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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice TR OL AR, all'udienza del 07/11/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4680 /2023 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] , cod. fisc.: Parte_1
, con l'avv. ERCOLINO DOMENICO;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PASSARELLI MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale;
- resistente –
Avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/03/2023 , conveniva in Parte_1 giudizio l al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con CP_1 decorrenza dal febbraio 2019, assumendo di aver maturato il requisito contributivo ridotto (15 anni, pari a 780 settimane) ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992, invocando il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
A tal fine lamentava che l , con l'estratto contributivo certificativo del 5.5.2022, le CP_1 aveva riconosciuto un numero di settimane di contribuzione inferiore a quello realmente maturato, in particolare nei periodi dal luglio 1974 al gennaio 1985, ove assumeva di aver lavorato per 52 settimane annue alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
Chiedeva quindi condannarsi l' a liquidare ed erogare la detta pensione previo CP_1 accredito della contribuzione mancante.
1 L' si costituva in giudizio eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta CP_1 prescrizione dei contributi relativi ai periodi non accreditati, ai sensi dell'art. 27, comma 2, R.D.L.
636/1939, come modificato dall'art. 40 L. 153/1969, e contestando la sufficienza del libretto di lavoro quale prova del rapporto contributivo.
All'esito dell'udienza, sostituita dal deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata. CP_ È pur vero che parte ricorrente allega il proprio libretto di lavoro e la dichiarazione in data 13/11/1989, ma tali documenti hanno valore soltanto indiziario e recessivo rispetto all'estratto conto certificativo emesso dall in data 5.5.2022, ove a seguito del precipuo controllo di CP_1 tutta la contribuzione, anno per anno dichiarata e pagata, viene fotografata l'esatta situazione del montante contributivo del pensionato.
Ora, il libretto di lavoro è atto di formazione unilaterale, proveniente dalla lavoratrice e dal datore di lavoro, ed oltretutto nulla vi è attestato circa la durata della prestazione lavorativa nel periodo di riferimento, né tanto meno è indicato l'importo della retribuzione spettante alla lavoratrice.
Quanto al documento proveniente dall' e datato 13.11.1989, pur ammettendosi in CP_1 linea teorica che a quella data risultassero comunicate all'Ufficio che lo ha rilasciato 236 e 91 settimane lavorate rispettivamente nel periodo 01/09/1968 - 31/08/1972 e nel periodo 01/10/1972
- 30/06/1974, tali settimane, sottoposte alla verifica di effettivo pagamento della contribuzione dovuta, risultano essere inferiori, e segnatamente ammontano a 168 e 85 (v. estratto contributivo certificativo, in atti).
Né parte ricorrente ha dimostrato di essersi adoperata per verificare l'effettivo accredito, da parte del datore di lavoro, della contribuzione per l'intero periodo lavorato.
A questo punto, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Infatti è pur vero che l'art. 2116 co.1 c.c. prevede il principio generale per cui il lavoratore ha comunque diritto ad ottenere la prestazione previdenziale richiesta anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi dovuti.
Tale principio ha peraltro trovato applicazione per le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti nell'art. 40 legge 153/1969 e nell'art. 23 D.L. 267/1972 i quali, modificando l'art. 27
R.D.L. 636/1939, stabiliscono che “ Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non
2 siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione …Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
Il principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. non ha dunque portata assoluta, ma opera nei limiti della prescrizione decennale dei contributi, come chiarito dal citato art. 27 R.D.L.
636/1939, a mente del quale “il requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”.
Nel caso di specie, i contributi omessi risalgono a periodi anteriori di oltre quarant'anni rispetto alla domanda di pensione (febbraio 2019), sicché il termine di prescrizione è ampiamente decorso. Ne consegue l'impossibilità di tenerne conto ai fini pensionistici, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30259/2022 secondo cui L'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali preclude in radice la possibilità di tenerne conto ai fini pensionistici. Il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) opera solo entro i limiti della prescrizione decennale, come previsto dall'art. 27 R.D.L. 636/1939, modificato dall'art. 40
L. 153/1969; Cass. n. 6722/2021 secondo cui In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare
l'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva, nemmeno se l' pur CP_1 informato dell'inadempimento prima della prescrizione, non si sia attivato. Residua solo il rimedio risarcitorio ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962).
Pertanto, non sussiste il requisito contributivo minimo di 780 settimane richiesto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992, e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
21/09/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3 Velletri, 07/11/2025
Il Giudice
TR OL AR
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