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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2783/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARNEVALI LAURA;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI Parte_2
LAURA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1 - omologare la separazione consensuale tra i Sig.ri e Parte_1
ai patti ed alle condizioni tutte esplicitate in premessa;
Parte_2
2 - dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.;
3 - passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
in data 23/7/2009, senza la percezione di alcun assegno divorzile;
Parte_2
- 1 -
4 - dichiarare che entro il termine di tre anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chi tra i due coniugi riuscirà ad avere la liquidità necessaria, dovrà acquistare dall'altro la quota di 1/2 dell'abitazione coniugale, sita in Jesi (AN), Via Roma n. 62, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Jesi (AN), foglio 66, particella n. 232, p. T-1, Cat. A/4, classe 4, cons.
6 vani, rendita € 278,89, al corrispettivo che verrà concordato tra le parti e che sarà pari alla valutazione di mercato dell'immobile che risulterà dalla media dei valori OMI o dai siti dell'agenzia immobiliare;
ovvero, ed in via alternativa, e qualora non si trovasse un accordo sul valore di mercato del predetto immobile, al prezzo di stima che verrà indicato alle parti dal tecnico che verrà designato congiuntamente e che sarà scelto tra gli iscritto all'albo degli ingeneri e/o dei geometri della Provincia di Ancona;
5 - dichiarare che sopra indicato trasferimento immobiliare avvenga con le agevolazioni previste dall'art. 8 – lettera f) della Tariffa Allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, della
Legge 10 maggio 1976 n. 260 e della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come confermato dalle Circolari dell'Agenzia Entrate n. 2/E/2014 e n. 18/E/2013, trattandosi di attribuzione patrimoniale in attuazione del disposto di provvedimento giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio civile tra coniugi, che ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Con spese di lite e compenso di Avvocato da porre a carico dello Stato, da liquidare come da
D.M. n. 140/12 – D.P.R. 30.5.2002 n. 115 art. 130, aumentato del 20% tenendo in considerazione che la sottoscritta procuratrice assiste entrambi i coniugi per i procedimenti si separazione consensuale e divorzio congiunto e con le decurtazioni previste dalla normativa sopra citata”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 23/07/2009.
2. All'udienza del 17.9.2025 è comparso soltanto il difensore che ha chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
- 2 - Le parti non sono comparse personalmente per problemi personali, ma hanno rilasciato dichiarazioni sottoscritte, allegate al fascicolo, nelle quale hanno rappresentato che non vi è stata alcuna riconciliazione ed hanno confermato la volontà di ottenere il divorzio.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 372/2024 del 5.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 23/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 30, parte 1, dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Jesi il 23/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 30, parte 1, dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
- 3 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2783/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARNEVALI LAURA;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CARNEVALI Parte_2
LAURA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1 - omologare la separazione consensuale tra i Sig.ri e Parte_1
ai patti ed alle condizioni tutte esplicitate in premessa;
Parte_2
2 - dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.;
3 - passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
in data 23/7/2009, senza la percezione di alcun assegno divorzile;
Parte_2
- 1 -
4 - dichiarare che entro il termine di tre anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chi tra i due coniugi riuscirà ad avere la liquidità necessaria, dovrà acquistare dall'altro la quota di 1/2 dell'abitazione coniugale, sita in Jesi (AN), Via Roma n. 62, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Jesi (AN), foglio 66, particella n. 232, p. T-1, Cat. A/4, classe 4, cons.
6 vani, rendita € 278,89, al corrispettivo che verrà concordato tra le parti e che sarà pari alla valutazione di mercato dell'immobile che risulterà dalla media dei valori OMI o dai siti dell'agenzia immobiliare;
ovvero, ed in via alternativa, e qualora non si trovasse un accordo sul valore di mercato del predetto immobile, al prezzo di stima che verrà indicato alle parti dal tecnico che verrà designato congiuntamente e che sarà scelto tra gli iscritto all'albo degli ingeneri e/o dei geometri della Provincia di Ancona;
5 - dichiarare che sopra indicato trasferimento immobiliare avvenga con le agevolazioni previste dall'art. 8 – lettera f) della Tariffa Allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, della
Legge 10 maggio 1976 n. 260 e della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come confermato dalle Circolari dell'Agenzia Entrate n. 2/E/2014 e n. 18/E/2013, trattandosi di attribuzione patrimoniale in attuazione del disposto di provvedimento giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio civile tra coniugi, che ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Con spese di lite e compenso di Avvocato da porre a carico dello Stato, da liquidare come da
D.M. n. 140/12 – D.P.R. 30.5.2002 n. 115 art. 130, aumentato del 20% tenendo in considerazione che la sottoscritta procuratrice assiste entrambi i coniugi per i procedimenti si separazione consensuale e divorzio congiunto e con le decurtazioni previste dalla normativa sopra citata”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 23/07/2009.
2. All'udienza del 17.9.2025 è comparso soltanto il difensore che ha chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
- 2 - Le parti non sono comparse personalmente per problemi personali, ma hanno rilasciato dichiarazioni sottoscritte, allegate al fascicolo, nelle quale hanno rappresentato che non vi è stata alcuna riconciliazione ed hanno confermato la volontà di ottenere il divorzio.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 372/2024 del 5.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 23/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 30, parte 1, dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Jesi il 23/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 30, parte 1, dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
- 3 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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