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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 5118/2022 depositata in data 23/09/2022 e vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Di Palma (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._1 sito in Casoria (Na) alla Via Giacinto Gigante n. 36
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]al Corso CP_1 C.F._2
San Giovanni n. 191
appellata contumace
E nei confronti di
- in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Romanelli (c.f. Controparte_2
), giusta procura generale ad litem per notar del 15.09.2022, e con lo C.F._3 Per_1 stesso elett.te dom.to in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale
Appellato
CONCLUSIONI:
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., citava in giudizio, dinanzi l'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Barra, l' e il La parte attrice, Parte_1 Controparte_2 dichiarando di essere venuta a conoscenza, mediante estratto di ruolo, della cartella di pagamento numero n. 071 2015 0073111718, dell'importo di euro 2.925,55 emessa a suo carico e relativa ad infrazione del
Codice della strada chiedeva al Giudice di prime cure di accertare la nullità della cartella di pagamento per sopravvenuta prescrizione ex art. 28 l. 689/81; la nullità della cartella di pagamento per omessa regolare notifica;
l'illegittimità dei conteggi e degli interessi.
Si costituiva l' la quale, provando la rituale notificazione della cartella ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire di cui all' articolo 100 c.p.p., nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ne domandava il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il sebbene regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 5118/2022 il Giudice di Pace di Barra, all'udienza del 14 settembre 2022, in accoglimento della domanda, ritenuto sussistente l'interesse ad agire della parte opponente, annullava la cartella di pagamento, dichiarava la prescrizione del credito a carico di non essendovi stati validi atti CP_1 interruttivi della stessa, spese compensate.
Avverso tale pronuncia, in data 13.02.2023, ha proposto appello l' la Parte_2 quale, sostenendo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, ne ha chiesto la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 22/11/2023 si costituiva il rilevando l'inammissibilità della domanda Controparte_2 per difetto di interesse ad agire, nonché l'errata dichiarazione dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito. Seppur ritualmente citata è rimasta contumace CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con i termini di legge di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse e repliche.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si e altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata contumace, CP_1 dichiarando il semplice decorso del termine di prescrizione successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, nonha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_3
Pace di Barra n. 5118/2022 depositata in data 23/09/2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 5118/2022 depositata in data 23/09/2022 e vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Di Palma (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._1 sito in Casoria (Na) alla Via Giacinto Gigante n. 36
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]al Corso CP_1 C.F._2
San Giovanni n. 191
appellata contumace
E nei confronti di
- in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Romanelli (c.f. Controparte_2
), giusta procura generale ad litem per notar del 15.09.2022, e con lo C.F._3 Per_1 stesso elett.te dom.to in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale
Appellato
CONCLUSIONI:
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., citava in giudizio, dinanzi l'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Barra, l' e il La parte attrice, Parte_1 Controparte_2 dichiarando di essere venuta a conoscenza, mediante estratto di ruolo, della cartella di pagamento numero n. 071 2015 0073111718, dell'importo di euro 2.925,55 emessa a suo carico e relativa ad infrazione del
Codice della strada chiedeva al Giudice di prime cure di accertare la nullità della cartella di pagamento per sopravvenuta prescrizione ex art. 28 l. 689/81; la nullità della cartella di pagamento per omessa regolare notifica;
l'illegittimità dei conteggi e degli interessi.
Si costituiva l' la quale, provando la rituale notificazione della cartella ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire di cui all' articolo 100 c.p.p., nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ne domandava il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il sebbene regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 5118/2022 il Giudice di Pace di Barra, all'udienza del 14 settembre 2022, in accoglimento della domanda, ritenuto sussistente l'interesse ad agire della parte opponente, annullava la cartella di pagamento, dichiarava la prescrizione del credito a carico di non essendovi stati validi atti CP_1 interruttivi della stessa, spese compensate.
Avverso tale pronuncia, in data 13.02.2023, ha proposto appello l' la Parte_2 quale, sostenendo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, ne ha chiesto la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 22/11/2023 si costituiva il rilevando l'inammissibilità della domanda Controparte_2 per difetto di interesse ad agire, nonché l'errata dichiarazione dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito. Seppur ritualmente citata è rimasta contumace CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con i termini di legge di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse e repliche.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si e altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata contumace, CP_1 dichiarando il semplice decorso del termine di prescrizione successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, nonha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_3
Pace di Barra n. 5118/2022 depositata in data 23/09/2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale