027839000 e n. 37820190000630289000. rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_2
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, è utilmente invocabile la sospensione della prescrizione con riguardo agli avvisi di addebito di cui si è dato conto.
Invero, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.
37820160001748267000 – la quale doveva maturare il 21 dicembre 2022 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, maturata il giorno 28 ottobre 2023; di talché, la notifica effettuata all'odierno opponente, in data 14.02.2023, dell'intimazione di pagamento n. 07820239000343439 000, ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.
E, ancora, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.
37820180000888484000 – la quale doveva maturare il 17 agosto 2023 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, maturata il giorno 24 giugno 2024; di talché, la notifica effettuata all'odierno opponente, in data 7.12.2023, Part dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 , ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.
Il termine prescrizionale, risulta, per contro, decorso con riguardo all'avviso di addebito n. 37820170000687848000.
In relazione al predetto avviso di addebito5, la prescrizione del relativo credito contributivo – la quale doveva maturare il 5 ottobre 2022 - per effetto della sospensione (311 giorni), è, per contro, è maturata il giorno 12 agosto 2023, e, dunque, in data antecedente alla notificazione del primo atto interruttivo, ossia dell'intimazione di pagamento n. 07820239005880575 000, notificata, invero, all'odierno opponente solo in data 7.12.2023.
2.5. In relazione, infine, all'avviso di addebito n. 37820160000565753000, occorre precisare quanto segue.
Come già evidenziato, l'Istituto impositore non ha prodotto in giudizio documentazione attestante la prova della relativa notificazione e il primo atto interruttivo della prescrizione notificato dall'Ente di riscossione è l'intimazione di pagamento n. 07820199004862406 000, notificata in data 28.01.2020; tale notificazione si è regolarmente perfezionata, essendo stato l'atto consegnato a mani di familiare convivente, rinvenuto presso il domicilio dell'opponente, in Parma al
Borgo Retto n. 5.
A riguardo, occorre precisare che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
(Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie, la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016).
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è, altresì, funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza
è di notevole spessore: nel primo caso, l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole, non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può, quindi, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo), e, quindi, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato:
“Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n.
31282 del 2019).
Facendo, dunque, applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che – avendo riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo, in relazione alla quale l'opposizione è qualificabile come opposizione a ruolo – il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza (non essendo stata proposta l'opposizione entro il termine di decadenza di
40 giorni decorrente dalla notificazione dell'intimazione di pagamento); avendo, invece, riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notificazione della predetta intimazione di pagamento, il ricorso è infondato.
3. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca autorizza la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito n.
37820170000687848000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2. Rigetta il ricorso nel resto, e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito n.
37820160000565753000 , n. 37820160001748267000, n. 37820180000888484000,
n. 37820180002027839000, n. 37820190000630289000 e n.
37820190001751145000.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltreché la decadenza dell' dalla potestà di iscrivere a ruolo i contributi richiesti, per decorso CP_2
dei termini perentori stabili dell'art. 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 46/1999. 5 L'avviso di addebito n. 37820170000687848000 è stato regolarmente notificato, tramite consegna dell'atto a mani di persona convivente, in data 5.10.2017.