Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 6157/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
GIUSEPPA CUCUZZA, rappresentata e difesa dall'avv. ______________ ________
Salvatore La Rocca.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/02/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida in misura pari al 77%, come tale in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal febbraio 2024.
Le spese di lite vanno compensate essendo il riconoscimento del requisito sanitario successivo al deposito del ricorso per a.t.p. (27/07/2023).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal febbraio 2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 11/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino